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RISCHIO BIOLOGICO TITOLO X DL N.81

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Presentazione sul tema: "RISCHIO BIOLOGICO TITOLO X DL N.81"— Transcript della presentazione:

1 RISCHIO BIOLOGICO TITOLO X DL 9.4.2008 N.81
Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici

2 Agente biologico : qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni Microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico Coltura cellulare : il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari

3 CLASSIFICAZIONE AGENTI BIOLOGICI
Gruppo 1 : agente con poche probabilità di causare malattie Gruppo 2 : può causare malattie, senza propagarsi alla comunità; è curabile e prevenibile (vaccinazione) Gruppo 3: può causare malattie gravi, può propagarsi; è curabile e prevenibile Gruppo 4 : può causare malattie gravi, ad elevato rischio di propagazione, poco curabile e prevenibile.

4 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
Gruppo 2 e Gruppo 3: all’organo di vigilanza territoriale almeno 30 gg prima dell’inizio dell’attività, corredata da DVR Gruppo 4 : Autorizzazione Ministero Salute (corredata da comunicazione all’organo di vigilanza come sopra) ARRESTO – PENA PECUNIARIA

5 DVR deve contenere: CLASSIFICAZIONE AGENTI BIOLOGICI
INFORMAZIONE SULLE MALATTIE CORRELATE POTENZIALI EFFETTI ALLERGICI E TOSSICI PRESENZA DI LAVORATORI CHE HANNO CONTRATTO MALATTIE RAPPORTI DI PERICOLOSITA’ AGGIORNATI SINERGISMO TRA AGENTI BIOLOGICI

6 In presenza di rischio Il Datore di Lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione dei lavoratori agli agenti biologici e assicura Adeguati servizi sanitari (docce, lavaggi oculari, antisettici) e indumenti protettivi. Misure di manipolazione, decontaminazione e smaltimento senza rischio di materiali e rifiuti

7 Le misure di contenimento
Specifiche per laboratori e stabulari e corrispondenti al gruppo di rischio di agente biologico

8 In presenza di attività a rischio
I Lavoratori devono essere adeguatamente informati del rischio e formati su precauzioni, misure igieniche, procedure da seguire e misure da adottare per

9 SORVEGLIANZA SANITARIA
Per tutti lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute. Dovendo/Potendo adottare misure specifiche di protezione e prevenzione ( es. vaccinazione ).

10 Registro degli esposti e degli eventi accidentali
Sono iscritti i lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 e/o 4 E’ tenuto a cura del Medico Competente Una copia allo SPISAL , all’Istituto Superiore di Sanità ed all’ISPESL Viene costantemente aggiornato ( assunzioni, cessazioni, annotazioni individuali)

11 Registro dei casi di malattia e di decesso
Tenuto presso l’ISPESL Aggiornato dalle segnalazioni dei medici o dalle strutture che pongono diagnosi dei casi


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