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Riforma IVA 2010 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina Latina 24 febbraio 2010 SALA CONFERENZE SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA.

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1 Riforma IVA 2010 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina Latina 24 febbraio 2010 SALA CONFERENZE SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA FAC. DI ECONOMIA- V.LE XXIV MAGGIO 7 Presentazione a cura di Mario Spera

2 La genesi comunitaria

3 Presentazione a cura di Mario Spera 3 Pacchetto IVA Direttiva 2008/8/CE del 12 febbraio 2008 Modifica del luogo di tassazione dei servizi Direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008 Nuove norme in tema di rimborso IVA in uno Stato diverso da quello di stabilimento (superamento dellVIII direttiva) Regolamento (CE) 143/2008 del 12 febbraio 2008 Cooperazione amministrativa e scambio di informazioni in relazione alla modifica delle regole di tassazione dei servizi e alle nuove procedure di rimborso

4 Presentazione a cura di Mario Spera 4 Altre disposizioni comunitarie Direttiva 2008/117/CE del 16 dicembre 2008 Misure per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie Regolamento (CE) 1174/2009 del 30 novembre 2009 Modalità di esecuzione delle disposizioni relative ai rimborsi IVA transfrontalieri Proposta COM (2009) 672 Regolamento di attuazione delle disposizioni della Direttiva 2006/112/CE (rifusione)

5 Presentazione a cura di Mario Spera 5 Direttiva 2008/8/CE Direttiva in progress Operatività e modifiche scaglionate nel tempo 1° gennaio 2009 (proroghe temporali) 1° gennaio 2010 (nuova struttura della territorialità dei servizi) 1° gennaio 2011 (modifiche ai servizi culturali, artistici sportivi, ecc.) 1° gennaio 2013 (modifiche alle prestazioni B2C di locazione dei mezzi di trasporto a lungo termine) 1° gennaio 2015 (telecomunicazioni, broadcasting, e- commerce in ambito UE)

6 Presentazione a cura di Mario Spera 6 LE NUOVE REGOLE COMUNITARIE La Direttiva 2008/8/CE prevede due regole generali riguardanti il principio di territorialità dei servizi Servizi B2B luogo di imposizione è quello dellacquirente del servizio, purché identificato ai fini IVA (art. 44) Logica del sistema è di semplificare gli adempimenti del soggetto La stessa regola attualmente è considerata una deroga riferita a ben 12 categorie di servizi (art. 56 lett. da a ad l) Servizi B2C luogo di imposizione è quello del prestatore del servizio (art. 45) Conferma della regola attuale (valida però per B2B e B2C)

7 Presentazione a cura di Mario Spera 7 Motivazioni della scelta comunitaria AVVICINARE LA TASSAZIONE AL LUOGO DI CONSUMO SEMPLIFICARE ADEMPIMENTI PER GLI OPERATORI ECONOMICI AGEVOLARE RECUPERO IVA PER I SOGGETTI PASSIVI

8 Presentazione a cura di Mario Spera 8 LE RELAZIONI B2B E B2C Le due regole da sole non consentono di raggiungere lobiettivo della tassazione nel luogo di consumo dei servizi ciò comporta la necessità di prevedere tutta una serie di eccezioni per taluni servizi particolari per evitare una eccessiva delocalizzazione con conseguenti perdite di gettito per le casse degli Stati Due tipologie di deroghe Deroghe generalizzate B2B e B2C Deroghe specifiche per B2C allontanamento dai principi del Mercato Unico che era quello della tassazione nel paese di origine Rientra nella strategia della Commissione per spingere gli Stati membri ad armonizzare le legislazioni a realizzare lo sportello Unico (one stop shop) generalizzato e non solo in relazione ad alcuni servizi

9 Presentazione a cura di Mario Spera 9 Provvedimenti nazionali D.Lgs di recepimento 11 febbraio 2010 n. 18 (approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 gennaio 2010) in G.U n. 41 del 19 febbraio 2010 Circolare dellAgenzia delle Entrate n. 58 del 31 dicembre 2009 Circolare dellAgenzia delle Entrate n. 5 del 17 febbraio 2010 Nota dellAgenzia delle Dogane n.24265 del 19 febbraio 2010

10 Presentazione a cura di Mario Spera 10 Nuovo assetto normativo Modifiche sostanziali nei rapporti B2B I servizi generici non saranno più tassati nel Paese del prestatore Generalizzazione della tassazione nel Paese del committente Rinuncia al criterio dellutilizzo Rapporti B2C Regole per lo più immutate Conservazione di talune regole particolari B2B e B2C Nuove categorie derogatorie B2B e B2C Ristorazione e catering Accesso a manifestazioni Locazione dei mezzi di trasporto

11 Presentazione a cura di Mario Spera 11 Le nuove norme – Regole generali Art. 7 definizioni territorio soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato parte di un trasporto di passeggeri effettuata allinterno della Comunità trasporto intracomunitario di beni locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto Art. 7-bis cessioni di beni Art. 7-ter prestazioni di servizi e concetto di soggetto passivo

12 Presentazione a cura di Mario Spera 12 Le nuove norme – Regole particolari B2B e B2C Art. 7-quater servizi relativi a beni immobili, prestazioni di trasporto passeggeri, servizi di ristorazione e catering locazione a breve termine di mezzi di trasporto; Art. 7-quinquies servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili servizi di accesso

13 Presentazione a cura di Mario Spera 13 Le nuove norme – Regole particolari B2C Art. 7-sexies prestazioni di intermediazione, trasporto di beni, prestazioni su beni mobili materiali, carico, scarico e trasbordo merci, locazione di mezzi di trasporto a lungo termine servizi resi tramite mezzi elettronici, telecomunicazioni, broadcasting rese da soggetti extracomunitari Art. 7-septies servizi resi a privati stabiliti fuori della Comunità (esclusione)

14 Presentazione a cura di Mario Spera 14 Regola generale dal 1° gennaio 2010 Differenza tra B2B e B2C B2C luogo di stabilimento del prestatore Regola invariata B2B luogo di stabilimento del committente Nuova regola (che incorpora tutta una serie di prestazioni disciplinate diversamente fino al 31.12.2009) Soggetti interessati Operatori economici e enti commerciali Enti non commerciali anche per le prestazioni ricevute nellambito dellattività istituzionale Enti non soggetti se già identificati ai fini IVA (per acquisti intracomunitari)

15 Presentazione a cura di Mario Spera 15 Prestazioni B2C Luogo di imposizione è il territorio dove il prestatore è stabilito Nessun cambiamento rispetto al regime generale vigente a tutto il 2009 Il territorio dal quale è reso il servizio può essere: Il luogo dove il prestatore ha la sede della sua attività economica Il luogo dove è stabilita una sede (diversa dalla sede dellattività) del prestatore (stabile organizzazione) che rende materialmente il servizio

16 Presentazione a cura di Mario Spera 16 B2B Prestazioni generiche dal 1.1.2010 Rientrano nella nuova regola generale Tutte le tipologie di servizi con esclusione solo per le fattispecie in deroga: Prestazioni relative ad immobili Prestazioni di trasporto passeggeri, Servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili (dal 2011 limitatamente alle prestazioni di accesso) Ristorazione e catering Locazione di mezzi di trasporto di breve durata

17 Presentazione a cura di Mario Spera 17 Committente soggetto passivo Qualità del committente Soggetto passivo, senza distinzione tra soggetto residente o non residente (comunitario o non) Soggetti interessati Operatore economico che agisce in quanto tale Ente commerciale Ente non commerciale (anche per lattività istituzionale) Ente non soggetto identificato ai fini IVA

18 Presentazione a cura di Mario Spera 18 Operatore economico Applicazione della regola generale B2B se loperatore economico agisce nellesercizio della sua attività economica Esclusione dei servizi resi al soggetto passivo per bisogni personali Ai fini dellindividuazione della qualità di soggetto passivo Comunicazione numero IVA o altri idonei elementi Riferimento alla natura dei servizi

19 Presentazione a cura di Mario Spera 19 QUALITÀ DEL COMMITTENTE Lacquirente identificato ai fini IVA deve agire in quanto tale cioè nellesercizio di impresa arti o professione Sono esclusi dal nuovo regime B2B i servizi resi ad un acquirente identificato, per i suoi bisogni privati o quelli del suo personale Come identificare questa situazione? dichiarazione al proprio fornitore che si tratta di un servizio ricevuto nella veste di soggetto passivo comunicazione del proprio numero identificativo IVA natura della prestazione stessa. Qualche problema nellidentificazione dei soggetti di Paesi terzi Iscrizione a camera di commercio o simili Sito web Numero identificativo (ove previsto)

20 Presentazione a cura di Mario Spera 20 Servizi globali Necessità di identificare chi materialmente riceve il servizio sulla base del contratto o della destinazione dello stesso servizio Servizi globali Servizi forniti ad un soggetto Destinati ad essere utilizzati in più luoghi Rilevanza territoriale Sede dellattività economica Effettiva destinazione di utilizzo Stipula del contratto Costi presi in carico dalla sede stabile

21 Presentazione a cura di Mario Spera 21 Enti non commerciali e enti non soggetti Enti non commerciali Soggetti muniti di partita IVA per lattività commerciale Applicano le nuove regole anche per gli acquisti istituzionali Non spetta la detrazione per gli acquisti istituzionali Enti non soggetti Non svolgono alcuna attività commerciale Applicano le nuove regole solo se già muniti di partita IVA In relazione al superamento della soglia di 10.000 euro per acquisti intracomunitari o per opzione I servizi non concorrono al superamento della soglia

22 Presentazione a cura di Mario Spera 22 Conservazioni di deroghe vigenti Stesse regole B2B e B2C Prestazioni relative ad immobili Prestazioni di trasporto passeggeri, Servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili

23 Presentazione a cura di Mario Spera 23 Prestazioni su beni immobili Stesse regole in precedenza vigenti (B2B e B2C) Ampliamento delloggetto con riferimento a: Fornitura di alloggio nel settore alberghiero e settori analoghi Campi vacanza Terreni attrezzati per campeggio Concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili Intermediazione nel settore immobiliare (anche prenotazione alberghiera) non rientrano nella regola relativa agli immobili, salvo quelle rese da agenti e periti immobiliari B2B regola generale B2C operazione sottostante

24 Presentazione a cura di Mario Spera 24 Prestazioni di trasporto Trasporto persone (nazionale, comunitario o internazionale) Stessa regola attuale B2B e B2C Riferimento alla tratta percorsa Trasporto beni B2B nuova regola generale luogo di stabilimento del committente (estensione delle regole 2009 dei trasporti intracomunitari anche a quelli nazionali e internazionali) B2C conservazione delle regole già vigenti Trasporti intracomunitari Paese di inizio del trasporto Trasporti nazionali e internazionali tratta percorsa

25 Presentazione a cura di Mario Spera 25 Prestazioni culturali e simili Stessa regola sia nei rapporti B2B che nei rapporti B2C PRECISAZIONI Luogo in cui sono materialmente svolte le attività Prestazioni riferite alla fornitura di servizi allaccesso alle manifestazioni Comprese le prestazioni accessorie (ampliamento)

26 Presentazione a cura di Mario Spera 26 Prestazioni culturali e simili - dal 1.1.2011 B2C regola immutata tassazione nel Paese di esecuzione B2B Servizi relativi allattività luogo del committente (regola generale) Servizi relativi allaccesso luogo di esecuzione

27 Presentazione a cura di Mario Spera 27 Prestazioni su beni mobili materiali B2C stessa regola 2009 luogo di esecuzione B2B nuova regola generale luogo del committente Comprese le prestazioni rese in altro Stato membro, indipendentemente dalluscita dei beni dallo Stato in cui sono eseguite

28 Presentazione a cura di Mario Spera 28 Prestazioni accessorie ai trasporti di beni B2C stessa regola precedente luogo di esecuzione B2B nuova regola generale luogo del committente Non si fa più differenza tra prestazioni rese nellambito dei trasporti comunitari e quelle rese in occasione di trasporti nazionali o internazionali

29 Presentazione a cura di Mario Spera 29 Intermediazioni B2B nuova regola generale tassazione nel luogo di stabilimento del committente Committente soggetto passivo stabilito in IT Tassate in IT se il cliente è ivi stabilito Non opera più lesclusione estero su estero Regime di non imponibilità per le intermediazioni relative ad operazioni effettuate fuori della Comunità (modifica art. 9, n. 7, del DPR n. 633 del 1972) B2C stessa regola 2009 Tassate in IT se loperazione sottostante si considera effettuata in IT

30 Presentazione a cura di Mario Spera 30 Telecomunicazioni e Teleradiodiffusioni B2B nuova regola generale (senza riferimento ad utilizzo) B2C Prestazioni rese da soggetto stabilito in IT Tassate in Italia Se rese a privato IT o COM Utilizzate in UE Prestazioni rese da soggetto stabilito extra UE Tassate in Italia se utilizzate in IT Prestazioni rese da soggetto stabilito in COM Tassate in Italia Se rese a privato extraCom Utilizzate in IT

31 Presentazione a cura di Mario Spera 31 Servizi resi tramite mezzi elettronici B2B nuova regola generale (luogo del cliente) B2C luogo del prestatore se Comunitario Prestazioni rese da soggetto stabilito in IT Regola generale luogo del prestatore (= 2009) Tassate in Italia Se rese a privato IT o COM Utilizzate in UE Prestazioni rese da soggetto stabilito extra UE Tassate in Italia se cliente domiciliato o residente in IT (= 2009) Il prestatore utilizzerà lo sportello unico (one stop shop)

32 Presentazione a cura di Mario Spera 32 Prestazioni rese a privati extracomunitari Esclusione dalla tassazione in Italia (con irrilevanza dellutilizzo) Prestazioni di servizi immateriali (cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, invenzioni industriali, marchi, ecc.) Prestazioni pubblicitarie Consulenza e assistenza tecnica o legale ed elaborazione e fornitura di dati e simili Operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative Messa a disposizione del personale Locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto Concessione dellaccesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica servizi prestati per via elettronica Prestazioni di servizi inerenti allobbligo di non esercitare interamente o parzialmente una delle suddette attività o diritti Telecomunicazione e teleradiodiffusione (con eccezione di quelle utilizzate in Italia)

33 Presentazione a cura di Mario Spera 33 Nuove categorie Ristorazione e catering Ristorazione e catering a bordo Locazione di mezzi di trasporto Locazioni di breve durata Locazioni di lunga durata

34 Presentazione a cura di Mario Spera 34 Ristorazione e catering Definizione Presenza di più elementi Fornitura di cibi e bevande Servizi ulteriori Distinzione tra Ristorazione e catering ordinaria Ristorazione e catering a bordo di navi, aerei e treni nel corso di un trasporto allinterno della Comunità

35 Presentazione a cura di Mario Spera 35 Ristorazione e catering B2B e B2C Tassazione nel luogo di materiale esecuzione della prestazione Esecuzione del servizio complesso Irrilevanza della fase di preparazione Qualche difficoltà per lindividuazione del luogo di esecuzione nelle prestazioni di catering transfrontaliere

36 Presentazione a cura di Mario Spera 36 Ristorazione e catering a bordo B2B e B2C Tassazione nel luogo di materiale esecuzione Eccezione Tassazione nello Stato comunitario di inizio del trasporto comunitario, in caso di Trasporto intracomunitario Tratta di trasporto effettuato allinterno della Comunità

37 Presentazione a cura di Mario Spera 37 Locazione mezzi di trasporto Mezzi di trasporto concepiti ed effettivamente utilizzati per il trasporto di beni o di persone da un luogo ad un altro Distinzione tra Locazione a breve termine Durata non superiore a 30 giorni (90 per le imbarcazioni) Locazione a lungo termine (non a breve termine) Durata superiore a 30 giorni (90 per le imbarcazioni)

38 Presentazione a cura di Mario Spera 38 Locazione a breve termine Stessa regola per B2B e B2C Tassazione in Italia Regola 1 Messa a disposizione (consegna fisica) del mezzo in Italia Utilizzo in ambito comunitario (criteri proporzionali per utilizzi promiscui) Regola 2 Messa a disposizione del mezzo fuori della Comunità Utilizzo in Italia

39 Presentazione a cura di Mario Spera 39 Locazione a lungo termine B2B regola generale Tassazione in Italia se committente soggetto passivo stabilito in Italia B2C regola generale + utilizzo (non rileva la messa a disposizione) Tassazione in Italia Regola 1 Prestatore stabilito in Italia Utilizzo in Comunità Regola 2 Prestatore stabilito fuori Comunità Utilizzo in Italia Dal 1.1.2013 sono previste ulteriori modifiche per i rapporti B2C

40 Presentazione a cura di Mario Spera 40 B2C - Locazione a lungo termine dal 1.1.2013 Locazione di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto Regola 1 Cliente stabilito (domiciliato o residente) in Italia Utilizzo del mezzo in UE Regola 2 Cliente stabilito fuori UE Utilizzo del mezzo in Italia

41 Presentazione a cura di Mario Spera 41 B2C - Locazione a lungo termine dal 1.1.2013 Locazione imbarcazioni da diporto Regola 1 messa a disposizione coincidente con il luogo di stabilimento del prestatore + utilizzo Tassazione in Italia Ipotesi 1 o Prestatore stabilito in Italia o Messa a disposizione in Italia o Utilizzo in ambito comunitario Ipotesi 2 o Prestatore stabilito fuori della Comunità o Messa a disposizione nel Paese del prestatore o Utilizzo in Italia Regola 2 messa a disposizione in un Paese diverso da quello del prestatore Stessa regola degli altri mezzi di trasporto

42 Adempimenti dei soggetti passivi

43 Presentazione a cura di Mario Spera 43 Nuovi adempimenti Generalizzazione dellapplicazione del meccanismo del reverse charge Per le prestazioni e per le cessioni Anche per gli enti Obbligo di fatturazione delle prestazioni rese a soggetti passivi comunitari Operazioni non soggette Indicazione del numero identificativo del cliente Non rientrano nel volume daffari

44 Presentazione a cura di Mario Spera 44 Reverse Charge Il reverse charge si applica anche se il prestatore è identificato ai fini IVA in Italia Presenza di stabile organizzazione Se rende direttamente il servizio Non si applica il reverse charge Se il servizio è reso da casa madre o stabile allestero Si applica il reverse charge La presenza in Italia della sede del soggetto impedisce lapplicazione del reverse charge anche se la prestazione è resa da stabile organizzazione allestero

45 Presentazione a cura di Mario Spera 45 Enti Enti non commerciali per attività istituzionale ed Enti non soggetti identificati allIVA Versamento dellimposta sugli acquisti di servizi Autofatturazione (ovvero integrazione della fattura estera) Annotazione degli acquisti in apposito registro Versamento mensile imposta Presentazione telematica dichiarazione acquisti servizi del mese precedente Non presentano dichiarazione annuale IVA Presentano elenchi acquisti servizi

46 Presentazione a cura di Mario Spera 46 Rimborsi a non residenti Semplificazione in ambito comunitario Richiesta tramite propria amministrazione Verifica dei presupposti da parte dellamministrazione di appartenenza Riduzione dei tempi Presentazione dei documenti originali solo su richiesta

47 Presentazione a cura di Mario Spera 47 Rimborsi a soggetti passivi IT La domanda di rimborso afferente gli acquisti di beni e servizi effettuati in un Paese comunitario è presentata allAmministrazione italiana attraverso portale elettronico (che effettua un primo esame della sussistenza delle condizioni) Procedura applicabile ai rimborsi da richiedere a partire dal 1° gennaio 2010 Condizioni In Italia Il richiedente deve essere un soggetto in attività Non deve avere pro-rata di indetraibilità totale Nel Paese del rimborso Non deve avere stabile organizzazione Non deve essere state effettuato nel Paese del rimborso operazioni attive, ad eccezione di: prestazioni non imponibili di trasporto e di servizi accessori; prestazioni di servizi e cessione di beni per le quali debitore dellimposta, obbligatoriamente o facoltativamente, è il committente o cessionario Il paese del rimborso procede al rimborso entro 4 mesi Può essere richiesta integrazione dei documenti una sola volta

48 Novità in materia di Intrastat

49 Presentazione a cura di Mario Spera 49 Disposizioni in materia Decreto del Ministro delleconomia e delle finanze del 22 febbraio 2010 Determinazione Direttore Agenzie Dogane di concerto con Direttore Agenzie Entrate e di intesa con ISTAT n. 22778 del 22 febbraio 2010 Approvazione dei modelli degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizio rese e ricevute in ambito comunitario - periodi di riferimento decorrenti dal 2010

50 Presentazione a cura di Mario Spera 50 Elenchi riepilogativi Presentazione degli elenchi riepilogativi anche per le prestazioni di servizi rese e ricevute Cadenza mensile ovvero trimestrale Presentazione telematica Non vanno indicate le prestazioni rese a soggetti comunitari esenti nel Paese di destinazione

51 Presentazione a cura di Mario Spera 51 Nuovi modelli Modello INTRA 1 cessioni intracomunitarie di beni e dei servizi resi registrati nel periodo Modello INTRA 2 acquisti intracomunitari di beni e servizi ricevuti registrati nel periodo Composizione frontespizio contenente i dati generali e riassuntivi dellelenco 4 sezioni bis: cessioni/acquisti registrati ter: rettifiche relative a periodi precedenti (cessioni/acquisti) quater: servizi resi/ricevuti registrati quinquies: rettifiche relative a periodi precedenti (servizi)

52 Presentazione a cura di Mario Spera 52 Periodicità e presentazione Trimestrale per ammontare operazioni non superiore a 50.000 euro (in ciascuno dei 4 trimestri precedenti) Mensile per ammontare delle operazioni uguale o superiore a 50.000 euro (in almeno uno dei 4 trimestri precedenti) Calcolo della soglia con riferimento differenziato a beni e servizi Il superamento della soglia di 50.000 euro per i beni o servizi comporta la presentazione mensile per entrambe le tipologie di operazioni Verifica in corso danno del superamento della soglia Non è più prevista una presentazione annuale


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