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PubblicatoDamiano Valentini Modificato 10 anni fa
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I soggetti sindacali e la contrattazione collettiva: di cosa ci occuperemo 1)Il riparto di competenze fra le fonti: ruolo della contrattazione collettiva 2)La struttura della contrattazione collettiva. Comparti e aree dirigenziali 3)LARAN e le OO.SS. maggiormente rappresentative 4)Il procedimento di contrattazione collettiva nazionale 5)La contrattazione collettiva integrativa 6)Problemi in materia di efficacia soggettiva dei contratti collettivi nel settore pubblico 7)Conflitti interpretativi sui contratti collettivi
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La contrattazione collettiva nel sistema della fonti: le finalità della riforma Brunetta (art. 53, d.lgs. n. 150/09) Il presente capo reca disposizioni in materia di contrattazione collettiva e integrativa, (…) al fine di conseguire (…) una migliore organizzazione del lavoro e di assicurare il rispetto della ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, nonché, sulla base di questa, ad atti organizzativi e all'autonoma determinazione dei dirigenti, e quelle sottoposte alla contrattazione collettiva.
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Lambito di competenza della contrattazione collettiva Art. 40, comma 1, prima della riforma del 2009:La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali ______________________ Art. 40, comma 1, prima parte, dopo la riforma del 2009: La contrattazione nazionale determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro nonché le materie relative alle relazioni sindacali
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(segue) Le materie escluse dalla competenza della contrattazione collettiva Art. 40, comma 1, seconda parte: -Materie attinenti allorganizzazione degli uffici; -Materie oggetto di partecipazione sindacale; -Materie afferenti alle prerogative dirigenziali; -Conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali.
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(segue) Le materie su cui la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti fissati dalla legge Art. 40, comma 1, terza parte: -Materie relative alle sanzioni disciplinari; -Valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento economico accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche.
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Lambito di esercizio dei poteri unilaterali del dirigente della p.a. (art. 5, comma 2) con le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti collettivi (c.d. micro-organizzazione). Le determinazioni per lorganizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti collettivi (c.d. micro-organizzazione).
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Lambito di esercizio dei poteri unilaterali del dirigente della p.a. e i vincoli sindacali Art. 9, d. leg. 165/2001, prima della riforma: I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro. ______________________ Art. 9, d. leg. 165/2001, dopo la riforma: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione.
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Lambito di esercizio dei poteri unilaterali del dirigente della p.a. e i vincoli sindacali nella prima applicazione della riforma Brunetta (1) Problema: se un contratto collettivo pre- riforma Brunetta prevede, per ladozione di una determinata misura (per es. la destinazione dei fondi dellamministrazione), la partecipazione sindacale (per es. la concertazione), dopo la riforma è possibile che tale decisione venga presa dal dirigente unilateralmente e senza procedere alla concertazione sindacale?
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Lambito di esercizio dei poteri unilaterali del dirigente della p.a. e i vincoli sindacali nella prima applicazione della riforma Brunetta (2) La soluzione non era chiara, stante il disposto dellart. 65, comma 5, d. lgs. n. 150 del 2009: Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso.
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Lambito di esercizio dei poteri unilaterali del dirigente della p.a. e i vincoli sindacali nella prima applicazione della riforma Brunetta (3) Proprio facendo leva su tale disposizione di diritto transitorio, la giurisprudenza nettamente prevalente ha ritenuto antisindacale (art. 28 st. lav.) la condotta del dirigente pubblico che adotta misure organizzative o gestionali in modo unilaterale, laddove il ccnl di comparto pre- Brunetta – ma applicabile ai sensi del richiamato art. 65 – preveda lobbligo di concertazione sindacale.
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Lambito di esercizio dei poteri unilaterali del dirigente della p.a. e i vincoli sindacali nella prima applicazione della riforma Brunetta (4) La controversia interpretativa appare risolta, nel senso dellimmediata applicazione delle disposizioni che ampliano i poteri unilaterali della dirigenza, ai sensi dellart. 5, comma 2, d. lgs. n. 141 del 2011: Larticolo 65, comma 5, del d. lgs. n. 150 del 2009, si interpreta nel senso che le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dellentrata in vigore dello stesso d. lgs. n. 150 del 2009, sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali (in particolare, quelle contenute negli articoli 41, commi da 1 a 4, 46, commi da 3 a 7, e 47 del d. lgs. n. 165 del 2001, come modificati rispettivamente dagli articoli 56, 58, 59, co. 1, del d. lgs. n. 150 del 2009, nonché quella dellarticolo 66, comma 3, del d. lgs. n. 150 del 2009.
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La struttura della contrattazione collettiva Il livello centrale: La contrattazione collettiva nazionale di comparto o di area dirigenziale, che si svolge nei limiti indicati dal su menzionato art. 40, 1° comma. Il livello decentrato: la contrattazione collettiva integrativa, che si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali (art. 40, comma 3-bis).
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Il livello intercompartimentale Gli accordi collettivi quadro definiscono o modificano i comparti o le aree di contrattazione collettiva (..) o regolano istituti comuni a più comparti. Esempi: definizione dei comparti; costituzione delle RSU; distacchi sindacali; arbitrato e conciliazione; telelavoro.
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La riforma dei comparti promossa dal d. lgs. n. 150/09: lobiettivo dellaccorpamento Art. 40, comma 2, d. lgs. n. 165/01, come modificato dal d. lgs. n. 150/09: tramite appositi accordi tra lARAN e le confederazioni rappresentative (…) sono definiti sino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza. Unapposita sezione contrattuale di unarea dirigenziale riguarda la dirigenza del SSN. Negli ambiti dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità
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Il contratto collettivo per il comparto e il soggetto negoziale pubblico: lARAN Ai sensi dellart. 46, d. lgs. n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dallAgenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN). -Negoziazione dei contratti collettivi; -Assistenza delle PA ai fini dellapplicazione uniforme dei contratti collettivi -Assistenza delle PA ai fini della contrattazione coll. integrativa -Attività di studio, monitoraggio e documentazione per lesercizio della contrattazione collettiva -Predisposizione, con lassistenza dellISTAT, con cadenza semestrale di un rapporto sullevoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti da inviare al governo e alle commissioni parlamentari competenti -Attività di monitoraggio sullapplicazione dei contratti collettivi nazionali e integrativi e presentazione al DFP e al ministro delleconomia e finanze di un rapporto annuale sulle criticità emerse in quelle sedi, nonché con riferimento alleffettività e congruità del riparto di competenze per materia (fra legge e contratti collettivi)
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La composizione dellARAN Il Presidente: è scelto fra esperti in economia del lavoro, diritto del lavoro e gestione del personale, anche estraneo alla P.A. ed è nominato con d.p.r. su proposta del Ministro per la P.A. e linnovazione. Dura in carica 4 anni e può essere confermato 1 volta. Il Collegio di indirizzo e controllo: è composto da 4 membri scelti tra esperti in materia di relazioni sindacali e gestione del personale, anche estranei alla P.A. Durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati 1 volta. I componenti del Collegio: a) Due sono designati con DPCM, su proposta rispettivamente del Ministro per la P.A. e del Ministro deleconomia e finanze b) gli altri due sono designati rispettivamente dalla: -Conferenza dei presidenti delle regioni -DallANCI e dallUPI
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Il soggetto sindacale e la misurazione legale della sua rappresentatività. Selezione dei soggetti che hanno la titolarità dei cc.dd. diritti sindacali, ai sensi del Titolo III della l. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori); Individuazione dei soggetti abilitati alla contrattazione collettiva nazionale (rilevante differenza con il settore privato)
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Il contratto collettivo per il comparto e i problemi relativi alla selezione dellattore negoziale sindacale: la prima soglia legale di rappresentatività (art. 43, 1° comma) LAran ammette alla contrattazione nazionale le OO.SS. che nel comparto o nellarea di appartenenza hanno una rappresentatività non inferiore al 5% a tal fine si considera la media ponderata tra la percentuale delle deleghe e la percentuale dei voti riportati nelle elezioni delle RUP.
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Cosa si intende? Il primo dato si ricava dalla percentuale delle deleghe per il pagamento dei contributi associativi in rapporto al totale delle deleghe rilasciate dagli iscritti a tutti i sindacati nellambito di riferimento (il comparto) Il secondo dato si ricava dalla percentuale dei voti ottenuti dalla lista di ciascun sindacato, in relazione al totale dei voti ottenuti dalle liste presentatesi alle elezioni (necessarie) delle rappresentanze unitarie del personale.
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Le elezioni delle RUP nelle P.A. (Art. 42, 3° comma ss.) In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa viene costituito un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori Le regole principali: a)Le rappresentanze unitarie del personale sono elette nelle amministrazioni o enti con più di 15 dipendenti nonché nelle strutture periferiche considerate dal CCNL sede di contrattazione decentrata; b)Le liste vanno presentate previa sottoscrizione del 3% dei dipendenti per le amministrazioni o enti fino a 2.000 dipendenti e del 2% per le amministrazioni o enti di dimensioni superiori; c)I seggi vengono ripartiti in misura proporzionale al numero dei voti ottenuti dalle singole liste concorrenti.
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La deroga per larea dei dirigenti Nel caso dei contratti collettivi delle aree dirigenziali, si fa esclusivo riferimento al dato associativo, in quanto lindizione delle elezioni è meramente facoltativa e non obbligatoria.
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La seconda soglia di rappresentatività (ai fini della sottoscrizione del CCNL) LAran sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per lammissione alle trattative, che le OO.SS. che aderiscono allipotesi di accordo rappresentino nel complesso almeno il 51% come media tra dato associativo e dato elettorale del comparto o nellarea contrattuale, o almeno il 60% del dato elettorale (art. 43, comma 3).
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Le disponibilità economiche destinate alla contrattazione collettiva (art. 48) Lonere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato è definito con apposita norma da inserire in legge finanziaria (ora legge di stabilità, ai sensi dellart. 11, l. n. 196/2009), sulla base del DPEF (ora decisione di finanza pubblica)Lonere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato è definito con apposita norma da inserire in legge finanziaria (ora legge di stabilità, ai sensi dellart. 11, l. n. 196/2009), sulla base del DPEF (ora decisione di finanza pubblica) Per altre amministrazioni (Università, enti pubblici non economici, istituzioni di ricerca) tali oneri sono determinati a carico dei rispettivi bilanci. Le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie.
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Il procedimento finalizzato alla stipula del contratto collettivo nazionale di comparto (art. 47) Il procedimento prende avvio mediante ladozione degli atti di indirizzo da parte dei Comitati di settore (poi inviati allAran) Gli indirizzi allARAN sono deliberati dai Comitati di settore, istituiti ai sensi dellart. 41, d. lgs. n. 165/01, riscritto dal d. lgs. 150/09: sono definite come le istanze associative o rappresentative delle pubbliche amministrazioni a) Sono istituiti Comitati di settore presso le amministrazioni facenti capo alle Regioni ed enti locali, nonché al Servizio Sanitario Nazionale nellambito della: – Conferenza delle Regioni - ANCI e UPI b) Per le altre amministrazioni opera come Comitato di settore il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e linnovazione, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze. Per assicurare la specificità delle amministrazioni e del personale dipendente interessato sono sentiti, rispettivamente, il Ministro dellistruzione (scuola), la CRUI (università), i direttori delle agenzie fiscali, etc.
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Il procedimento finalizzato alla stipula del contratto collettivo nazionale di comparto (art. 47) LA PRIMA FASE: sottoposizione dellatto di indirizzo al Governo e successivo invio allARAN 1) I Comitati di settore emanano gli indirizzi prima di ogni rinnovo contrattuale. 2) Gli atti di indirizzo sono sottoposti al Governo che, nei successivi 20 gg., esprime una valutazione in ordine alla loro compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale. 3) Trascorso il termine, gli atti sono inviati allARAN
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Il procedimento finalizzato alla stipula del contratto collettivo nazionale di comparto (art. 47) LA SECONDA FASE: LA DEFINIZIONE DELLA C.D. IPOTESI DI ACCORDO e lacquisizione dei pareri 1)Sulla base degli atti di indirizzo si avvia la trattativa con i soggetti sindacali selezionati in quanto maggiormente rappresentativi. 2)Si perviene ad una IPOTESI DI ACCORDO fra lARAN e le OO.SS. 3) Trasmissione della ipotesi di accordo ai comitati di settore e al governo entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione. Essi esprimono un Parere entro 20 gg. sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate.
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Il procedimento finalizzato alla stipula del contratto collettivo nazionale di comparto (art. 47) LA TERZA FASE: LA CERTIFICAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI e LA SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL 1) Acquisito il parere favorevole, il giorno successivo l'Aran trasmette alla Corte dei Conti la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. 2) La Corte dei Conti delibera entro 15 giorni, decorsi i quali scatta il meccanismo del silenzio – assenso. Lesito della certificazione viene comunicato allARAN, al comitato di settore e al Governo. 3) Il contratto viene sottoscritto definitivamente e diventa efficace dal momento della sottoscrizione; il testo é pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a fini di pubblicità – notizia, nonché sul sito dellARAN e delle amministrazioni interessate. 4) Se la certificazione non è positiva, il Presidente dell'Aran, dintesa con il comitato di settore, che può dettare indirizzi aggiuntivi, provvede a riaprire la trattativa e sottoscrive una nuova ipotesi di accordo, adeguando i costi contrattuali ai fini della certificazione. 5) E ammessa la certificazione parziale limitatamente ad alcune clausole della ipotesi di accordo, ferma restando linefficacia delle clausole non positivamente certificate.
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Il nuovo art. 47-bis, d. lgs. 165/01, introdotto dal d. lgs. n. 150/09 Tutela retributiva per i dipendenti pubblici Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al comma 1, e' riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale.
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Struttura contrattuale, rapporti fra i livelli e durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi Art. 40, comma 3, d. lgs. 165/01, come riscritto dal d. lgs. 150/09: La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica.
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Struttura contrattuale, rapporti fra i livelli e durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi Alla stregua dellAccordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009 (siglato solamente da CISL e UIL, con il dissenso della CGIL) e trasposto nel pubblico impiego a seguito del successivo Accordo del 30 aprile 2009, il CCNL avrà durata triennale tanto per la parte economica che per quella normativa, superandosi il precedente modello binario, implicante due diverse scadenze (4 anni per la parte normativa, 2 anni per la parte economica).
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Le nuove regole in materia di contrattazione collettiva nazionale di comparto Ai sensi dellart. 65, d. lgs. n. 150/09, Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso.
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La contrattazione collettiva integrativa (art. 40, comma 3-bis) Le p.a. attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione; La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai CCNL; Essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni.
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La contrattazione collettiva integrativa: i soggetti trattanti I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono definite dal CCNL di comparto (art. 43, comma 5) Il CCNL comparto Ministeri prevede che il contratto collettivo integrativo nellunità amministrativa è stipulato in esito a una procedura negoziale in cui: 1) la delegazione trattante di parte pubblica è rappresentata dal dirigente preposto sulla base degli atti di indirizzo dellorgano di governo; 2) La parte sindacale è formata dalle RSU del personale e dai rappresentanti delle OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL di comparto
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La contrattazione collettiva integrativa: il termine di scadenza della sessione negoziale e le conseguenze Il termine della sessione negoziale in sede decentrata è stabilito dal CCNL di comparto (art. 40, comma 3-bis) alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione
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Il potere sostitutivo ad interim dellamministrazione (art. 40, comma 3-ter) Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione.
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Obbligo di conformità del contratto coll. integrativo ai vincoli e ai limiti previsti dal CCNL Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione (art. 40, comma 3-quinquies).
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(segue) La nullità delle clausole difformi Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.
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Le finalità della contrattazione coll. integrativa secondo la legge Art. 40, comma 3-bis: La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato.
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Art. 19, d. lgs. n. 150/2009 (come viene ripartito il trattamento economico accessorio nella contrattazione integrativa: il sistema delle fasce) In ogni amministrazione, l'Organismo indipendente, (…) compila una graduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigenziale, distinto per livello generale e non, e del personale non dirigenziale. 2. In ogni graduatoria di cui al comma 1 il personale e' distribuito in differenti livelli di performance in modo che: a) il venticinque per cento e' collocato nella fascia di merito alta, alla quale corrisponde l'attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale; b) il cinquanta per cento e' collocato nella fascia di merito intermedia, alla quale corrisponde l'attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale; c) il restante venticinque per cento e' collocato nella fascia di merito bassa, alla quale non corrisponde l'attribuzione di alcun trattamento accessorio collegato alla performance individuale.
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Ai sensi dellart. 6, d. lgs. n. 141 del 2011, la differenziazione retributiva in fasce prevista dallart. 19 d. lgs. n. 150 del 2009 si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006- 2009.
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ART. 9, co. 2, d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, «i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche (…) superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro». ART. 9, co. 1, d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, con cui si dispone il blocco per il triennio 2011-2013 del «trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio» (salve limitatissime deroghe). ART. 16, co. 1, lett. b), d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011, il quale rinvia ad un regolamento da approvare ai sensi dellart. 17, co. 2, l. n. 400 del 1988, su proposta dei Ministri della pubblica amministrazione e delleconomia e delle finanze «la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle disposizioni medesime». Il trattamento economico dei dipendenti pubblici. I blocchi nelle manovre finanziarie 2010-2011
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Controlli, oneri di comunicazione e pubblicità Sono regolamentati dallart. 40-bis, d. lgs. n. 165/2001
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Il controllo preventivo sui contenuti del contr. coll. integrativo I contratti coll. integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.
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Il controllo successivo: la compatibilità dei costi Il controllo sul contratto collettivo integrativo, specie sulle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti
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Oneri di invio e pubblicità on line a) Entro il 31 maggio di ogni anno, le amministrazioni pubbliche inviano specifiche informazioni sui costi della contrattazione collettiva integrativa al ministero economia e finanze e al Dipartimento funzione pubblica. Le informazioni sono trasmesse alla corte dei conti, anche in relazione ad ipotesi di responsabilità eventualmente ravvisabili. b) Per favorire lattività di monitoraggio dellARAN, le p.a. sono tenute a trasmettere a questultima, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. c) I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL. d) Le p.a. hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo. In caso di violazione delle disposizioni è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa
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I controlli sullatto unilaterale adottato, ad interim, dallamministrazione Agli atti adottati unilateralmente dallamministrazione si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis.
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Le nuove regole in materia di contrattazione collettiva integrativa Ai sensi dellart. 65, d. lgs. n. 150/09, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 31 dicembre 2010 (per gli enti locali 2011). In caso di mancato adeguamento, i contratti collettivi integrativi vigenti cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 (per gli enti locali 2012) e non sono ulteriormente applicabili.
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Il contratto collettivo nel P.I ha efficacia erga omnes?
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Corte Cost. sent. 16.10. 1997, n. 309: efficacia del CCNL I contratti collettivi per i dipendenti pubblici non hanno efficacia generale per effetto di una previsione di obbligatorietà generalizzata, bensì…. in virtù del dovere di adempimento e di osservanza degli obblighi assunti con i CCNL o integrativi imposta alle P.A. dallart. 40, comma 4, D.lgs. 165/2001 (c.d. vincolo indiretto, senza pregiudizio per lart. 39 Cost.)
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Lulteriore indice: il principio di parità di trattamento contrattuale La forza cogente che a questo punto si produce nei confronti delle pubbliche amministrazioni costituisce, a sua volta, la premessa per realizzare la garanzia della parità di trattamento contrattuale, affermata dall'art. 45, comma 2, d. lgs. 165/01 e contestualmente rafforzata dall'ultima parte della norma stessa, che impone di assicurare "trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi".
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I conflitti di interpretazione sui contratti collettivi a)Lart. 49, d.lgs. n. 165/2001: quando insorgano controversie sullinterpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse laccordo di interpretazione autentica sostituisce la clausola in questione sin dallinizio della vigenza del contratto (problema dei c.d. diritti quesiti).
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I conflitti di interpretazione sui contratti collettivi b) Lart. 63-bis, d.lgs. n. 165/2001: lAran può intervenire nei giudizi dinanzi al giudice ordinario aventi ad ogetto le controversie relative al rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni al fine di garantire la corretta interpretazione e luniforme applicazione dei contratti collettivi
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I conflitti di interpretazione sui contratti collettivi c) Lart. 64, d.lgs. n. 165/2001: -Risoluzione in via pregiudiziale, ai fini della definizione della controversie, di una questione concernente la efficacia, validità, interpretazione del contratto collettivo nazionale; -Il giudice indica la questione, fissa ludienza e da comunicazione alle parti; -Entro 30 gg., lARAN convoca le oo.ss. per tentare un accordo di interpretazione autentica, ai sensi dellart. 49; -Se laccordo manca, il giudice decide con sentenza parziale sulla sola questione pregiudiziale; -La sentenza è impugnabile per saltum direttamente in cassazione; -Fino a che la questione pregiudiziale non è risolta, il processo rimane sospeso.
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