La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Notizie utili sullo Stato Civile

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Notizie utili sullo Stato Civile"— Transcript della presentazione:

1 Notizie utili sullo Stato Civile
La dichiarazione di nascita Il matrimonio: La Pubblicazione; Il Matrimonio; 3. LA CITTADINANZA

2 La Nascita La dichiarazione di nascita può essere effettuata dai genitori che hanno compiuto il 16° anno d’età, nei seguenti modi:

3 Entro i 3gg. Entro 3gg. dall’evento presso la Direzione Sanitaria della struttura ospedaliera o della clinica privata dove è avvenuta la nascita; Non sono necessari testimoni.

4 Entro i 10gg. Entro 10gg., escluso quello di nascita, presso il comune di residenza dei genitori, di preferenza quello della madre se i genitori risultassero non coabitanti nello stesso comune oppure, se lontani dal comune di residenza, nel comune di nascita; Nel caso in cui i genitori risultino coniugati è sufficiente che si presenti all’Ufficiale dello Stato Civile uno dei genitori invece, nel caso in cui non risultassero coniugati, trattandosi di nascita dall’unione naturale è necessaria la presenza di entrambi i genitori; È sufficiente che all’atto della presentazione presso il comune di dichiarazione il/i dichiarante/i sia/no provvisto/i dell’attestazione di nascita rilasciata dalla struttura presso cui è avvenuta la nascita e di un documento di identità valido. Non sono necessari testimoni.

5 Il Matrimonio Possono fare richiesta di pubblicazione i cittadini che hanno compiuto il 18° anno di età. Le pubblicazioni di matrimonio vengono eseguite dinnanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno dei nubendi, le cui modalità variano secondo se trattasi di:

6 Rito Civile Se residenti, i nubendi si presentano provvisti di documento di riconoscimento e di nr. 1 marca da bollo da €. 14,62; se uno dei nubendi, invece, non fosse residente nello stesso Comune dove saranno eseguite le pubblicazioni, oltre i documenti di riconoscimento ed il codice fiscale del/la nubendo/a non residente le marche da bollo da €. 14,62 da portare saranno nr. 2, perché copia della pubblicazione sarà inviata al Comune di residenza del/la nubendo/a non residente; Non sono necessari testimoni.

7 Rito Concordatario A differenza del Rito Civile i nubendi dovranno presentarsi all’Ufficiale dello Stato Civile muniti della richiesta di pubblicazione rilasciata dal Parroco della Parrocchia di uno dei nubendi, fermo restando quanto già detto per il Rito Civile.

8 Rito Acattolico Segue la stessa procedura del Rito Concordatario dal quale si differenzia esclusivamente da chi rilascia la richiesta di pubblicazione, in questo caso dal Ministro di Culto, e dalla copia della nomina alla celebrazione di matrimoni rilasciata dalla Prefettura al Ministro di Culto.

9 Durata delle Pubblicazioni
Le pubblicazioni di matrimonio hanno la durata di 8 gg. presso l’Albo Pretorio on-line del Comune, i nubendi, oltre i documenti sopra indicati, non devono munirsi di certificazioni rilasciate da altri Comuni, delle quali provvederà a munirsi il Comune dove avviene la pubblicazione.

10 Il Nulla-Osta Trascorsi 12 gg. dall’inizio delle pubblicazioni, in caso di pubblicazioni di Rito Concordatario o Acattolico, uno dei nubendi, o loro delegato, può presentarsi presso l’Ufficio dello Stato Civile per ritirare il certificato di eseguite pubblicazioni da consegnare al Parroco od al Ministro di Culto. Nel caso di pubblicazione in Comuni diversi il certificato di pubblicazione sarà consegnato dopo che entrambi i Comuni avranno completato gli 8gg. previsti. In caso di matrimonio di Rito Civile, invece, trascorsi i 12 gg. i nubendi potranno concordare con l’Ufficio Comunale di stabilire il giorno, il luogo (tra quelli che sono elencati quali Casa Comunale) dove celebrare il matrimonio, comunicare i nomi e consegnare le fotocopie dei documenti d’identità dei 2 testimoni di matrimonio.

11 Validità del nulla-osta
La validità del certificato (nulla-osta) di eseguite pubblicazioni è di 180gg. dalle compiute pubblicazioni e, se il matrimonio non dovesse avvenire, la pubblicazione si intenderà come successivamente non avvenuta (art. 99 C.C).

12 Pubblicazione tra cittadino italiano e straniero
Nel caso in cui la richiesta di pubblicazione di matrimonio dovesse essere fatta da un/a cittadino/a italiano/a e da un/a cittadino/a straniero/a, il/la cittadino/a straniero/a dovrà munirsi del nulla-osta di capacità matrimoniale rilasciato dal Consolato di appartenenza. Resta fermo che il/la cittadino/a straniero/a dovrà sempre avere compiuto i 18 anni d’età.

13 Giorni per la celebrazione dei matrimoni
I giorni per la celebrazione di Matrimonio di Rito Civile sono: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30; il lunedì ed il mercoledì anche dalle ore 16,00 alle ore 17,30 (escluso il periodo compreso tra il 1° lunedì di luglio ed il primo venerdì di settembre). Le sale adibite sono: Sala La Barbera (sede di Piazza Duomo); Sala del Museo Civico; Sala Consiliare – ex Caserma La Masa (Via Garibaldi);

14 Cittadinanza Art. 1 Legge 5 febbraio 1992 n.91
E’ cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini. Lo status civitatis individua la posizione del singolo cittadino nell’ambito della collettività nazionale, certificandone l’appartenenza ad essa. La cittadinanza viene attribuita agli individui che presentano un dato legame con un gruppo sociale e, si configura, come una situazione giuridica riconosciuta a chi fa parte di uno stato ed è titolare di diritti e di obblighi. Si può, quindi, dire che la posizione che ogni cittadino acquista nella società e la conseguente posizione giuridica riconosciuta con la titolarità di diritti e di obblighi certifica lo status civitatis di ciascuno. Acquisto della cittadinanza, per: Adozione; Beneficio di legge; Matrimonio; Naturalizzazione; Da parte del minore; Riacquisto della cittadinanza.

15 Adozione Art. 3, Legge 91/1992: il minore straniero adottato da cittadino/a italiano/a acquista la cittadinanza italiana. Il procedimento di adozione presuppone due fasi, la prima fase all’estero che termina con la sentenza di adozione emessa dall’autorità straniera, la seconda fase in Italia che conclude il procedimento di adozione con decreto di idoneità pronunciato dal Tribunale per i minorenni. Il minore acquista la cittadinanza italiana in virtù della trascrizione del decreto d’idoneità pronunciato dal Tribunale per i minorenni inviato, dallo stesso Tribunale, all’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza del genitore adottante.

16 Beneficio di legge Art. 4, Legge 91/1992: Lo/a straniero/a del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono cittadini italiani per nascita,e diviene cittadino/a: c. se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data. Lo/a straniero/a nato/a in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino/a se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

17 Matrimonio Art. 5, Legge 91/1992: Il coniuge straniero/a di cittadino/a italiano/a acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale. La richiesta va presentata al Prefetto competente per territorio se l’istante risieda in Italia, ovvero all’autorità consolare italiana all’estero se risiede in Paese straniero. In caso di esito positivo dell’istanza il Ministero dell’Interno emana decreto di accoglimento che, successivamente notificato all’interessato dalla Prefettura competente per territorio, entro sei mesi dalla notifica nel comune di residenza, dinnanzi all’Ufficiale dello Stato Civile deve prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana e, dal giorno successivo al giuramento, acquista la cittadinanza.

18 Naturalizzazione Art. 9, Legge 91/1992, il Presidente della Repubblica può concedere con proprio decreto la cittadinanza italiana, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministero dell’Interno: Allo/a straniero/a del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risieda legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lettera c) (se al raggiungimento della maggiore età , risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana); Allo/a straniero/a maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente all’adozione; Allo/a straniero/a che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. Inoltre, può richiedere la naturalizzazione il cittadino di uno stato membro dell’U.E. dopo quattro anni di residenza in Italia.

19 Da parte del minore Art. 14 Legge 91/1992, che recita: “ I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi se in possesso di altra cittadinanza” L’unica condizione per tale acquisto è che il minore sia convivente insieme al genitore al momento in cui questo diventa cittadino.

20 Riacquisto della cittadinanza
L’Art. 13 della L. 91/1992 consente il riacquisto della cittadinanza agli ex cittadini italiani naturalizzati cittadini stranieri, nelle seguenti modalità: Se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica (l’ex cittadino/a italiano/a dovrà recarsi presso il Consolato Italiano di competenza, all’estero, per dimostrare di possedere i requisiti previsti al riacquisto e riacquisterà la cittadinanza il giorno dopo avere stabilito la residenza); Dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine (il/la cittadino/a dovrà presentarsi presso l’Ufficio Anagrafe Comunale per stabilire la residenza, nel rispetto delle condizioni previste dalla Legge n. 94/2009 in materia di pubblica sicurezza). La condizione unica che accumuna le due possibilità è che in entrambi i casi il/la cittadino/a si presenterà alle autorità italiane nella condizione di cittadino straniero.

21 Per informazioni Stato Civile - Servizi Demografici, Comune di Termini Imerese (PA) Indirizzo via Garibaldi n. 4 – Termini Imerese (PA)  Telefono  Fax  Orario da lunedì a venerdì dalle 8:15 alle 13:30 ed, anche, lunedì e mercoledì dalle alle 17:30  Mail  Internet  Responsabili Sigg. Cardella Angela e Vivirito Ignazio


Scaricare ppt "Notizie utili sullo Stato Civile"

Presentazioni simili


Annunci Google