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Il nesso di causalità limputazione oggettiva dellevento. Laccertamento del nesso di causalità nel reato omissivo.

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Presentazione sul tema: "Il nesso di causalità limputazione oggettiva dellevento. Laccertamento del nesso di causalità nel reato omissivo."— Transcript della presentazione:

1 Il nesso di causalità limputazione oggettiva dellevento. Laccertamento del nesso di causalità nel reato omissivo.

2 Art. 40. Nesso di causalità Laccertamento del nesso di causalità rappresenta una garanzia del principio di colpevolezza, inteso come divieto di responsabilità per fatto altrui, in quanto impone che il soggetto possa rispondere solo di eventi che siano conseguenza della sua condotta.

3 segue Laccertamento della causalità deve avvenire dal punto di vista del giudice penale ai fini di un giudizio di responsabilità penale.

4 Due fasi Il problema della causalità in diritto penale si affronta oggi generalmente in due fasi concettualmente distinte: 1) accertamento del nesso causale propriamente detto, e cioè del nesso di condizionamento tra azione ed evento;

5 segue 2) c.d. imputazione oggettiva dellevento ai fini di un giudizio di responsabilità penale. (criteri di delimitazione della rilevanza oggettiva del nesso di condizionamento).

6 I fase: accertamento del nesso di causalità. Teoria condizionale (c.d. teoria dellequivalenza causale): la causa di un fenomeno è il complesso delle sue condizioni; gli antecedenti senza i quali levento non si sarebbe verificato. La condotta umana è causa se rappresenta un lantecedente senza il quale levento non si sarebbe realizzato (condicio sine qua non): una fra le tante condizioni necessarie dellevento.

7 segue Teoria dellequivalenza causale: non è possibile graduare lintensità causale o lefficacia di ogni singola condizione; tutte le condizioni indispensabili sono equivalenti fra loro ed egualmente causali.

8 segue Modello euristico: procedimento di eliminazione mentale o giudizio controfattuale (se si elimina mentalmente la condotta e levento viene meno, la condotta è causa dellevento).

9 Modelli di spiegazione dellevento. Per spiegare le ragioni per cui levento non si sarebbe verificato se lazione non vi fosse stata è possibile ricorrere al modello di spiegazione individualizzante, fondato sullintuito e la discrezionalità del giudice.

10 segue Insufficienza del modello di spiegazione individualizzante: in contrasto con il principio di legalità (sentenza del Tribunale di rovereto sulle macchie blu, della Suprema Corte sulla strage del Vajont); fondato su una concezione autoritaria delle funzioni del giudice penale e del suo libero convincimento.

11 Tribunale di Rovereto – 17 gennaio 1969 Laccertamento del nesso di causalità tra il deflusso delle sostanze nocive dalla fabbrica, modalità di produzione, lefficacia dei depuratori installati da un lato e le manifestazioni morbose ad animali, piante, uomini dallaltro.

12 segue Il giudice non concede la perizia tecnica perché nella specie non necessita affatto affrontare tali indagini tecniche..perché le circostanze di questa causa e particolarmente il rapporto di causalità …sono…così invincibilmente dimostrate in fatto, che qui si rende superflua ogni ulteriore, particolareggiata ed esplicativa

13 segue indagine tecnica.. Riesca o non riesca la scienza ad esattamente pervenire a dimostrare la patonogenesi ed il meccanismo interno di quelle lesioni umane, osserva il Tribunale che, nella specie, sono le stesse circostanze di fatto a storicamente provare la connessione tra quei fumi dello stabilimento

14 segue E quelle macchie cutanee delle persone E intuitivo che le manifestazioni morbose possono essere diverse a seconda delle condizioni dei singoli ambienti…, al tempo di esposizione, allo stesso composto dei fumi, che …non può intuitivamente essere sempre perfettamente uguale in tutte le fabbriche di alluminio

15 Modello della sussunzione sotto leggi Modello di spiegazione generalizzante: RICORSO A LEGGI DI COPERTURA O GENERALIZZAZIONI CAUSALI.

16 segue Causa in senso nomologico funzionale: leffetto come una conseguenza dipendente dalla causa, sulla sola base di uniformità di circostanze naturali constatate nel passato, e con la sola necessità derivante dallo stabilimento induttivo di dette uniformità sotto forma di leggi.

17 segue Il perché dellevento si identifica con un insieme di condizioni empiriche antecedenti, dalle quali dipende il susseguirsi dellevento stesso secondo ununiformità regolare, rilevata in precedenza ed enunciata in una legge.

18 segue Unazione è causa di un evento descritto da una norma quando levento medesimo la segue temporalmente ed è collegato ad essa sulla base di una legge naturale: formula della condizione conforme a leggi.

19 segue Modello della sussunzione sotto leggi scientifiche (dal concreto allastratto). La legge predica che nella generalità dei casi al verificarsi di una condotta del tipo di quella che si è verificata, in base ad una successione regolare di eventi conforme alla legge, si producono eventi del tipo di quello che si è verificato.

20 segue Prima viene in considerazione una legge, come tale costruita su generalizzazioni (comportamenti-tipo, situazioni-tipo, conseguenze-tipo), poi si controlla se il singolo comportamento storico, la singola situazione storica, la singola conseguenza storica possono essere inseriti nello schema generale previamente ottenuto.

21 segue Leggi scientifiche universali e statistiche, ma dotate di alto grado di credibilità razionale. Il giudice deve giungere ad affermare che una condotta è causa di un evento

22 segue con un alto grado di credibilità razionale. Si ammettono le assunzioni nomologiche (coeteris paribus). Sentenza Bonetti del 90 sulla strage di Stava (anticipata dalla sentenza della Corte dAppello di Catania del 1986 circa la responsabilità della guida nel caso dei turisti morti a causa di unimprovvisa eruzione dellEtna).

23 Cass. 6 dicembre 1990, Bonetti Secondo il modello della sussunzione sotto leggi scientifiche, un antecedente può essere configurato come condizione necessaria solo a patto che esso rientri nel novero di quegli antecedenti che, sulla base di una successione regolare conforme ad una legge dotata di validità scientifica – la cosiddetta legge generale di copertura – portano ad eventi del tipo di quello verificatosi in concreto.

24 segue Le leggi generali di copertura accessibili ai giudici sono sia le leggi universali, che sono in grado di affermare che la verificazione di un evento è invariabilmente accompagnata dalla verificazione di un altro evento, sia le leggi statistiche, che si limitano, invece, ad affermare che il verificarsi di un altro evento in una certa percentuale di casi, con la conseguenza che questa ultime sono tanto più

25 segue dotate di validità scientifica quanto più possono trovare applicazione in un numero sufficientemente alto di casi e sono suscettive di ricevere conferma mediante il ricorso a metodi di prova razionali e controllabili.

26 segue Il ricorso a leggi statistiche da parte del giudice è più che legittimo, perché il modello della sussunzione sotto leggi utilizzabile in campo penale, sottintende, il più delle volte, necessariamente, il distacco da una spiegazione causale deduttiva, che implicherebbe una impossibile conoscenza di tutti i fatti e di tutte le leggi pertinenti;

27 segue Poiché il giudice non può conoscere tutte le fasi intermedie attraverso le quali la causa produce il suo effetto, ne procedere quindi ad una spiegazione fondata su una serie continua di eventi, nella spiegazione causale si dovrà ricorrere ad una serie di assunzioni nomologiche tacite

28 segue e dare per presenti condizioni iniziali non conosciute o soltanto azzardate..

29 segue Il giudice, avvalendosi del modello della sussunzione.., dirà che è probabile che la condotta dellagente costituisca, coeteris paribus, una condizione necessaria dellevento; probabilità che altro non significa se non probabilità logica o credibilità razionale, la quale deve essere di alto grado

30 Descrizione dellevento Descrizione dellevento: evento in concreto, che si è verificato hic et nunc (in quelle condizioni di spazio e di tempo). Né evento in astratto, né è possibile uneccessiva concretizzazione, la legge scientifica deve consentire al giudice di spiegare un accadimento ripetibile. La Corte di Appello di Torino nel caso Rigollet e altri, 27 - 6 - 97, ha sottolineato che non si può astrarre da ogni aspetto caratterizzante la vicenda concreta

31 segue (non si può fare riferimento, ad esempio, ad un generico evento valanghivo, non qualificato da specifici antecedenti causali), ma occorre selezionare modalità concrete dellevento valanga: accadimenti o aspetti ripetibili mancando i quali si dovrebbe dire che un evento del tipo previsto dalla norma non si sarebbe verificato hic o non si sarebbe verificato nunc (non si deve spiegare un genus o mero evento di danno, ma lo specifico decorso causale sfociato nellevento terminale).

32 II fase. Una volta accertato il nesso condizionalistico, per pervenire ad un giudizio di responsabilità penale bisogna innanzitutto determinare se il giudice può imputare oggettivamente levento alla condotta dellagente. Le teorie volte a delimitare la teoria condizionalistica ai fini dellimputazione oggettiva dellevento sono state fondate sullart. 41, c. 2 (cause sopravvenute da sole sufficienti).

33 Teoria della causalità umana. A tal fine la teoria della causalità umana esclude tale possibilità laddove siano intervenuti fattori eccezionali, non prevedibili in base alla migliore scienza ed esperienza (Antolisei, Mantovani). Teoria accettata spesso dalla giurisprudenza (sentenza Bonetti). Critica: lambiguità della nozione di eccezionalità, il rischio di confondere la prevedibilità della colpa e la prevedibilità dellevento.

34 Teoria dellimputazione oggettiva dellevento La teoria dellimputazione oggettiva, invece, richiede: I che la condotta abbia creato un rischio penalmente rilevante; II che levento sia concretizzazione del rischio creato dalla condotta. In relazione al reato colposo, in particolare bisogna verificare che levento è concretizzazione del rischio che la regola di diligenza violata tendeva a prevenire.

35 comportamento alternativo lecito Nel caso di comportamento alternativo lecito (si accerta che anche se si fosse rispettata la regola di diligenza levento si sarebbe realizzato), non si può sostenere che levento è concretizzazione del rischio creato dalla condotta; in tale ipotesi (una volta stabilito che sussiste un nesso causale), bisogna accertare che la condotta abbia aumentato il rischio di verificazione dellevento (e quindi creato un pericolo penalmente rilevante, che si è concretizzato nellevento).

36 Causalità generale Nel settore della responsabilità da prodotto attraverso questo giudizio di mera probabilità statistica ci si accontenta della mera causalità generale, in luogo di un accertamento della causalità individuale, nel senso che la giurisprudenza (non solo italiana, ma anche tedesca, spagnola) ha finito per introdurre un concetto di causalità nuovo:

37 segue il concetto di idoneità di una sostanza a provocare un certo tipo di eventi dannosi sui gruppi o popolazioni indagati; ma lidoneità (c.d. causalità generale) è troppo poco per provare il nesso causale, anche se esistono indizi sullidoneità (correlazioni statistiche) il giudice brancola nel buio rispetto al caso singolo;

38 segue tale criterio non è fondato su leggi causali ma su dati statistici che impediscono la sussunzione degli accadimenti concreti sotto la norma giuridica astratta che individua la causalità come requisito di fattispecie. Laddove la regolarità nella successione di eventi non è ben conosciuta e sperimentata, laccertamento delle responsabilità individuali non è possibile se non si capisce perché la frana è avvenuta, perché lolio antisettico, o lo spray del pellame sono dannosi.

39 segue La risposta può derivare solo dalla scienza. In particolare la tensione tra le aspettative alla tutela della salute individuale e le aspettative alla protezione dei diritti individuali alla libertà, al buon nome e alla reputazione si sono risolte, a discapito di queste ultime, in vistoso attacco, compiuto in Europa, al principio della responsabilità individuale, attacco compiuto investendo la causalità e la colpevolezza,

40 Il libero convincimento del giudice. rilanciando il principio del libero convincimento del giudice. Nel processo del Vajont in Italia le incertezze dei periti sullindividuazione del perché della frana che aveva provocato lesondazione del bacino, erano in apparenza tali da indurre i giudici del Tribunale e della corte dAppello a concludere che la scienza era impotente; lo stesso per il Tribunale di Rovereto nella sentenza sulle macchie blu,

41 segue ma in entrambi i casi si pervenne a sentenze di condanna fondate sul principio del libero convincimento. Il processo sul talidomide in Germania non giunse sino alla prova della causalità individuale ma i giudici si fermarono alla prova della causalità generale, la capacità in generale del farmaco di produrre eventi del tipo malformazioni e danno al sistema nervoso,

42 segue rivendicando lautonomia del convincimento del giudice penale, nonostante la mancanza di consenso degli esperti sugli effetti teratogeni del farmaco; si giunse allarchiviazione perché le vittime avevano ricevuto dei risarcimenti miliardari e il problema della loro protezione era stato risolto.

43 critiche In realtà, invece, laddove manchi la prova scientifica oggettiva del nesso causale non può essere sostituita da un convincimento soggettivo; pensare diversamente riduce le possibilità di difesa dellimputato, toglie trasparenza alla giurisprudenza penale, elimina la sua controllabilità e fa sì che gli sforzi di precisazione dei concetti di diritto penale sostanziale siano privi di qualunque conseguenza nellapplicazione pratica.

44 segue La causalità deve fungere da criterio di imputazione individuale attraverso leffettività della regola processuale che accolla allaccusa lonere della prova al di là del ragionevole dubbio: se questonere non può essere adempiuto per la riconosciuta insuperabile incertezza della scienza, i dubbi degli esperti, il diritto penale deve cedere il passo al diritto civile, amministrativo, che rendono meno stringente lonere probatorio.

45 segue Attraverso questa ricostruzione della causalità fondata su fattori prognostici- probabilistici, o sul mero accertamento dellaumento del rischio si trasformano i reati causali in meri reati di pericolo, in contrasto con il principio di legalità e di responsabilità personale).

46 La valutazione del grado di probabilità causale in considerazione del rango del bene Addirittura la giurisprudenza arriva ad affermare in Italia che in considerazione dellimportanza degli interessi in gioco (ad esempio la vita in relazione alla responsabilità medica) è possibile abbassare la soglia (il grado) di probabilità sufficiente per pronunciare la condanna, accogliere un grado di accertamento inferiore, una nozione di causalità diminuita (tanto più alto il rango dei beni, tanto minore il grado di probabilità).

47 segue Questinterpretazione non è accettabile perché altrimenti dei criteri valutativi sono utilizzati per accertare fatti naturalistici (parte della dottrina, ad esempio Angioni, non accoglie tale possibilità neanche per accertare il grado di pericolo nei reati di pericolo concreto, ritenendo che il principio di proporzione deve guidare le scelte di incriminazione del legislatore, ma non può presiedere laccertamento del giudice).

48 segue Recentemente, la giurisprudenza ha cambiato tendenza, pretendendo laccertamento del nesso causale in base ad un modello nomologico- deduttivo con un alto grado di credibilità razionale vicino alla certezza (sia che si consideri la causalità omissiva reale, sia che si consideri ipotetica; sentenza Beltrocchi, che cita a sostegno delle sue argomentazioni il progetto Grosso di riforma del codice penale).

49 Stella: la scelta rigorosa delle leggi scientifiche Rimanendo legato ad una concezione della causalità di stampo nomologico-deduttivo, invece Stella propone di ricorrere a sistemi di tutela alternativi al diritto penale nel settore della responsabilità da rischio. Lautore propone, innanzitutto, una rigorosa scelta delle leggi scientifiche che possono essere utilizzate nel diritto penale. Con la sentenza del 1990 della Corte Suprema Italiana sul disastro di Stava si afferma che le leggi della scienza devono

50 segue ricevere conferma mediante il ricorso a metodi di prova razionali e controllabili; la Corte non specifica quali sono questi metodi (ma chiede un alto grado di credibilità razionale). Lapprofondimento del tema è avvenuto da un altro supremo organo giurisdizionale del mondo occidentale da lì a qualche anno (1993) nella sentenza in re Daubert, relativa agli effetti teratogeni del Bendectin.

51 segue In questa sentenza si sancisce che nella scienza non ci sono certezze, le teorie scientifiche sono provvisorie (sono delle ipotesi che possono essere smentite da nuove teorie e in un processo civile un soggetto può essere condannato in base ad una teoria rivelatesi poi errata); la validità scientifica per uno scopo non è necessariamente validità per altri scopi, correlati al primo. Ne deriva che, poiché il rischio di condanne sbagliate deve essere ridotto il più possibile,

52 controlli induttivistici la validità scientifica per uno scopo non è necessariamente validità per altri scopi, correlati al primo. Ne deriva che, poiché il rischio di condanne sbagliate deve essere ridotto il più possibile, per verificare la correttezza di una conoscenza scientifica (metodo scientifico) si deve verificare se può essere testata attraverso il vaglio dei controlli induttivistici – empirici - che portano alla conferma (Hempel - basta un controesempio perché lipotesi possa essere considerata non confermata);

53 falsificazione poi si deve verificare se può essere falsificata in modo da raggiungere la corroborazione provvisoria di cui parla Popper (e basta che non sia stata sottoposta a falsificazione perché il giudice debba respingerla);

54 consenso generale della comunità scientifica un altro criterio rilevante in sede civile è il consenso generale della comunità scientifica (il consenso in un determinato momento storico in base alla concezione di Kuhn imperniata sul consenso generale nei periodi di scienza normale – si nega, però, che il consenso possa essere un metodo esclusivo di valutazione, come aveva ritenuto per 70 anni la giurisprudenza nordamericana in base alla sentenza pronunciata nel caso Frye).

55 metodo scientifico In tal modo il giudice, ad avviso della corte, per verificare la correttezza di una tesi deve rispettare il metodo scientifico inteso come insieme delle teorie della conoscenza (anche se in contrasto tra loro : Hempel, Popper, Kuhn); luso congiunto delle tre concezioni del metodo scientifico dà le maggiori garanzie possibili sullaffidabilità dellipotesi provvisoria, consentendo di eliminare la scienza spazzatura.

56 segue Al giudice si attribuisce, allora, il ruolo di custode (deve controllare il carattere scientifico dellinformazione - il giudice deve esercitare sugli esperti un controllo molto maggiore che non sui normali testimoni). Ne deriva che il giudice non può avvalersi di conoscenze scientifiche fondate sullestrapolazione dalluomo allanimale e dalle alte alle basse dosi, né degli studi epidemiologici perché si tratta di conoscenze prive di sufficiente rigore

57 segue (ne deriva linaffidabilità delle dichiarazioni dellEPA e della IARC che si avvalgono di studi epidemiologici non confermati da altri studi oppure clamorosamente falsificati da studi qualitativamente migliori di quelli confermati) (in tale direzione la sentenza sul caso Maghera). La massima di Daubert funziona, allora, come un vero e proprio rasoio di OCKAM.

58 segue In tale massima si precisa, inoltre, che la validità scientifica per uno scopo non è necessariamente validità per altri scopi, ne deriva che per valutare la validità delle analisi causali (la nozione di catene causali) basate sulla visione corpuscolariana del mondo offerta dalle leggi di Newton, bisogna tener conto del loro scopo; in tale prospettiva tali leggi sono valide, perché, come afferma Huber (Law of Toxic Torts)

59 segue tali leggi sono ancora oggi eccezionalmente valide per il mondo comune di edifici e aerei, e per quasi tutti i compiti della ingegneria, anche se sono state superate dalle teorie sui campi elettromagnetici, dallo sviluppo della meccanica quantistica e dalla teoria della relatività.

60 Tasso di errore Un altro elemento emerso nel caso Dauber per valutare laffidabilità di una conoscenza scientifica attiene al tasso di errore; se si fosse conosciuto laltissimo tasso di errore del test della paraffina per la polvere da sparo, non sarebbero state emanate tante sentenze basate su questo test sino al 1967, anno in cui uno studio ha dimostrato linaffidabilità del test. Se si fa riferimento ad una tecnica di cui non si conosce il tasso di errore la relativa testimonianza deve essere considerata inaffidabile.

61 segue Basti pensare che il tasso di errore delle diagnosi mediche oscilla tra il 39% e il 60 %; non solo ma spesso il tasso di errore è legato alluso che si fa di una scienza (è notevole il tasso di errore degli esami clinici strumentali, degli esami autoptici, degli esami istologici a seguito di biopsia).

62 Settore civile Ne deriva, in conclusione, che lambito più adatto per formulare giudizi di affidabilità sulle ipotesi scientifiche e per trarre conseguenze dal tasso di errore, che caratterizza la testimonianza degli esperti, è quello civile fondato sulla regola del più probabile che no.

63 Incertezza scientifica Il paradigma dellincertezza scientifica – tipico dei giudizi sui danni legati allesposizione a sostanze tossiche o alluso di prodotti tossici, o comunque presente tutte le volte che si devono affrontare questioni scientifiche molto complesse, come quelle mediche -, lestrema difficoltà dellaccusa di concretizzare la legge di copertura fornendo la prova particolaristica, lelevato tasso di errore che caratterizza le testimonianze degli esperti medico-legali,

64 segue non consentono, per definizione, di raggiungere la soglia delloltre il ragionevole dubbio, necessaria nel settore penale. Nel settore della scienza del rischio il diritto penale non funziona per limpossibilità di provare la causalità individuale (non è linvocazione dellextrema ratio che consente in questo settore il ritirarsi del diritto penale – che potrebbe essere preteso per assicurare eguale trattamento rispetto allipotesi di omicidio o lesioni colpose).

65 segue Sono queste le ragioni per le quali nei paesi di common law per i Toxic Torts e per i casi di asserita negligenza medica si segue normalmente la strada del processo civile, quando non si ricorra direttamente a degli organi amministrativi. Anche perché nel settore civile il modello ottocentesco fondato sulla colpa è stato sostituito dal modello fondato sulla responsabilità oggettiva (rischio dimpresa),

66 segue e alla concezione che assegna alla responsabilità civile solo una funzione sanzionatoria è stata sostituita una concezione che attribuisce alla responsabilità civile funzioni di riparazione (compensation), di deterrenza e – negli Stati Uniti – di punizione dellautore di fatti illeciti assai gravi (punitive damages)

67 segue (si aggiunge un ulteriore scopo, più ambizioso, per cui tutti gli eventi dannosi dovrebbero essere risarciti in armonia con latmosfera costituzionale, propria del welfare state). In concreto, però, la prassi giurisprudenziale italiana non conosce le azioni di responsabilità civile per danni legati alluso di sostanze tossiche, perché la patata bollente è stata passata al diritto penale.

68 segue E emblematica negli Stati Uniti la vicenda relativa alle patologie asbesto-correlate; pur essendo lasbesto idoneo a provocare gli esposti mesateliomi, tumori al polmone, …bisogna ammettere che lubiquarietà di tale sostanza, il lungo periodo di latenza (sino a 40 anni), la circostanza che i tumori al polmone e le altre malattie asbesto-correlate possono essere dovute ad una serie di cause diverse dallasbesto,

69 segue rendono impossibile determinare lorigine della malattia e, con essa, la causalità individuale (come riconosciuto nel caso Fibreboard e Cimino dalle corti americane).

70 transazioni globali, class action Il numero dei ricorsi ha indotto, inoltre, a transazioni globali, class action. La tensione tra diritti individuali alla salute e diritti individuali alle garanzie processuali può diventare insostenibile nel caso desposizione di massa a sostanze tossiche: la pressione esercitata sul sistema giudiziario sarebbe dirompente

71 segue (la regola del più probabile che no, nella versione forte, determinerebbe un rigetto di massa delle azioni civili, provocando una disapprovazione della comunità; risultati non dissimili si raggiungerebbero con la versione debole, per la difficoltà di provare il raddoppio del rischio).

72 segue Il problema diventa politico, ma dinanzi allinerzia del legislatore i giudici se ne fanno carico imponendo il foro unico e la soluzione delle transazioni globali, che risolve alla radice il problema della causalità, ma che finisce per riconoscere i diritti solo delle vittime più seriamente danneggiate.

73 segue In conclusione per i casi di Toxic Tort e desposizione di massa, sarebbe preferibile ladozione di un modello amministrativo, con foro unico nazionale, un comitato di esperti (medici, scienziati, economisti, giuristi, rappresentanti delle agenzie regolamentatrici), che decida sui ricorsi per risarcimento sulla base del criterio della proporzionalità :

74 segue tutti coloro che determinano unesposizione di massa a sostanze tossiche devono essere ritenuti responsabili per quella parte del danno da esposizione che è proporzionalmente legata alla condotta illecita di ciascuno di loro; danni liquidati sulla base di una tabella che individui i danni più significativi; il finanziamento realizzato con il contributo di tutti i produttori, trasportatori e detentori di sostanze tossiche e con imposte generali

75 segue (si evitano, così, le crisi di fondi, anche grazie allintervento dei proventi di unimposta generale resa necessaria dalla circostanza che le industrie forniscono prodotti e servizi).

76 DOTTRINA TEDESCA La dottrina tedesca ha proposto due soluzioni alternative per adattare il diritto penale alle esigenze della società del rischio.

77 segue 1) Attraverso norme che assicurino il controllo del comportamento come sono le norme relative ai limiti o valori-soglia; le indicazioni di politica criminale sarebbero così sufficientemente chiare e legate a valutazioni sociali preesistenti, nonché da valutazioni imposte dallemergere delle nuove situazioni di pericolo (Stratenwerth); si tratta di impedire la distruzione dei fondamenti della vita futura su questa terra.

78 segue 2) Altri autori suggeriscono la proliferazione dei reati di pericolo astratto, in quanto di fronte ai nuovi pericoli non attribuibili individualmente dovrebbe nascere un diritto penale orientato esclusivamente alla prevenzione, attraverso la creazione di beni giuridici universali vagamente definiti, attraverso lemanazione di norme formulate con laiuto della cibernetica e orientate al controllo del caso.

79 Critiche di Stella Il diritto penale del comportamento e del pericolo astratto sono aspramente criticati da Stella, innanzitutto perché trasformerebbero lo Stato di diritto in Stato di polizia; linfiltrazione dei concetti di rischio e di pericolo porterebbero il diritto penale a problemi di effettività e di legittimità, in quanto il diritto penale non sarebbe in grado di ovviare ai nuovi rischi in maniera efficace, la prevenzione generale e speciale sarebbero indimostrate;

80 segue il d.p. avrebbe carattere simbolico provocando lastensione dai dovuti comportamenti di autoregolamentazione; sarebbe violato il principio dellextrema ratio e la scomparsa del riferimento al danno o al pericolo concreto di danno cancellerebbe i cardini dellimputazione individuale, sia sotto il profilo oggettivo, che sotto quello della rimproverabilità soggettiva.

81 segue In particolare il diritto penale del pericolo astratto compromette loriginaria funzione limitatrice del bene giuridico e affida al diritto penale il compito preventivo di un controllo di massa.

82 segue La generale fallibilità della scienza, la straordinaria incertezza immanente ad ogni processo scientifico di valutazione del rischio, il grande divario tra le valutazioni compiute da scienziati diversi, la palese non neutralità rispetto ai valori della scienza, la vocazione allerrore dellabituale prassi scientifica, linfluenza che su di essa ha la percezione sociale del rischio; la prassi e le metodologie

83 segue (accolgono studi confutati, si fanno influenzare dalla percezione sociale del rischio come ha fatto lEPA in materia di fumo) delle agenzie regolamentatrici, cioè proprio di agenzie le cui decisioni dovrebbero costituire i pilastri portanti delledificio del diritto penale del pericolo astratto, sconsigliano di aggiungere alle grandi turbative della certezza dellesistenza le grandi turbative che il diritto penale del pericolo astratto reca stampate in fronte.

84 il ricorso al diritto amministrativo E preferibile il ricorso al diritto amministrativo, con la sua vasta gamma di strumenti, dai piani di sviluppo ai piani di bonifica, ai piani per ridurre linquinamento, alla contrattazione con le imprese, alle sanzioni per le imprese, una gamma così flessibile e variegata da consentire quei margini di manovra rispetto alla prassi scientifica di valutazione del rischio che il diritto penale non ha;

85 segue si tratta di strumenti con un effetto deterrente maggiore rispetto allarresto del singolo reo, salvi eventuali effetti di overdeterrence evitabili con la contrattazione. Per razionalizzare questa materia fatta di incertezze, divergenze, errori dei metodi di valutazione puramente scientifici, si propone il ricorso ad agenzie indipendenti come l'Ealth Effects Institute finanziata al 50% dall'EPA e al 50% dall'industria,

86 segue costituita da scienziati che si sono impegnati alla collaborazione tra pubblico e privato; si propone, insomma, il modello amministrativo della collaborazione e della negoziazione, con lintento dichiarato di assicurare le condizioni che consentono di vigilare perché nessuna parte prenda il sopravvento sullaltra e perché il consenso finale venga raggiunto attraverso un iter esplicito e controllabile.

87 compliance programs Uno strumento fondamentale in tale ottica è rappresentato dai compliance programs, che dovrebbero garantire allinterno dellazienda la realizzazione degli accordi conclusi tra istituti e agenzie. Lopera di controllo del giudizio degli esperti e il coinvolgimento, sin dallinizio, dellindustria nella selezione degli studi scientifici affidabili, costituisce probabilmente la migliore garanzia che la regolamentazione sia attuata dal sistema produttivo:

88 segue scompare la scienza spazzatura e le incertezze scientifiche sono metabolizzate dagli accordi; la strada è aperta per indurre le imprese ad evitare, attraverso il sistema dei compliance programs, le severe sanzioni amministrative previste per la violazione dei regolamenti concordati.

89 LA CAUSALITA NEL REATO OMISSIVO Lomissione è un concetto normativo, di cui la dottrina e la giurisprudenza ha messo in discussione il reale valore condizionante, o si ammette un minor grado di certezza. Questo non è accettabile; gli enunciati causali relativi allomissione devono soddisfare unicamente il requisito dellalto grado di credibilità razionale, richiesto per la causalità attiva (tanto più che la responsabilità omissiva viene considerata meno grave della commissiva)

90 LA CAUSALITA NEL REATO OMISSIVO Lomissione è un concetto normativo, di cui la dottrina e la giurisprudenza ha messo in discussione il reale valore condizionante, o si ammette un minor grado di certezza. Questo non è accettabile; gli enunciati causali relativi allomissione devono soddisfare unicamente il requisito dellalto grado di credibilità razionale, richiesto per la causalità attiva (tanto più che la responsabilità omissiva viene considerata meno grave della commissiva)

91 GRASSO Grasso sottolinea la diversità dei paradigmi di concretizzazione della formula condizionalistica nel caso della fattispecie commissiva ed omissiva; nel primo caso la formula è integrata dai classici modelli nomologici-deduttivi del modello di sussunzione sotto leggi, di equivalente normativo della causalità;

92 SEGUE nel secondo caso il modello della condicio sine qua non condurrebbe a un giudizio di tipo ipotetico, e rispetto alla fattispecie omissiva si dovrebbe parlare di equivalente normativo della causalità; nel reato commissivo laccertamento del nesso di causalità presuppone la spiegazione di quanto si è verificato,

93 segue nel reato omissivo laccertamento assume un valore ipotetico o prognostico in quanto si tratta di verificare in che modo leventuale compimento dellazione doverosa avrebbe modificato il corso degli eventi.

94 segue Si contrapporrebbe un modello euristico della formula condizionalistica a struttura ipotetica ad un modello a struttura empirico- fattuale.

95 Stella Stella sostiene, invece, che non sussiste alcuna differenza nellaccertamento della causalità nel reato omissivo, trattandosi pur sempre di adottare il modello euristico rappresentato dal giudizio contrafattuale (che è un giudizio ipotetico sia in relazione al reato commissivo, che in relazione al reato omissivo),

96 segue e il procedimento esplicativo della sussunzione sotto leggi scientifiche di copertura. Nel reato omissivo cambia solo la natura della condizione, o meglio del processo: non si tratta di un processo dinamico, ma di un processo statico.

97 Paliero In una posizione intermedia, Paliero ritiene, invece, che pur essendo identico il modello euristico (criterio di giudizio -giudizio controfattuale, come osserva Stella), cambia la base del giudizio, gli antecedenti selezionati come oggetto del predicato controfattuale;

98 segue nel reato commissivo è rappresentato da una condotta nota, nel reato omissivo oltre a spiegare levento occorre spiegare lazione impeditiva di cui vanno accertate le chances di salvezza del bene; non si tratta di unazione passata, né futura, ma meramente immaginaria.

99 ma anche la struttura sarà necessariamente probabilistica (il criterio di verifica dellefficacia condizionante della condotta omissiva, essendo riferito allimmaginaria azione impeditiva doverosa, sarà probabilistico, una mera prognosi). In questipotesi le cause alternative ipotetiche diventano il perno della spiegazione causale, in quanto lazione impeditiva è una condizione alternativa ipotetica,

100 segue La formula euristica è doppiamente ipotetica : nella griglia controfattuale esplicativa della causalità attiva due elementi sono storicamente reali: luno nella protasi (azione), laltro nellapodosi (evento); nellomissivo nella protasi mancano dati comportamentali reali, vi è solo lantecedente statico (omissione),

101 segue reale solo a condizione di essere animato dallazione impeditiva, immaginaria.

102 segue Non si tratta, allora, di una spiegazione dellevento (o prognosi postuma, che, in quanto postuma, rappresenta una ricostruzione del passato), ma di una prognosi in senso proprio= la spiegazione ha non solo la fonte probabilistica (leggi statistiche, utilizzate anche per spiegare la causalità nel reato commissivo),

103 che in quanto tale non sembra poter coprire un evento (un rapporto di consequenzialità verificabile in senso popperiano può esistere solo tra due entità reali), ma solo predicare un rischio.

104 Queste caratteristiche della causalità omissiva giustificano la difficoltà della giurisprudenza di accertare il nesso di causalità nel reato omissivo e inducono lautore a delle proposte alternative al modello del reato causale laddove si tratta di tutelare beni fondamentali (come lincolumità fisica rispetto allattività medica).

105 Giurisprudenza. Le maggiori difficoltà nellaccertamento del nesso causale e nella relativa imputazione oggettiva dellevento emergono nel reato omissivo improprio, in particolare colposo. Il settore della responsabilità medica, della responsabilità da prodotto, e delle alterazioni ambientali sono quelli in cui maggiormente entra

106 in crisi il modello nomologico-deduttivo, integrato dalle leggi di copertura. La giurisprudenza ha reagito con diversi orientamenti.

107 I orientamento Volatilizzazione del nesso causale; laccertamento della posizione di garanzia, assorbe laccertamento della violazione della regola di diligenza e dellaccertamento del nesso causale; o comunque il problema causale si dissolve per intero nellaccertamento della violazione della regola cautelare.

108 segue Tendenziale dissolvimento degli elementi naturalistici nel mero elemento normativo rappresentato dalla posizione di garanzia

109 II (III) ORIENTAMENTO Non si accerta prima il nesso causale, e quindi si verifica se è possibile imputare levento alla condotta dellagente, ma ci si accontenta di una rivelazione della causalità ancorata a fattori di tipo prognostico- probabilistico

110 Cass., 12 luglio 1991, Silvestri Nella ricerca del nesso di causalità in materia di responsabilità per colpa professionale al criterio della certezza degli effetti della condotta si può sostituire quello della probabilità di tali effetti ( e dellidoneità della condotta a produrli);

111 segue per cui il rapporto causale sussiste anche quando lopera del sanitario, se correttamente e tempestivamente intervenuta, avrebbe avuto non già la certezza bensì soltanto serie ed apprezzabili possibilità di successo, tali che la vita del paziente sarebbe stata probabilmente salvata

112 segue lopera del sanitario avrebbe evitato levento con probabilità apprezzabili nella misura del 30%, ma non si è prima accertato se sussiste un nesso tra la condotta e levento (– la possibilità di eliminare mentalmente la condotta senza che levento venga meno -),

113 segue se non addirittura consistente nella mera rilevazione del rischio o dellaumento del rischio. Si sostituisce ad un giudizio di probabilità logica, un mero accertamento di probabilità statistica

114 Cass., 7 gennaio 1983, Melis Sussiste sempre il nesso di causalità tra la condotta imperita, negligente o imprudente del sanitario, il quale non abbia disposto cautele ed accertamenti che avrebbero portato ad un sollecito intervento chirurgico su un infortunato, e levento mortale che ne è seguito, quando tale intervento,

115 segue anche se non avrebbe salvato con certezza il ferito, aveva buone probabilità di raggiungere tale scopo.

116 Segue: rango del bene tutelato E da aggiungere, altresì, che quando è in gioco la vita umana anche solo poche probabilità di successo di un immediato o sollecito intervento chirurgico sono sufficienti, talché sussiste il nesso di causalità quando un siffatto intervento non sia stato possibile a causa dellincuria incolpevole del sanitario che ha visitato il paziente.

117 Segue: Critica La tesi della Corte circa la sufficienza ai fini dellaccertamento causale di un più basso livello di probabilità qualora venga in rilievo il bene della vita, viene criticata; si tratta di considerazioni di competenza del legislatore.

118 segue Non è ammissibile lintroduzione di considerazioni teleologiche nellambito del giudizio di causalità, «essendo invero da respingere - anche per le sue implicazioni antigarantistiche lidea che laccertamento dei fatti possa (o debba) essere effettuato mediante criteri di valore».

119 Incomincia a cambiare orientamento: Cass., 1° settembre 1998, Casaccio. In tema di causalità omissiva il giudice è sempre tenuto ad accertare, attraverso un ragionamento adeguato e logicamente coerente, che se lazione doverosa omessa fosse stata realizzata, si sarebbe impedita la verificazione dellevento di reato che solo in tal modo può essere oggettivamente imputato alla condotta omissiva dellagente,

120 segue quando il nesso tra omissione ed evento non sia interrotto da cause estrinseche del tutto anomale ed eccezionali che si collochino al di fuori della normale, ragionevole prevedibilità. La causalità omissiva, in altri termini non può essere presunta né data per scontata, ma va individuata attraverso un giudizio ipotetico che,

121 segue Partendo dallevento, lo suppone mentalmente cagionato ove si accerti che esso - senza lomissione colpevole - non si sarebbe verificato, così che, se il processo logico perviene alla conclusione che lazione doverosa (omessa) sarebbe valsa - secondo una valutazione probabilistica - ad impedire levento stesso,

122 segue si stabilisce il nesso causale in base alla clausola generale di equivalenza.

123 segue Il rapporto eziologico …va dal giudice individuato attraverso il processo razionale della motivazione e non potendo rimanere assorbito o identificato nella posizione di garanzia né potendo essere fatto automaticamente scaturire da essa o, addirittura, dalla semplice verificazione dellevento.

124 segue In buona sostanza non è lecito confondere la causazione in termini probabilistici con la possibilità di attribuire ad un evento una causa meramente probabile o vaga o incerta anziché doverosamente certa oppure non concludere in termini di certezza lindagine causale.

125 segue Attraverso questa ricostruzione della causalità fondata su fattori prognostici- probabilistici, o sul mero accertamento dellaumento del rischio si trasformano i reati causali in meri reati di pericolo, in contrasto con il principio di legalità e di responsabilità personale).

126 segue IV orientamento. Recentemente, la giurisprudenza ha cambiato tendenza, pretendendo laccertamento del nesso causale in base ad un modello nomologico- deduttivo con un alto grado di credibilità razionale vicino alla certezza (sia che si consideri la causalità omissiva reale, sia che si consideri ipotetica;

127 Cass., 28 settembre 2000, Baltrocchi Il medico di turno presso il servizio accettazione di un pronto soccorso ospedaliero va assolto perché il fatto non sussiste dallaccusa di aver cagionato per colpa la morte di un anziano paziente del quale, pur in presenza di sintomi sospetti, non abbia ritenuto opportuno il ricovero e al quale abbia prescritto una terapia non corretta,

128 segue stante che, in presenza di una percentuale di sopravvivenza non superiore al cinquanta per cento di soggetti in analoghe condizioni, risulta impossibile stabilire se il decesso sarebbe avvenuto ugualmente anche in presenza di cure adeguate.

129 segue La Corte osserva che se si accoglie la tesi che la stessa spiegazione del nesso causale nei reati commissivi ha struttura probabilistica, stante la rilevanza ai fini della decisione anche di leggi statistiche, ci si accorge che le differenze nel livello di certezza del rispettivo accertamento della causalità reale e della causalità omissiva finiscono, forse, con il ridimensionarsi

130 segue Per la scienza non vè alcun dubbio che dire alto grado di probabilità, altissima percentuale, numero sufficientemente alto di casi, voglia dire che, in tanto il giudice può affermare che unazione od omissione sono state causa di un evento, in quanto possa effettuare il giudizio controfattuale

131 segue avvalendosi di una legge o proposizione scientifica che enunci una connessione tra eventi in una percentuale vicina a cento, espressione che, come può notarsi, equivale a quella che usa la dottrina che, in tema di causalità omissiva, ritiene che il giudice può ravvisare il nesso causale se lazione doverosa avrebbe impedito levento con una probabilità vicina alla certezza:

132 segue è, infatti, difficile negare che, sul piano logico, lespressione vicina alla certezza voglia dire qualcosa di diverso dallespressione vicina a cento.

133 Segue: richiamo dellart. 14 del progetto Grosso per la riforma del codice penale. non impedire un evento che sia ha lobbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo, se il compimento dellattività omessa avrebbe impedito con certezza levento.

134 prassi giurisprudenziale nella società del rischio La Corte evidenzia i passaggi della relazione al progetto Grosso i cui si evidenzia che la commissione ha, innanzitutto, preso atto che la causalità, ed in particolare il modello nomologico-deduttivo, integrato dalle leggi di copertura, sta attraversando una fase critica.

135 segue Vi sono, infatti, materie in cui lerosione da parte della giurisprudenza di tale paradigma causale appare evidente e con riferimento alle quali tende ad affermarsi una ricostruzione della causalità ancorata a fattori di tipo prognostico probabilistico,

136 segue se non addirittura consistente nella rilevazione del rischio o dellaumento del rischio connesso allesercizio di una determinata attività. Ciò si verifica, ad esempio, in settori quali: a) lattività medica, dove, a fronte della pluralità dei fattori causali che sembrerebbero entrare in gioco, lo strumento statistico e la epidemiologia sono spesso diventati indicatori decisivi

137 segue Agli effetti della rilevazione del rapporto causale; b) le alterazioni ambientali, in cui gli eventi (in genere macro-eventi) dipendono da una serie di condotte e situazioni, spesso differite nel tempo e concorrenti con fenomeni naturali, con riferimento alle quali risulta difficile risolvere il problema causale

138 segue limitandosi a richiedere se non aver tenuto una di quelle condotte avrebbe evitato levento nelle dimensioni verificatesi; c) la fenomenologia del danno da prodotto, nei cui confronti è ricorrente limpossibilità di identificare con certezza, o anche soltanto con elevata probabilità, quale sia stato il fattore produttivo di nocumento

139 Segue: critica. Il costo di scelte di questo tipo è, tuttavia, elevato sul terreno della salvaguardia del principio di legalità e di tipicità delle fonti di responsabilità penale, rischiando, nei casi più macroscopici, di attentare al principio di personalità della responsabilità penale.

140 segue mentre la causalità ricostruita con il ricorso a leggi di copertura e ancorata al metodo dellaccertamento nomologico-deduttivo, svolge unimportante funzione delimitativa della punibilità, consentendo di selezionare, nellambito delle fattispecie causalmente orientate, le condotte tipiche,

141 segue il superamento di questo modello allarga la sfera di applicabilità del precetto, attraendo nella sua orbita anche eventi che non possono essere ritenuti, dal punto di vista logico-scientifico, conseguenza della condotta.

142 Cass., 18 ottobre 2001, Pacini ed altri In tema di colpa professionale medica configurata con riferimento a comportamenti di tipo omissivo, laffermazione di responsabilità dellimputato, sotto il profilo del nesso di causalità, richiede la dimostrazione che la condotta omessa, ove attuata, sarebbe stata in grado di impedire levento con un grado di probabilità vicina alla certezza.

143 Cass., Sez. Un., 10 luglio 2002, Franzese (n. 30328) Si accoglie pienamente la teoria condizionalistica integrata dal criterio di sussunzione sotto leggi.

144 segue Pur dandosi atto della peculiarità concettuale dellomissione …,..lo statuto logico del rapporto di causalità rimane sempre quello del condizionale controfattuale, la cui formula dovrà rispondere al quesito se, mentalmente eliminato il mancato compimento dellazione doverosa e sostituito alla componente statica

145 segue un ipotetico processo dinamico corrispondente al comportamento doveroso, supposto come realizzato, il singolo evento lesivo, hic et nunc verificatosi, sarebbe, o non, venuto meno, mediante un enunciato esplicativo coperto dal sapere scientifico del tempo. Considerato che anche la spiegazione della causalità attiva ricorre a controfattuali ipotetici,

146 segue il citato indirizzo interpretativo ha dunque ridimensionato la tesi per la quale la verifica giudiziale della condizionalità dellomissione pretenderebbe un grado di certezza meno rigoroso rispetto ai comuni canoni richiesti per la condotta propria dei reati commissivi,

147 segue osservando anzi che laffievolimento della nozione di causa penalmente rilevante finisce per accentuare nei reati omissivi impropri, pur positivamente costruiti in riferimento a ipotesi base di reati di danno, il disvalore della condotta, rispetto alla quale levento degrada a mera condizione obiettiva di punibilità e il reato di danno a reato di pericolo.

148 segue Con grave violazione dei principi di legalità, tassatività e tipicità della fattispecie criminosa e della garanzia di responsabilità personale (Costituzione, articolo 25, comma 1), per essere attribuito allagente come fatto proprio un evento forse, non certamente, cagionato dal suo comportamento.

149 Segue- Probabilità logica Non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica conferma, o meno, dellipotesi accusatoria sullesistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificare la validità nel caso concreto sulla base delle circostanze del fatto e dellevidenza disponibile, così che

150 segue allesito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso linterferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dellevento lesivo con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica.

151 segue Viceversa, livelli elevati di probabilità statistica o schemi interpretativi dedotti da leggi di carattere universale (invero assai rare..), pur configurando un rapporto di successione tra eventi rilevato con regolarità o in un numero percentualmente alto di casi, pretendono sempre che il giudice ne accerti il valore eziologico effettivo,

152 segue insieme con lirrilevanza nel caso concreto di spiegazioni diverse, controllandone quindi lattendibilità in riferimento al singolo evento e allevidenza disponibile.

153 Proposte della dottrina. La dottrina sottolinea, con particolare riferimento al reato omissivo colposo, la necessità di procedere prima allaccertamento del nesso causale (è sufficiente accertare che senza la condotta levento si sarebbe realizzato in un altro momento…,), e quindi di verificare lassenza di causa alternativa lecita

154 DONINI ( e se, comunque, la condotta ha aumentato il rischio di verificazione dellevento); solo in questa seconda fase ci si può accontentare di un grado di probabilità inferiore, laccertamento può essere meno rigoroso (Donini).

155 segue Si rileva, inoltre, lerrore in cui cade spesso la giurisprudenza di trasformare dei reati commissivi colposi in reati omissivi, in considerazione di quegli elementi omissivi sempre intrinseci nella colpa (in quanto, ad esempio, lazione colposa del medico non solo condiziona storicamente levento, quanto meno accelerando i tempi del processo,

156 segue ma non attiva condizioni negative, impeditive dellevento, Donini p. 55.). In considerazione delle forti aspettative di tutela sociale che talora non possono essere soddisfatte con il modello del reato causale per limpossibilità di accertare il nesso (ad esempio nel settore della colpa medica) si propone lintroduzione di illeciti

157 segue contravvenzionali, concepiti come meri reati di pericolo (viene punita la violazione della regola di diligenza tout court) e la trasformazione dellevento in mera condizione obiettiva di punibilità (o talora di circostanza aggravante) (Donini).

158 PALIERO Oppure si propone di sostituire la formula condizionalistica con la formula della diminuzione del rischio (il paradigma pronosticherebbe il rischio estrinsecato dalla condotta), e di considerare levento come una mera condizione obiettiva di punibilità;

159 segue sono considerati interessanti i modelli di rischio elaborati dalla scienza epidemiologica per ricostruire la causalità nelle ipotesi in cui i tradizionali modelli nomologici falliscono e vanno sostituiti con modelli a struttura probabilistica (Paliero).


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