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1 La liberalizzazione delle forme contrattuali nella distribuzione carburanti: La posizione dellantitrust Alessandro Noce Responsabile della Direzione.

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Presentazione sul tema: "1 La liberalizzazione delle forme contrattuali nella distribuzione carburanti: La posizione dellantitrust Alessandro Noce Responsabile della Direzione."— Transcript della presentazione:

1 1 La liberalizzazione delle forme contrattuali nella distribuzione carburanti: La posizione dellantitrust Alessandro Noce Responsabile della Direzione Energia Modena, 14 maggio 2012

2 2 Il quadro pre Decreto Monti Comodato gratuito con contratto di somministrazione in esclusiva (sei anni +6) Accordi colore aziendali tra ogni società e le associazioni dei gestori per definire i contenuti economici degli accordi Valore degli sconti sul prezzo consigliato Prezzi massimi praticabili Campagne promoziali ecc.. Accordi colore comunicati ed autorizzati da AGCM sino a 2004; poi, a seguito riforma delle procedure comunitarie (Reg. 1/2003) si è proceduti ad una autovalutazione da parte delle imprese

3 3 Il quadro pre Decreto Monti Laspetto critico del regime che abbiamo avuto sino ad ora è stato proprio luniformità delle relazioni contrattuali tra società e gestori Le reti delle varie società sono molto diverse tra loro e costringerle tutte al medesimo habitus giuridico ha sicuramente rappresentato un elemento di impedimento ad una vera ristrutturazione delle rete Il punto di svolta è stato, però, intorno al 2008 lavvio da parte di alcune società di compagne di sconti sulla modalità self impianti della GDO con proprio marchio e pompe bianche hanno dato avvio a politiche aggressive Le società sono indotte a individuare porzioni di reti portanti su cui investire in marketing ed in rapporti con i gestori Aumenta la conflittualità con associazioni dei gestori con riferimento a quegli impianti lasciati invece al loro destino

4 4 La liberalizzazione delle forme contrattuali La posizione dellAGCM (segnalazione AS901 al Governo del 5/1/2012): lAutorità ritiene necessario che in tempi brevi vengano adottate le seguenti misure pro-concorrenziali: […] estensione della liberalizzazione delle forme contrattuali, prevista dal comma 12 dellart. 28 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge dalla L. 15 luglio 2011 n. 111, a tutte le relazioni tra proprietari degli impianti e gestori (e dunque anche a quelle relative allutilizzo delle infrastrutture che attualmente è regolato solo attraverso il comodato gratuito), consentendo lutilizzo di tutte le tipologie contrattuali previste dallordinamento ed eliminando il vincolo della tipizzazione tramite accordi aziendali, nella prospettiva di sviluppare una rete distributiva maggiormente indipendente dalle compagnie petrolifere. La piena liberalizzazione delle forme contrattuali consentirebbe, da un lato, di aumentare lautonomia del gestore rispetto al soggetto proprietario dellimpianto incentivando, ad esempio, forme di aggregazione di piccoli operatori nellattività di approvvigionamento, dallaltro, potrebbe consentire alle società petrolifere di rifornire anche punti vendita non appartenenti alla propria rete

5 5 La liberalizzazione delle forme contrattuali LAGCM ha preso atto del fatto che lart. 17 L. 27/2012 che prevede una prima fase di definizione delle varie tipologie contrattuali tramite accordo interprofessionale La posizione dellAGCM al riguardo è tuttavia chiara: le parti coinvolte possono ovviamente incontrarsi, come prevede la legge, per giungere ad un accordo entro il mese di agosto del 2012; quello che non possono, tuttavia, ricevere è un assenso preventivo allattuazione di una norma della quale si è segnalata per tempo la problematicità concorrenziale; quanto più la negoziazione interprofessionale si limiterà a definire una cornice comune per ogni forma contrattuale, lasciando alla libera negoziazione aziendale il maggior numero di elementi economici dei contratti, tanto meno ci potranno essere profili di criticità concorrenziale In caso di mancato accordo tra le Parti, lAGCM eserciterà il suo potere di advocacy nei confronti del MISE affinchè la definizione delle suddette tipologie contrattuali per decreto avvenga nel rispetto dellautonomia delle imprese => EVITARE RI-REGOLAMENTAZIONE

6 6 Allentamento del vincolo di esclusiva Art. 17, comma 1: possibilità da subito solo per i gestori titolari degli impianti punto di equilibrio realistico Art. 17, comma 2: ampliamento delle tipologie contrattuali renderà possibile soluzioni diversificate che contemplino anche una messa in discussione (parziale o totale) dellesclusiva per gestori non proprietari: affitto di ramo dazienda ? Qualsiasi novità idonea ad aumentare il numero di impianti capaci di rifornirsi in maniera indipendente è visto come sviluppo positivo Esclusiva e pompe bianche: quale relazione ?


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