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PubblicatoGiorgina Campana Modificato 10 anni fa
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TESTO UNICO SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS n. 81/2008
Corsi di:PRODUZIONE EDILIZIA E SICUREZZA - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE TESTO UNICO SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS n. 81/2008 Prof. Ing. Pietro Capone a.a Area Ambiente e Sicurezza
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Brevi cenni sulle origini: La Legge n. 123/2007
art. 1 Principi e criteri direttivi generali della delega al Governo per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (entro il 25 maggio 2008). artt. 2 – 12 Disposizioni immediatamente cogenti per rendere più sicuro e salubre il lavoro e ridurre significativamente il numero degli infortuni.
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Lo schema TITOLO I TITOLO II Titolo XI 306 articoli
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO II SISTEMA ISTITUZIONALE CAPO III GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO CAPO IV DISPOSIZIONI PENALI TITOLO II Luoghi di lavoro Titolo VIII Agenti Fisici TITOLO III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di Protezione individuale Titolo IX Sostanze pericolose Titolo X Esposizione ad Agenti biologici TITOLO IV: Cantieri temporanei o mobili TITOLO V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro Titolo XI Protezione atmosfere esplosive TITOLO VI: Movimentazione Manuale dei Carichi Titolo XII Disposizioni diverse in materia penale TITOLO VII Attrezzature munite di Video Terminale 306 articoli Allegati dal I al LI
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L’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008
: pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato : entrata vigore del D. Lgs. n. 81/2008 Salvo le disposizioni relative a: Valutazione dei rischi: 90 giorni dalla pubblicazione: N.B. nuova proroga al 01/01/2009 Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici (Titolo VIII, Capo IV): data fissata dall’art. 13, paragrafo 1, direttiva 2004/40/CR: Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali (Titolo VIII, Capo V):
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Abrogazioni A decorrere dalla entrata in vigore del provvedimento, sono abrogati: - DPR 27 aprile 1955, n. 547 - DPR 7 gennaio 1956 n. 164 - DPR 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64 - DLGS 15 agosto 1991, n. 277 - DLGS 19 settembre 1994, n. 626 - DLGS 14 agosto 1996, n. 493 - DLGS 14 agosto 1996, n. 494 - DLGS 19 agosto 2005, n. 187 - L. 4 agosto 2006 n. 248, art. 36 bis, - L. 3 agosto 2007, n. 123, artt. 2, 3, 5, 6 e 7 - ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo incompatibili con lo stesso. Area Ambiente e Sicurezza
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Le novità introdotte dal Testo Unico:
Il Datore di lavoro Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita (non più: “è titolare de”) i poteri decisionali e di spesa. Nelle imprese individuali è il TITOLARE DELL’IMPRESA Nelle società è L’INTERO CDA IN ASSENZA DI DELEGA VALIDA
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Le novità introdotte dal Testo Unico:
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TITOLO I: PRINCIPI GENERALI Capo I: DISPOSIZIONI GENERALI Articoli da 1 a 4
Art. 2 - Definizioni: dalle 9 della 626 alle 27 attuali. Completamente nuove risultano: azienda dirigente preposto addetto al SPP modello di organizzazione e di gestione responsabilità sociale delle imprese sorveglianza sanitaria salute sistema di promozione della salute e sicurezza valutazione dei rischi pericolo rischio norma tecnica buone prassi linee guida formazione informazione addestramento organismi paritetici Area Ambiente e Sicurezza
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Subiscono significative modifiche:
lavoratore: si prescinde da tipologie contrattuali e si aggiungono precisazioni su soggetti equiparati (es. tirocinanti, associati in partecipazione, volontari) datore di lavoro: responsabile non più dell’intera impresa ma dell’”organizzazione” nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività responsabile del SPP: evidenziata la dipendenza funzionale del soggetto dal datore di lavoro (a cui risponde) medico competente: evidenziato compito di collaborazione con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi prevenzione: definizione viene ancorata ai parametri dell’art. 2087 cod. civ. con esplicito riferimento alla particolarità del lavoro, all’esperienza e alla tecnica unità produttiva: nozione estesa non solo alla produzione di beni ma anche alla “erogazione” di servizi. Area Ambiente e Sicurezza
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Art.3 Campo di applicazione
Il decreto si applica a: tutti i settori, a tutte le tipologie di rischio, a tutte le lavoratrici e lavoratori indipendentemente dal rapporto di lavoro, compresi i lavoratori autonomi e le imprese familiari. Nel caso di lavoratori che lavorano con un contratto di somministrazione, tutti gli obblighi di prevenzione protezione sono a carico dell’utilizzatore. Per i lavoratori a progetto le disposizioni si applicano quando la prestazione si svolge nei luoghi di lavoro del committente. Entro 12 mesi è prevista l’emanazione di decreti interministeriali applicativi
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Art. 4 - Computo dei Lavoratori
Premesso che tutti i lavoratori ricompresi nel campo di applicazione soggettivo del decreto sono destinatari di tutela, questo articolo individua quali lavoratori non vengono computati al fine di determinare il numero di lavoratori dal quale il decreto stesso fa discendere particolari obblighi per i datori di lavoro (ad es. designazione ed elezione del RLS, Servizio PP interno, assunzione di ruolo RSPP da parte del datore di lavoro, agevolazioni varie). Tra gli altri, non vengono computati i tirocinanti, i volontari, i lavoratori autonomi, i lavoratori coordinati e continuativi, i lavoratori occasionali, i lavoratori a tempo determinato che sostituiscono altri lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro. I lavoratori somministrati e part-time si computano sulla base del numero ore di lavoro effettivamente prestato nell’arco del semestre. I lavoratori stagionali si computano a prescindere dalla durata del contratto e dalla durata di lavoro effettuato. Area Ambiente e Sicurezza
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Art. 5 Sistema Istituzionale (art.1 com.2 lett.i ,q; l.123/2007)
Capo II – SISTEMA ISTITUZIONALE Art. 5 Sistema Istituzionale (art.1 com.2 lett.i ,q; l.123/2007) Presso il Ministero della Salute, viene istituito il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza di Stato e Regioni in materia di salute e sicurezza.
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Art. 6 Commissione Consultiva Permanente
Presso il Ministero del Lavoro viene ridefinita la composizione e compiti della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza, secondo uno schema tripartito,la quale diviene sede di confronto tra Amministrazioni e Parti Sociali. Tra i diversi compiti della Commissione ci sono quelli di esaminare i problemi applicativi della normativa, di validare le buone prassi, di definire le attività di promozione e le azioni di prevenzione, di valorizzare gli accordi sindacali, indicare i modelli di organizzazione e gestione aziendale di cui all’art.30.
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Art. 7 Comitati regionali di coordinamento
Viene previsto in ogni regioni e provincia autonoma un Comitato Regionale di coordinamento tra i due precedenti enti in una logica sinergica e partecipativa, al fine di realizzare una programmazione uniforme degli interventi a livello territoriale dei rispettivi interventi in materia di salute e sicurezza.
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Art.8 Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (art1 com.2 lett.n-o l.123/07) I dati sugli infortuni e relativi ad ogni attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, confluiscano in un unico e condiviso Sistema Informativo Nazionale SINP allo scopo di programmare, pianificare e valutare l’efficacia dell’attività di prevenzione ed al quale possono accedere ma anche contribuire gli organismi paritetici come prevede la legge L’Inail ha la gestione tecnica e dovrà essere fatto un decreto entro 180 gg. I contenuti dei flussi informativi possono riguardare: - il quadro produttivo e occupazionale - il quadro dei rischi - Il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte
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Art. 9 Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza (art. 24 626/94)
Vengono definite le competenze in materia di salute e sicurezza di Inail, di Ipsema e di Ispesl inquadrandole in una ottica di sistema. Questi istituti in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarietà, hanno funzioni di elaborazione, di consulenza alle aziende, progettazione ed erogazioni di progetti formativi, promozione e divulgazione della cultura della sicurezza. Inail ha finalità di ridurre il fenomeno infortunistico e gestore dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro Ispesl è un organismo tecnico-scientifico del SSN di ricerca,controllo, consulenza,alta formazione, informazione e documentazione Ipsema gestore dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del settore marittimo
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Art. 11 Attività promozionali (art.1 com.2 lett p l.123/07)
Nell’ambito della Commissione Consultiva vengono individuate una serie di attività di sostegno alle imprese per la effettiva applicazione degli obblighi di legge e di diffusione della cultura della salute e della sicurezza. Si prevedono da parte dell’Inail finanziamenti di progetti formativi a favore delle piccole e medie imprese, o delle attività scolastiche, universitarie con l’obiettivo di ampliare la cultura e la sensibilità verso i temi della salute e della sicurezza L’Inail inoltre finanzierà progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionali ispirati ai principi della responsabilità sociale. I fini della promozione della cultura della salute e della sicurezza è facoltà degli istituti scolastici, universitari, inserire percorsi formativi interdisciplinari in materia di benessere lavorativo all’interno dei programmi curriculari
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Art. 12 Interpello (art.1 com.2 lett.v 123/07)
Viene disciplinata la possibilità di inoltrare ad una apposita Commissione per gli interpelli, istituita presso il Ministero del Lavoro, quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la cui risposta vincola gli organi di vigilanza. Le indicazioni fornite nelle risposte costituiscono criteri vincolanti per l’esercizio dell’attività di vigilanza
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Art. 13 Vigilanza (art.23 dlgs 626/94)
La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dall’azienda sanitaria locale competente per territorio. Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo ed in alcuna parte del territorio, attività di consulenza. L’importo delle somme che le Asl ammette a pagare in sede amministrativa viene rivolto a finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro. Al personale ispettivo, come stabilisce l’art.21 comma 3 legge 833/78 e riconfermata dalla legge 123/07, viene attribuita la qualifica di polizia giudiziaria su nomina del Prefetto. Nel caso di un sopralluogo della Asl, il datore di lavoro deve consegnare una copia del verbale al Rls (prescrizione o disposizione)
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Art. 14 Disposizioni di contrasto del lavoro irregolare…… (art. 5 l
Al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare e sommerso, gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Asl possono adottare provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale, nonché l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti. La sospensione dell’attività imprenditoriale si riferisce in particolare all’impiego di personale irregolare in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori impiegati, ovvero in caso di reiterate violazione del superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, gravi e reiterate violazione in materia di salute e sicurezza. Si prevede l’arresto fino a sei mesi per il datore di lavoro che non ottemperi al provvedimento di sospensione. Il provvedimento di sospensione può essere revocato.
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(………… riprende il Titolo I° del D.Lgs. 626/94)
CAPO III – GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO (………… riprende il Titolo I° del D.Lgs. 626/94) Sezione I - Misure generali di tutela – articoli da 15 a 27 Sezione II - Oggetto della valutazione di rischi – articoli da 28 a 30 Sezione III - Servizio di Prevenzione e Protezione – articoli da 31 a 35 Sezione IV - Formazione, Informazione e addestramento – articoli 36 e 37 Sezione V - Sorveglianza Sanitaria – articoli da 38 a 42 Sezione VI - Gestione delle emergenze – articoli da 43 a 46 Sezione VII - Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori - articoli da 47 a 52 Sezione VIII - Documentazione Tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e malattie professionali – articoli 53 e 54 Area Ambiente e Sicurezza
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Art. 15 Misure generali di tutela (ex art 3 dlgs 626 – normativa comunitaria 89/391/Cee))
Viene ridefinito (insieme agli art ) il contenuto ed il processo di valutazione dei rischi, del correlato Dvr, del nuovo Duvri, e del carattere altrettanto sostanziale dell’obbligo di consegna dei due documenti all’Rls. Viene prevista una informazione e formazione adeguate per i dirigenti e i preposti
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…………….Art. 15 Misure generali di tutela
Tali misure si basano: sulla valutazione di tutti i rischi, sull’eliminazione dei rischi o la loro riduzione al minimo (art.2087 cod. civ.) su informazione adeguata per dirigenti, preposti e RLS sul rispetto dei principi ergonomici che caratterizzano la concezione dei posti di lavoro, la scelta delle attrezzature e la definizione dei metodi di produzione, al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono, ripetitivo.
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CAPO III – GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
(articoli da 15 a 54) Aspetti di rilievo: espliciti riferimenti alla organizzazione del lavoro imposizione di documentare l’organizzazione funzionale ed esecutiva del processo produttivo e del lavoro attraverso lo strumento della delega di funzioni e degli incarichi esecutivi; proceduralizzare e documentare tutta l’attività di valutazione del rischio, che viene inoltre ampliata nei suoi elementi tecnico-applicativi; ampliamento e determinazione tassativa dell’attività formativa; ampliamento della sorveglianza sanitaria che entra pesantemente nelle dinamiche di organizzazione e gestione della prevenzione da parte dell’azienda, a partire da un forte richiamo alla collaborazione e alla valutazione dei rischi, nonché alla gestione del personale sottoposto a sorveglianza sanitaria, nonché ai pesanti adempimenti richiesti al MC nei confronti delle PA per la comunicazione di dati. Area Ambiente e Sicurezza
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Art.28 Oggetto della valutazione dei rischi (ex art.4/626)
E’ obbligo del datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi quelli legati allo stress lavoro-correlato , alle differenze di genere e alle lavoratrici in stato di gravidanza, all’età e all’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici. Il Dvr deve avere data certa, indicare il RSPP, i RSL, il medico competente, le mansioni che possono esporre a rischi specifici e contenere le scelte rilevanti sul piano prevenzionisistico, nonché contenere le procedure per l’attuazione delle misure di protezione e prevenzione adottate e da adottare.
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Art.28 Oggetto della valutazione dei rischi (ex art.4/626)
Il D.L. quindi deve valutare ad esempio il rischio rapina, da considerare come rischio stress lavoro-connesso, ed ha la piena responsabilità di come viene organizzato il lavoro e gli strumenti di contrasto dentro il posto di lavoro al fine di minimizzarne la probabilità e la gravità dei danni e traumi psicofisici dei lavoratori e dei clienti. A tal fine devono essere prese in considerazione non solo le misure antirapina, ma anche misure integrative come la formazione e l’addestramento. E’ competenza delle Asl verificare come il datore di lavoro abbia provveduto a tale valutazione.
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….ancora art.28 Viene ribadito il valore dell’art.2087 del c.c., vengono individuate nel Dvr procedure, soggetti e ruoli cui vengono riconosciuti competenze e poteri, nonché le mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici (ad esempio ai lavoratori interinali potrebbe essere riconosciuta capacità professionale per l’esposizione al rischio rapina) La VR deve essere effettuata previa consultazione del rappresentante dei lavoratori, che deve partecipare e ricevere preventivamente tutte le informazioni riguardanti le conclusioni della valutazione. Affrontare il tema dello stress lavoro-correlato è una novità assoluta. Recepisce l’accordo europeo. Dovrà essere inserito nel Dvr.
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….ancora art.28 Le aziende hanno 90 gg. per procedere alla ricognizione dei rischi e all’indicazione delle misure di prevenzione attuate, quindi diventeranno efficaci dal prossimo 30 luglio Le pressioni commerciali e lo stress da budget diventano materie da regolare. La valutazione dei rischi è il primo atto della prevenzione aziendale ed è propedeutico ad una formazione efficace
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Art.29 Le modalità della valutazione dei rischi (art.4/626)
Il datore di lavoro elabora il Dvr in collaborazione con il RSPP e il medico competente. Dovrà rielaborare il Dvr in caso di modifiche dei processi significative per la salute e la sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi (art.2087c.c.) La valutazione dei rischi deve realizzarsi previa consultazione del Rls I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono effettuare la VR secondo procedure standardizzate. Queste previsioni sono da tenere nella opportuna considerazione in caso di modifiche rispetto ai rischi da stress lavoro-correlati
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TITOLO I: PRINCIPI COMUNI
LA STRUTTURA DEL T.U. TITOLO I: PRINCIPI COMUNI CAPO I: Disposizioni generali artt. 1-4 CAPO II: Sistema istituzionale artt. 5-14 CAPO III: Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro Sez. 1 Misure di tutela e obblighi artt Sez. 2 Valutazione dei rischi artt Sez. 3 Servizio di prevenzione e protezione artt Sez. 4 Formazione, informazione e addestr. artt Sez. 5 Sorveglianza Sanitaria artt Sez. 6 Gestione delle emergenze artt Sez. 7 Consultazione e partecipazione dei RL artt Sez. 8 Documentazione e statistiche artt CAPO IV: Disposizioni penali Sez. 1 Sanzioni artt Sez. 2 Disposizioni in tema di processo penale art. 61
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TITOLO II: LUOGHI DI LAVORO (allegato IV)
CAPO I: Disposizioni generali artt Corrisponde al titolo II del DL 626 in attuazione della direttiva 89/654/CEE e di alcune disposizioni del DPR 303/1956. CAPO II: Sanzioni art. 68 TITOLO III: USO DELLE ATTREZZATURE E DEI DPI CAPO I: Uso delle attrezzature (allegati V, VI e VII) artt Corrisponde al titolo III del DL 626 in attuazione della direttiva 89/655/CEE e di alcune disposizioni del DPR 547/1955. CAPO II: Uso dei DPI (allegato VIII) artt Corrisponde al titolo IV del DL 626 in attuazione della direttiva 89/656/CEE. CAPO III: Impianti ed apparecchiature elettriche (allegato IX) artt Derivano da disposizioni scaturenti dal DPR 547/1955 e dalle norme di buona tecnica esistenti.
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TITOLO IV: CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (allegati X-XXIII)
CAPO I: Misure per la sicurezza e la salute artt Rappresenta un articolato derivante dal DL 494/96, di recepimento della direttiva 92/57/CE, e da una serie di allegati del DPR 222/2003. CAPO II: Norme per la prevenzione infortuni (cantieri e lavori in quota) Sez. 1 Campo di applicazione artt Sez. 2 Disposizioni generali artt Sez. 3 Scavi e fondazioni artt Sez. 4 Ponteggi e impalcature in legname artt Sez. 5 Ponteggi fissi artt Sez. 6 Ponteggi movibili artt Sez. 7 Costruzioni edilizie artt Sez. 8 Demolizioni artt Sez. 9 Sanzioni artt Rappresenta un articolato derivante dal DPR 547/55, DPR 164/56, DL 494/96, DL 626/94, DL 235/2003, e da una serie di allegati derivanti da decreti del Ministero del Lavoro.
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TITOLO V: SEGNALETICA DI SICUREZZA (allegati XXIV-XXXII)
CAPO I: Disposizioni generali artt CAPO II: Sanzioni artt Corrisponde al DL 493/1996 di attuazione della direttiva 92/58/CEE. TITOLO VI: MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI (all. XXXIII) CAPO I: Disposizioni generali artt CAPO II: Sanzioni artt Corrisponde al titolo V del DL 626 in attuazione della direttiva 90/269/CEE. TITOLO VII: ATTREZZATURE MUNITE DI VDT (allegato XXXIV) CAPO I: Disposizioni generali artt CAPO II: Obblighi DDL, dirigenti e preposti artt CAPO III: Sanzioni artt Corrisponde al titolo VI del DL 626 in attuazione della direttiva 90/270/CEE
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TITOLO VIII: AGENTI FISICI
CAPO I: Disposizioni generali artt CAPO II: Rischi di esposizione al rumore artt Corrisponde al titolo V-bis del DL 626 in attuazione della direttiva 2003/10/CE CAPO III: Rischi di esposizione a vibrazioni (allegato XXXV) artt Corrisponde al DL 187/2005 di attuazione della direttiva 2002/44/CE CAPO IV: Rischi da campi elettromagnetici (allegato XXXVI) artt Corrisponde al DL 257/2007 di attuazione della direttiva 2004/40/CE CAPO V: RISCHI DA RADIAZIONI OTTICHE (allegato XXXVII) artt Dà attuazione alla direttiva 2006/25/CE CAPO VI: Sanzioni artt
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TITOLO IX: SOSTANZE PERICOLOSE
CAPO I: Agenti chimici (all. XXVIII-XLI) artt Corrisponde al titolo VII-bis del DL 626 introdotte dal DL 25/2002, di attuazione della direttiva 98/24/CE CAPO II: Cancerogeni e mutageni (allegato XLII-XLIII) Sez. 1 Disposizioni generali artt Sez. 2 Obblighi del DDL artt Sez. 3 Sorveglianza sanitaria artt Corrisponde al titolo VII del DL 626 sostituito dal DL 66/2000, di attuazione delle direttive 97/42/CE e 99/38/CE che modificano la 90/394/CE CAPO III: Rischi da amianto Sez. 1 Disposizioni generali artt Sez. 2 Obblighi del DDL artt Corrisponde al DL 257/2006, di attuazione della direttiva 2003/18/CE CAPO IV: Sanzioni artt
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TITOLO X: ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI (allegati XLIV-XLVIII)
CAPO I: Disposizioni generali artt CAPO II: Obblighi del DDL artt CAPO III: Sorveglianza sanitaria artt CAPO IV: Sanzioni artt Corrisponde al titolo VIII del DL 626, di attuazione della direttiva 90/679/CE TITOLO XI: PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE (allegati XLIX-LI) CAPO I: Disposizioni generali artt CAPO II: Obblighi del DDL artt CAPO IV: Sanzioni art. 297 Corrisponde al titolo VIII-bis del DL 626, introdotto dall’articolo 2 del DL 233/2003 che ha recepito la direttiva 99/92/CE
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TITOLO XIII: DISPOSIZIONI FINALI artt. 304-305
TITOLO XII: DISPOSIZIONI DIVERSE IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE artt Art Principio di specialità Art Esercizio di fatto di poteri direttivi Art Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 Art Applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 Art Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto Art Circostanza attenuante TITOLO XIII: DISPOSIZIONI FINALI artt Art Abrogazioni Art Clausola finanziaria
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