La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE"— Transcript della presentazione:

1 IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE
(PER IL SOLO CORSO DA 6 CFU)

2 TRATTATO CEE (1957) DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE IN BASE ALLA NAZIONALITA’ PARITA’ RETRIBUTIVA PER LAVORI EQUIVALENTI A PRESCINDERE DAL SESSO

3 DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE IN BASE AL SESSO

4 EVOLUZIONE Estensione della parità di trattamento a tutte le condizioni di lavoro (direttiva 207/1976) Estensione del divieto di discriminazione all’orientamento sessuale (sent. P. v. S., 1996; sent. K.B., 2004) Divieto di discriminazione diretta Divieto di discriminazione indiretta Possibile adozione di azioni positive

5 DISCRIMINAZIONE INDIRETTA
Diverso impatto di discipline apparentemente neutre sui diversi gruppi sociali a causa delle loro diverse condizioni

6 AZIONI POSITIVE Trattamenti di favore a vantaggio di gruppi socialmente svantaggiati per rimuovere l’inferiorità e realizzare un’effettiva parità

7 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ DELLE QUOTE
LIMITAZIONE TEMPORALE (FINOLA SUPERAMENTO DELLO SVANTAGGIO ESISTENTE) FLESSIBILITA’ (CONSIDERAZIONE ANCHE DELLE CONDIZIONIPERSONALI DEI CANDIDATI)

8 TRATTATO DI AMSTERDAM ART. 13: Senza pregiudizio delle altre disposizioni del trattato ed entro i limiti dei poteri da esso conferiti alla Comunità, il Consiglio, agendo all’unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo, adotta misure idonee a combattere le discriminazioni basate sul sesso, sulla razza o sull’origine etnica, sulla religione o sul credo personale, sull’handicap, sull’età o sull’orientamento sessuale.

9 TRATTATO DI LISBONA Art. 2 TUE: L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello stato di diritto, del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a una minoranza. Questi valori sono comuni agli Stati membri, in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità fra donne e uomini.

10 segue Art. 3 TUE: L’Unione combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociale, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore. Art. 9: L’Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell’eguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istitutizoni, organi e organismi.

11 segue Art. 10 TFUE: Nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni, l’Unione europea mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.

12 segue Art. 18 TFUE: Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni.

13 segue Art. 19 TFUE: Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell’ambito delle competenze da essi conferite all’Unione, il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. In deroga al par. 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare i principi di base delle misure di incentivazione dell’Unione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al par. 1.

14 PER APPROFONDIRE C. Favilli, La non discriminazione nell’Unione europea, Il Mulino, 2008


Scaricare ppt "IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE"

Presentazioni simili


Annunci Google