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PubblicatoEula Gori Modificato 10 anni fa
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Dottori Commercialisti Associati Finanziaria 2008 Firenze 16 gennaio 2008
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Dottori Commercialisti Associati Approfondimento sulla Manovra Finanziaria 2008 La disciplina fiscale degli oneri finanziari Intervento del dott. Michele Muratori
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Dottori Commercialisti Associati La disciplina vigente degli interessi passivi; Labrogazione della thin cap e del pro-rata patrimoniale; Lintroduzione di un nuovo pro-rata di deducibilità per la generalità degli interessi passivi; La determinazione del risultato operativo lordo; Il riporto degli interessi passivi non deducibili; Interessi passivi e consolidato fiscale La disciplina fiscale degli oneri finanziari
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Dottori Commercialisti Associati La disciplina vigente ai fini IRES per il periodo dimposta in corso al 31/12/2007: PRO – RATA GENERALE ART. 96PRO – RATA GENERALE PRO – RATA PATRIMONIALE ART. 97 PRO – RATA PATRIMONIALE THIN CAPITALIZATION ART. 98 THIN CAPITALIZATION La disciplina vigente degli interessi passivi
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Dottori Commercialisti Associati SCALA DI APPLICABILITA La disciplina vigente degli interessi passivi THINCAPITALIZATION PRO - RATA PATRIMONIALE GENERALE
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Dottori Commercialisti Associati La disciplina vigente degli interessi passivi THIN CAPITALIZATION Art. 98 TUIR : È un istituto diretto a limitare la deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti erogati o garantiti dai soci qualificati o da parti ad essi correlate, qualora si superi un rapporto tra indebitamento e patrimonio netto di quattro ad uno.
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Dottori Commercialisti Associati La disciplina vigente degli interessi passivi PRO-RATA PATRIMONIALE Art. 97 TUIR: Tale norma è finalizzata a limitare la deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per lacquisizione di partecipazioni che si qualificano per la PEX
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Dottori Commercialisti Associati La disciplina vigente degli interessi passivi Art. 96 TUIR: residuale È una norma residuale del sistema di indeducibilità degli interessi passivi e si applica alla quota che residua dopo lapplicazione degli art. 98 e 97 del Tuir. PRO-RATA GENERALE
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Dottori Commercialisti Associati razionalizzazione e semplificazione della disciplina incentivazione alla capitalizzazione delle imprese Nuova disciplina degli interessi passivi Unica norma di più immediata applicazione e di più chiara finalità Motivazioni che hanno spinto ad un intervento strutturale in materia di interessi passivi:
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Dottori Commercialisti Associati I VANTAGGI della nuova disciplina: SEMPLICITA rispetto alla disciplina attuale; SEMPLICITA rispetto alla disciplina attuale; MAI INDEDUCIBILITA DEFINITIVA della quota degli interessi passivi (previsto invece per la Thin cap). MAI INDEDUCIBILITA DEFINITIVA della quota degli interessi passivi (previsto invece per la Thin cap). Gli SVANTAGGI della nuova disciplina: APPLICABILITA INDISTINTA A TUTTI I SOGGETTI (a parte quelli esclusi) a prescindere dalla soglia di ricavi. Sostanziale differenza rispetto alla Thin capitalization che non si applicava ai soggetti con volume dei ricavi inferiori alle soglie degli studi di settore ed alle imprese minori APPLICABILITA INDISTINTA A TUTTI I SOGGETTI (a parte quelli esclusi) a prescindere dalla soglia di ricavi. Sostanziale differenza rispetto alla Thin capitalization che non si applicava ai soggetti con volume dei ricavi inferiori alle soglie degli studi di settore ed alle imprese minori Holding industriali e leveraged buy out Holding industriali e leveraged buy out Nuova disciplina degli interessi passivi
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Dottori Commercialisti Associati Nuova disciplina degli interessi passivi A partire dal periodo dimposta successivo al 31/12/2007: Nuova disciplina di deducibilità degli interessi passivi: ART. 96 del TUIR Fonte normativa: L. 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008)
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Dottori Commercialisti Associati E contestuale … Abrogazione della thin cap e del pro-rata patrimoniale ABROGAZIONE THIN CAPITALIZATION art. 98 Tuir PRO-RATA PATRIMONIALE art. 97 Tuir
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Dottori Commercialisti Associati Gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili in ciascun periodo dimposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati Nuovo pro-rata di deducibilità per gli interessi passivi ART. 96 TUIR comma 1
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Dottori Commercialisti Associati Nella nozione di interessi passivi e interessi attivi, nonché tra gli oneri e proventi assimilati, rientrano quelli derivanti da: contratti di locazione finanziaria; contratti di mutuo; emissione di obbligazioni e titoli similari; ogni altro rapporto avente causa finanziaria (es: finanziamenti soci); sono esclusi gli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale. Nuovo pro-rata di deducibilità per gli interessi passivi Fonte normativa: art. 96 comma 3 Tuir
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Dottori Commercialisti Associati Tra gli interessi attivi, rientrano quelli derivanti da: crediti virtuali Tale disposizione si applica solo nei confronti dei soggetti che operano con la pubblica amministrazione. Gli interessi sono calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto. crediti di natura commerciale Nuovo pro-rata di deducibilità per gli interessi passivi Fonte normativa: art. 96 comma 3 Tuir
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Dottori Commercialisti Associati Sono esclusi per espressa previsione dellart. 96 comma 1, del Tuir (rientravano invece nella thin capitalization): Nuovo pro-rata di deducibilità per gli interessi passivi Gli interessi compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dellarticolo 110 Tuir
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Dottori Commercialisti Associati In particolare: gli interessi capitalizzati relativi ai finanziamenti per lacquisizione di immobilizzazioni materiali e immateriali; gli interessi inclusi nelle rimanenze di immobili in costruzione e ristrutturazione. E inoltre, ma è di dubbia interpretazione: gli interessi inclusi nel costo di fabbricazione dei prodotti secondo i corretti principi contabili (O.i.c. 13, par D.III.m). Nuovo pro-rata di deducibilità per gli interessi passivi
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Dottori Commercialisti Associati Nuovo pro-rata di deducibilità per gli interessi passivi Leccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL) ART. 96 TUIR comma 1
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Dottori Commercialisti Associati Nuovo pro-rata di deducibilità per gli interessi passivi ROL ROL : COME PARAMETRO DI RIFERIMENTO PER INDIVIDUARE LA QUOTA DI DEDUCIBILITA DEGLI INTERESSI PASSIVI
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Dottori Commercialisti Associati Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dellart. 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettera a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di C/E corrispondenti ROL: modalità di determinazione ART. 96 TUIR comma 2
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Dottori Commercialisti Associati ROL: modalità di determinazione RISULTATO OPERATIVO LORDO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA VALORE DELLA PRODUZIONE - COSTO DELLA PRODUZIONE + Ammortamenti e canoni di locazione finanziaria =
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Dottori Commercialisti Associati Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un determinato periodo dimposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi dimposta. Il riporto degli interessi passivi non deducibili ART. 96 TUIR comma 4
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Dottori Commercialisti Associati Solo se e nei limiti in cui in tali periodi : leccedenza degli interessi passivi e degli oneri assimilati su quelli attivi e sui proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del ROL di competenza. Il riporto degli interessi passivi non deducibili ART. 96 TUIR comma 4
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Dottori Commercialisti Associati Quindi per il riporto degli interessi passivi delle eccedenze indeducibili … Il riporto degli interessi passivi non deducibili eliminazione di ogni limite temporale
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Dottori Commercialisti Associati Il percorso Nuovo pro-rata di deducibilità per gli interessi passivi POSSIBILE RIPORTO DELLECCEDENZA CALCOLO DEGLI INTERESSI PASSIVI NETTI E CONFRONTO CON IL ROL CALCOLO DELLA SOGLIA DI DEDUCIBILITA: ROL DETERMINAZIONE DELLA QUOTA INDEDUCIBILE
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Dottori Commercialisti Associati 1° ESEMPIO Nuovo pro-rata di deducibilità per gli interessi passivi 70 > 50 QUOTA DI INTERESSI PASSIVI INTERAMENTE DEDUCIBILE 70 - INTERESSI ATTIVI 600 = ROL 180 = 180 30% ROL 50 INTERESSI PASSIVI 100 + (AMMORTAMENTI + CANONI DI LEASING) 500 DIFFERENZA (A - B) 1.500 - COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 2.000 + VALORE DELLA PRODUZIONE (A)
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Dottori Commercialisti Associati 2° ESEMPIO Nuovo pro-rata di deducibilità per gli interessi passivi 80 = INTERESSI PASSIVI NETTI 80 < 180 QUOTA DI INTERESSI INTERAMENTE DEDUCIBILE 0 - INTERESSI ATTIVI 600 = ROL 180 30% ROL 80 INTERESSI PASSIVI 100 + (AMMORTAMENTI + CANONI DI LEASING) 500 DIFFERENZA (A - B) 1.500 - COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 2.000 + VALORE DELLA PRODUZIONE (A)
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Dottori Commercialisti Associati 3° ESEMPIO (1) Nuovo pro-rata di deducibilità per gli interessi passivi 2.000 = INTERESSI PASSIVI NETTI 1.500 Quota deducibile 500 - INTERESSI ATTIVI 5.000 ROL 1.500 30% ROL 2.500 INTERESSI PASSIVI 500 Quota INDEDUCIBILE (variazione in aumento in Unico)
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Dottori Commercialisti Associati 3° ESEMPIO (2) Nuovo pro-rata di deducibilità per gli interessi passivi 500 Variazione in diminuzione in Unico 500 Quota INTERESSI dellanno precedente deducibile in tale anno 500 QUOTA INTERESSI ANNO precedente 1.000 = INTERESSI PASSIVI NETTI 0 Quota ancora da recuperare 200 - INTERESSI ATTIVI 5.000 ROL 1.500 30% ROL 1.200 INTERESSI PASSIVI
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Dottori Commercialisti Associati Il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato (art. 1, comma 34 della finanziaria) : per il 2008 di 10 mila euro per il 2009 di 5 mila euro Nuovo pro-rata di deducibilità per gli interessi passivi NORMA TRANSITORIA …
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Dottori Commercialisti Associati La quota del ROL prodotto e non utilizzato per la deduzione degli interessi passivi di competenza può essere portata ad incremento del ROL dei periodi dimposta successivi, a partire dal terzo periodo dimposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 (dal 2010 per i solari) Riportabilità in avanti della quota di ROL inutilizzata ART. 96 TUIR comma 1
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Dottori Commercialisti Associati Finalità: tutelare quelle imprese che in taluni periodi dimposta sono caratterizzate da: ELEVATO ROL RIDOTTO AMMONTARE DEGLI INTERESSI PASSIVI Riportabilità in avanti della quota di ROL inutilizzata
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Dottori Commercialisti Associati 4° ESEMPIO (1) N.B. A partire dal 2010 Riportabilità in avanti della quota di ROL inutilizzata 200 Quota deducibile dellanno 200 = INTERESSI PASSIVI NETTI 500 ROL riportabile 0 - INTERESSI ATTIVI 2.000 ROL 700 30% ROL 200 INTERESSI PASSIVI
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Dottori Commercialisti Associati 4° ESEMPIO (2) N.B. A partire dal 2010 Riportabilità in avanti della quota di ROL inutilizzata 800 TOTALE ROL UTILIZZABILE 500 ROL RIPORTATO A NUOVO 600 Quota deducibile dellanno 600 = INTERESSI PASSIVI NETTI 200 ROL riportabile 0 - INTERESSI ATTIVI 1.000 ROL DELLANNO 300 30% ROL DELLANNO 600 INTERESSI PASSIVI
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Dottori Commercialisti Associati La disposizione non si applica a: società di persone e imprese individuali; banche, imprese assicurative e altri soggetti finanziari (art. 1 D.Lgs 27 gennaio 1992 n. 87), escluse le holding industriali; altri soggetti particolari (es. società operanti nel settore dei lavori pubblici e delle infrastrutture). Nuovo pro-rata di deducibilità: soggetti esclusi
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Dottori Commercialisti Associati Interpretazione autentica per le immobiliari di gestione: gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per lacquisizione degli immobili-patrimonio sono deducibili superata linterpretazione restrittiva dellAgenzia Entrate (circolare 6/2006) che escludeva la deducibilità di tutti gli interessi passivi relativi a tali immobili Restano quindi indeducibili i soli interessi di funzionamento Nuovo pro-rata di deducibilità: società immobiliari
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Dottori Commercialisti Associati Alle immobiliari di gestione limitatamente agli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione, non si applica il nuovo pro rata di deducibilità sugli interessi. Almeno fino alla revisione delle norme fiscali del settore, per il quale è stata prevista una apposita commissione di studio sulla fiscalità diretta ed indiretta delle imprese immobiliari. Nuovo pro-rata di deducibilità: società immobiliari
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Dottori Commercialisti Associati Questa disposizione prevede regole di indeducibilità assoluta di alcune categorie di interessi passivi Nuovo pro-rata di deducibilità degli interessi passivi ART. 96 TUIR comma 6
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Dottori Commercialisti Associati In dettaglio: interessi derivanti dallapplicazione della normativa sul transfer pricing o da operazioni intercorse con Paradisi Fiscali (commi 7 e 10 art. 110 del Tuir) interessi eccedenti la soglia di tasso per gli interessi sui prestiti obbligazionari calcolato ai sensi del comma 115, art. 3 L. 28 dicembre 1995, n. 549 interessi corrisposti ai soci delle società cooperative residenti in Italia, per la parte eccedente al limite previsto dallart. 1, comma 465, L. 30 dicembre, n. 311 Interessi di funzionamento delle immobiliari di gestione (art. 90, comma 2) Nuovo pro-rata di deducibilità degli interessi passivi
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Dottori Commercialisti Associati In caso di partecipazione al CONSOLIDATO NAZIONALE leventuale eccedenza di interessi passivi e oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo Pro-rata di deducibilità e consolidato nazionale ART. 96 TUIR comma 7
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Dottori Commercialisti Associati ROL capiente e non integralmente sfruttato Se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al CONSOLIDATO presentano, nello stesso periodo dimposta, un ROL capiente e non integralmente sfruttato per la deduzione. Pro-rata di deducibilità e consolidato nazionale ART. 96 TUIR comma 7
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Dottori Commercialisti Associati Tale regola si applica alle eccedenze oggetto di riporto, ma non per quelle formatesi anteriormente allingresso al consolidato Pro-rata di deducibilità e consolidato nazionale ART. 96 TUIR comma 7
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Dottori Commercialisti Associati Ai soli effetti dellapplicazione del comma 7, tra i soggetti partecipanti al consolidato nazionale possono includersi anche le società estere che sono dotate dei requisiti per partecipare al consolidato mondiale Pro-rata di deducibilità e consolidato nazionale ART. 96 TUIR comma 8
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Dottori Commercialisti AssociatiESEMPIO Pro-rata di deducibilità e consolidato nazionale 60 70 200 Società Alfa 150 140 500 Società Beta 195 QUOTA DEDUCIBILE 195 30% ROL Società Gamma 650 ROL 150 INTERESSI PASSIVI
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Dottori Commercialisti AssociatiESEMPIO Pro-rata di deducibilità e consolidato nazionale 30% ROL TOTALE SOCIETA GAMMA SOCIETA BETA SOCIETA ALFA 3601.350 150650 405 140500 INTERESSI PASSIVI ROL 70200
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Dottori Commercialisti Associati Le Holding industriali rientrano nella disciplina a differenza delle Holding di gruppi bancari; Forte penalizzazione in quanto il loro ROL è per lo più pari a zero; Possibile soluzione: opzione per il consolidato fiscale o trasformazione in società di persone. Interessi passivi ed Holding industriali
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Dottori Commercialisti Associati Norma antielusiva: in caso di operazioni di fusione (e scissione), lincorporante o la società risultante dalla fusione può recuperare in proprio le eccedenze indeducibili dellincorporata ma … agli interessi passivi oggetto di riporto in avanti si applica la stessa disciplina limitativa delle perdite fiscali Interessi passivi e operazioni di fusione e scissione
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Dottori Commercialisti Associati Nuova disciplina degli interessi passivi ai fini IRPEF A partire dal periodo dimposta successivo al 31/12/2007 anche ai fini Irpef: Nuova disciplina di deducibilità degli interessi passivi: art. 61 del TUIR e contestuale abrogazione degli art. 62 e 63 Tuir Fonte normativa: L. 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008)
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Dottori Commercialisti Associati Art. 61 comma 1 Tuir: Nuova disciplina degli interessi passivi ai fini IRPEF Fonte normativa: L. 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) Rapporto tra ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito dimpresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e lammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. PRO–RATA DI DEDUCIBILITA DEGLI INTERESSI PASSIVI PRO–RATA DI DEDUCIBILITA DEGLI INTERESSI PASSIVI
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