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Le Cooperative in Agricoltura
Corso di Economia agraria (STA) Prof. Adele Finco A.A. 2004/05
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Le società cooperative in agricoltura
Le società cooperative sono definite dal Codice Civile del come imprese che hanno scopo mutualistico (art.2511 e seguenti): assicurano ai soci il lavoro, beni di consumo o servizi a condizioni migliori di quelle che otterrebbero dal libero mercato. Si differenziano dalle altre imprese che hanno fini di lucro.
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Tipi di cooperative Le società cooperative possono essere semplici o per azioni. La misura della partecipazione del singolo è soggetta ad alcuni limiti massimi ispirati al principio della rilevanza della persona rispetto al capitale. Inoltre le cooperative possono essere: Cooperative a responsabilità limitata: risponde la società con il suo patrimonio “ illimitata: il socio risponde solidalmente in via sussidiaria.
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Tipi di cooperative C. Commerciali C. di Servizi
C. di Trasformazione Prodotti agricoli C. di Lavoro C. di Conduzione C. di Credito e Assicurazione
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La cooperazione in agricoltura
Le cooperative commerciali si distinguono in cooperative di acquisto se operano nell’acquisto dei mezzi di produzione e in cooperative di vendita quando si interessano della vendita dei prodotti. Le cooperative di acquisto cercano di eliminare lo svantaggio derivante dal fatto che l’offerta di mezzi di produzione quali concimi antiparassitari e mangimi è concentrata nelle mani di poche imprese. Le cooperative di vendita hanno lo scopo di assicurare all’agricoltore una maggiore forza contrattuale nel collocamento dei prodotti agricoli presso i vari grossisti oppure quello di limitare il più possibile il numero dei passaggi intermedi. L’ideale sarebbe riuscire a saltare l’intermediazione! Raggiungendo direttamente il consumatore. .
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Costituzione di cooperativa
La società cooperativa si costituisce con atto pubblico e con la partecipazione di almeno 9 soci. Ottenuta l’iscrizione presso il tribunale la cooperativa in quanto società deve iscriversi al registro delle Imprese della Camera di Commercio. Recentemente con la legge 266/1997 (Legge Bersani) è stata introdotta la possibilità di costituire la Piccola cooperativa con soli 3 soci ed un massimo di 8.
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La normativa sulle cooperative
Legge fondamentale: legge Basevi n.1577 del Reca le norme sulla vigilanza alle imprese cooperative nonché quelle sulla struttura giuridica. Legge n.127 del 1971 Legge n.72 del 1983 Legge n. 59 del 1992 “miniriforma della cooperazione Legge n.266 del 1997 Legge Bersani sulla “piccola cooperativa” (art.21) Nuovo diritto societario
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La cooperazione in agricoltura
La nuova norma in materia di società cooperativa: legge n. 59 del 1992 Principali novità: socio sovventore (art.4) apporta nuovi capitali alla coop. mediante azioni nominative. Non è un socio ordinario. Possono essere amministratori ma non controllare più di un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Possono quindi essere amministratori di minoranza della cooperativa. Possessori di partecipazione cooperativa non hanno diritto di voto ma percepiscono una remunerazione maggiorata del 2% rispetto alle quote dei soci ordinari
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La cooperazione in agricoltura
I soci sovventori così come i possessori delle azioni di partecipazioni se da un a parte apportano capitale esterno che è sempre stato il punto dolente delle cooperazione, dall’altro crea contrapposizione tra le nuove figure e i soci ordinari della cooperativa. Le coop. e i consorzi possono destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto (che non supera i limiti degli milioni). La legge 59/92 pur confermando il principio mutualistico della cooperazione attenua lo stesso principio avvicinando la cooperazione al mercato.
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La struttura della cooperativa
Assemblea dei soci: ha il compito di stabilire il programma delle attività sociali e di eleggere gli organi sociali Consiglio di amministrazione: organo che governa l’impresa, che ne cura l’amministrazione Collegio sindacale: organo di controllo dell’ammnistrazione e sulle finalità della società cooperativa. Il collegio è composta da tre a cinque membri effettivi più due supplenti con durata di tre anni.
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Le cooperative di trasformazione
Le cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli rappresentano il gruppo più importante tra le cooperative agricole (cantine, oleifici sociali, stalle sociali, i caseifici ecc.) Soci materia prima di trasformazione trasformazione vendita prodotto finito Liquidazione dei soci (differenza trai ricavi di vendita di prodotti – costi sostenuti a netto degli accantonamenti Previsti dallo statuto della cooperativa). .
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Vantaggi delle cooperative di trasformazione
Realizzazione di economie di scala per il fatto che la trasformazione avviene in impianti di grandi dimensioni con attrezzature moderne, con personale specializzato e conseguente riduzione del tempo di lavorazione; Prodotto con caratteristiche più costanti nel tempo con maggiori possibilità di collocamento. Ricordiamo infatti che oggi i mercati europei ed internazionali possono essere mantenuti solo offrendo un prodotto di qualità standardizzata e che contiene un numero di servizi al suo interno.
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Svantaggi delle cooperative di trasformazione
Il bilancio della cooperativa è stato spesso gravato nella fase iniziale da quote di reintegrazione di capitale e da interessi passivi che hanno ridotto il valore di trasformazione liquidato ai Soci. Con il conferimento del prodotto alla cooperativa il socio deve prestare la sua manodopera altrove ma non sempre ci sono impieghi alternativi Il socio non conferisce sempre la produzione migliore alla cooperativa Per realizzare il max valore aggiunto la cooperativa deve raggiungere dimensioni adeguate contando su quote di conferimento abbastanza sicure anche in termini di quantità e qualità.
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