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PubblicatoAlfonso Salvi Modificato 10 anni fa
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LAVORO SUBORDINATO ART.2094 C.C. Prestatore di lavoro subordinato E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.
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ART.2222 C.C. LAVORO AUTONOMO Contratto d’opera
Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV
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La qualificazione del rapporto di lavoro
Consiste nella attribuzione della qualifica di lavoro autonomo o subordinato ad un rapporto di lavoro E’ un’operazione che è fatta dal giudice quando c’è una controversia Tra le parti (ad es. il datore di lavoro non ha versato i contributi Previdenziali perché afferma che si tratta di lavoro autonomo, mentre il lavoratore sostiene che si tratti di lavoro subordinato Anche le parti del rapporto di lavoro danno una qualificazione del rapporto di lavoro ma non vincola il giudice. E’ un elemento di cui egli tiene conto
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La qualificazione del rapporto di lavoro
I metodi della qualificazione Per identità: nel rapporto di lavoro concreto devono essere presenti Tutti gli elementi presenti nella norma che definisce il lavoro subordinato: Retribuzione, sottoposizione alle direttive del datore di lavoro Per approssimazione o metodo tipologico: devono essere presenti la maggior parte degli indici di subordinazione che si riscontrano nella realtà, oltre a quelli descritti nella norma: vincolo dell’orario di lavoro, proprietà del datore di lavoro dei mezzi usati per svolgere l’attività lavorativa, Caratteri della retribuzione (a tempo)
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ART.409 C.P.C. LAVORO PARASUBORDINATO
Controversie individuali di lavoro Si osservano le norme del presente capo nelle controversie relative a: [….] (co.3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato
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LAVORO A PROGETTO Art.61 D.Lgs.10 settembre 2003, n. 267
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, c.p.c. devono essere riconducibili a uno o piu' progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attivita' lavorativa
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LAVORO A PROGETTO Il lavoro a progetto sostituisce le prestazioni coordinate e continuative: I rapporti in corso continuano max fino ad un anno dall’entrata in vigore Del D.Lgs. 267/03(salvo diversi accordi sindacali aziendali) Non rientrano nella disciplina del lavoro a progetto le prestazioni occasionali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro
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Diritto ad un compenso proporzionato alla quantità e qualità del
LAVORO A PROGETTO Disciplina Diritto ad un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto Recesso prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero con preavviso Sospensione del rapporto in caso di maternità e malattia Diritto del lavoratore ad essere riconosciuto autore delle invenzioni Questi diritti possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro NB
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LAVORO A PROGETTO retribuzione Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantita' e qualita' del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto
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Sospensione del rapporto
LAVORO A PROGETTO Sospensione del rapporto La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente puo' comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile. In caso di gravidanza, la durata del rapporto e' prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva piu' favorevole disposizione del contratto individuale
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