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Diritto dautore e nuove tecnologie Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali Corso di laurea in Informatica Anno Accademico 2010/2011 Ignazio.

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Presentazione sul tema: "Diritto dautore e nuove tecnologie Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali Corso di laurea in Informatica Anno Accademico 2010/2011 Ignazio."— Transcript della presentazione:

1 Diritto dautore e nuove tecnologie Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali Corso di laurea in Informatica Anno Accademico 2010/2011 Ignazio Zangara Università degli studi di Catania

2 Riferimenti normativi La disciplina del diritto dautore deriva dalla Legge 22.4.1941 n. 633 Protezione del diritto dautore e di altri diritti connessi al suo esercizio Il DLgs. 29.12.1992 n. 518 in attuazione della Direttiva CEE 1991/250 Il DLgs. 6.5.1999 n. 169 in attuazione della Direttiva CEE 1996/9 La L. 18.8.2000 n. 248 Nuove norme di tutela del diritto dautore Il DLgs. 9.4.2003 n. 68 in attuazione della Direttiva CEE 2001/29 La L. 21.5.2004 n. 128 in conversione del DL. 22.3.2004 n. 72 La L. 31.3.2005 n. 43 in conversione del DL. 31.1.2005 n. 7 La L. 9.1.2008 n. 2 … … … … (Riferimenti giurisprudenziali presso Altalex)Altalex Il legislatore è intervenuto più volte per novellare la norma ora in funzione del recepimento di una Direttiva comunitaria, ora per far fronte alle nuove esigenze di tutela giuridica interna. Tra gli interventi più importanti…

3 Oggetto del diritto Formano oggetto del diritto di autore le opere dellingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, allarchitettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione Sono protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche… Il codice civile dedica ai diritti sulle opere dellingegno gli artt. 2575 e ss.

4 Definizione di software Documentazione a corredo e lavori preparatori Programma che consente elaborazioni di dati fornendo alla macchina (hardware) apposite istruzioni godono dello stesso regime normativo del software Sono protetti i programmi, in qualsiasi forma espressi, purché originali quale risultato di creazione intellettuale dellautore Delimitazione della protezione È tutelata dal diritto la forma in cui è realizzata lopera software, non lidea ed i contenuti che possono essere riutilizzati liberamente da altri autori che non si limitino al mero plagio

5 Diritto patrimoniale Diritto morale È il diritto alla paternità dellopera frutto della propria creatività e consiste nel diritto: 1.ad essere riconosciuto come autore; 2.di non pubblicare lopera; 3.di opporsi alle pubblicazioni che possano recare pregiudizio alla sua reputazione; 4.di ritirare lopera dal commercio qualora concorrano gravi ragioni morali, salvo lindennizzo di chi abbia acquistato il diritto alla utilizzazione commerciale dellopera. (diritto imprescrittibile, irrinunciabile, intrasferibile) È il diritto alla utilizzazione esclusiva dellopera dingegno compiuta, quando questa non è oggetto di un contratto di lavoro subordinato. Il modo normale per lautore delle opere dingegno di ricavare un vantaggio economico dalla propria opera consiste proprio nel trasferimento, dietro corrispettivo, del diritto dautore relativo ad essa. (diritto trasferibile, ha una durata di 70 anni dalla morte dellautore)

6 Opera in comunione creata con lapporto indistinguibile ed indivisibile di più soggetti (tutti i soggetti sono titolari del diritto) Opera collettiva creata con lapporto di più soggetti in cui ogni contributo è individuabile (è autore chi lha organizzata e diretta, ma ai singoli partecipanti è riconosciuto il relativo diritto sul proprio contributo) Contitolarità dellopera

7 Forme di tutela Diritto di esclusiva: allautore la legge riserva lesercizio esclusivo di determinate attività (Privativa) (riproduzione, traduzione, adattamento, trasformazione, modificazione e assoluta libertà nella forma di distribuzione al pubblico) La decompilazione Limiti : al legittimo acquirente del software è consentita la riproduzione, la traduzione, ladattamento, la trasformazione ed ogni altra modificazione necessari per il funzionamento dello stesso, anche senza autorizzazione dellautore La copia di back-up

8 I vari tipi di software 2) Open source, ossia programmi liberamente utilizzabili con codice sorgente aperto che tutti possono contribuire ad implementare. Lo studio, le modifiche e la redistribuzione vengono consentiti attraverso una licenza di tipo General Public Licence che impone determinati vincoli. 4) Shareware, ossia una variante del precedente che può essere liberamente installato ed utilizzato, anche se sono previsti alcuni limiti di ordine temporale o nelle funzionalità. Trascorso il periodo di prova (trial) o per attivare tutte le funzioni, infatti, occorre regolarizzare lacquisto con una licenza di tipo Commerciale. 5) Pubblico dominio o Copyleft, ossia quei software il cui utilizzo, modifiche, redistribuzione sono in assoluto liberi. 1) Commerciale, per installare ed utilizzare i quali è necessario acquistare la relativa licenza (non si acquista il prodotto, ma la possibilità di utilizzarlo). 3) Freeware, la cui installazione ed utilizzazione è gratuita.

9 Le CCPL Le Creative Commons Public Licences (CCPL) sono particolari licenze che consentono allautore di un opera dellingegno di disporre del proprio diritto dautore concedendo ad altri il diritto di utilizzare lopera in determinati modi: No opere derivate Non commerciale Condividi allo stesso modo

10 Brevettabilità del software La convenzione europea dei brevetti vieta la brevettabilità dei metodi commerciali, delle teorie matematiche, dei programmi per elaboratore e di altre categorie di invenzioni astratte (concetti) La brevettabilità del software va contro la stessa idea di Internet quale sistema per sviluppare lintelligenza collettiva

11 La protezione del software I sistemi di identificazione e di autenticazione Nome dellautore, anno e luogo di pubblicazione, numero di opere in circolazione, titolari e licenziatari dei diritti Le difese tecnologiche (Impedimenti materiali di duplicazioni abusive) - Impedimento della produzione della copia della copia - Marcatura delle opere visive per evitare il download e la duplicazione - Blocco delle funzioni copia/incolla

12 Società Italiana degli Autori ed Editori Ente di diritto pubblico nato nel 1927 che opera in regime di monopolio Gestisce i diritti di utilizzazione delle opere sia in Italia che allestero, ivi compresa la percezione dei proventi e la loro ripartizione tra i vari autori Assolve ai compiti di certificazione preventiva mediante lapposizione del contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore destinati al commercio o ceduti in uso a fine di lucrocontrassegno Vigila al fine di prevenire ed accertare le eventuali violazioni

13 Registro speciale per i programmi per elaboratore La registrazione non ha natura costitutiva OnerosaFacoltativa Efficacia meramente probatoria

14 Copyright Lapposizione del simbolo © in calce o in qualunque altra parte del documento ha solo scopo informativo La tutela giuridica è assicurata al creatore dellopera nel momento stesso in cui essa viene realizzata

15 Il file sharing La normativa comunitaria prevede una sanzione penale per coloro che utilizzano il file sharing a scopi commerciali, cioè per acquisire un qualunque vantaggio economico LItalia è tra i Paesi più rigorosi. La legge sul Diritto dAutore punisce chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, unopera dellingegno protetta, o parte di essa.

16 Banche dati Rientrano nella tutela del diritto dautore, per espressa previsione del legislatore, anche le banche dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dellautore Sono intese banche di dati le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo Sono oggetto di tutela quei particolari elementi di carattere creativo inerenti la concreta raffigurazione della banca dati (schermate, tabelle, indicizzazioni); non è tutelato il loro contenuto; restano impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto

17 Limitazioni particolari Il costitutore non può limitare laccesso o la consultazione della banca dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nellambito di unimpresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito Il costitutore non può limitare limpiego della banca dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale

18 Diritto sui generis Il costitutore della banca dati ha il diritto di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte della banca dati, qualora tali operazioni non rientrino nella normale gestione dellarchivio o gli arrechino un pregiudizio ingiustificato La tutela non si limita ai reimpieghi o estrazioni effettuati per fini commerciali, ma si estende anche a quelle che non abbiano fini di lucro Il costitutore conserva il diritto di esclusiva per 15 anni dal completamento della banca dati Qualora prima dello scadere dei 15 anni la banca dati venga messa a disposizione del pubblico, lesclusiva si estingue trascorsi altri 15 anni da quel momento


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