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PIANI E PROGRAMMI COMUNALI DI SETTORE
1. Piano Urbano del Traffico (PUT) 2. Programma Urbano dei Parcheggi (PUP) 3. Piano Urbano per la Mobilità (PUM) 3. Piano Comunale delle Coste (PCC) 4. Piano di Zonizzazione Acustica. Piano di Risanamento Acustico 5. Piano Orari dei Servizi Commerciali e Servizi Pubblici 6. Piano di Distribuzione di Carburanti 7. Piano Regolatore per l’installazione degli Impianti Eolici (PRIE) 8. Piano Comunale e Regolamento per l’installazione di impianti per le telecomunicazioni 9. Piano Energetico Comunale Solare (PECS)
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1. PIANO URBANO DEL TRAFFICO (PUT) D. lgs. n.285/1992, Direttiva M. LL.PP. in G.U. n.77/1995
FINALITA’ E’ strumento comunale finalizzato a risolvere le problematiche relative alla mobilità urbana, alla sicurezza stradale, alla riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico, al risparmio energetico. Ai Comuni con popolazione residente superiore a abitanti, è fatto obbligo di adozione del Piano Urbano del Traffico. A tale obbligo devono adempiere anche i Comuni con popolazione residente inferiore a abitanti, i quali registrino, anche se in determinati periodi dell’anno, una particolare affluenza turistica, o elevati fenomeni di pendolarismo, oppure ancora rilevanti problematiche derivanti da congestione della circolazione stradale.
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1. PIANO URBANO DEL TRAFFICO (PUT) D. lgs. n.285/1992, Direttiva M. LL.PP. in G.U. n.77/1995
CONTENUTI Il PUT deve coordinarsi oltre che con il PRG, con gli altri strumenti e/o programmi di settore come il Piano del traffico per la viabilità extraurbana (D. Lgs. N.285/1992), il Programma urbano dei parcheggi (L. n.122/1989), il Programma degli itinerari ciclabili e/o pedonali (L. n.208/1991). Il PUT viene aggiornato ogni due anni.
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2. PROGRAMMA URBANO DEI PARCHEGGI (PUP) L. n.122/1989
FINALITA’ E’ un programma comunale tematico finalizzato a risolvere le problematiche delle aree urbane ad alta densità di traffico, direttamente connesso al Piano Urbano del Traffico. Sono obbligati a redigere il Programma Urbano dei Parcheggi i Comuni espressamente indicati nella L. n.122/1989 e quelli individuati da specifica normativa regionale.
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2. PROGRAMMA URBANO DEI PARCHEGGI (PUP) L. n.122/1989
CONTENUTI Il Programma Urbano dei Parcheggi indica le varie tipologie di parcheggio atte a regolamentare lo scambio tra i servizi pubblici e i veicoli privati, localizzando punti di sosta, aree ed eventuali servizi annessi con relativi dimensionamenti; esso indica altresì priorità di intervento e tempi di attuazione, privilegiando le realizzazioni volte a favorire il decongestionamento dei centri urbani. Il Programma Urbano dei Parcheggi può costituire contestuale variante al PRG vigente, qualora in contrasto con esso, e per la sua realizzazione possono essere utilizzate le procedure agevolate per opere pubbliche urgenti. L’atto di approvazione del Programma costituisce altresì dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere da realizzare. Il Programma Urbano dei Parcheggi viene aggiornato annualmente.
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3. PROGRAMMA URBANO PER LA MOBILITA’ (PUM) L. n
3. PROGRAMMA URBANO PER LA MOBILITA’ (PUM) L. n.340/2000, Delibera Cipe n.20/2004 FINALITA’ - soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione - abbattere i livelli di inquinamento atmosferico ed acustico - ridurre i consumi energetici - aumentare i livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale - minimizzare l’uso individuale dell’automobile privata e moderare il traffico - incrementare la capacità di trasporto - aumentare la percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi (anche con soluzioni di car pooling, car sharing, taxi collettivi, ecc.) - ridurre i fenomeni di congestione - favorire l’uso dei mezzi alternativi di trasporto con impatto ambientale ridotto
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3. PROGRAMMA URBANO PER LA MOBILITA’ (PUM) L. n
3. PROGRAMMA URBANO PER LA MOBILITA’ (PUM) L. n.340/2000, Delibera Cipe n.20/2004 CONTENUTI Gli interventi previsti dai PUM riguardano: le infrastrutture di trasporto pubblico relative a qualunque modalità le infrastrutture stradali i parcheggi, con particolare riguardo a quelli di interscambio le tecnologie le iniziative dirette a incrementare e/o migliorare il parco veicoli il governo della domanda di trasporto e della mobilità, anche attraverso la struttura del mobility manager i sistemi di controllo e regolazione del traffico i sistemi di informazione all’utenza la logistica e le tecnologie destinate alla riorganizzazione della distribuzione delle merci
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3. PROGRAMMA URBANO PER LA MOBILITA’ (PUM) L. n
3. PROGRAMMA URBANO PER LA MOBILITA’ (PUM) L. n.340/2000, Delibera Cipe n.20/2004 AMBITO DI STUDIO E ARCO TEMPORALE I PUM devono integrarsi con gli altri piani di settore, quali i piani di zonizzazione acustica, i piani dei tempi e degli orari, i piani dei servizi sociali, i piani attuativi in genere (per attività produttive, attività ricreative e attività residenziali). I PUM interessano bacini di mobilità relativi ad aree urbane e a quelle territoriali contigue. I PUM si sviluppano in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo.
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4. PIANO COMUNALE DELLE COSTE (PCC) L. n. 494/1993, Delibera G. R. n
4. PIANO COMUNALE DELLE COSTE (PCC) L. n. 494/1993, Delibera G.R. n.319/2001, L.R. n.17/2006 FINALITA’ Nell’ambito della Legge n.494/1993 che prevede la redazione del “Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime”, la Regione Puglia, dapprima con Delibera di Giunta Regionale n.319 del e successivamente con Legge Regionale n.17 del , ha definito la “disciplina della tutela e dell’uso della costa”. In particolare nella Legge Regionale si stabilisce che la pianificazione costiera si attua mediante il Piano Regionale delle Coste (PRC), ai cui principi e alla cui normativa devono essere conformati i Piani Comunali delle Coste (PCC). Nel processo di coinvolgimento delle autonomie locali, la Regione riconosce dunque ai Comuni costieri compiti e poteri di proporre il Piano Comunale delle Coste (PCC) per la “gestione integrata”e riserva a sé compiti e poteri di programmazione, pianificazione e definizione degli indirizzi generali attraverso lo strumento del PRC.
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4. PIANO COMUNALE DELLE COSTE (PCC) L. n. 494/1993, Delibera G. R. n
4. PIANO COMUNALE DELLE COSTE (PCC) L. n. 494/1993, Delibera G.R. n.319/2001, L.R. n.17/2006 CONTENUTI Allo scopo di garantire il corretto utilizzo delle aree demaniali marittime per le finalità turistico – ricreative, una quota non inferiore al 60% del territorio demaniale marittimo di ogni singolo Comune costiero è riservata a uso pubblico e alla libera balneazione. Il valore del territorio demaniale costiero è determinato in metri lineari, con riferimento alla linea di costa, ed è calcolato al netto di costa non utilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione, al netto ancora di quella portuale e di quella riveniente dall’applicazione dei limiti e divieti definiti nel PRC. La definizione dei tratti di costa da affidare in concessione deve essere effettuata in relazione ai livelli di “criticità” e di “sensibilità” secondo cui è classificata la costa pugliese. Possono essere realizzate strutture classificate “spiaggia libera con servizi” nella misura non superiore al 40% della zona destinata a uso pubblico e alla libera balneazione.
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4. PIANO COMUNALE DELLE COSTE (PCC) L. n. 494/1993, Delibera G. R. n
4. PIANO COMUNALE DELLE COSTE (PCC) L. n. 494/1993, Delibera G.R. n.319/2001, L.R. n.17/2006 Le concessioni di aree demaniali si specificano in: Lido Attrezzato (LA) . I lidi attrezzati forniscono un servizio collaterale e di supporto alle strutture turistico-ricettive e si configurano come semplice autorizzazione alla posa in opera di ombrelloni e sedie da riservare alla fruizione degli ospiti alloggiati nelle strutture ricettive. Stabilimento Balneare (SB). Gli stabilimenti balneari svolgono una attività autonoma e si configurano come esercizi commerciali la cui attività è legata prioritariamente, ma non solo, alla balneazione. Concessione Speciale (CS). Concessioni speciali per stabilimenti balneari possono essere riservate ad esempio ai naturisti, agli animali domestici. Concessione Agricola (CA). Le concessioni agricole riguardano in particolare le aree demaniali agricole. Pedana a Terra (PT). Le concessioni, in presenza di costa rocciosa, possono prevedere la realizzazione di pedane amovibili in legno per l’accesso in acqua.
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5. PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA. PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DPCM , L. n.447/1995, DPCM , D. Lgs. n.112/1998, LR n.3/2002 FINALITA’ E’ uno strumento comunale istituito a seguito dell’incremento dell’inquinamento acustico, finalizzato a contenere le emissioni acustiche in ambito urbano entro limiti di tollerabilità. Ai sensi della Legge Regionale n.3 del 12 febbraio 2002, “Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico”, tali finalità si perseguono attraverso la zonizzazione acustica del territorio con classificazione del territorio medesimo mediante suddivisione in zone omogenee dal punto di vista della destinazione d’uso, nonché la individuazione delle zone soggette a inquinamento acustico e successiva elaborazione del Piano di Risanamento Acustico.
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Rilevazione dell’intensità del rumore determinato dal passaggio dei treni lungo la fascia dei binari nel Comune di Monopoli
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5. PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA. PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DPCM , L. n.447/1995, DPCM , D. Lgs. n.112/1998, LR n.3/2002 CONTENUTI DEL PIANO DI RISAMENTO ACUSTICO Il Piano di Risanamento Acustico deve contenere: (i) l’individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, (ii) l’individuazione dei soggetti a cui compete l’intervento, (iii) l’indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento, (iv) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari, (v) eventuali misure cautelari a carattere d’urgenza per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Tale Piano deve inoltre coordinarsi con il Piano Urbano del Traffico.
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6. PIANO ORARI DEI SERVIZI COMMERCIALI E SERVIZI PUBBLICI L. n
FINALITA’ E CONTENUTI Questo strumento comunale si colloca all’interno della programmazione socio-economica e territoriale, ed è finalizzato a coordinare la mobilità, all’interno del territorio comunale, in funzione degli orari dei pubblici servizi, delle attività commerciali e degli uffici. La normativa specifica di regolamentazione della pianificazione degli orari di servizi commerciali e servizi pubblici è affidata alle regioni.
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7. PIANO DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI DPCM 11. 9. 1989, DPR 13. 12
7. PIANO DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI DPCM , DPR , D. Lgs. n.32/1998 FINALITA’ E CONTENUTI E’ strumento finalizzato a disciplinare localizzazione, dimensionamento e tipologie degli impianti di distribuzione dei carburanti in ambito comunale. I Comuni sono tenuti a individuare criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali devono essere installati tali impianti, anche in difformità dagli strumenti urbanistici vigenti con contestuale adozione di variante. La normativa specifica di regolamentazione per la razionalizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti è affidata alle regioni.
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8. PIANO REGOLATORE PER L’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI EOLICI (PRIE) Regolamento Regionale n.16/2006
FINALITA’ Il PRIE è finalizzato alla identificazione di quelle aree nelle quali non è consentito localizzare impianti eolici e, conseguentemente, alla individuazione di aree eleggibili alla loro installazione. AMBITO TERRITORIALE Il PRIE è redatto dalle Amministrazioni in forma singola o associata tra comuni confinanti. Pertanto possono essere redatti PRIE comunali e/o intercomunali.
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8. PIANO REGOLATORE PER L’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI EOLICI (PRIE) Regolamento Regionale n.16/2006
CRITERI DI REDAZIONE Criteri territoriali Al fine della “tutela dei valori ambientali, storici e culturali espressi dal territorio” occorre effettuare una attenta analisi delle risorse territoriali interessate dalla redazione del PRIE, per valutare il corretto inserimento nel territorio degli impianti eolici, in coerenza con il quadro complessivo della pianificazione e programmazione locale e sovralocale. Non sono da considerare idonee all’installazione degli impianti eolici tutte le aree rilevanti dal punto di vista ambientale, così definite in relazione all’analisi territoriale di cui al punto precedente. In particolare non sono da considerare idonee: le aree protette (con relativa area buffer di almeno 200 mt); le aree con crinali aventi pendenze superiori al 20% (con relative aree buffer di almeno 150 mt); le aree caratterizzate da emergenze geomorfologiche (con relativa area buffer di almeno 100 mt);
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8. PIANO REGOLATORE PER L’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI EOLICI (PRIE) Regolamento Regionale n.16/2006
CRITERI DI REDAZIONE Criteri territoriali l’area urbana e quella edificabile così come definita dallo strumento urbanistico vigente (con relativa area buffer di almeno 1000 mt); le aree buffer di almeno 500 mt dal confine amministrativo del comune che avvia la procedura di approvazione del PRIE (nel caso di PRIE intercomunali, l’area buffer deve essere considerata solo a partire dal limite amministrativo esterno della macroarea di aggregazione dei Comuni); aree classificate Ambiti Territoriali Estesi (ATE) di tipo A e B del PUTT/P; aree caratterizzate dalla presenza di segnalazioni architettoniche/archeologiche (con relativa area buffer di almeno 100 mt); aree comprendenti insediamenti con vincolo architettonico/archeologico (con relativa area buffer di almeno 100 mt).
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8. PIANO REGOLATORE PER L’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI EOLICI (PRIE) Regolamento Regionale n.16/2006
CRITERI DI REDAZIONE Criteri tecnici Non sono da considerare idonee all’installazione degli impianti eolici: le aree con indice di ventosità tale da non garantire almeno ore/equivalenti all’anno; le aree che non consentono di massimizzare le economie di scala per l’individuazione del punto di connessione alla rete elettrica; le aree che non consentono di massimizzare le economie di scala per le opere di accesso ai diversi siti, e durante la fase di cantiere e durante quella di esercizio.
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9. PIANO COMUNALE E REGOLAMENTO PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LE TELECOMUNICAZIONI L. n. 36/2001 FINALITA’ Assicurare l’applicazione delle norme e dei principi in materia di regolamentazione dell’esposizione alle onde elettromagnetiche, attraverso il più razionale inserimento e risanamento degli impianti nel territorio per la tutela dell’ambiente e del paesaggio e allo scopo di minimizzare le esposizioni della cittadinanza ai campi elettromagnetici.
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9. PIANO COMUNALE E REGOLAMENTO PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LE TELECOMUNICAZIONI L. n. 36/2001 CONTENUTI Ai fini della regolamentazione delle emissioni di onde elettromagnetiche, in assenza di evidenza scientifica accertata di effetti sulla salute umana derivanti da irraggiamento di onde elettromagnetiche di intensità inferiore ai limiti previsti dalla legge (20 volt/metri livello europeo e 6 volt/metri livello italiano), allo scopo di contenere anche gli impatti psicologici della popolazione e a soli fini precauzionali possono essere individuate le seguenti aree sensibili: aree di interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale nelle quali evitare gli impatti di tipo visivo degli impianti; aree di cautela preventiva comprendenti asili, scuole, ospedali, case di cura, cliniche, residenze socio-sanitarie, ospizi, aree destinate all’infanzia, ecc. Principio di precauzione Il principio di precauzione, come previsto da ripetute risoluzioni europee, “può essere invocato quando gli effetti potenzialmente pericolosi di un fenomeno, di un prodotto o di un processo, sono stati identificati tramite una valutazione scientifica ed obiettiva”.
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10. PIANO ENERGETICO COMUNALE SOLARE (PECS)
FINALITA’ Il PECS è uno strumento di analisi e di valutazione predisposto da alcuni comuni sulla base delle loro caratteristiche urbanistiche e territoriali, per conoscere le loro potenzialità di diversificazione energetica con le fonti rinnovabili a partire dal sole. Il Piano persegue la diversificazione energetica: valutando le disponibilità dei tetti e di territorio per impianti fotovoltaici; la diminuzione dei costi energetici con interventi di innovazione energetica ed edilizia.
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