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14 Settembre 2009 2009: Scudo Fiscale Ter La nuova edizione dello Scudo Fiscale: le opportunità per le persone fisiche e gli adempimenti degli intermediari.

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1 14 Settembre 2009 2009: Scudo Fiscale Ter La nuova edizione dello Scudo Fiscale: le opportunità per le persone fisiche e gli adempimenti degli intermediari Flavio Ravera Silvia Mascarello Presupposti oggettivi e soggettivi per lattivazione dello scudo

2 2 I presupposti per attivare lo scudo I presupposti soggettivi I presupposti oggettivi Chi è escluso Che vi siano attività detenute allestero Che siano state violate le norme in materia di monitoraggio fiscale (Quadro RW) Persone fisiche (oltre ai privati anche gli imprenditori individuali e i professionisti) Enti non commerciali (compresi i Trust) Società semplici e associazioni tra professionisti Società in nome collettivo e accomandita Enti commerciali Società commerciali Soggetti non residenti Soggetti interessati

3 3 I presupposti soggettivi – residenza fiscale Art. 2, comma 2 del TUIR: Si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo dimposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile Presunzione relativa di residenza per i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato (D.M. 4/5/99)

4 4 I presupposti soggettivi – residenza fiscale Verifica Il requisito della residenza va verificato per il periodo dimposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata e non necessariamente per i periodi precedenti. Chiarimenti Circolare 24/E del 13 marzo 2002 Poiché Il requisito di residenza si acquisisce ex tunc nel corso del periodo dimposta nel quale si verifica il collegamento territoriale rilevante ai fini fiscali, possono essere inclusi tra i soggetti interessati tutti coloro che, pur non risultando residenti alla data di presentazione della dichiarazione riservata, vengano successivamente ad acquisire detto requisito nel periodo dimposta in corso alla data stessa. Esempio Soggetto non residente di iscrive allanagrafe dei residenti a gennaio 2010. Presenta la dichiarazione riservata a febbraio 2010. Può aderire allo scudo fiscale in quanto per il periodo dimposta 2010 sarà considerato residente fiscale in Italia.

5 5 Soggetti interposti Società localizzata in un Paese avente fiscalità privilegiata, non soggetta ad alcun obbligo di tenuta delle scritture contabili, in relazione alla quale lo schermo societario appaia meramente formale in modo da poter sostenere che la titolarità dei beni intestati alla società spetta in realtà al socio che effettua il rimpatrio (società panamensi,....) Non essendo possibile fornire una definizione generalizzata della nozione di interposta persona lAmministrazione ha fornito alcuni esempi (Circolare 99/E del 2001) Trust revocabile, per cui il titolare va identificato nel disponente o settlor Trust non discrezionale, nei casi in cui il titolare puo essere identificato nel beneficiario

6 6 I presupposti soggettivi Attività detenute in comunione Circolare 9/E del 2002 e Circolare 99/E del 2001: gli effetti dello scudo si estendono anche agli imponibili connessi ad attività detenute allestero in comunione, ma solo nei confronti del soggetto che ha presentato la dichiarazione di emersione. Eredi: circolare 99/E del 2001 e circolare 24/E del 2002 Esempio De cuius deceduto dopo il 31/12/2008 dichiarazione riservata presentata dagli eredi a nome del de cuius. Si ottiene la preclusione da accertamenti relativi ai redditi del de cuius per i quali gli eredi sarebbero solidalmente obbligati. No riservatezza. De cuius deceduto prima del 31/12/2008 dichiarazione riservata presentata dagli eredi a proprio nome. Si riservatezza.

7 7 I presupposti oggettivi Attività detenute allestero È necessario che il soggetto interessato detenga allestero almeno al 31 dicembre 2008 attività finanziarie e non. Violazione monitoraggio fiscale Devono essere state violate le norme in materia di monitoraggio fiscale (D.L. 167/90) Come chiarito nella circolare 99/E del 2001 è preclusa la possibilità di aderire allo scudo per i soggetti che abbiano osservato le disposizioni sul monitoraggio fiscale, ma abbiano violato unicamente gli obblighi di dichiarazione annuale dei redditi di fonte estera.

8 8 Il monitoraggio fiscale: D. L. 167/90 Monitorare gli investimenti allestero detenuti da soggetti residenti Monitorare i trasferimenti da e verso lestero effettuati da soggetti residenti Lo scopo della normativa la prevenzione di evasione fiscale

9 9 Il monitoraggio fiscale: soggetti interessati I soggetti interessati Persone fisiche (oltre ai privati anche gli imprenditori individuali e i professionisti) Enti non commerciali (compresi i Trust) Società semplici e associazioni tra professionisti Stessi soggetti che possono aderire allo scudo

10 10 Il monitoraggio fiscale Adempimenti degli intermediari finanziari Adempimenti e obblighi dei soggetti interessati al trasferimento Adempimenti a carico di soggetti residenti e non residenti: importazione ed esportazione al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari ad opera Accrediti di denaro su conti di soggetti non residenti (DM. 8 agosto 1998)

11 11 Il monitoraggio fiscale: intermediari coinvolti Intermediari Banche; SIM; Poste Italiane; società finanziarie; società fiduciarie; stabili organizzazioni in Italia di intermediari non residenti; ogni intermediario che per ragioni professionali effettua il trasferimento o comunque si interpone nella sua esecuzione Intervento di più intermediari nel trasferimento oggetto di monitoraggio fiscale Rilevazione effettuata da quello che interviene per primo nelloperazione di trasferimento verso lestero; Rilevazione effettuata da quello che interviene per ultimo nelloperazione di trasferimento dallestero

12 12 Il monitoraggio fiscale: adempimenti intermediari Intermediari devono Mantenere evidenza dei trasferimenti da o verso lestero di denaro, titoli o certificati in serie o di massa di importo superiore a Euro 10.000 effettuati, anche attraverso movimentazione di conti o mediante assegni postali, bancari e circolari per conto o a favore dei soggetti interessati. Per controvalorizzare le operazioni in valuta si deve aver riguardo al cambio del giorno del trasferimento (cambio di riferimento Bankitalia) oggetto di monitoraggio fiscale Bonifici di denaro da e verso lestero Acquisti e vendite di titoli o valori mobiliari esteri Non sono oggetto di monitoraggio gli acquisti e le vendite (comprese quelle a termine) di divise estere

13 13 Il monitoraggio fiscale: adempimenti intermediari Contenuto delle evidenze Generalità/denominazione Domicilio Codice fiscale Data/causale/importo Conservazione dati Le evidenze devono essere tenute a disposizione dellamministrazione finanziaria per 5 anni e trasmesse annualmente (entro il 31 marzo dellanno successivo)

14 14 Il monitoraggio fiscale – adempimenti dei soggetti interessati – Quadro RW Modello UNICO I trasferimenti da o verso lestero, effettuati attraverso non residenti, senza il tramite di intermediari residenti, di denaro o attività finanziarie, se lammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso del periodo dimposta risulta superiore a Euro 10.000 gli investimenti allestero, ovvero le attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, di importo superiore a Euro 10.000 al termine del periodo dimposta I trasferimenti da, verso e sullestero che nel corso del periodo dimposta hanno interessato investimenti allestero e attività estere di natura finanziaria purché di importo complessivamente superiore a Euro 10.000

15 15 Sezione I Trasferimenti da o verso lestero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria Sezione II Investimenti allestero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/2008 Sezione III Trasferimenti da, verso e sullestero che hanno interessato gli investimenti allestero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 2008 Il monitoraggio fiscale – Quadro RW

16 16 Il monitoraggio fiscale – Quadro RW

17 17 Il monitoraggio fiscale - Trasporto al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari I trasferimenti al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente da e verso lestero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari in lire o valute estere di importo superiore ad euro 10.000 o al relativo controvalore, devono essere dichiarati allUIC (Ufficio Italiano Cambi). Passaggi extracomunitari Passaggi intracomunitari Deposito della dichiarazione (DL 125/97) attestante lentità del trasferimento al seguito presso una Banca ovvero presso un ufficio doganale, un ufficio postale o un comando della Guardia di finanza nelle 48 ore successive a llentrata o nelle 48 ore antecedenti luscita Deposito della dichiarazione (DL 125/97) attestante lentità del trasferimento al seguito presso gli uffici doganali di confine al momento del passaggio

18 18 Attività detenute allestero Beni interessati allemersione Somme di denaro Titoli (obbligazionari e azionari, quotati e non quotati) Quote di società non rappresentate da titoli Quote di OICVM Immobili, Multiproprietà e quote di diritti reali. Per gli immobili qualora esista nello Stato in cui sono situati siano soggetti a tassazione ai fini delle imposte sui redditi sulla base di coefficienti catastali o presuntivi (ad esempio Belgio, Spagna, Paesi Bassi), oppure qualora siano locati o siano stati acquistati con liquidità esportata senza dichiarazione allUIC. Oggetti preziosi e opere darte (qualora siano produttive di reddito imponibile).

19 19 Modalità operative a seconda del Paese dove sono detenute le attività da fare emergere Attività in Paesi dellUnione Europea e Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono uno scambio di informazioni Attività in Paesi extra Unione Europea (escluso Norvegia) Precisazioni Cosa si può fare Si tratta di una delle novità dello Scudo 2009 Il contribuente può optare. Oltre al rimpatrio sarà possibile mantenere allestero le attività, con i conseguenti obblighi di dichiarazione. Al momento lunico Paese del See che garantisce lo scambio di informazioni è la Norvegia. Si tratta di una drastica misura di contrasto ai paradisi fiscali, consentendo lemersione solo attraverso il rientro delle somme. Rimpatrio fisico delle attività o loro regolarizzazione Solo rimpatrio.

20 20 Esempi strumenti di investimento non armonizzati I rendimenti verranno tassati in Italia in dichiarazione dei redditi da parte del contribuente (aliquota marginale) con conseguente perdita della riservatezza Rimpatrio valuta estera Le plusvalenze (e le minusvalenze) realizzate a seguito della cessione a pronti o del prelievo di valuta estera dal conto valutario sono fiscalmente rilevanti qualora nel periodo dimposta la giacenza dei conti valutari complessivamente intrattenuti dal cliente sia risultata superiore al controvalore di 51.645,69 euro (pari a 100 milioni di lire) per almeno 7 giorni lavorativi consecutivi. Tali plusvalenze, a differenza di quelle su cessioni a termine di valuta o su strumenti derivati, non possono essere ricomprese, per espressa disposizione normativa, nel regime del risparmio amministrato, e pertanto devono essere inserite dal contribuente nella propria dichiarazione dei redditi (Mod. UNICO – Quadro RT), con conseguente perdita della riservatezza.

21 21 Esempi Paese UEPaese extra UE Intestato a PF Intestato a PG Rimpatrio delle quote della società Regolarizzazione delle quote della società Regolarizzazione del valore dellImmobile Vendita dellimmobile o inserimento in una società e poi rimpatrio? Immobili

22 22 Esempi Persona fisica Immobile in Italia soggetto estero interposto Precisazioni Risoluzione 134/E del 30 aprile 2002: con riferimento agli immobili detenuti per il tramite di un soggetto interposto residente allestero, si può sostenere che il presupposto della detenzione allestero di attività di realizzi anche nel caso di esterovestizione di beni immobili posseduti da soggetti residenti in Italia per il tramite di soggetti esteri interposti che ne risultino formalmente intestatari.


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