Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
PubblicatoCalandra Vitali Modificato 10 anni fa
1
L’Ufficio Elettorale Elettorato attivo e passivo Capacità elettorale
Non sono elettori Normativa di riferimento Per informazioni
2
Elettorato attivo e passivo
Formano l'elettorato attivo tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2 del T.U. n. 223/1967, ovvero coloro che sono "elettori". Per essere elettore occorre: essere cittadino italiano; aver compiuto il 18° anno di età; non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative per l'iscrizione nelle liste elettorali. Per alcune tipologie di elezioni (sindaco, comunali, circoscrizionali e parlamento europeo) sono state introdotte norme per favorire l'esercizio del voto e di eleggibilità alle elezioni comunali di cittadini dell'Unione Europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza: essi, previa domanda e iscrizione in apposite liste, possono partecipare all'elezione degli organi del Comune e delle Circoscrizioni in cui sono residenti, concorrendo quindi alla formazione del corpo elettorale attivo. Formano l'elettorato passivo i candidati alle singole elezioni.
3
Capacità elettorale La qualità di elettore, ai sensi dell'art. 48 della Costituzione, viene conferita a tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età e che sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica: l'art. 1 del T.U. n. 223/1967, proprio in virtù del precetto costituzionale, stabilisce che "sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2". A tal fine è necessario il possesso dei seguenti requisiti: Cittadinanza italiana Si acquista per nascita, per beneficio di legge o per naturalizzazione (Decreto del Presidente della Repubblica) [norma di riferimento legge 5 febbraio 1992, n. 91 "Nuove norme sulla cittadinanza"]. Maggiore età E' condizionata al compimento della maggiore età, a norma dell'art. 14 della legge 8 marzo 1975, n. 39 [La maggiore età fa acquistare il diritto elettorale attivo ad esclusione della elezione per il Senato della Repubblica per la quale è previsto che gli elettori devono aver compiuto il 25° anno di età]. Assenza di cause ostative che precludono l'iscrizione nelle liste elettorali: vi rientrano i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, comportanti l'applicazione di misure di sicurezza detentive o personali (libertà vigilata o divieto di soggiorno in uno o più comuni o province), della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, ecc. (art. 2 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223), e si possono riassumere brevemente:
4
Non sono elettori coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi; coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi; i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici; coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato".
5
Normativa di riferimento Per informazioni
Testo Unico n. 223, del 20/03/1967 Per informazioni Ufficio Elettorale - Servizi Demografici, Comune di Termini Imerese (PA) Indirizzo via Garibaldi n. 4 – Termini Imerese (PA) Telefono Fax Orario da lunedì a venerdì dalle 8:15 alle 13:30, lunedi e mercoledi dalle alle 17:30 Mail Internet Responsabile/i Sig.ra Maria Concetta Balsamo
6
Sezioni Elettorali Ripartizione del territorio del Comune in sezioni
Seggi elettorali Sezioni ospedaliere Seggi speciali Normativa di riferimento Per informazioni
7
Ripartizione del territorio del Comune in sezioni
Al fine di una migliore gestione del corpo elettorale, il territorio Comunale è suddiviso in sezioni elettorali e ogni sezione ha una propria circoscrizione che comprende tutte le aree di circolazione (corsi, vie, piazze, vicoli, larghi, ecc.) o parte di esse comprese in una in una determinata parte del Comune. Tutti gli elettori della circoscrizione, risultati tali dall'indirizzo riportato sulle liste generali, sono assegnati alla stessa sezione. Gli elettori residenti all'estero sono iscritti nella sezione della quale fa parte indirizzo dell'ultima abitazione in Italia. Ad esclusione dei ricoverati in luoghi di cura o ristretti presso case circondariali, che sono assegnati alle sezioni ospedaliere o di detenzione, non è consentita l'istituzione di sezioni speciali o ripartire diversamente il corpo elettorale.
8
Seggi Elettorali Per ogni sezione è istituito un ufficio elettorale o seggio. L'ufficio elettorale di sezione, in occasione di consultazioni elettorali, è composto da un presidente e da quattro scrutatori ridotti a tre per i referendum, e da un segretario, scelto dal presidente. L'ubicazione dei seggi elettorali è prevista in edifici scolatici (a partire dal grado inferiore) e pubblici anche non scolastici (art. 17, comma 50, legge 15 maggio 1997, n. 127). La normativa sull'ubicazione dei seggi elettorali è contenuta nell'art. 38 del T.U. n.223/1967; inoltre, con legge 5 febbraio 1998, n. 22 [che detta disposizioni sull'uso della bandiera] in attuazione dell'art. 12 della Costituzione e dell'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, l'art. 2, comma 2, prevede che "La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione Europea vengono altresì esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni..."
9
Sezioni ospedaliere Nei luoghi di cura con più di 200 posti letto, è istituita una sezione elettorale speciale. L'ufficio elettorale di sezione è formato da un Presidente e due scrutatori che hanno l'unico compito di raccogliere il voto dei degenti. A dette sezioni può essere assegnato il personale di assistenza dell'istituto che ne faccia richiesta.
10
Seggi speciali Se nella circoscrizione di una sezione esiste un luogo di cura che ha una dotazione di posti letto tra 100 e 199 o un luogo di detenzione, al seggio costituito presso la sezione è affiancato un seggio speciale, formato da un Presidente e due scrutatori che ha l'unico compito di raccogliere il voto di degenti e detenuti. In presenza di un luogo di cura con meno di 100 posti letto saranno il Presidente ed uno scrutatore estratto a sorte, che si recheranno a raccogliere il voto dei ricoverati presso il luogo di cura. Il Ministero dell'Interno con la citata circolare MIACSE n. 80/1993, ha chiarito che è possibile esercitare il diritto di voto anche presso case di riposo per anziani o cronicari al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria anche di modesta portata quale l'infermeria e presso le strutture di associazioni, enti ed istituzioni pubbliche o private che esercitano attività di assistenza sanitaria, sociale e riabilitativa per tossicodipendenti.
11
Normativa di riferimento Per informazioni
Art. 38. Testo Unico n. 223, del 20/03/1967 Circolare MIACSE n. 80/1993 Per informazioni Ufficio Elettorale - Servizi Demografici, Comune di Termini Imerese (PA) Indirizzo via Garibaldi n. 4 – Termini Imerese (PA) Telefono Fax Orario da lunedì a venerdì dalle 8:15 alle 13:30, lunedi e mercoledi dalle alle 17:30 Mail Internet Responsabile/i Sig.ra Maria Concetta Balsamo
12
Cittadini residenti all'estero
Quali diritti per i cittadini italiani residenti all’estero: Diritto di voto Come si vota Come si svolgono le elezioni Opzione per il voto in Italia Normativa di riferimento Per informazioni
13
Diritto di voto I cittadini italiani residenti all'estero hanno diritto di voto per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, nonché per i referendum popolari abrogativi e confermativi. In occasione delle elezioni politiche, essi votano nella Circoscrizione Estero per eleggere 12 Deputati e 6 Senatori. La Circoscrizione Estero è suddivisa in 4 ripartizioni geografiche: a) Europa; b) America Meridionale; c) America Settentrionale e Centrale; d) Africa, Asia, Oceania e Antartide. elettori votano per le liste presentate nelle ripartizioni geografiche di rispettiva residenza. In ciascuna ripartizione vengono eletti un Deputato ed un Senatore, mentre i rimanenti seggi sono distribuiti fra le ripartizioni in proporzione al numero dei residenti. Hanno diritto di voto tutti i cittadini italiani residenti all'estero che abbiano compiuto i 18 (per l'elezione della Camera) ed i 25 (per il Senato) anni d'età, e che siano iscritti nelle liste elettorali che verranno predisposte sulla base di un elenco aggiornato dei residenti all'estero, frutto dell'unificazione dell'AIRE dei Comuni e degli schedari consolari. Per favorire l'aggiornamento dei dati, la Legge 459/2001 dispone l'obbligo, per gli elettori, di rispedire all'Ufficio consolare indicato sull'unita busta preaffrancata, entro 30 giorni dalla sua ricezione, l'allegato modulo anagrafico con i propri dati aggiornati Tale modulo, precompilato dall'Ufficio consolare, dovrà essere restituito anche qualora non si dovessero segnalare variazioni.
14
Come si vota Il voto dei cittadini italiani residenti all'estero viene espresso per corrispondenza. Entro 18 giorni prima della data delle elezioni, l'Ufficio consolare invia a tutti gli elettori un plico contenente il certificato elettorale; la scheda o le schede elettorali con una busta piccola in cui inserirle, nonché una busta grande preaffrancata recante l'indirizzo dell'Ufficio consolare stesso; le liste dei candidati; un foglio esplicativo sulle modalità del voto; il testo della Legge 459/2001. L'elettore deve spedire le schede votate all'Ufficio consolare entro 10 giorni prima della data delle elezioni. L'Ufficio consolare provvede al rapido invio delle schede in Italia, in modo che lo spoglio possa essere effettuato congiuntamente a quello delle schede votate in territorio nazionale. Gli elettori che, a 14 giorni dalla data delle elezioni, non abbiano ricevuto il plico elettorale possono farne richiesta presentandosi di persona al proprio Ufficio consolare.
15
Come si svolgono le elezioni
Le Rappresentanze diplomatiche concludono intese con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani per garantire che il voto per corrispondenza venga esercitato in condizioni di uguaglianza, libertà e segretezza; e che nessun pregiudizio possa derivarne per il posto di lavoro e per i diritti degli elettori. I cittadini italiani residenti nei Paesi con cui non sia stato possibile concludere tali intese potranno votare esclusivamente facendo rientro in Italia. Anche lo svolgimento della campagna elettorale verrà regolato da apposite forme di collaborazione con i Governi esteri, la cui mancata instaurazione peraltro, a differenza di quanto accade per le intese di cui sopra, non precluderà l'esercizio del voto per corrispondenza.
16
Opzione per il voto in Italia
I cittadini italiani residenti all'estero non hanno l'obbligo di votare per corrispondenza. La Legge 459/2001 prevede infatti che l'elettore possa optare per l'esercizio del diritto di voto in Italia, rientrando sul territorio nazionale e votando per i candidati che si presentano nella circoscrizione relativa alla sezione elettorale nazionale in cui è iscritto. L'elettore che intenda rientrare in Italia per votare dovrà darne comunicazione scritta al proprio Ufficio consolare entro il 31 dicembre dell'anno precedente la scadenza naturale della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato delle Camere, entro 10 giorni dall'indizione delle elezioni. L'opzione è valida per una singola consultazione elettorale o referendaria. La ricezione delle comunicazioni in merito all'esercizio del voto, che l'Ufficio consolare invia al cittadino italiano residente all'estero, e la restituzione al medesimo del modulo per l'opzione non costituisce in alcun modo titolo di riconoscimento del diritto di elettorato attivo e passivo, il cui possesso da parte del destinatario sarà verificato successivamente dall'Amministrazione italiana. Non è previsto alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute dall'elettore che abbia optato per l'esercizio del voto in Italia.
17
Normativa di riferimento Per informazioni
Testo Unico n. 223, del 20/03/1967 Legge n. 459, del 27/12/2001 Legge n. 104, del 27/05/2002 Per informazioni Ufficio Elettorale - Servizi Demografici, Comune di Termini Imerese (PA) Indirizzo via Garibaldi n. 4 – Termini Imerese (PA) Telefono Fax Orario da lunedì a venerdì dalle 8:15 alle 13:30, lunedi e mercoledi dalle alle 17:30 Mail Internet Responsabile/i Sig.ra Maria Concetta Balsamo
18
Cittadino irreperibile
In cosa incorre il cittadino per irreperibilità anagrafica
19
Cancellazione dalle liste elettorali per irreperibilità anagrafica o al censimento
Un cittadino che viene cancellato per irreperibilità anagrafica, incorre automaticamente anche nella cancellazione dalle liste elettorali. Seppure in possesso di una tessera elettorale non potrà esercitare il diritto di voto né ottenere il rilascio del certificato di iscrizione nelle liste elettorali necessario a corredo di accettazioni di candidature, di sottoscrizioni a sostegno di candidature, di proposte di legge di iniziativa popolare o referendum. La reiscrizione nelle liste elettorali, per ricomparsa da irreperibilità, in seguito al perfezionamento dell'iscrizione anagrafica, avviene in sede di revisione dinamica delle liste elettorali secondo il calendario previsto dalla normativa: al cittadino viene inviata una nuova tessera elettorale previo ritiro della tessera precedente che verrà conservata nel fascicolo personale dell'elettore. Se il cittadino non è in grado di produrre la tessera precedente (mancata consegna o smarrimento/furto), può egualmente ritirare la nuova rendendo all'ufficio elettorale una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà spiegante la motivazione della mancata consegna. La cancellazione dalle liste di fatto annulla la tessera precedente che, in caso di successivo rinvenimento deve essere consegnata all'ufficio elettorale che provvederà a conservarla nel fascicolo personale dell'elettore.
20
Dove andare A chi rivolgersi
Ufficio Anagrafe - per pratica di ripristino o reiscrizione anagrafica. Nei tempi stabiliti dalla normativa vigente, verrà data comunicazione all'Ufficio Elettorale per i provvedimenti di competenza. A chi rivolgersi Ufficio Anagrafe: via Garibaldi, 4 - Termini Imerese: dove verranno date le informazioni necessarie per la reiscrizione nel registro della popolazione residente
21
Voto dei cittadini europei in Italia
Quali diritti per i cittadini dell'Ue residenti in Italia, che decidono di votare nel nostro Paese Tipologie Documentazione da presentare e modalità Normativa di riferimento Per informazioni
22
Tipologie: RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO
Partecipazione dei cittadini dell'Unione europea alle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo. I cittadini dell'Ue, residenti in Italia, in alternativa al voto per i candidati del proprio paese di origine possono richiedere di votare in Italia, nel comune in cui risiedono, per i candidati italiani. Per votare è necessario presentare apposita domanda al Sindaco, prima del novantesimo giorno che precede la data di svolgimento delle elezioni (Legge n. 483 del 3 agosto 1994). Nella domanda, oltre all'indicazione del cognome e nome, luogo e data di nascita, devono essere espressamente dichiarati: - la volontà di esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto; - la cittadinanza; - l'indirizzo del comune di residenza nello Stato di origine; - il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine; - l'assenza di un provvedimento giudiziario a carico che comporti, per lo Stato di origine, la perdita dell'elettorato attivo. Approfondimenti sul sito del Ministero dell'interno.
23
Tipologie: RINNOVO DEGLI ORGANI COMUNALI
Partecipazione dei cittadini dell'Unione europea alle elezioni del Sindaco, del Consiglio comunale e dei Consigli circoscrizionali (Quartieri). I cittadini dell'Ue che richiedono di votare per il rinnovo degli organi comunali devono presentare domanda nei 40 giorni antecedenti la data delle elezioni. I cittadini europei possono esercitare il diritto di voto per l'elezione diretta del Sindaco, del Consiglio comunale e del Consiglio circoscrizionale e possono essere candidati alla carica di consigliere comunale e circoscrizionale (Decreto legislativo n. 197, art. 1, del 12 aprile 1996; che attua la direttiva 94/80/CE).
24
Documentazione da presentare e modalità
Chi desidera votare in Italia pur essendo cittadino europeo (nei casi sopra specificati) deve presentare domanda di iscrizione alle liste aggiunte, la modulistica è scaricabile dalla sezione "Link utili" di questa pagina. La domanda di iscrizione ha validità illimitata La domanda può essere: - consegnata all'ufficio elettorale - consegnata all'ufficio protocollo del Comune di Termini Imerese - trasmessa via posta o fax al num Nel caso in cui la domanda non venga presentata direttamente dall'interessato, alla stessa deve essere allegata fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore. L'ufficio elettorale, verificati i requisiti di ammissibilità, inserisce il nome del richiedente nelle apposite "liste elettorali aggiunte" e fa consegnare al domicilio dell'iscritto la TESSERA ELETTORALE nella quale è indicato il numero e l'indirizzo del seggio elettorale in cui deve presentarsi per votare. L'elettore, al momento del voto, dovrà presentarsi al seggio con la tessera elettorale e un documento di riconoscimento (carta d'identità, patente, passaporto, ecc.).
25
Normativa di riferimento
Decreto legislativo n. 197, art. 1, del 12 aprile 1996 che attua la direttiva 94/80/CE "Diritto di voto e di eleggibilità per le elezioni comunali da parte dei cittadini Ue che risiedano in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza". Legge n. 483 del 3 agosto 1994 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo".
26
Per informazioni Ufficio Elettorale - Servizi Demografici, Comune di Termini Imerese (PA) Indirizzo via Garibaldi n. 4 – Termini Imerese (PA) Telefono Fax Orario da lunedì a venerdì dalle 8:15 alle 13:30, lunedi e mercoledi dalle alle 17:30 Mail Internet Responsabile/i Sig.ra Maria Concetta Balsamo
27
La tessera elettorale Cos’è e a che cosa serve Da chi viene emessa
Validità Consegna agli elettori Utilizzo ed esercizio del voto Aggiornamento dati Rettifica delle generalità Trasferimento di residenza Cambio di indirizzo Deterioramento - Smarrimento – Furto Perdita del diritto di voto Impossibilità di consegnare la tessera Duplicato tessera elettorale Costo del servizio Autocertificazione Degenti in ospedali e case di cura Detenuti nelle case circondariali Cittadini U.E. residenti in Italia Normativa di riferimento Per informazioni
28
Cos’è e a cosa serve La tessera elettorale personale, prevista dall'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, ed istituita con D.P.R. n. 299 dell'8 settembre 2000, sostituisce integralmente il vecchio tradizionale certificato elettorale, è il documento che permette l'esercizio del diritto di voto, e che attesta la regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di residenza. E' un documento permanente che dovrà essere conservato con cura per poter esercitare il diritto di voto in occasione di ogni elezione o referendum e potrà svolgere la stessa funzione per diciotto consultazioni elettorali o referendarie. E' contrassegnata da una serie e da un numero e contiene: i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza,nonché il numero e la sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato; le eventuali variazioni dei dati di cui alla lettera (sono riportate nella tessera a cura dei competenti uffici comunali); la tessera è idonea a certificare l'avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni elettorali; le modalità di rilascio e di eventuale rinnovo della tessera sono definite in modo da garantire la consegna della stessa nel rispetto dei principi generali in materia di tutela della riservatezza personale.
29
Da chi viene emessa Viene emessa e rilasciata, su apposito modello, dall'Ufficio Elettorale del Comune di residenza ovvero dal Comune nelle cui liste elettorali risulta essere iscritto/a l'elettore/ice. In occasione di tutte le consultazioni elettorali allo scopo di rilasciare le tessere elettorali non consegnate o gli eventuali duplicati, l’Ufficio Elettorale comunale, osserva degli orari prolungati per tutta la durata delle operazioni elettorali.
30
Validità La tessera è valida fino all'esaurimento degli appositi spazi (diciotto), per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che viene effettuata mediante apposizione, da parte di uno scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione. Esauriti i diciotto spazi a disposizione, su domanda dell'interessato, si procede al rinnovo della tessera elettorale personale.
31
Consegna agli elettori
La consegna è eseguita a cura del Comune, in busta chiusa, all'indirizzo del titolare, ed è constatata mediante ricevuta firmata dall'intestatario o da persona con lui convivente. Gli elettori che non siano in possesso della tessera elettorale possono ritirarla presentandosi all'Ufficio Elettorale muniti di documento di identità in corso di validità. (E' altresì possibile ritirare la tessera elettorale dei propri familiari presentandosi all'Ufficio competente muniti di: - proprio documento di identità - di quello degli interessati, o fotocopia - di una delega scritta e firmata da ciascuno degli interessati); Gli elettori residenti all'estero potranno ritirare la TE presso l'Ufficio elettorale in occasione della prima consultazione o comunque potranno eseguire tale operazione - se non ancora in possesso della TE - in ogni consultazione elettorale, fermo restando l'invio della cartolina-avviso da parte del Comune stesso. I giovani iscritti che raggiungeranno la maggiore età (18° anno) entro il giorno fissato per le elezioni riceveranno a domicilio la TE. Qualora il titolare risulti irreperibile, la tessera elettorale è restituita all'Ufficio Elettorale.
32
Utilizzo ed esercizio del voto
In occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per poter esercitare il diritto di voto l´elettore deve presentare al seggio di appartenenza la propria tessera elettorale unitamente ad un documento di identificazione . L'avvenuta partecipazione al voto viene attestata dalla apposizione della data della votazione e del bollo della sezione sulla TE, nelle apposite caselle e mediante annotazione del numero della TE sul registro previsto per le operazioni dei seggi. la tessera elettorale inoltre, è indispensabile per ottenere le agevolazioni sul costo dei biglietti di viaggio che vengono concesse agli interessati, anche se provenienti dall'estero, in occasione delle votazioni.
33
Aggiornamento dei dati
In caso di variazione dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera dovuti a: rettifica delle generalità, trasferimento di residenza, cambio di indirizzo, variazioni d'ufficio relative a chiusure o spostamenti di sedi di seggio; occorre aggiornare la TE. Gli aggiornamenti vengono effettuati direttamente dall'Ufficio Elettorale che successivamente, in occasione della prima emissione utile, provvederà a seconda dei casi, ad inviare a domicilio la nuova tessera o a trasmettere per posta un tagliando adesivo riportante le relative variazioni.
34
Rettifica delle generalità
Le rettifiche dei dati personali causati da errori materiali oppure giuridici sono necessarie per correggere le difformità che risultano negli Atti di Stato Civile in relazione a: nascita, matrimonio, morte, cittadinanza; oppure in quelli di Anagrafe (Registro della Popolazione residente) inerenti: residenza, professione, titolo di studio, o in altri documenti amministrativi in merito all'esatta indicazione delle generalità; vengono effettuate al ricevimento della documentazione dalle Istituzioni o dalle Amministrazioni pubbliche che hanno registrato l'evento oppure nel momento in cui si verifica la necessità di apportare la variazione. La rettifica delle generalità sulle liste elettorali invece, viene effettuata in sede di revisione ordinaria o straordinaria, mediante una cancellazione (relativamente alle generalità errate) e contemporanea iscrizione (con le generalità corrette/modificate). In base alle risultanze in Atti, ne consegue che, a seguito di rettifiche, e quindi alla re-iscrizione, dovute a: variazioni di sesso, cognome e/o (primo) nome, luogo/data di nascita, viene rilasciata una nuova tessera elettorale che verrà consegnata, dal messo comunale, al domicilio dell'elettore e contestualmente ritirata la tessera elettorale di precedente emissione.
35
Cambio di indirizzo La variazione dei dati, conseguenti al trasferimento di indirizzo (cambio via e/o numero civico nell'ambito del territorio comunale) che comporti anche il cambio della sezione elettorale, rende indispensabile l'aggiornamento della TE. Con la prima emissione utile, L'Ufficio Elettorale comunale provvede a trasmettere per posta ordinaria, all'indirizzo del titolare, un tagliando di convalida adesivo riportante i relativi aggiornamenti che il titolare stesso avrà cura di applicare, all'interno della tessera elettorale, nell'apposito spazio; analogamente si procede in caso di variazione d'Ufficio dei dati relativi al Collegio o Circoscrizione amministrativa nei quali l'elettore può esprimere il voto. Se la variazione di indirizzo rimane nell'ambito della circoscrizione della sezione di appartenenza, non si procede alla sostituzione della tessera in quanto, ai fini dell'esercizio del voto, i parametri elettorali riportati sulla tessera rimangono invariati.
36
Deterioramento - Smarrimento - Furto
In caso di deterioramento della tessera, con conseguente inutilizzabilità, l'elettore potrà richiedere il duplicato presso l'Ufficio Elettorale previa compilazione di una apposita dichiarazione su moduli predisposti dall'Ufficio Elettorale e restituzione dell'originale deteriorato. In caso di smarrimento, l'elettore potrà richiedere il duplicato presso l'Ufficio Elettorale, previa domanda corredata da una dichiarazione di smarrimento, o da denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza. In caso di furto, prima di inoltrare la richiesta di duplicato, occorre presentare la relativa denuncia ai competenti uffici di Pubblica Sicurezza.
37
Perdita del diritto di voto
Al titolare delle tessera, incorso in una delle cause di esclusione previste dall´art. 2 del T.U. n. 223/1967, ovvero abbia perso il diritto di voto, viene ritirata - d´ufficio - la tessera elettorale in suo possesso. il ritiro è effettuato, a cura del Comune, previa notifica all'interessato della relativa comunicazione contenente gli specifici motivi che ostano al godimento dell'elettorato attivo.
38
Impossibilità di consegna della tessera
In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, è consegnato all'elettore un attestato del Sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.
39
Duplicato di tessera elettorale
In caso di smarrimento, furto o deterioramento della tessera elettorale, è possibile richiedere un duplicato, presentando apposita domanda presso l'Ufficio Elettorale; la richiesta/il ritiro potrà avvenire anche tramite altra persona, di età non inferiore a diciotto anni, purché munita di apposita delega e di fotocopia del documento di riconoscimento dell'intestatario della tessera o del duplicato (in caso di appartenente alla famiglia è sufficiente fotocopia del documento di riconoscimento), nonché di un documento in corso di validità che comprovi l 'identità personale del richiedente. Il rilascio del duplicato, se nulla osta, è immediato.
40
Trasferimento di residenza
In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune ad un altro, il Comune di nuova iscrizione provvede a consegnare - al domicilio dell'elettore - una nuova tessera elettorale, e verrà ritirata, contestualmente, quella rilasciata dal Comune di precedente residenza. Nel caso in cui l'elettore non sia in possesso di detto documento, al momento della consegna della nuova tessera, dovrà dichiarare il motivo della mancata consegna al messo comunale incaricato della consegna.
41
Costo del servizio Autocertificazione Trattamento dei dati personali
Il servizio è gratuito: la tessera elettorale è rilasciata in esenzione totale da bolli e diritti. Autocertificazione la tessera elettorale non può essere sostituita con l'autocertificazione. Trattamento dei dati personali Il trattamento dei dati personali e tutte le operazioni previste dal DPR 8 settembre 2000, n.299, anche con riferimento alla consegna, all'aggiornamento e al ritiro della tessera elettorale, sono eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale. Degenti in ospedali e case di cura La normativa vigente prevede che in occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, i degenti in ospedali e case di cura possono essere ammessi a votare nel luogo di ricovero e, a tale effetto essi potranno votare esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal Comune di iscrizione e dell’attestazione rilasciata dal Sindaco concernente l’autorizzazione a votare nel luogo di ricovero; se sprovvisti di tali documenti non potranno essere ammessi all'esercizio del voto.
42
Detenuti nelle case circondariali
La normativa vigente prevede che in occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, i detenuti presso le case circondariali, possono essere ammessi a votare nel luogo di restrizione e, a tale effetto essi potranno votare esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal Comune di iscrizione e dell’attestazione rilasciata dal Sindaco concernente l’autorizzazione a votare nel luogo di restrizione; se sprovvisti di tali documenti non potranno essere ammessi all'esercizio del voto.
43
Cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea residenti in Italia
La legge 6 febbraio 1996, n. 52 e il D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 di attuazione della Direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione Europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, riconosce ai cittadini dell’UE residenti in Italia il diritto di esercitare il voto solamente per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e di essere eleggibili alla carica di consigliere (restando esclusa la possibilità di candidarsi alla carica di Sindaco), oltre che alle elezioni del Parlamento Europeo. Il cittadino straniero, compreso il personale diplomatico o consolare nonché il relativo personale dipendente, che intende esercitare questi diritti deve richiedere l’iscrizione in una apposita lista elettorale “aggiunta”, presentando una domanda all’Ufficio Elettorale del Comune di residenza. L'iscrizione nelle liste aggiunte U.E. genera l'emissione su apposito modello, da parte dell'Ufficio Elettorale del Comune di residenza ovvero dal Comune nelle cui liste elettorali risulta essere iscritto/a l'elettore/ice, della tessera elettorale corrispondente che verrà consegnata con le medesime modalità previste per i cittadini italiani. I cittadini stranieri, la cui cittadinanza non appartiene ad uno Stato membro della U.E., essendo esclusi dall'esercizio del diritto di voto per le elezioni italiane, non possono chiedere il rilascio della tessera elettorale.
44
Normativa di riferimento
T.U. 20 marzo 1967, n. 223 recante "Disciplina dell'elettorato attivo e della tenuta e revisione delle liste elettorali"; l. 25 maggio 1970, n. 147 recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo"; T.U 30 marzo 1957, n. 361 recante "Norme per la elezione della Camera dei Deputati"; l. 17 febbraio 1968, n. 108 recante "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale", T.U. 16 maggio 1960, n. 570 recante "Norme per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali", D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, recante "Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120".
45
Per informazioni Ufficio Elettorale - Servizi Demografici, Comune di Termini Imerese (PA) Indirizzo via Garibaldi n. 4 – Termini Imerese (PA) Telefono Fax Orario da lunedì a venerdì dalle 8:15 alle 13:30, lunedi e mercoledi dalle alle 17:30 Mail Internet Responsabile/i Sig.ra Maria Concetta Balsamo
46
Tagliandi adesivi di convalida
Come applicare i tagliandi per il cambio indirizzo Fac-Simile del tagliando adesivo di convalida inviato a mezzo Posta al domicilio dell'elettore da applicare sulla tessera elettorale negli appositi spazi secondo le indicazioni qui di seguito riportate.
47
Internet Per informazioni
Ufficio Elettorale - Servizi Demografici, Comune di Termini Imerese (PA) Indirizzo via Garibaldi n. 4 – Termini Imerese (PA) Telefono Fax Orario da lunedì a venerdì dalle 8:15 alle 13:30, lunedi e mercoledi dalle alle 17:30 Mail Internet Responsabile/i Sig.ra Maria Concetta Balsamo
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.