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PubblicatoFederica Riccardi Modificato 10 anni fa
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La direttiva quadro 89/391CEE elenca gli obiettivi sociali contenuti nel Trattato di Roma del (art. 118 A)
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Valutazione del rischio Interventi di protezione
Definizione delle prescrizioni minime per promuovere il miglioramento dell'ambiente di lavoro per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori Direttive sociali Raggiungimento di un'armonizzazione dei livelli di protezione dei lavoratori in ambito comunitario Valutazione del rischio Interventi di protezione Interventi di prevenzione 2 2
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Le nuove norme prevedono una procedura prevenzionistica di tipo «attivo» che vede le organizzazioni/aziende protagoniste anche nell’attività di sicurezza, considerata parametro fondamentale del processo produttivo.
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Il quadro normativo si basa:
correlazione tra attività lavorative e relative misure di sicurezza; innovazione tecnologica e rispettivi interventi per la tutela della sicurezza e la salute degli operatori. 4
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In sostanza si opera in due fasi:
la prima di definizione delle misure di sicurezza attraverso l’esame iniziale, la politica, la pianificazione e l’organizzazione, la sensibilizzazione e il monitoraggio; la seconda fase nell’ adempimento delle stesse attraverso il riesame e il miglioramento. 5
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Con il D.Lgs. 81/08 prende corpo il progetto di coordinare e razionalizzare in un unico testo la complessa normativa che presidiava un bene di rango costituzionale come la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
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Struttura complessiva
Articoli: 306 Titoli: XIII Allegati: LII (compreso 3A, 3B) Titoli: I -Disposizioni generali Titoli: II -Luoghi di lavoro Titoli: III –Attrezz. di lav. e DPI Titoli: IV –Cantieri temp. e mobili Titoli: V –Segnaletica sul lavoro Titoli: VI –MMC Titoli: VII –VDT Titoli: VIII -Agenti fisici Titoli: IX -Sostanze pericolose Titoli: X –Esposiz. ad agenti biol. Titoli: XI –Protez. da atmosf. espl. Titoli: XII –Disp. in materia pen. Titoli: XIII –Disposizioni finali
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riassetto riforma riordino unico testo normativo coordinamento
attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 coordinamento riordino delle norme in materia di salute e sicurezza rispetto delle normative comunitarie convenzioni internazionali in materia unico testo normativo garantendo l’uniformità della tutela in conformità all’articolo 117 della Costituzione Statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. 8
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Abrogazioni – art.304 -il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 -il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956 n. 164 -il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 -il decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277 -il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 -il decreto legislativo 14 agosto 1996, n.493 -il decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494 -il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.187 - l’articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n.223 -la legge 3 agosto 2007, n.123
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Cardine della prevenzione
Art Cod.civ. L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l‘esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
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Si definiscono le azioni minime
per il miglioramento dell'ambiente di lavoro per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori
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valutazione dei rischi L’identificazione degli esposti
attraverso L’individuazione valutazione dei rischi eliminare rischio L’identificazione degli esposti ridurre Proteggere i lavoratori Informare e formare i lavoratori Verificare su di essi l’esistenza di danni
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La prevenzione non deve essere
lasciata al caso, ma deve essere inserita in un progetto di gestione
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finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza.
riducendo progressivamente i costi complessivi della salute e sicurezza sul lavoro Aumentando l’efficienza e le prestazioni dell’organizzazione migliorando Livelli di salute e sicurezza. l’immagine interna ed esterna dell’organizzazione.
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IL D. LGS. 81/08 un sistema che opera attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti ed ogni azione che risulti funzionale alla massima cooperazione e condivisione della politica generale tracciando una ORGANIZZAZIONE in cui si definiscono in modo marcato e chiaro le due linee di azione la consultiva e quella operativa. Individuando responsabilità, competenze e funzioni.
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Si dettano finalmente, precise disposizioni
sull’organizzazione della Sicurezza nelle varie fasi e nei ruoli, introducendo il concetto che il miglioramento dei livelli di sicurezza può essere “ programmato nel tempo“
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Una evoluzione del sistema normativo
Da sistema esclusivamente impositivo e limitativo dell’attività organizzativa – imprenditoriale del datore di lavoro A un sistema di responsabilizzazione del datore di lavoro nella valutazione di tutti i rischi emergenti e residuali con il conseguente obbligo di tenersi aggiornato anche sull’evoluzione tecnologica della Sicurezza e dell’Igiene del lavoro
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la sicurezza e salute sul Lavoro si ottiene non
DATORE di LAVORO RSPP la sicurezza e salute sul Lavoro si ottiene non ad opera di un unico soggetto Medico Competente ma grazie all'azione congiunta di tutti quei soggetti DIRIGENTI DIRIGENTI nella condizione di fatto tale da poter condizionare le modalità di svolgimento del lavoro. PREPOSTI
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DATORE DI LAVORO DIRIGENTI PREPOSTI LAVORATORI R.L.S. R.S.P.P. Medico Competente
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Ferma la titolarità della posizione fondamentale in capo al datore di lavoro, il dirigente è coinvolto nel processo di implementazione della sicurezza sul luogo di lavoro.
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essendo titolare da un lato del requisito della qualifica dirigenziale
Sotto il profilo della responsabilità penale per violazione della normativa di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro questi è qualificabile dall'altro del potere di gestione del settore dell'ufficio cui è preposto. come un vero e proprio «datore di lavoro» pubblico 21 21
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Il dirigente Datore di Lavoro soggetto coobbligato
cessa di essere semplicemente colui che si limita a far osservare tutte quelle misure di sicurezza sul luogo di lavoro soggetto coobbligato Datore di Lavoro nella predisposizione delle misure idonee a garantire la sicurezza dei lavoratori. 22
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Il dirigente ma condivide
non è più un esecutore limitatamente alle attribuzioni e competenze conferitegli limitatamente alle attribuzioni e competenze conferitegli Responsabilità per l'eventuale inadempimento degli obblighi Responsabilità per l'inadeguatezza delle misure di sicurezza predisposte. 23 23
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responsabile civilmente è penalmente del rispetto delle norme per il concreto ed effettivo svolgimento delle attribuzioni e delle competenze tipiche della categoria dirigenziale.
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Proprio in considerazione di questo elemento, la prevalente giurisprudenza di legittimità individua il dirigente nella figura che necessariamente deve possedere i requisiti di: qualità; autonomia ; discrezionalità. nell'espletamento delle mansioni affidategli.
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CRITERI PER IDENTIFICARE LA FIGURA DI DIRIGENTE
Può essere visto come l’alter ego del datore di lavoro; Autonomia (ma non indipendenza) decisionale; Ampio margine di discrezionalità; Esercizio delle sue funzioni svincolato da istruzioni; Possibilità di influenzare l’azienda;
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Il legislatore presuppone l'esistenza di una ben definita struttura organizzativa, composta da soggetti tipizzati ed agevolmente individuabili, a prescindere dall'esistenza dell'investitura formale da parte del datore di lavoro. 27
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Criteri per identificare la figura di Preposto
Sovraintende a determinate attività svolgendo funzioni di controllo e sorveglianza; Gestisce le risorse umane ed i mezzi affidati; Assicura per se e per i subordinati l’osservanza delle direttive aziendali (circolari) e/o del Dirigente (ordine del giorno);
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colui che, nell'ambito dell'organizzazione, sovrintende alle attività di un determinato gruppo di lavoro e lavoratori. In ordine all'esecuzione e alla disciplina del lavoro, a lui sono conferiti i poteri gerarchici necessari alla sorveglianza e al controllo del comportamento dei lavoratori, secondo le direttive impartite dai dirigenti o dal datore di lavoro.
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Il preposto assume un ruolo chiave nel sistema di tutela della sicurezza sul luogo di lavoro. A lui viene affidato il compito di realizzare concretamente le misure antinfortunistiche predisposte dal datore di lavoro ed in questo ambito egli ne diventa il rappresentante diretto. Egli può e deve pretendere dal lavoratore il rispetto incondizionato delle procedure e degli accorgimenti volti a minimizzare il rischio di infortunio.
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Per realizzare tutto ciò, il preposto deve essere messo dal datore di lavoro o dal dirigente nella condizione, non semplicemente giuridica e formale, ma anche e soprattutto di fatto, di poter impartire ordini, istruzioni e direttive ai lavoratori.
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Come per i dirigenti, infatti, anche l'individuazione dei preposti, ai fini dell'applicazione della normativa antinfortunistica, va compiuta non in relazione alla qualifica rivestita ma piuttosto - per il principio dell'effettività - con riferimento alle reali mansioni svolte, che implicano l'assunzione di fatto di responsabilità connesse alla posizione di supremazia, che consentono di impartire ordini, istruzioni e direttive sul lavoro da eseguire.
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IL DATORE DI LAVORO E’ IL SOGGETTO TITOLARE DEL RAPPORTO
DI LAVORO CON IL LAVORATORE ORGANIZZARE E GESTIRE LA PREVENZIONE IN AZIENDA ADOTTARE LE NECESSARIE MISURE DI SICUREZZA TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI INFORMARE E FORMARE I LAVORATORI SUI RISCHI PRESENTI IN AZIENDA
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1) La valutazione dei rischi e la
conseguente individuazione delle misure di prevenzione e protezione 2) Il programma di attuazione delle misure 3) Designare: il RSPP (art.17 D.Lgs.81)
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Il RSPP attitudini e capacità adeguate”
“Persona in possesso di attitudini e capacità adeguate” a capo del servizio di prevenzione e protezione (SPP)
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IL SPP IL RSPP DATORE DI LAVORO SERVIZIO INTERNO SERVIZIO ESTERNO
INSIEME DELLE PERSONE, SISTEMI E MEZZI ESTERNI O INTERNI ALL’AZIENDA FINALIZZATI ALL’ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI PROFESSIONALI IL RSPP DATORE DI LAVORO SERVIZIO INTERNO SERVIZIO ESTERNO
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SPP: COSA DEVE FARE? INDIVIDUARE E VALUTARE I FATTORI DI RISCHIO
INDIVIDUARE LE MISURE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE ELABORARE LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PROPORRE I PROGRAMMI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI FORNIRE AI LAVORATORI LE INFORMAZIONI SUI RISCHI GENERALI E SPECIFICI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE PARTECIPARE ALLA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
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Il RLS = Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1 RLS fino a 200 dipendenti 3 RLS da 200 a 1000 dipendenti 6 RLS oltre 1000 dipendenti N° RLS E’ eletto dai lavoratori al loro interno Il numero, le modalità di elezione, i permessi retribuiti, la formazione e gli strumenti per lo svolgimento delle funzioni sono stabiliti nella contrattazione collettiva oppure E’ designato all’interno delle rappresentanze sindacali (RSU)
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RLS: COSA DEVE FARE? RICEVE INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE AZIENDALE,
INFORMAZIONI DAI SERVIZI DI VIGILANZA, ADEGUATA FORMAZIONE PARTECIPA ALLA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI AVVERTE IL RESPONSABILE DELL’AZIENDA DEI RISCHI INDIVIDUATI NEL CORSO DELLA SUA ATTIVITA’ ACCEDE AI LUOGHI DI LAVORO PROMUOVE L’ELABORAZIONE, L’INDIVIDUAZIONE E L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE FORMULA OSSERVAZIONI IN CASO DI VISITE E VERIFICHE DELLE AUTORITA’ COMPETENTI DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE CONSULTATO: - per la designazione addetti SPP, prevenzione incendi, pronto soccorso - per la definizione del piano di attività per pronto soccorso, evacuazione e prevenzione incendi - per la valutazione dei rischi - per la formazione degli addetti a pronto soccorso evacuazione e antincendio
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“Se continui a fare ciò che hai sempre fatto, continuerai a ottenere sempre lo stesso risultato” [Deming]
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