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Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali Corso di Laurea in Informatica Anno Accademico 2010/2011 Ignazio Zangara Università degli studi di Catania.

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1 Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali Corso di Laurea in Informatica Anno Accademico 2010/2011 Ignazio Zangara Università degli studi di Catania Informatica e attività della Pubblica Amministrazione

2 Fino alla fine degli anni 80 frammentazione e disomogeneità (mancanza di coordinamento) arretratezza rispetto ai sistemi di altri paesi europei (mancanza di cultura informatica)

3 La svolta degli anni 90 (1) 1) patrimonio informativo pubblico organico e affidabile a fini di programmazione e gestione –interoperabilità degli archivi –incrocio dei dati tra amministrazioni diverse –servizi informativi telematici pubblici –Rete Unitaria della P.A. (RUPA) Obiettivi della riforma e iniziative connesse

4 La svolta degli anni 90 (2) 2) rafforzare lassetto istituzionale della P.A. nel settore dellinformatica –AIPA (D. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 4) poteri regolamentari indirizzo, coordinamento e controllo piano triennale dellinformatica –Ministro per lInnovazione e le Tecnologie (DPCM. 9 agosto 2001) –CNIPA (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) –DigitPA (D. Lgs. 1 dicembre 2009, n. 177)

5 DigitPA Il 29 dicembre 2009 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, recante Riorganizzazione del Centro nazionale per linformatica nella pubblica amministrazione, a norma dellart. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Ai sensi e per gli effetti dellart. 2, comma 1, il Centro nazionale per linformatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) assume la denominazione: DigitPA. Ai sensi e per gli effetti dellart. 22, comma 4, le funzioni del CNIPA sono trasferite a DigitPA, secondo quanto disposto dallo stesso d. lgs. n. 177/2009.

6 http://www.digitpa.gov.it

7 La svolta degli anni 90 (3) 3) riforma complessiva del modo di operare della P.A. semplificazione e razionalizzazione delle procedure (L. 241/90: determinazione delle fasi del procedi- mento, definizione dei tempi, unificazione dei processi ripetitivi) responsabilizzazione della dirigenza e controllo successivo dei risultati (D. Lgs. 29/93) leggi Bassanini sulla semplificazione amministrativa norme in materia di atti e di documenti elettronici

8 Dal CAD ai giorni nostri D.Lgs. 82/2005 - La normativa frammentata prodotta sul tema è stata raccolta sistematicamente nel Codice dellamministrazione digitale (CAD).D.Lgs. 82/2005 Varie integrazioni e modifiche delle norme in materia di innovazione nella PA. L. 15/2009 - Legge Brunetta di riforma della PA.Legge Brunetta di riforma della PA D.Lgs. 235/2010, nuovo CAD.

9 D.Lgs. 5 marzo 2005, n. 82 Codice dellAmministrazione Digitale (CAD)

10 Entrato in vigore il 1º gennaio 2006, si compone di oltre 70 articoli. Contiene le disposizioni per garantire il diritto di ogni cittadino a usufruire dei servizi della P.A. anche on-line e lobbligo per la P.A. di snellire le procedure e di rendere tutti i servizi e le comunicazioni interne ed esterne per via telematica. Il Codice dellAmministrazione Digitale

11 Il CAD ha ordinato e riunito norme già esistenti (in parte già accorpate dal legislatore nel DPR. 28 dicembre 2000, n. 445: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e ne ha introdotte di nuove per nuovi servizi e nuove opportunità. Prime integrazioni al CAD D. Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 Nuovo CAD D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 253

12 Il Codice dellAmministrazione Digitale Nella P.A. digitale le amministrazioni cooperano tra loro e costituiscono una rete integrata di cui il CAD definisce principi e finalità: - la riorganizzazione gestionale e dei servizi (art. 12) - il federalismo efficiente (art. 14) - la cooperazione (artt. 17, 63, 68) - la gestione informatica dei procedimenti (art. 41) - la trasmissione informatica dei documenti (art. 45 ss.) - la disponibilità dei dati (artt. 50, 58) - le basi di dati di interesse nazionale (art. 60)

13 Il Codice dellAmministrazione Digitale Nuovi diritti: - diritto alluso delle tecnologie (art. 3) - diritto allaccesso e allinvio di documenti digitali (art. 4) - diritto ad effettuare qualsiasi pagamento in forma digitale (art. 5) - diritto a ricevere qualsiasi comunicazione pubblica utilizzando le tecnologie dellinformazione e della comunicazione (art. 5-bis) - diritto alla qualità del servizio e alla misura della soddisfazione (art. 7) - diritto allalfabetizzazione informatica (art. 8) - diritto alla partecipazione (art. 9) - diritto a trovare on-line tutti i moduli e i formulari validi e aggiornati (art. 57)

14 Il Codice dellAmministrazione Digitale I nuovi diritti sono garantiti dalla disponibilità dei seguenti strumenti innovativi: - i documenti informatici (artt. 1, 20 ss., 39, 40) e le firme elettroniche (artt. 1, 20, 21, 24 ss.) - larchiviazione ottica (artt. 42 ss.) - la posta elettronica certificata (artt. 1, 6, 48) - i siti Internet delle P.A. (artt. 53, 54) - le carte elettroniche (artt. 1, 66)

15 Documenti informatici e firme elettroniche Normativa precedente DPR. 10 novembre 1997, n. 513: Regolamento contenente i criteri e le modalità per la formazione, larchiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici a norma dellarticolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 DPR. 28 dicembre 2000, n. 445: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa D. Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10: Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche DPR. 7 aprile 2003, n. 137: Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dellarticolo 13 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10

16 Documento amministrativo elettronico (1) L. 7 agosto 1990, n. 241 Art. 2, 2° co. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica ed elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni, o comunque utilizzati ai fini dellattività amministrativa

17 Due significati diversi: a) atto amministrativo elaborato per mezzo del computer e stampato b) atto amministrativo in forma elettronica D. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 Art. 3, 1° co. Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati. Documento amministrativo elettronico (2)

18 L. 15 marzo 1997, n. 59 Art. 15, 2° co. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare... Documento amministrativo elettronico (3)

19 DPR. 10 novembre 1997, n. 513 Art. 2 Il documento informatico da chiunque formato, larchiviazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente regolamento. Art. 4, 1° co. Il documento informatico munito dei requisiti previsti dal presente regolamento soddisfa il requisito legale della forma scritta. Documento amministrativo elettronico (4)

20 Documento informatico e firma elettronica (CAD) Art. 1 (Definizioni) p. documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; q. firma elettronica: linsieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica;

21 Firme elettroniche avanzate (CAD) Art. 1 (Definizioni) q-bis. firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono lidentificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati; r. firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma; s. firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e lintegrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

22 Firma digitale DPR. 10 novembre 1997, n. 513: Regolamento contenente i criteri e le modalità per la formazione, larchiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici a norma dellarticolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 DPR. 28 dicembre 2000, n. 445: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa D. Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10: Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche DPR. 7 aprile 2003, n. 137: Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 D. Lgs. 5 marzo 2005, n. 82: Codice dellamministrazione digitale

23 Documenti giuridicamente rilevanti individuazione univoca della provenienza dellatto (paternità dellatto) irrifiutabilità dellatto (certezza che il documento non venga disconosciuto dal suo autore) immodificabilità del contenuto del documento (evitare che un documento alterato sia assunto come autentico) segretezza (o riservatezza) del contenuto del documento

24 Documenti cartacei Paternità e irrifiutabilità Sottoscrizione autografa Art. 110 c.p.p., 1° co. Quando è richiesta la sottoscrizione di un atto … è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dellatto, del nome e cognome di chi deve firmare Segretezza e immodificabilità Accorgimenti meccanici (buste, sigilli, punzoni) e deterrente penale

25 Documenti informatici Firma digitale

26 Firma digitale = sistema di crittografia a chiavi asimmetriche Documenti informatici Coppia di chiavi crittografiche correlate Chiave privata Chiave pubblica

27 Paternità, irrifiutabilità, immodificabilità Il mittente cifra il documento con la sua chiave privata; il destinatario decifra il documento con la chiave pubblica del mittente Mittente Destinatario

28 Segretezza Il mittente cifra il documento con la chiave pubblica del destinatario; il destinatario decifra il documento con la propria chiave privata Mittente Destinatario

29 Documenti informatici e firme elettroniche Art. 20 (Documento informatico) 1. Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici… sono validi e rilevanti agli effetti di legge...

30 Documenti informatici e firme elettroniche Art. 21 (Documento informatico sottoscritto con firma elettronica) 1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. 2. Il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, … ha lefficacia prevista dallarticolo 2702 del codice civile [efficacia della scrittura privata]. Lutilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia data prova contraria.

31 Documenti informatici e firme elettroniche Art. 40 (Formazione di documenti informatici) 1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici... 3. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice... sono individuate le categorie di documenti amministrativi che possono essere redatti in originale anche su supporto cartaceo in relazione al particolare valore di testimonianza storica ed archivistica che sono idonei ad assumere.

32 Archiviazione ottica e dematerializzazione dei documenti Per poter realizzare la riforma elettronica della pubblica amministrazione senza carta, è necessario consentire il trasferimento degli archivi cartacei su supporti informatici, garantendo lefficacia legale sia dei documenti originali che degli archivi digitali. La conservazione e la classificazione dei documenti digitali diventano fondamentali per garantirne nel tempo integrità, identità e provenienza, reperibilità, sia come unità singola che in relazione ad altri documenti.

33 Archiviazione ottica Normativa precedente L. 24 dicembre 1993, n. 537: Interventi correttivi di finanza pubblica DPR. 28 dicembre 2000, n. 445: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

34 Archiviazione ottica Art. 43 (Riproduzione e conservazione dei documenti) 1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, se la riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la loro conservazione nel tempo, nel rispetto delle regole tecniche... 3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali …

35 Dematerializzazione dei documenti Art. 42 (Recupero dei documenti) 1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dellarticolo 71.

36 Posta Elettronica Certificata (PEC) La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante linvio e la consegna di documenti informatici. I messaggi possono includere testo, immagini, audio, video o qualsiasi tipo di file.

37 Posta elettronica certificata Art. 1 (Definizioni) v-bis. posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare linvio e lavvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi. Art. 6 (Utilizzo della posta elettronica certificata) 1. Per le comunicazioni di cui allarticolo 48, comma 1, con i soggetti che hanno dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata. La dichiarazione dellindirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dellinvio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano.

38 Posta elettronica certificata Art. 48 (Posta elettronica certificata) 1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA. 2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta. 3. La data e lora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.

39 Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, una traccia informatica delle operazioni svolte è conservata, in base al Decreto, per 30 mesi in un apposito registro informatico custodito dai gestori stessi: tale registro ha lo stesso valore giuridico delle ricevute. Lelenco pubblico dei gestori di PEC è consultabile presso il DigitPA (elenco ufficiale dei gestori di posta elettronica certificata) Al DigitPA sono assegnati compiti di vigilanza e di controllo.elenco ufficiale dei gestori di posta elettronica certificata Posta elettronica certificata

40 La PostaCertificat@ è un servizio di comunicazione elettronica tra Cittadino e Pubblica Amministrazione

41 Siti Internet delle P.A. Lo sviluppo dei siti web istituzionali rappresenta lo strumento più immediato a disposizione delle amministrazioni per lo sviluppo dei servizi in rete. Un sito web istituzionale svolge un ruolo molto importante nella complessa dinamica dei rapporti tra P.A., cittadini e soggetti economici, essendo, infatti, lo strumento attraverso il quale la Pubblica Amministrazione può presentarsi allutente con una veste uniforme, facilmente riconoscibile e in qualche modo garantita, razionalizzando i contenuti informativi e uniformando le interfacce nei confronti degli utenti.

42 Siti Internet delle P.A. Art. 54 (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni) 1. I siti delle pubbliche amministrazioni centrali contengono necessariamente i seguenti dati pubblici: a. lorganigramma, larticolazione degli uffici, le attribuzioni e lorganizzazione di ciascun ufficio...; b.... il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e lunità organizzativa responsabile dellistruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché delladozione del provvedimento finale…; c. le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti...; d. lelenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive...; e. le pubblicazioni di cui allarticolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150; f. lelenco di tutti i bandi di gara e di concorso; g. lelenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per lattivazione medesima. g-bis. I bandi di concorso.

43 Carte elettroniche Le carte elettroniche (carta di identità elettronica e carta nazionale dei servizi) diventano lo strumento chiave per razionalizzare e semplificare lazione amministrativa e sono regolate dal CAD per essere uno strumento di autenticazione e di accesso ai servizi in rete della P.A. che sia universalmente valido in Italia, ma allo stesso tempo che contenga quei servizi e quelle utilità che ciascuna amministrazione territoriale giudichi utili per i propri cittadini.

44 Carte elettroniche Normativa precedente L. 15 maggio 1997, n. 127: Misure urgenti per lo snellimento dellattività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo L. 16 giugno 1998, n. 191: Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica DPR. 28 dicembre 2000, n. 445: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa D. Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10: Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche

45 Art. 1 (Definizioni) c. carta didentità elettronica: il documento didentità munito di elementi per lidentificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare lidentità anagrafica del suo titolare; d. carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire laccesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni; Carte elettroniche

46 È una smart card ibrida, in quanto integra nel supporto in policarbonato una banda ottica e un processore. I dati del titolare (compresa la foto) sono impressi in modo visibile sia sul supporto fisico sia sulla banda ottica e memorizzati informaticamente sul microchip e anche sulla banda ottica. Sul microchip è inoltre possibile ospitare dei dati immessi dalle P.A. per accedere a servizi particolari e per luso della firma digitale. La Legge 31 marzo 2005, n. 43 (art. 7-vicies-ter, comma 2) stabilisce che dal 1° gennaio 2006 i Comuni provvedano al rilascio della carta didentità elettronica in sostituzione di quella cartacea. Carta didentità elettronica (CIE)

47 fronteretro Facsimile della CIE rilasciata dal Comune di Prato

48

49 Si tratta di una smart card che non ha funzione di documento di riconoscimento a vista; perciò non contiene la foto del titolare ed è provvista esclusivamente di un microchip. Le Amministrazioni che emetteranno la CNS (potenzialmente tutte) dovranno individuare i servizi da rendere disponibili in rete mediante CNS e, stipulando accordi con le Regioni, potranno stabilire la predisposizione di carte con le funzionalità di tessera sanitaria. La CNS potrà essere utilizzata anche per i pagamenti on-line del cittadino alla Pubblica Amministrazione. Carta nazionale dei servizi (CNS)

50 CNS emessa dalla Regione Lombardia con funzioni di tessera sanitaria Carta nazionale dei servizi (CNS)

51 Il DPCM 1 aprile 2008 detta le Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività previste dallarticolo 71, comma 1-bis del decreto legislativo 5 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dellamministrazione digitale». Sistema Pubblico di Connettività Il SPC è stato istituito con DLgs. del 28 febbraio 2005, n. 42. È disciplinato dal Codice dellamministrazione digitale, così come integrato dal DLgs. 4 aprile 2006, n. 159, agli artt. 72 e ss.

52 Infrastruttura telematica che consente la condivisione di strumenti e di regole per lo scambio dei dati tra le amministrazioni. Garantisce la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e lautonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione. Sistema Pubblico di Connettività Definizione

53 a) Fornire un insieme di servizi di connettività condivisi dalle pubbliche amministrazioni interconnesse, definiti negli aspetti di funzionalità, qualità e sicurezza, ampiamente graduabili in modo da poter soddisfare le differenti esigenze delle pubbliche amministrazioni aderenti al SPC; b) garantire l'interazione della pubblica amministrazione centrale e locale con tutti gli altri soggetti connessi a Internet, nonché con le reti di altri enti, promuovendo l'erogazione di servizi di qualità e la miglior fruibilità degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese; c) fornire un'infrastruttura condivisa di interscambio che consenta l'interoperabilità tra tutte le reti delle pubbliche amministrazioni esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto il territorio nella salvaguardia degli investimenti effettuati; d) fornire servizi di connettività e cooperazione alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, per permettere l'interconnessione delle proprie sedi e realizzare così anche l'infrastruttura interna di comunicazione; e) realizzare un modello di fornitura dei servizi multifornitore coerente con l'attuale situazione di mercato e le dimensioni del progetto stesso; f) garantire lo sviluppo dei sistemi informatici nell'ambito del SPC salvaguardando la sicurezza dei dati, la riservatezza delle informazioni, nel rispetto dell'autonomia del patrimonio informativo delle singole amministrazioni e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Sistema Pubblico di Connettività Finalità

54 Protocollo informatico Il protocollo informatico e, più in generale, la gestione elettronica dei flussi documentali si pongono come fine quello di migliorare lefficienza interna degli uffici attraverso leliminazione dei registri cartacei, la riduzione degli uffici di protocollo e la razionalizzazione dei flussi documentali (artt. 40 ss. del CAD). Lobiettivo primario delle norme in materia di protocollo informatico è quello di promuovere in tutte le P.A. la realizzazione di sistemi informativi per la gestione elettronica dei flussi documentali. Ciò allo scopo di assicurare il più rapido e proficuo utilizzo del documento informatico e della firma elettronica negli scambi di documenti e di atti tra amministrazioni, in coerenza con i rispettivi obiettivi istituzionali e con gli obiettivi strategici di digitalizzazione della pubblica amministrazione.

55 Extra CAD...

56 e-Procurement Il termine e-Procurement indica quellinsieme di tecnologie, procedure, operazioni, e modalità organizzative che consentono lacquisizione di beni e servizi on-line, grazie alle possibilità offerte dallo sviluppo della rete Internet e del commercio elettronico. Si tratta di una nuova modalità di gestione di tutto il processo di acquisto (non solo dellatto di compravendita) già molto diffusa nel settore privato, che sta riscuotendo una notevole attenzione anche da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Ladozione delle-Procurement da parte delle P.A. italiane rientra tra gli obiettivi fondamentali del Programma per la Razionalizzazione degli Acquisti nella P.A., formulato a seguito della Finanziaria 2000 (L. 23 dicembre 1999, n. 488)

57 L. 23 dicembre 1999, n. 488 (art. 26): attribuisce al Ministero dellEconomia e delle Finanze la funzione di stipulare convenzioni quadro, in base alle quali le imprese fornitrici prescelte si impegnano ad accettare ordini di fornitura da parte delle P.A. con condizioni e prezzi stabiliti, fino a un predeterminato quantitativo complessivo. D.M. 24 febbraio 2000: il Ministero dellEconomia e delle Finanze affida a CONSIP S.p.A. (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) il compito di progettare, realizzare e gestire le convenzioni con i fornitori. L. 24 novembre 2000, n. 340 (art. 24): introduce per le P.A. lobbligo di pubblicare on-line i bandi e gli avvisi di gara per lacquisto di beni e servizi. DPR. 4 aprile 2002, n. 101: promuove due nuovi strumenti di approvvigionamento che offrono numerosi vantaggi alle P.A. ed ai fornitori in termini di efficienza e trasparenza: il Mercato Elettronico della P.A. e le Gare Telematiche. L. 24 dicembre 2003, n. 350: le P.A. non hanno più lobbligo di aderire alle convenzioni CONSIP, ma solo la facoltà di ricorrervi ovvero di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità per lacquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzione. e-Procurement

58 Le iniziative della P.A. centrale in materia di informatizzazione dei servizi


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