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LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL TRADUTTORE Milano, 9 giugno 2007

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Presentazione sul tema: "LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL TRADUTTORE Milano, 9 giugno 2007"— Transcript della presentazione:

1 LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL TRADUTTORE Milano, 9 giugno 2007
STUDIO LEGALE CUOMO MENNITTI & ASSOCIATI

2 IL RAPPORTO PROFESSIONALE
Peculiarità: Carattere intellettuale della prestazione Carattere personale della prestazione Autonomia – Libertà d'azione - discrezionalità

3 Carattere intellettuale
L'opera intellettuale consiste nell'applicazione concreta di cognizioni tecniche e scientifiche nell'opera stessa che è oggetto della prestazione.

4 Carattere personale Prevalenza del rapporto fiduciario anche se il professionista si avvale di collaboratori. Conseguenza AUTONOMIA – DISCREZIONALITA'

5 Obbligazione del Professionista
In generale OBBLIGAZIONE DI MEZZI prestazione: fornire mezzi per raggiungere un risultato ma senza garantirne il conseguimento. In determinati casi OBBLIGAZIONE DI RISULTATO prestazione: impegno a conseguire il risultato dovuto

6 Conseguenze Inadempimento a obbligazioni di mezzi:
Il mancato raggiungimento del risultato non è in sé inadempimento / colpa del professionista, ma solo se il creditore dimostra che l'opera non è stata prestata con la dovuta diligenza. Inadempimento a obbligazioni di risultato: Il mancato o inesatto raggiungimento del risultato è in sé inadempimento. Grava sul debitore dimostrare la mancanza di colpa – causa a sé non imputabile.

7 OBBLIGAZIONE DI RISULTATO - contratto d'opera art. 2222 c.c.
Il traduttore Comunque e sempre OBBLIGAZIONE DI RISULTATO - contratto d'opera art c.c.

8 Collaboratori Art c.c. Il professionista può avvalersi della collaborazione di sostituti ed ausiliari ma rimane responsabile UNICO nei confronti del Cliente

9 Nesso Causale PERCHE’ IL DANNO SIA RISARCIBILE DEVE ESSERCI UN RAPPORTO CAUSALE TRA CONDOTTA DEL PROFESSIONISTA E DANNO STESSO

10 Colpa del professionista
Art. 1176, 2° comma, c.c. Diligenza da valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata – contenuto e specie dell'incarico professionale In particolare: Negligenza Imprudenza Imperizia

11 Negligenza NON CURANZA – DIMENTICANZA – DISATTENZIONE
DI FATTO OMISSIONE

12 Imprudenza SUPERFICIALITA' – DISINTERESSE
DI FATTO ACCETTARE INCARICO SENZA AVERNE LA PREPARAZIONE NECESSARIA (REQUISITI TECNICO/PROFESSIONALI + ESPERIENZA)

13 Imperizia MANCANZA DI PREPARAZIONE E DI ABILITA'
DI FATTO NON AVERE ESEGUITO LA PRESTAZIONE CON LA PERIZIA ESIGIBILE DA UN PROFESSIONISTA

14 La prova Nelle obbligazioni di mezzi: il cliente / creditore ha l'onere di dimostrare la condotta colposa del professionista Nelle obbligazioni di risultato: il professionista deve dimostrare che l'inadempimento o l'inesatto adempimento non è imputabile a sua colpa.

15 Azione di risarcimento
Nel caso di obbligazioni di mezzi: dieci anni nel caso di responsabilità contrattuale e cinque anni nel caso di quella extracontrattuale

16 Nei confronti del traduttore
Obbligazioni di risultato: ART C.C. DECADENZA OTTO GIORNI DALLA SCOPERTA PRESCRIZIONE: UN ANNO DALLA CONSEGNA (salvo art c.c.).

17 Conclusioni e dibattito
Analisi dei contratti / incarichi Rapporto con le Agenzie Rapporto con gli ausiliari Lettera ai Tribunali


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