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Diritto tributario internazionale

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Presentazione sul tema: "Diritto tributario internazionale"— Transcript della presentazione:

1 Diritto tributario internazionale
Prof. Avv. Sebastiano Maurizio Messina Università degli Studi di Verona diritto tributario internazionale

2 Le fonti del diritto tributario internazionale
Ai sensi dell’ 38 dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia: consuetudini internazionali principi generali del diritto convenzioni internazionali diritto tributario internazionale

3 Le tappe dell’integrazione europea
18 aprile 1951 Trattato di Parigi: istituzione della CECA (obiettivo: creazione di un mercato comune del carbone e dell’acciaio; durata 50 anni) 25 marzo 1957 Trattato di Roma istitutivo della CEE (durata illimitata) Obiettivi della Ce: instaurazione di un mercato comune generale, fondato sulla creazione di un’unione doganale (abolizione dei dazi fra gli Stati membri e istituzione di una tariffa doganale comune) liberalizzazione della circolazione delle persone (fisiche e giuridiche) dei servizi e dei capitali adozione di politiche comuni in alcuni settori (agricoltura, trasporti e concorrenza) IL processo di integrazione europea ha avuto inizio, nel 1951, con l’istituzione della CECA (Comunità economica europea del Carbone e dell’Acciaio). Le motivazioni sono ovviamente di natura economica: nel periodo post secondo guerra mondiale il problema della ricostruzione economica costituiva il problema principale per tutti gli Stati dell’Europa, sia perdenti che vincitori. L’esigenza di una stretta collaborazione fra i maggiori Stati europei, essenziale per il loro sviluppo, era particolarmente sentita dalla Francia e dalla Germania. La prima propose di mettere in comune la produzione del carbone e dell’Acciaio. A tale proposta, rivolta in particolare alla Germania, aderirono altri Stati (Belgio Paesi Bassi, Lussemburgo e Italia) Il trattato, avente la durata di 50 anni, è scaduto il 23 luglio 2002, con la conseguenza che la CECA ha cessato di esistere e tutte le sue attività e passività sono state trasferite alla CE Il successo della CECA costituì un incentivo per tentare nuove forme di collaborazione fra gli Stati europei. Dopo il fallimento del tentativo di creare una Comunità europea di difesa (che prevedeva l’integrazione degli eserciti dei paesi membri in un periodo caratterizzato fra l’altro dalla guerra fredda e dal conflitto coerano), gli stati aderenti alla CECA (resesi conto che i tempi non erano maturi per un’unione di carattere politico) , su proposta del rappresentante belga (cd rapporto Spaak) decisero di avviare un processo di integrazione volto all’istituzione di un mercato comune generale. Tale processo si concluse il 25 marzo con la frima a Roma del traqttao istitutivo della Comunità economica europea Il quadro attuale è dunque così composto: Da una parte, l’UE Dall’altra, varie Comunità Europee, fra cui anche la CEE La partecipazione all’UE e alle C Europee comporta l’adesione: Non solo ai principi e agli obblighi derivanti direttamente dai trattati Ma anche, nei limiti e con gli effetti sanciti dai trattati stessi, agli atti che gli organi istituzionali (Parlamento, Consiglio e Commissione) pongono in essere e che il Trattato di Roma, ai sensi dell’art. 249, classifica in regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri. diritto tributario internazionale

4 diritto tributario internazionale
continua Trattato di Roma: istituzione (anche) della CEEA (comunità europea dell’energia atomica) 1986 Atto unico europeo: Cooperazione politica europea, modifiche ai trattati istitutivi delle Comunità europee 1992 Trattato di Maastricht: Unione europea (UE), Comunità europea (CE), Unione economica e monetaria 1997 Trattato di Amsterdam: Modifiche al trattato UE e ai trattati istitutivi delle Comunità europee 2001 Trattato di Nizza: Modifiche al trattato UE e ai trattati istitutivi delle Comunità europee Nel 1965 venne approvato il trattato sulla cd. “fusione degli esecutivi”, che prevedeva l’istituzione di un unico Consiglio e di un’unica Commissione, diritto tributario internazionale

5 LA COSTITUZIONE EUROPEA
Progetto: Il 18 giugno 2004 il Consiglio europeo approva il progetto di Costituzione europea Effetto / Qualificazione: atto guiridicamente vincolante per tutti gli Stati membri, salva la necessità di esperire le procedure di recepimento nei vari ordinamenti nazionali Novità: unicità dell’Unione europea quale conseguenza della soppressione di altre istituzioni fra le varie comunità ampliamento delle competenze e della sfera di azione ridefinizione del sistema delle fonti normative inserimento nella Costituzione dei principi sui diritti dell’uomo contenuti nella Carta di Nizza diritto tributario internazionale

6 LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA
Istituzioni politiche Consiglio europeo capi di Stato o di governo Consiglio rappresentanti dei governi a livello ministeriale Parlamento europeo rappresentanti dei popoli eletti a suffragio universale diretto Commissione membri nominati dai governi Istituzioni giudiziarie Corte di giustizia e giudici e avvocati generali Tribunale di primo grado nominati dai governi Corte dei conti membri nominati dal Consiglio Istituzioni monetarie Banca centrale europea membri nominati dai governi e governatori centrali diritto tributario internazionale

7 diritto tributario internazionale
UNIONE EUROPEA CONSIGLIO composto dai rappresentanti dei vari Governi organo con natura esecutiva titolare principale del potere normativo di carattere primario delibera all’unanimità COMMISSIONE presidente scelto dai Governi degli Stati ed approvato dal Parl.nto europeo 25 membri nominati dai Governi in consultazione con il presidente designato della stessa ed accettati durata 5 anni redige proposte di leggi rilevanti poteri di tipo amministrativo, es. vigi-lare sul rispetto degli obblighi comunitari da parte degli Stati e sull’utilizzo dei finanziamenti erogati dall’UE PARLAMENTO composto dai … Approva il bilancio Funzione di controllo di natura politica sull’operato della Commissione (sebbene senza strumenti cogenti) CONSIGLIO DELL’UE Dà all’Ue gli impulsi per lo sviluppo e la definizione delle politiche generali CONCLUSIONI Si ha un deficit di democrazia causato dal ruolo marginale svolto dal Parlamento diritto tributario internazionale

8 «Triangolo decisionale» dell’UE
Commissione PE Decisioni Consiglio Regolamenti Direttive Corte di Giustizia diritto tributario internazionale

9 CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA E TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
Il diritto comunitario è direttamente applicabile nei tribunali di tutti gli Stati membri dell'UE. In questo contesto, il ruolo della Corte di giustizia unitamente al Tribunale di primo grado, è quello di fornire protezione giuridica al sistema giuridico comunitario. Obiettivo principale: garantire che il diritto dell'UE venga rispettato conformemente all'interpretazione ed all'applicazione di entrambi i trattati e di tutte le attività comunitarie. Il Tribunale di primo grado è stato istituito nel 1989 per alleviare il crescente carico di lavoro della Corte di giustizia. L'obiettivo non era solo di rafforzare la protezione degli interessi individuali introducendo un doppio livello di organi giudiziari, ma anche di assumere parte del carico di lavoro della Corte per permetterle così di concentrarsi sul suo compito principale. diritto tributario internazionale

10 Funzioni e responsabilità della CGE
Obiettivo principale: rafforzare la protezione giuridica degli individui e garantire un'interpretazione uniforme del diritto comunitario. In tal senso esercita un enorme influsso sullo sviluppo della legislazione comunitaria Responsabilità e competenze: intervenire nei conflitti tra Stati membri; intervenire nei conflitti tra l'UE e gli Stati membri; intervenire nei conflitti tra le istituzioni; intervenire nei conflitti tra i cittadini e l'UE; emettere pareri su accordi internazionali. I suoi interventi possono avere le seguenti forme: Ricorsi: per inadempienza; d'annullamento; in carenza; azioni di risarcimento; appelli; procedura pregiudiziale La Corte di giustizia in quanto istituzione giuridica ed organo di controllo dell'UE esercita un enorme influsso sullo sviluppo della legislazione comunitaria e le sono stati affidati compiti ed autorità che vanno oltre la sua funzione giuridica abituale. La composizione della Corte di giustizia riflette il suo obiettivo principale: rafforzare la protezione giuridica degli individui e garantire un'interpretazione uniforme del diritto comunitario. diritto tributario internazionale

11 RUOLO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
garantire l’osservanza del diritto comunitario nell’interpretazione e nell’applicazione dei Trattati istitutivi e delle fonti derivate: si pronunciano, in via pregiudiziale, sulla validità degli atti compiuti dalle Istituzioni comunitarie e dalla BCE interpretano il diritto comunitario (primario e derivato) le sentenze hanno efficacia inter partes (vincolano il giudice nazionale remittente a conformarsi, nella decisione del caso concreto e quanto alle questioni di diritto, alla soluzione giuridica prospettata dalla Corte) se la statuizione ha ad oggetto una norma comunitaria direttamente applicabile, anche la sentenza della CGE avrà efficacia diretta diritto tributario internazionale

12 Fonti del “diritto comunitario”
ANTE COSTITUZIONE ATTI DI NORMAZIONE PRIMARIA disposizioni dei Trattati istitutivi (principi fondamentali e disposizioni che regolano il funzionamento delle istituzioni comunitarie ATTI DI (NORMAZIONE) SECONDARIA Regolamento e Direttiva Parere Decisione Raccomandazione POST COSTITUZIONE LIVELLO PRIMARIO legge europea (regolamento) legge quadro europea (direttiva) LIVELLO SECONDARIO regolamento europeo (atto non legislativo di portata generale volto all’attuazione degli atti legislativi e di talune disposizioni della Costituzione) Il diritto comunitario è un sistema giuridico indipendente che prevale sulle disposizioni giuridiche nazionali. Il diritto dell'UE si compone di tre tipi diversi, ma interdipendenti: In realtà i livelli normativi sono tre: le norme contenute nei trattati istitutivi delle Comunità europee e dell’UE che hanno previsto l’istituzione dell’UE e la creazione delle Comunità europee. Esse, essendo contenute in trattati internazionali, creano diritti e obblighi reciproci fra gli stati contraenti e appartengono al diritto internazionale. Le norme ivi contenute incidono sul sistema giuridico degli Stati membri (proprio in virtù dell’adesione di uno Stato ad un trattato) e limitano la loro attività. Le norme che disciplinano l’attività interna ed il funzionamento delle CE e dell’UE. Sebbene alcune siano contenute nei trattati, esse vengono di regola emanate dalle stesse istituzioni comuni. Costituiscono quindi un sistema distinto di disposizioni che detta regole di comportamento per gli Stati ed il cui presupposto è l’adesione alle comunità (ovvero l’esistenza di diritti e obblighi reciproci) e che opera solo all’interno di esse senza nessuna interferenza con gli ordinamenti nazionali. complesso di disposizioni emanate dalle istituzioni comuni, nei limiti delle competenz loro riconosciute dai trattati, che possono trovare applicazione, diretta o mediata, anche nell’ambito degli Stati membri (oltre che nell’ordinamento comunitario). Questo aspetto le caratterizza e distingue dalle seconde, in quanto si ripete acquistano efficacia all’interno degli Stati mebri accanto alle norme interne di essi, ponendo una serie di problemi di coordinamento e di coesistenza. Sotto questo profilo sono simili alle norme dei trattati (1° gruppo) dalle quali si differenziano quanto alla fonte da cui derivano (le istituzioni comunitarie) e che fa si che esse appartengano all’ordinamento comunitario (che si ricorda appartengono al diritto internazionale) diritto tributario internazionale

13 diritto tributario internazionale
DIRITTO PRIMARIO È composto dai trattati e altri accordi con uno status simile. Il diritto primario viene generato dai negoziati diretti tra i governi degli Stati membri, accordi previsti sotto forma di trattati e, quindi, soggetti alla ratifica dei parlamenti nazionali. I trattati istitutive delle Comunità europee sono stati modificati varie volte con i testi seguenti: l'Atto unico europeo (1987), il trattato dell'Unione europea chiamato il trattato di Maastricht (1992), il trattato di Amsterdam (1997) che è entrato in vigore il 1° maggio 1999. Nei Trattati si definiscono le funzioni e le responsabilità delle istituzioni e degli organismi dell'UE che partecipano ai processi decisionali, nonché le procedure legislative, esecutive e giuridiche che caratterizzano il diritto comunitario e la sua applicazione. Il diritto primario include i trattati e altri accordi con uno status simile. Il diritto primario viene generato dai negoziati diretti tra i governi degli Stati membri. Questi accordi sono previsti sotto forma di trattati che sono poi soggetti alla ratifica dei parlamenti nazionali. La stessa procedura viene applicata per ogni successiva modifica dei trattati. I trattati che istituiscono le Comunità europee sono stati modificati varie volte con i testi seguenti: l'Atto unico europeo (1987), il trattato dell'Unione europea chiamato il trattato di Maastricht (1992), il trattato di Amsterdam (1997) che è entrato in vigore il 1° maggio 1999. Nei Trattati si definiscono le funzioni e le responsabilità delle istituzioni e degli organismi dell'UE che partecipano ai processi decisionali, nonché le procedure legislative, esecutive e giuridiche che caratterizzano il diritto comunitario e la sua applicazione. diritto tributario internazionale

14 ART. 249 (EX 189) DEL TRATTATO CE paragrafo 1
Per l’assolvimento dei loro compiti il Parlamento europeo congiuntamente con il Consiglio, il Consiglio e la Commissione adottano regolamenti e direttive, prendono decisioni, formulano raccomandazioni e pareri diritto tributario internazionale

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Regolamento Hanno (quasi) sempre carattere normativo Ai sensi dell’art. 249, comma 2, del Trattato UE: hanno portata generale sono obbligatori in tutti i loro elementi sono immediatamente e direttamente applicabili sia rispetto agli Stati sia rispetto ai singoli cittadini (efficacia verticale e orizzontale) regolamenti di esecuzione (per la loro attuazione da parte dell’Ue o degli Stati membri) portata territoriale “in ciascuno degli Stati membri”: è applicabile in tutti gli Stati ma può contenere disposizioni da applicare solo in uno o in alcuni Stati membri Sono la manifestazione più rilevante della potestà normativa delle istituzioni comunitarie, a differenza di quanto avviene negli ordinamenti nazionali ove rientrano tra le fonti secondarie. Non è necessaria una legge di recepimento, POSSONO QUINDI TROVARE IMMEDIATA APPLICAZIONE ANCHE IN FASE GIURISDIZIONALE Essi sono idonei a gENERARE DIRITTI SOGGETTIVI IN CAPO AI SINgOLi ed eventualmente il giudice nazionale è tenuto ad applicarli immediatamente Gli Stati membri non possono quindi emanare una normativa interna sulla stessa materia, anche se la legge nazionale fosse la semplice riproduzione di quella comunitaria, perché ciò occulterebbe la natura comunitaria delle disposizioni. L’emanazione di una legge nazionale su quella materia è possibile solo nei limiti di quanto espressamente richiesto dall’organo comunitario emanante L’ELEMENTO CHE CONTRADDISTINGUE IL RAGOLAMENTO è LA PORTATA GENERALE. Anche la decisione è vincolante, ma a differenza del regolamento essa è vincolante solo per i destinatari specificamente individuati diritto tributario internazionale

16 diritto tributario internazionale
Portata generale Connotato principale che lo distingue dagli altri atti, specie dalle decisioni (anche esse obbligatorie) Secondo la giurisprudenza della CGE al fine dell’individuazione del suddetto requisito: non riveste importanza nè la forma in cui l’atto è stato emanato né la sua denominazione ma bisogna usare criteri oggettivi, ovvero oggetto e contenuto (C - 8/55) Rileva il suo contenuto, dovendosi accertare se le disposizioni incidono individualmente e direttamente sulla situazione dei destinatari (C – 59/64). In conclusione: mentre la decisione è obbligatoria solo per i destinatari in essa indicati, il regolamento è applicabile ad una o più categorie di destinatari determinate astrattamente e nel loro complesso diritto tributario internazionale

17 Obbligatorietà e applicabilità diretta
Connotato “è obbligatorio in tutti i suoi elementi” che distingue il R. dalla direttiva Va inteso nel senso della idoneità a prendere direttamente in considerazione e a disciplinare i rapporti ai quali si riferisce ovvero le sue norme devono essere osservate da tutti Secondo la CGE i R. impediscono agli Stati membri di emettere atti legislativi (nazionali) in quelle materie, nella misura in cui questi fossero incompatibili con norme comunitarie Questione: gli Stati membri possono adottare una legge nazionale con lo stesso contenuto del R. ? L’orientamento prevalente ritiene che si abbia una trasformazione automatica del regolamento in diritto interno senza bisogno di un apposito atto normativo e che non possono essere emanati leggi su quella materia, in quanto si “sminuirebbe la competenza della Corte a pronunciarsi su qualsiasi questione di interpretazione del diritto comunitario” (Causa Simmenthal) E’ tuttavia possibile che lo stesso R preveda l’emanazione da parte degli Stati membri di atti (normativi o regolamentari) per l’adozione della misure di esecuzione. diritto tributario internazionale

18 Attribuzione immediata di diritti e obblighi ai privati
Questa caratteristica discende dal requisito dell’immediata applicabilità, nel senso che non è necessario un apposito atto statale che li renda efficacia negli ordinamenti statali Sorge l’obbligo per i giudici nazionali di dare ai diritti stessi la stessa tutela giurisdizionale prevista per l’ipotesi di diritti derivanti dall’oridnamento interno diritto tributario internazionale

19 diritto tributario internazionale
Direttiva Ai sensi dell’art. 249, comma 3, del Trattato UE: vincolano solo gli Stati e solo in relazione al risultato da conseguire gli Stati devono, entro il termine ivi indicato, emanare un provvedimento (legge) di attuazione efficacia immediata e diretta solo verso gli Stati? Al pari del regolamento produce effetti vincolanti ma a differenza di questo (e analogamente alla decisione) non ha portata generale. Si riferisce, infatti, solo agli Stati membri e non ai singoli cittadini Gli Stati possono scegliere la forma e i mezzi che ritengono più idonei al raggiungimento del risultato previsto dalla direttiva. diritto tributario internazionale

20 Direttiva self-executing
La CGE ha stabilito la possibilità di applicare direttamente nell’ordinamento statale v/o i cittadini (efficacia verticale) una direttiva quando la stessa risulta: 1. chiara 2. incondizionata (l’obbligo non è soggetto ad alcuna condizione né subordinato all’interno di un atto della CE o del singolo Stato) 3. sufficientemente precisa (obbligo non equivoco) A causa dell’inottemperanza all’obbligo di recepire tempestivamente ed adeguatamente (emanando appositi provvedimenti di attuazione) da parte di taluni Stati, fra cui l’Italia, la CGE ha stabilito la DIRETTA APPLICAZIONE NELL’ORDINAMENTO STATALE rispetto ai singoli,con la conseguenza che pone in capo ai singoli diritti irrevocabili in giudizio. Trattasi di un efficacia verticale: nel senso che, in linea di principio, può essere fatta valere dai singoli solo nei confronti dello Stato inadempiente e non anche nei confronti di altri cittadini. La CGE ha sul punto precisato che la discrezionalità che normalmente hanno gli Stati in merito alla forma e ai mezzi da adottare non incide sul carattere incodizionato e preciso di quanto disposto nella direttiva. ciò è possibile nella misura in cui si riescono a individuare alcuni diritti imprescindibili diritto tributario internazionale

21 diritto tributario internazionale
continua La Cge ha poi specificato che le direttive esecutive possono essere fatte valere davanti ai giudici nazionali sia se lo Stato non ha dato attuazione alla direttiva sia se l’ha eseguita in modo inadeguato Secondo la Corte Costituzionale le norme comunitarie direttamente applicabili prevalgono su quelle interne anche se non sono state espressamente abrogate diritto tributario internazionale

22 diritto tributario internazionale
Decisioni È obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designayi portata individuale (e non generale) cioè è riferibile ai soli destinatari (sia Stati membri o singoli individui) Quando sono rivolte ai singoli individui sono atti amministrativi e quindi immediatamente applicabili obbligatorietà in tutti gli elementi In caso di intempestiva o mancata applicazione, efficacia diretta (se chiare e precise) diritto tributario internazionale

23 Raccomandazioni e pareri
non sono vincolanti La r. ha lo scopo di ottenere che il destinatario tenga un determinato comportamento, giudicato più rispondente agli interessi comuni Il p. tende a fissare e rendere noto il punto di vista dell’istituzione che lo emette influenzano i giudici nazionali nell’interpretazione sia degli atti comunitari vincolanti sia delle norme nazionali Effetto della liceità (dei comportamenti conformi a quelli raccomandati) diritto tributario internazionale

24 Rapporti tra ordinamento nazionale e diritto comunitario
Tesi monista Tesi dualista Posizione della CGE Posizione della Corte costituzionale diritto tributario internazionale

25 Soluzione condivisa dalla maggioranza
principio della prevalenza delle norme comunitarie direttamente applicabili sul diritto nazionale (precedente e successivo) anche di fonte costituzionale il principio della prevalenza vale non solo per gli Stati ma anche per tutti i loro organi (Enti territoriali e Amministrazione) disapplicazione delle norme interne (contrarie) e l’applicazione di quelle comunitarie le norme comunitarie direttamente applicabili (regolamenti e direttive self executing) prevalgono sul diritto nazionale (precedente e successivo) anche di fonte costituzionale il principio della prevalenza vale non solo per gli Stati ma anche per tutti i loro organi (Enti territoriali e Amministrazione) opera attraverso la disapplicazione delle norme interne (contrarie) e l’applicazione di quelle comunitarie diritto tributario internazionale

26 DIRITTO TRIBUTARIO COMUNITARIO
Esiste a livello europeo un vero e proprio ordinamento fiscale? No Esso presupporrebbe l’esercizio di una potestà impositiva da parte dell’Unione Esistono unicamente un insieme di regole europee di carattere fiscale, volte ad indirizzare la fiscalità interna degli Stati L’UNIONE EUROPEA HA UNA STRUTTURA BEN DISTANTE DA QUELLA DI UNO STATO FEDERALE, NON HA LE PREROGATIVE / POTERI CHE HANNO LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI diritto tributario internazionale

27 Politica fiscale comunitaria
come “politica negativa”: Obiettivo prevenire le misure che possano ostacolare le libertà fondamentali di circolazione all’interno dell’UE diritto tributario internazionale

28 orientamento in materia fiscale
Divieto di discriminazione e libertà di stabilimento: La sussistenza di disposizioni discriminatorie costituisce un deterrente alla libera circolazione di servizi, persone, capitali e merci diritto tributario internazionale


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