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Riscossione Prof. Avv. Sebastiano Maurizio Messina
Università degli Studi di Verona
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Riscossione Adempimento spontaneo Imposte sul reddito e indirette:
Riscossione coattiva Imposte sul reddito e indirette: Ruolo, salve pochissime eccezioni Adempimento spontaneo Imposte sul reddito: Ritenuta diretta Versamento diretto Iscrizione a ruolo 2. Imposte indirette: a) Versamento diretto
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Adempimento spontaneo
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Principio della tipicità della riscossione
1. l’Ente impositore deve procedere a riscuotere le imposte tramite gli atti previsti dalla legge e nelle forme da essa stabilite; 2. il contribuente può adempiere con effetto liberatorio soltanto con l’osservanza delle modalità previste dalla legge
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Es. sui premi e sulle vincite
Ritenuta diretta A titolo di imposta Prelievo definitivamente gravante sul provento corrisposto dall’Amministrazione Es. sui premi e sulle vincite A titolo di acconto Obbligo della P.A. che corrisponde determinate somme, di trattenere una parte e di versarla al Fisco
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Versamento diretto Il contribuente dichiara ed assolve il proprio debito tributario. Trova applicazione per il versamento: Delle ritenute operate dai sostituti di imposta; Degli acconti e dei saldi delle imposte sul reddito; Dell’Irap in acconto e a saldo E’ effettuato alla Tesoreria dello Stato mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata o alle Poste s.p.a
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Iscrizione a ruolo Il ruolo è usato per la riscossione delle imposte relative ai redditi dichiarati e soggetti a tassazione separata, nonché nell’ipotesi di maggiori somme liquidate ex artt. 36bis e 36ter del DPR 600/73.
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Ruolo Definizione: atto plurimo, che esplica i propri effetti rispetto ad una pluralità di contribuenti domiciliati nello stesso Comune per i debiti d’imposta da ciascuno dovuti. Procedura: il ruolo è formato dall’Agenzia delle Entrate e consegnato all’agente della riscossione, che provvede alla notifica della cartella di pagamento
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Ruolo Tipi Straordinari e ordinari
I primi sono emessi in deroga alle disposizioni sulla riscossione frazionata al fine di consentire la riscossione per intero delle maggiori imposte accertate. Presupposto per la loro emissione è il periculum in mora. 2. A titolo provvisorio o definitivo
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Iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio
Traggono origine da un titolo precario, che potrebbe consolidarsi o essere annullato in tutto o in parte. Ha ad oggetto solo una quota dell’imposta risultante dal titolo che ne costituisce la fonte, e dei relativi interessi (cfr. art. 68 del D.Lgs. N. 546/92) Può avere ad oggetto una quota delle sanzioni solo dopo la sentenza di primo grado ex art. 19 del D.Lgs. 472/97. P.s. L’avviso di accertamento è un atto non dotato di immediata esecutività
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Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo
E’ emesso a fronte di situazioni giuridiche definitive (almeno tendenzialmente) ovvero idonee a giustificare la stabile acquisizione del tributo da parte dell’Ente impositore. Costituiscono titoli idonei: a) la dichiarazione, per le imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad essa, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni alla stessa allegate; b) gli atti di accertamento divenuti definitivi, per le imposte interessi e sanzioni ivi indicate
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Efficacia del ruolo rispetto a soggetti diversi dall’intestatario
Principio: inestensibilità soggettiva del ruolo, atteso i limiti all’efficacia del titolo esecutivo Efficacia nei confronti dell’erede: il successore a titolo universale diviene titolare di tutte le situazioni giuridiche che facevano capo al suo dante causa, comprese quelle in corso di formazione. Efficacia nei confronti degli obbligati solidali: l’iscrizione a ruolo a carico di uno dei condebitori solidali non ha effetti sugli altri.
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Cartella di pagamento
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Art. 7 L. 212/2000 Chiarezza e motivazione degli atti
1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 L. 241/90, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama. 2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento; 3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria. 4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.
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b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela; c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili. 3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria. 4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.
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Ordinanza n. 377 del 5 novembre 2007 della Corte Costituzionale
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, della L. 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97 della Costituzione. L'obbligo di indicazione del responsabile del procedimento non costituisce un adempimento di scarsa utilità posto a carico dei concessionari della riscossione bensì ha lo scopo di assicurare la piena informazione del cittadino/contribuente e garantire il diritto di difesa, altrettanti aspetti del principio di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione. Ordinanza n. 377 del 5 novembre 2007 della Corte Cost. Massima -
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Decreto MILLEPROROGHE
«la cartella di pagamento di cui all’articolo 25 del D.P.R. 602/1973, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse». PARERE DELL’AGENZIA Circolare 6 marzo 2008, n. 16/E L’art. 36, comma 4-ter, del D.L. n. 248/2007 (decreto «Milleproroghe»), per effetto del quale le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati dal 1° giugno 2008 devono contenere, a pena di nullità, l’indicazione dei responsabili dei procedimenti di iscrizione a ruolo (ente creditore) nonché di emissione e notificazione della medesima cartella di pagamento (agente della riscossione), si applica solo alle cartelle con le quali viene richiesto il pagamento di somme iscritte in ruoli consegnati a partire dal 1° giugno 2008 e conferma indirettamente che prima della sua entrata in vigore l’irregolarità di cui si tratta non comportava la nullità della cartella di pagamento. Gestione delle controversie pendenti Per le controversie concernenti la mancata indicazione del responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella di pagamento nelle quali sia stato chiamato in causa l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate che ha iscritto a ruolo le somme contenute nella cartella di pagamento oggetto di impugnazione, l’Ufficio dovrà eccepire in via pregiudiziale l’imputabilità di tale vizio all’agente della riscossione. Nell’eventualità che l’agente della riscossione non sia stato evocato in giudizio dal ricorrente, lo stesso agente va chiamato in causa da parte dell’Ufficio. L’indicazione del responsabile del procedimento nella cartella di pagamento contenuta nell’art. 7, comma 2, lett. a), dello Statuto del contribuente non era prevista a pena di nullità, non essendoci - prima dell’entrata in vigore del citato art. 36, comma 4-ter, del D.L. n. 248/ alcuna disposizione che sanzionasse l’omessa o incompleta indicazione del responsabile stesso. Atti amministrativi diversi dalla cartella di pagamento l’omessa indicazione del responsabile del procedimento in atti amministrativi diversi dalla cartella di pagamento, costituisce un vizio non invalidante e che la mancata indicazione del responsabile non determina la nullità né l’annullabilità dell’atto. In ordine alle controversie in esame non spiega effetti, invero, la disposizione recata dall’art. 36, comma 4-ter, del D.L. n. 248/2007. In via generale, deve essere sottolineato, con riguardo ad eventuali atti privi dell’indicazione del responsabile del procedimento, come l’art. 7, comma 2, dello Statuto del contribuente si limiti ad individuare una serie di elementi che gli atti devono contenere, ma non prevede espressamente la nullità quale conseguenza dell’omissione degli stessi. A riprova di ciò è dato citare l’art. 6, comma 5, e l’art. 11, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente. Inoltre, la Corte di cassazione, rifacendosi al più generale principio della mera irregolarità degli atti privi della indicazione del responsabile del procedimento elaborato in ambito amministrativo, ha fatto già da tempo applicazione di tale principio in materia fiscale. Peraltro, i giudici di legittimità si sono più volte espressi in ordine all’omessa indicazione degli altri elementi richiesti dall’art. 7, comma 2, dello Statuto del contribuente, diversi dall’indicazione del responsabile del procedimento, concludendo per la mera irregolarità degli atti di natura tributaria.
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ART. 36 co. 4 Decreto Milleproroghe
ART. 7 dello Statuto riferimento ad «atti della amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione» indicazione «del responsabile del procedimento» omessa indicazione dell’effetto sanzionatorio, da derivare aliunde, in chiave sistematica ART. 36 co. 4 Decreto Milleproroghe riferimento soltanto alla «cartella di pagamento; indicazione di due responsabili di due diversi procedimenti, fra loro distinti, quello di iscrizione a ruolo (ente impositore) e quello di emissione e di notificazione delle cartelle (agente della riscossione) prevista, claris verbis, «a pena di nullità» Continuità evolutiva dei dati normativi Inibita nullità della doppia indicazione solo interinalmente imposta (espressamente sancita esclusione della nullità riguarda specificamente, non già la mancata indicazione del responsabile del procedimento a norma dell’art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, bensì l’omessa indicazione nella cartella di pagamento dei responsabili del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione delle cartelle stesse nel periodo di tempo intercorrente tra l’entrata in vigore della legge di conversione del «decreto Milleproroghe» e la data del 1° giugno Questa esplicita esclusione di siffatta specifica nullità, per il periodo sopra evidenziato, avvalora, indiscutibilmente, l’assunto della nullità della mancata indicazione del responsabile del procedimento in base alla normativa generalmente stabilita dall’art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente alla luce dell’imperativo costituzionale così limpidamente espresso dalla Corte nell’ordinanza n. 377/2007. Considerazioni conclusive affermare che la nuova disposizione conferma, direttamente, che, sulla base dei dati normativi previgenti, così come costituzionalmente valorizzati dall’ordinanza della Consulta n. 377/2007, l’omessa indicazione del responsabile del procedimento già comportava e tuttora comporta la nullità della cartella di pagamento e degli altri atti dell’agente della riscossione (avvisi di mora, intimazioni di pagamento, e così via). Salva la nuova disciplina per quanto specificamente concerne l’indicazione dei responsabili dei procedimenti per l’iscrizione a ruolo e per l’emissione e la notificazione delle cartelle successivamente all’entrata in vigore della legge n. 31/2008. No funzione sanante per cartelle emesse prima - Non trova facile giustificazione la disposizione transitoria rispetto a una disciplina compiuta e confermata dalla corte
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L’art. 36, co. 4, cit. e la posizione della Corte Costituzionale
La nuova norma indebolisce obiettivamente le ragioni a sostegno della sanatoria. Atteso che il nuovo testo normativo è solo Integrativo e non interpretativo, di una disposizione già prima chiara Perché un’invalidità dovrebbe essere tale dal 1° giugno e non da prima? Si potrebbe rilevare che se invalidità ci sarà domani, non poteva non esserci anche ieri, e sarebbe allora irragionevole, e vessatoria, la sanatoria. Non trova facile giustificazione la disposizione transitoria rispetto a una disciplina compiuta e confermata dalla corte La diversa ipotesi di riforma dei termini di iscrizione a ruolo e cartella di pagamento: Sent. n. 11 del 14 gennaio 2008 Corte Cost. Massima - E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5-bis, lettera c) del D.L. 17 giugno 2005,n (Disposizioni urgenti in materia di entrate), convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2005, n. 156, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 97 della Costituzione. Sul giudice a quo incombe l’obbligo di motivare la questione di legittimità costituzionale non soltanto evocando i parametri costituzionali asseritamente violati ma anche rappresentando esattamente la prospettata lesione alle norme costituzionali. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1,comma 5-bis, lettera c) del D.L giugno 2005, n (Disposizioni urgenti in materia di entrate), convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2005, n. 156, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Non è suscettibile di essere ritenuta irragionevole la disciplina transitoria dettata dalla disposizione scrutinata la quale accorda all’Amministrazione finanziaria un termine di notificazione per le cartelle di pagamento ex art. 36-bis del D.P.R. n. 602/1973 maggiormente ampio di quello assegnato all’ordinaria attività di accertamento. Deve infatti osservarsi che l’intervento del legislatore tributario è avvenuto in seguito alla pronuncia n del di questa Corte nel necessario contemperamento della fondamentale esigenza che il contribuente non sia indefinitamente esposto all’azione dell’Erario e dell’interesse costituzionalmente rilevante all’effettiva percezione dei tributi che un termine eccessivamente ristretto avrebbe sicuramente impedito. il testo normativo è integrativo e riconosce per il futuro la nullità: ciò dovrebbe significare che lo era anche per il passato annullabilità: 1 – motivazione della cartella 2 – sottoscrizione della cartella Indicazioni di aiuto: 1- modalità proposizione ricorso 2 -responsabile procedimento 3 -autotutela attivazione
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Quale è la procedura per la riscossione delle imposte dovute a seguito della liquidazione o del controllo formale della dichiarazione?
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Liquidazione della dichiarazione
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Art. 36 bis del D.P.R. 600/73 Co. 1. “Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta”.
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2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi; b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni; c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni; d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge; e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione; f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.
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Comma 2-bis “Se vi è pericolo per la riscossione, l'ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.
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Comunicazione esito della dichiarazione
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Art. 36 bis, co. 3, del D.P.R. 600/73 Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali [...]. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
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Art. 6, co. 5, della L. n. 212/2000 Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
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Modalità di comunicazione Art. 2-bis del D. L. 30 settembre 2005, n
A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2006, l'invito previsto dall'art. 6, co. 5, della L. 212/2000 è effettuato: con mezzi telematici ai soggetti di cui all'art. 3, co. 3, del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/98, che, se previsto nell’incarico di trasmissione, portano a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e comunque nei termini di cui all'art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 462/97, e successive modificazioni, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell'invito; mediante raccomandata in ogni altro caso. 3. Il termine di cui all'art. 2, co. 2, del D.Lgs. 462/97, e successive modificazioni, decorre dal 60° giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito di cui alla lettera a) del co. 1 del presente articolo. 4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti il contenuto e la modalità della risposta telematica. Abrogato [2. L'Agenzia delle entrate può, su istanza motivata, derogare all'obbligo previsto dalla lett. a) del co. 1, qualora siano riconosciute difficoltà da parte degli intermediari nell'espletamento delle attività di cui alla medesima lettera a).] Art. 3, co. 3, del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/98 3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni (4) in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati (5) della trasmissione delle stesse: a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; (6) b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; (6) c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati; e) gli altri incaricati individuati con decreto (7) del Ministro dell'economia e delle finanze.
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Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici Art
Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici Art. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 Co. 1 “Le somme che, a seguito dei controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600/73 e 54-bis del DPR n. 633/72, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo”.
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Art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462/ 1997 L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nell'art. 19 del D.Lgs.n. 241/97, concernente le modalità di versamento mediante delega, entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione, prevista dai co. 3 dei predetti artt. 36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione. Note: (1) Parole soppresse dall'art. 37, comma 42, lett. a), D.L. 4 luglio 2006, n. 223, in vigore dal 4 luglio 2006, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248., (2) Comma abrogato dall'art. 37, comma 42, lett. b), D.L. 4 luglio 2006, n. 223, in vigore dal 4 luglio 2006, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248. (3) Ai sensi l'art. 2-bis ("Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni"), comma 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, in vigore dal 3 dicembre 2005, il termine decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito di cui al comma 1, lettera a), del medesimo art. 2-bis. (4) Vedasi: - l'art. 1, comma 3, D.L. 17 giugno 2005, n. 106, secondo cui le riduzioni delle sanzioni previste dal presente articolo non si applicano in caso di violazione dell'obbligo di versamento a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo al periodo d'imposta in corso al 17 giugno 2005 e al periodo d'imposta precedente; - l'art. 1, comma 1, D.L. 7 giugno 2006, n. 206, convertito dalla L. 17 luglio 2006, n. 234, secondo cui le riduzioni delle sanzioni previste dal presente articolo non si applicano in caso di violazione dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo al periodo d'imposta in corso alla data dell'8 giugno 2006.
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Notifica della cartella di pagamento
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Art. 25 del DPR 602/73, co. 1, lett. A) Il concessionario notifica la cartella di pagamento, [...] al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, ….
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Procedura per la liquidazione della dichiarazione
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In sintesi Controllo della dichiarazione: entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo Comunicazione dell’esito: con mezzi telematici ai commercialisti e … con invio di raccomandata Iscrizione a ruolo: trascorsi almeno 30 gg dall’invio della comunicazione, se il contribuente non provvede al pagamento. Nell’ipotesi di invio telematico detto termine decorre dal 60° giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito stesso Notifica della cartella: entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata Se il contribuente paga entro 30 gg dalla comunicazione: In tal caso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo (4) e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.
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Controllo formale della dichiarazione
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Art. 36 ter del D.P.R. n. 600/73 1. Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto delle capacità operative dei medesimi uffici.
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Art. 36 ter del D.P.R. n. 600/73 2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli artt. 37 e ss., gli Uffici possono: escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'art. 20, co. 3, DPR 605/73, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi; escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all'art. 78, co. 25, L. 413/91; escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b); determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti; liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati di cui all'art. 1, co. 4, lett. d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente; correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
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Art. 36 ter del D.P.R. n. 600/73 4. L'esito del controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione
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Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli formali Art
Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli formali Art. 3 - del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 1. Le somme che, a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter del DPR 600/73, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni, possono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 4 del predetto articolo 36-ter, con le modalità indicate nell'art. 19 del D.Lgs. n. 241/97, concernente le modalità di versamento mediante delega. In tal caso l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ai due terzi e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione
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Notifica della cartella di pagamento
Art. 25 del DPR 602/73, co. 1, lett. B) Il concessionario notifica la cartella di pagamento, [...] al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
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Procedura per il controllo formale
Controllo della dichiarazione: entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione Comunicazione dell’esito: con invio di raccomandata Iscrizione a ruolo: trascorsi almeno 30 gg dall’invio della comunicazione, se il contribuente non provvede al pagamento Notifica della cartella: entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 Se il contribuente paga entro 30 gg dalla comunicazione: In tal caso l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ai due terzi e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione
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Individuazione del LEGETTIMATO PASSIVO
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IPOTESI I esclusiva legittimazione dell’agente: per ogni altro vizio proprio dei suoi atti, che non si ricolleghi a carenze della pregressa attività procedimentale In seconda ipotesi, la circolare prescrive agli uffici di eccepire, se destinatari del ricorso, la propria carenza di legittimazione passiva, e di provvedere semmai alla chiamata in causa dell’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992, e nel termine previsto per il deposito dell’atto di controdeduzioni (art. 23, che prevede sessanta giorni dall’avvenuta notificazione del ricorso, con effetto decadenziale, quanto alla facoltà di chiamata in causa)
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IPOTESI II ricorso notificato all’agente della riscossione: gli uffici potranno essere chiamati in causa per iniziativa dell’agente stesso, in applicazione dell’art. 39 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112; con la conseguenza che, in difetto, la soccombenza dell’agente comporterà la responsabilità del medesimo verso l’ente impositore La sentenza n /2007 esclude infatti che all’integrazione del contraddittorio debba provvedere il giudice
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notificazione del ricorso sia all’agente sia all’Ufficio:
IPOTESI III notificazione del ricorso sia all’agente sia all’Ufficio: quest’ultimo potrà eccepire il difetto di legittimazione passiva, ove (e per la parte in cui) i vizi riguardino solo atti dell’agente
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ricorso contro avviso di mora per prescrizione del credito legittimato l’ente impositore
Sent. n del 3 luglio 2007 della Corte Cass., SS.UU: << l’aver il contribuente individuato nell’uno o nell’altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l’inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell’ente creditore nell’ipotesi di azione svolta avverso il concessionario >> Sent. n del 3 luglio 2007 della Corte Cass., SS.UUMassime - La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto (nel caso di specie cartella di pagamento) costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale (nel caso di specie avviso di mora) notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'Amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione (nel caso di specie la Corte ha cassato la sentenza di merito la quale aveva ritenuto che la mancata notifica della cartella di pagamento non determinasse la nullità dell'avviso di mora e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo del contribuente avverso l'avviso di mora). L'impugnazione avverso l'avviso di mora emesso dal concessionario alla riscossione, deducendo l'omessa notifica della cartella di pagamento, può essere promossa dal contribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi un'ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore (allo scopo di renderlo partecipe della responsabilità della gestione del processo). Di conseguenza è ammissibile il ricorso per cassazione promosso dal contribuente nei solo confronti dell'Amministrazione finanziaria, ancorché il concessionario fosse parte nel giudizio di merito.
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Notifica sempre all’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
sia le Sezioni Unite, sia la circolare convergono nell’ammettere che il ricorso è comunque utilmente proposto, salvo l’onere di provvedere alla chiamata in causa dell’Ufficio a cura dell’agente, pena l’imputazione della responsabilità della lite esclusivamente a quest’ultimo
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INDIVIDUAZIONE GIUDICE COMPETENTE
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COMPETENZA TERRITORIALE SECONDO SEDE UFFICIO
1 - ricorso contro atto dell’agente della riscossione, ma diretto a contestare la pretesa dell’Ufficio, anche per vizi che investano la corretta notificazione degli atti presupposti: legittimazione passiva dell’Ufficio dell’Agenzia, e dalla sede dell’Ufficio si determina poi la Commissione tributaria competente. Questa soluzione non riguarda i soli motivi di merito, ma anche quelli concernenti tempestività e notifica della cartella, prescrizione, nonché tutti gli atti dell’agente, a condizione che la contestazione investa la pretesa Sent. n del 6 aprile 2006 (dep. il 29 settembre 2006) della Corte Cass., Sez. Tributaria Massima - Il concessionario alla riscossione è "persona indicata dal creditore" e, perciò, ex art del codice civile, "fatto il pagamento",subisce automaticamente gli effetti riflessi del giudicato formatosi nei confronti del creditore medesimo (anche se non intervenuto nel giudizio).Quindi, ove il giudice riduca la pretesa tributaria dell'ente impositore,il concessionario alla riscossione può direttamente procedere alla riduzione della (maggiore) richiesta contenuta nel ruolo e non è tenuto a chiedere all'ente impositore la riduzione del ruolo stesso. Questa soluzione, giova ribadirlo, non riguarda i soli motivi di merito, ma anche quelli concernenti tempestività e notifica della cartella, prescrizione, nonché tutti gli atti dell’agente, a condizione che la contestazione investa la pretesa, nel senso ora detto : quindi cartelle di pagamento, avvisi di cui all’art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, fermo di beni mobili registrati o ipoteca su immobili, impugnative su attività prodromiche all’esecuzione (se ritenute impugnabili davanti alle commissioni tributarie);
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COMPETENZA TERRITORIALE SECONDO SEDE AGENTE
2 - ricorso contro atto dell’agente della riscossione, che non abbia alcun riferimento all’attività impositiva dell’Ufficio (es., misura cautelare impugnata per carenza di presupposti, o per sproporzione, cartella di pagamento contestata per difetto di sottoscrizione o per difformità dalla modulistica approvata): in tal caso legittimazione passiva dell’agente della riscossione e competenza territoriale determinata in base alla sede di quest’ultimo
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Vizi della procedura eccepibili in giudizio
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La cartella contiene l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella? E’ motivata?
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Nullità per violazione dell’art. 7 della Legge 212/2000
Nullità per violazione dell’art. ART. 36 co. 4 Decreto Milleproroghe
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I termini per la liquidazione ed il controllo formale sono perentori?
Art. 28 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 (S.O. n. 255/L alla Gazz. Uff. n. 302 del 30 dicembre 1997) (Stralcio) Norma interpretativa Il primo comma dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo da applicare sino alla data stabilita nell'articolo 16 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , deve essere interpretato nel senso che il termine in esso indicato, avendo carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di decadenza. L’articolo 16 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 dispone che “Le disposizioni del presente capo si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999”.
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Nullità per violazione dell’art. 36 bis, co. 1, del D. P. R. 600/73
Nullità per violazione dell’art. 36 bis, co. 1, del D.P.R. 600/73. Tardività della liquidazione della dichiarazione
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E’ obbligatorio l’invio della comunicazione?
Come va effettuato? L’obbligatorietà vale sicuramente nell’ipotesi prevista dall’art. 6, co. 5, della Legge 212/2000 ovvero “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” IPOTESI IRAP Sent. n. 172 del 19 settembre 2007 (dep. il 31 dicembre 2007) della Comm. trib. reg. L’Aquila Massima - Laddove, come nel caso di iscrizione a ruolo ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, la notificazione della cartella di pagamento integri il primo ed unico atto volto a rendere nota al contribuente la pretesa tributaria, il destinatario è ammesso a spiegare tutte le difese di rito e di merito per contrastare la debenza del prelievo e non semplicemente i vizi propri dell’atto impugnato. Ne consegue che il contribuente ben può disconoscere il debito per imposta IRAP, ancorché esposto nella dichiarazione dei redditi regolarmente presentata - contestando l’insussistenza del presupposto impositivo -, qualora l’avvenuta compilazione del relativo quadro sia esclusivo frutto dell’automatismo del programma informatico utilizzabile per la redazione della dichiarazione e si renda necessario ad evitare lo scarto dell’invio telematico.
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2. Nullità per omesso invio della comunicazione. Violazione dell’art
2. Nullità per omesso invio della comunicazione. Violazione dell’art. 36 bis, co. 3, del DPR 600/73, nonché dell’art. 6 della Legge n. 212/2000 Corte Cass., Sez. tributaria, Sentenza n. 110 del 15 novembre 2006 (dep. l'8 gennaio 2007) Massima - L'Amministrazione finanziaria è tenuta ad inviare apposita comunicazione al contribuente, all'esito della liquidazione delle imposte sulla base della dichiarazione effettuata ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, degli eventuali errori rinvenuti onde consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Tale obbligo decorre dal periodo d'imposta in essere al 1° gennaio 1999 e non è estensibile, stante il chiaro tenore dell'art. 16 del D.Lgs. n. 241 del 1997, ai periodi d'imposta antecedenti l'entrata in vigore della normativa delegata.
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C. T. P. Cosenza, Sez. I, Sent. n. 306 del 4 giugno 2008 (dep
C.T.P. Cosenza, Sez. I, Sent. n. 306 del 4 giugno 2008 (dep. il 1° luglio 2008) Massima - Le comunicazioni di cui agli artt. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972 rivestono, da un lato, la qualità presupposto per l’iscrizione a ruolo delle maggiori imposte accertate e, dall’altro, la funzione di anticipazione del contraddittorio consentendo al contribuente di esercitare una tutela preventiva delle proprie ragioni in relazione alla pretesa tributaria determinata dall’Erario. L’omissione di tale adempimento costituisce vizio di annullabilità dell’iscrizione a ruolo per violazione dilegge né risulta applicabile la sanatoria prevista ex art. 21-octies, L. n. 241/ C.T.P. Napoli, Sez. stacc. Salerno, Sez. V, Sent. n. 52 del (dep. il 10 marzo 2008) Massima - E’ nulla l’iscrizione a ruolo dei tributi come la cartella di pagamento all’uopo notificata laddove l’Amministrazione finanziaria abbia omesso di comunicare al contribuente l’invito a fornire chiarimenti a’ mente dell’art. 6, L. n. 212/ C.T.P. Torino, Sez. XIV, Sent. n. 42 del (dep. il )
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Esecutività del ruolo?
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Nullità per violazione dell’art. 36 bis, co
Nullità per violazione dell’art. 36 bis, co. 3, del DPR 600/73, nonché dell’art. 6 della Legge n. 212/2000
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Nei confronti di chi proporre ricorso?
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Art. 182-ter, R.D. 16 marzo 1942, n Transazione fiscale Modificativo: D.L. 29 novembre 2008 n. 185 (da convertire entro il ) Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea; con riguardo all'imposta sul valore aggiunto, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti dai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari. (1)
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Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, (2) copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione ed all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda, al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale. Il concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario.
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Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni devono essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dall'articolo 171, primo comma, e dall'articolo 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'agenzia delle dogane, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento. Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, l'adesione o il diniego alla proposta di concordato è approvato con atto del direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, ed è espresso mediante voto favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, primo comma. Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, quest'ultimo provvede ad esprimere il voto in sede di adunanza dei creditori, su indicazione del direttore dell'ufficio, previo conforme parere della competente direzione regionale. La chiusura della procedura di concordato ai sensi dell'articolo 181, determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al primo comma. Il debitore può effettuare la proposta di cui al primo comma anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipula dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis. La proposta di transazione fiscale è depositata presso gli uffici indicati al secondo comma, che procedono alla trasmissione e alla liquidazione ivi previste. Nei successivi trenta giorni l'assenso alla proposta di transazione è espresso relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, e relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del concessionario su indicazione del direttore dell'ufficio, previo conforme parere della competente direzione generale. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.
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Art. 16-bis L. 27 dicembre 2002, n Potenziamento delle procedure di riscossione coattiva in caso di omesso versamento delle somme dovute a seguito delle definizioni agevolate D.L. 29 novembre 2008, n. 185 1. Con riferimento ai debitori iscritti a ruolo ai sensi degli articoli 7, comma 5, 8, comma 3, 9, comma 12, 15, comma 5, e 16, comma 2, della presente legge: a) il limite di importo di cui all'articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è ridotto a cinquemila euro; b) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, comma 2, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973; c) l'agente della riscossione, una volta decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, procede ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
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