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Progetto: Osservatorio sui Sistemi Competitivi Aziendali e del Territorio Osservatorio sui Sistemi Competitivi Aziendali e del Territorio Seconda fase.

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Presentazione sul tema: "Progetto: Osservatorio sui Sistemi Competitivi Aziendali e del Territorio Osservatorio sui Sistemi Competitivi Aziendali e del Territorio Seconda fase."— Transcript della presentazione:

1 Progetto: Osservatorio sui Sistemi Competitivi Aziendali e del Territorio Osservatorio sui Sistemi Competitivi Aziendali e del Territorio Seconda fase 1

2 Progetto ALLERT seconda fase: Osservatorio sui sistemi competitivi aziendali e del territorioFinanziato: Regione Lazio - Assessorato alle PMI, Commercio e Artigianato - Dipartimento economico e occupazionale (delibera n. C0134 del 01.02.2010) Docenti Universitari Responsabili area: Docenti Universitari Responsabili area: n.5 Tutor: Tutor: n. 12 Durata Durata : mesi 12 2

3 Area Giuridica Metodologia Lattività è stata condotta attraverso: a) lanalisi e lapprofondimento costante della giurisprudenza e della dottrina inerenti agli ambiti della ricerca; b) il continuo monitoraggio delle novità legislative inerenti agli ambiti della ricerca. 3

4 Area Giuridica Obiettivi La ricerca, in linea di continuità con la I fase già sviluppata, si pone lobiettivo di fornire agli operatori gli strumenti per la conoscenza degli specifici percorsi di risanamento, alternativi al fallimento, utilizzabili nelle singole aree di crisi inerenti al territorio dindagine. 4

5 Risultati attesi La ricerca intende offrire una attività di informazione ed orientamento sugli strumenti di definizione della crisi, che sappia tenere conto della natura, delle cause nonché dello stadio della crisi stessa e degli specifici modelli di definizione predisposti dal legislatore, nazionale e regionale, rispetto alle aree ed ai settori relativi allambito territoriale dindagine. Ciò al fine di potere offrire, sotto il profilo giuridico, un sostegno rispetto alla analisi ed utilizzazione di detti modelli di prevenzione e gestione delle crisi.

6 Rilevanza dellattuale contesto in relazione alle finalità programmate: Il gruppo di ricerca ha rivolto principalmente lattenzione alla legge di conversone n. 122 del 30 luglio 2010, dellart. 48 del d.l. n. 78 d.l. 31 maggio 2010, n. 78, recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, con la quale sono state apportate significative modifiche in tema di strumenti alternativi al fallimento per la soluzione della crisi dimpresa, che sono orientate ad introdurre ulteriori strumenti di protezione a favore dei soggetti coinvolti in simili operazioni, quali: 1) lampliamento dellambito temporale dello schermo protettivo originariamente di 60 giorni, che risulta invece esteso a tutta la fase di trattativa per la formalizzazione dellaccordo di ristrutturazione; 2) lesclusione dei reati di bancarotta semplice e preferenziale con riferimento ai pagamenti ed alle operazioni compiuti in esecuzione di un piano (art. 217, l.fall.).

7 3) la prededucibilità ai sensi dellart. 111 l.fall.: a) dei crediti derivanti da finanziamenti effettuati in qualsiasi forma da banche e intermediari finanziari in esecuzione o in funzione di un accordo di ristrutturazione o di un concordato preventivo; b) dei finanziamenti effettuati dai soci, fino alla concorrenza massima dellottanta per cento del loro ammontare, in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 2467 e 2497quinques c.c.; c) dei compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione attestante la attuabilità/fattibilità del piano.

8 Nel complesso le procedure alternative alla dichiarazione di fallimento così come recentemente modificate, anche alla luce dellultimo intervento legislativo, sembrano finalmente favorire il reperimento di risorse finanziarie anche da parte di imprese che versano in uno stato di crisi. In particolare coloro che potenzialmente finanziano il piano di ristrutturazione possono confidare nel dato che il finanziamento sarà: A) protetto da eventuali revocatorie fallimentari; B) non comporterà conseguenze civili e penali in caso di fallimento; C) sarà prededucibile rispetto a tutti gli altri crediti.

9 Stato dellarte Lanalisi si è quindi incentrata sulle variabili correlate alloperazione di finanziamento quali: Lanalisi si è quindi incentrata sulle variabili correlate alloperazione di finanziamento quali: A) i soggetti eroganti il finanziamento (banche, fornitori, soci finanziatori); B) le procedure che offrono maggiori tutele per tali soggetti (ovvero i piani di ristrutturazione ex art. 182 bis, l.fall., ed il concordato preventivo ex art. 160, l.fall.).

10 La proiezione di queste variabili sul piano applicativo ha portato alle seguenti considerazioni: Con riferimento agli accordi di ristrutturazione: 1) il finanziamento delle banche è specificamente prededucibile ai sensi dellart. 182 quater, l. fall., a condizione che sia effettuato in esecuzione della domanda di omologazione dellaccordo, ricomprendendosi in questa categoria crediti erogati in qualsiasi forma, dai mutui, alle aperture di credito, dai crediti per cassa a quelli per firma. Il finanziamento delle banche, è specificamente prededucibile ai sensi dellart. 182 quater, l. fall., a condizione che sia effettuato in funzione della domanda di omologazione dellaccordo Non è necessario che il finanziamento sia erogato dopo laccordo con i creditori dovendosi ritenere sufficiente che lutilizzazione del finanziamento sia comunque previsto dallaccordo come funzionale alla domanda di omologazione.

11 - Deve però verificarsi la condizione stringente dellomologazione dellaccordo (art. 182 quater, commi 1 e 2, l.fall.), necessaria affinché scatti il meccanismo della prededuzione. - Vi è altresì un margine di dubbio sulloperatività della prededuzione in pendenza della definitività del decreto di omologa. 2) Il finanziamento dei soci è prededucibile sino all80% dellimporto, anche in deroga agli artt. 2467 e 2497 c.c., e conseguentemente: a) il 20% dellimporto resta inevitabilmente postergato rispetto alla massa dei creditori; b) lassimilazione ai crediti bancari (prededucibilità) è prevista solo per quei finanziamenti dei soci concessi in esecuzione del piano di ristrutturazione e non si estende a tutti i finanziamenti dei soci.

12 La circostanza che siano prededucibili solo i finanziamenti dei soci concessi in esecuzione dellomologazione della ristrutturazione (art. 182 quater, comma 1, l.fall.) non implica la necessità che il finanziamento sia successivo allaccordo. Infatti, a tenore del V comma dellart. 182 quater, l.fall., ove è previsto che i crediti relativi a erogazioni bancarie o di soci sono esclusi dal computo della percentuale minima dei crediti per accedere allomologazione (art. 182 bis, l.fall.) pari al 60% dei crediti, risulta che i crediti relativi ai finanziamenti dei soci possono sussistere anteriormente allesecuzione dellaccordo. Nulla statuisce la norma con riguardo però ai finanziamenti rimborsati entro lanno dalla dichiarazione di fallimento per i quali è tuttavia potenzialmente operante la revocatoria ex art. 2467 c.c.

13 Con riferimento al concordato preventivo è emerso che: 1) i crediti professionali, ovvero quelli relativi ai professionisti che assistono limprenditore nel tentativo di accesso al concordato, sono prededucibili quando abbiano un rapporto di funzionalità con la procedura (art. 111, comma 2, l.fall.). Es: redazione, attestazione, predisposizione documenti, presentazione della domanda di concordato. 2) il finanziamento delle banche è specificamente prededucibile ai sensi dellart. 182 quater, l. fall., a condizione che sia effettuato in esecuzione di un concordato preventivo, ricomprendendosi in questa categoria crediti erogati in qualsiasi forma, dai mutui, alle aperture di credito, dai crediti per cassa a quelli per firma.

14 -Nel caso in cui il finanziamento sia effettuato prima ed in funzione della domanda di concordato occorre invece: -a) che sia previsto nel piano di cui allart. 160 l.fall. -b) che la domanda di concordato sia accolta -c) che il decreto di accoglimento preveda specificamente la prededucibilità (art. 182 quater, comma 2, l.fall.).

15 3) I crediti relativi ai finanziamenti dei soci sono prededucibili solo se in esecuzione del concordato preventivo (art. 111, co. 2, l.fall.), mentre quelli effettuati per favorire la presentazione della domanda sono potenzialmente postergati ai sensi dellart. 2467 c.c. (art. 182 quater, comma 3, l.fall.). Anche in questo caso rimane aperto il problema delloperatività della revocatoria ex art. 2467 c.c. per quei finanziamenti rimborsati entro lanno dalla dichiarazione di fallimento

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