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1 Le nuove frontiere del dibattito fra subordinazione e autonomia Seminario di Diritto del lavoro Università degli Studi di Milano 7 febbraio 2009.

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1 1 Le nuove frontiere del dibattito fra subordinazione e autonomia Seminario di Diritto del lavoro Università degli Studi di Milano 7 febbraio 2009

2 2 Piano del seminario Piano del seminario Il dibattito sulla subordinazione degli anni 90 Il dibattito sulla subordinazione degli anni 90 Il dibattito sulla subordinazione degli anni 90 Il dibattito sulla subordinazione degli anni 90 Le diverse posizioni dottrinali Le diverse posizioni dottrinali Le diverse posizioni dottrinali Le diverse posizioni dottrinali Le proposte degli anni 90 sulla estensione/rimodulazione delle tutele Le proposte degli anni 90 sulla estensione/rimodulazione delle tutele Le proposte degli anni 90 sulla estensione/rimodulazione delle tutele Le proposte degli anni 90 sulla estensione/rimodulazione delle tutele Il dibattito sulla disciplina dei licenziamenti Il dibattito sulla disciplina dei licenziamenti Il dibattito sulla disciplina dei licenziamenti Il dibattito sulla disciplina dei licenziamenti Le proposte di riforma della disciplina dei licenziamenti Le proposte di riforma della disciplina dei licenziamenti Le proposte di riforma della disciplina dei licenziamenti Le proposte di riforma della disciplina dei licenziamenti Lo Statuto dei lavori Treu-Amato del 2002 Lo Statuto dei lavori Treu-Amato del 2002 Lo Statuto dei lavori Treu-Amato del 2002 Lo Statuto dei lavori Treu-Amato del 2002 Il dibattito sul contratto unico Il dibattito sul contratto unico Il dibattito sul contratto unico Il dibattito sul contratto unico I progetti di legge sul contratto unico I progetti di legge sul contratto unico I progetti di legge sul contratto unico I progetti di legge sul contratto unico Il progetto di contratto unico di Ichino del 2009 Il progetto di contratto unico di Ichino del 2009 Il progetto di contratto unico di Ichino del 2009 Il progetto di contratto unico di Ichino del 2009 Il disegno di legge del Governo 1441-quater Il disegno di legge del Governo 1441-quater Il disegno di legge del Governo 1441-quater Il disegno di legge del Governo 1441-quater Conclusioni Conclusioni Conclusioni

3 3 Il dibattito sulla subordinazione degli anni 90 Il dibattito sulla subordinazione degli anni 90 Il dibattito sulla crisi dellart. 2094 c.c. come norma definitoria del lavoro subordinato e chiave di accesso alle relative tutele. Il dibattito sulla crisi dellart. 2094 c.c. come norma definitoria del lavoro subordinato e chiave di accesso alle relative tutele. Le ragioni della crisi Le ragioni della crisi 1. la progressiva divergenza tra tipo normativo e tipo legale 1. la progressiva divergenza tra tipo normativo e tipo legale il cambiamento dei modelli produttivi/organizzativi il cambiamento dei modelli produttivi/organizzativi a) dallintegrazione verticale a quella orizzontale; b) dal taylorismo-fordismo ai nuovi paradigmi produttivi/organizzativi (lean production, just in time, total quality management); 2. la fuga dalla subordinazione la crescita dei costi di subordinazione determinata da 2. la fuga dalla subordinazione la crescita dei costi di subordinazione determinata da a) globalizzazione e competizione internazionale; b)tendenza espansiva delle tutele lavoristiche, sia di carattere legale che previdenziale. Conseguenze: disoccupazione crescente e segmentazione del mercato del lavoro. Conseguenze: disoccupazione crescente e segmentazione del mercato del lavoro.

4 4 Le diverse posizioni dottrinali Le diverse posizioni dottrinali Le posizioni favorevoli allintroduzione di un tertium genus fra subordinazione e autonomia Flammia, Persiani, De Luca Tamajo Le posizioni favorevoli allintroduzione di un tertium genus fra subordinazione e autonomia Flammia, Persiani, De Luca Tamajo Le posizioni favorevoli alla riorganizzazione delle tutele sulla base di un continuum dal lavoro sans phrase al lavoro subordinato Le posizioni favorevoli alla riorganizzazione delle tutele sulla base di un continuum dal lavoro sans phrase al lavoro subordinato 1. Pedrazzoli 2. Alleva 3. DAntona 4. Ichino 5. Statuto dei lavori Biagi-Treu Limpostazione tradizionale che rivendica la persistente attualità della distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, fornendo una lettura modernizzata dei requisiti ex art. 2094 c.c. (Mengoni, Napoli). Limpostazione tradizionale che rivendica la persistente attualità della distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, fornendo una lettura modernizzata dei requisiti ex art. 2094 c.c. (Mengoni, Napoli).

5 5 Le proposte degli anni 90 sulla estensione/rimodulazione delle tutele Le proposte degli anni 90 sulla estensione/rimodulazione delle tutele Le proposte che miravano allestensione di gran parte delle tutele del lavoro subordinato anche al lavoro economicamente dipendente Alleva, d.d.l. Smuraglia Le proposte che miravano allestensione di gran parte delle tutele del lavoro subordinato anche al lavoro economicamente dipendente Alleva, d.d.l. Smuraglia I progetti che miravano alla rimodulazione delle tutele, in generale sottraendone alcune ai lavoratori subordinati la cui prestazione si svolge in condizioni di maggiore autonomia, e aggiungendone ai lavoratori coordinati (economicamente dipendenti) I progetti che miravano alla rimodulazione delle tutele, in generale sottraendone alcune ai lavoratori subordinati la cui prestazione si svolge in condizioni di maggiore autonomia, e aggiungendone ai lavoratori coordinati (economicamente dipendenti) 1. Progetto di Flammia, De Luca Tamajo, Persiani; 2. Proposta di Pedrazzoli; 3. Proposta di DAntona; 4. Proposta di Ichino; 5. Statuto dei lavori Biagi-Treu. La comparsa dei meccanismi di volontà assistita in funzione della disponibilità delle tutele v. ad es. la proposta di Ichino e lo Statuto dei lavori di Biagi-Treu. La comparsa dei meccanismi di volontà assistita in funzione della disponibilità delle tutele v. ad es. la proposta di Ichino e lo Statuto dei lavori di Biagi-Treu.

6 6 Il dibattito sulla disciplina dei licenziamenti Il dibattito sulla disciplina dei licenziamenti La disciplina italiana dei licenziamenti come problema la reintegrazione come costo imposto alle imprese che favorisce la rigidità e la segmentazione del mercato del lavoro. La disciplina italiana dei licenziamenti come problema la reintegrazione come costo imposto alle imprese che favorisce la rigidità e la segmentazione del mercato del lavoro. La critica di Ichino alle operazioni giurisprudenziali in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo la proposta di esplicitazione del firing cost. La critica di Ichino alle operazioni giurisprudenziali in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo la proposta di esplicitazione del firing cost. La difesa della reintegrazione per il suo valore etico di tutela della persona che lavora gli argomenti di Napoli. La difesa della reintegrazione per il suo valore etico di tutela della persona che lavora gli argomenti di Napoli. I vincoli costituzionali alle operazioni sulla disciplina limitativa dei licenziamenti I vincoli costituzionali alle operazioni sulla disciplina limitativa dei licenziamenti 1. La sentenza della Corte costituzionale n. 46/2000 il rango costituzionale del principio di giustificazione del licenziamento, ma non della reintegrazione (cfr. anche Cass. 15822/2002); 2. Art. 30 della Carta di Nizza ogni lavoratore ha diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali. Il dibattito avviato dalla Commissione europea con il Libro verde del 2006 sul diritto del lavoro e la comunicazione del 2007 sulla flexicurity linvito a rivedere la strict Employment Protection Legislation. Il dibattito avviato dalla Commissione europea con il Libro verde del 2006 sul diritto del lavoro e la comunicazione del 2007 sulla flexicurity linvito a rivedere la strict Employment Protection Legislation.

7 7 Le proposte di riforma della disciplina dei licenziamenti Le proposte di riforma della disciplina dei licenziamenti I due referendum pro e contro lart. 18 SL I due referendum pro e contro lart. 18 SL Il d.d.l. 2075 presentato il 4.2.1997 (Debenedetti) Il d.d.l. 2075 presentato il 4.2.1997 (Debenedetti) 1. Applicazione della nuova disciplina del licenziamento a tutti i rapporti di collaborazione (di tipo coordinato e continuativo e subordinato); 2. Previsione in ogni caso di licenziamento di unindennità crescente con lanzianità aziendale del lavoratore; 3. Diminuzione dellindennità fino a zero in caso di licenziamento in tronco giustificato. Il p.d.l. 6835 presentato il 3.3.2000 (Treu) Il p.d.l. 6835 presentato il 3.3.2000 (Treu) 1. Promozione delle soluzioni conciliative e arbitrali nellambito dei licenziamenti individuali; 2. Alternativa tra indennità risarcitoria e reintegrazione rimessa alla scelta del giudice/arbitro; 3. Vincolo degli arbitri alle nozioni di giusta causa e giustificato motivo contenute nei contratti collettivi. I d.d.l. sullestensione dellart. 18 anche alle p.m.i., e quelli sulla sua abrogazione. I d.d.l. sullestensione dellart. 18 anche alle p.m.i., e quelli sulla sua abrogazione. La sperimentazione della deroga allart. 18 contenuta nel Patto per lItalia del 2002 (d.d.l. n. 848-bis) per un periodo di 2 anni e solo nel caso di superamento della soglia dei 15 dipendenti. La sperimentazione della deroga allart. 18 contenuta nel Patto per lItalia del 2002 (d.d.l. n. 848-bis) per un periodo di 2 anni e solo nel caso di superamento della soglia dei 15 dipendenti.

8 8 Lo Statuto dei lavori Treu-Amato del 2002 (1) Lo Statuto dei lavori Treu-Amato del 2002 (1) Si colloca tra le proposte che distribuiscono le tutele secondo un continuum crescente diritti di base sono fissati per tutti i lavoratori che svolgono unattività prevalentemente personale, mentre ulteriori diritti specifici sono attribuiti ai lavoratori economicamente dipendenti e a quelli subordinati. Si colloca tra le proposte che distribuiscono le tutele secondo un continuum crescente diritti di base sono fissati per tutti i lavoratori che svolgono unattività prevalentemente personale, mentre ulteriori diritti specifici sono attribuiti ai lavoratori economicamente dipendenti e a quelli subordinati. Si colloca altresì tra le proposte che non rimodulano le tutele, ma accrescono quelle per il lavoro autonomo e quello economicamente dipendente. Si colloca altresì tra le proposte che non rimodulano le tutele, ma accrescono quelle per il lavoro autonomo e quello economicamente dipendente. Struttura Struttura 1. Capo I principi fondamentali; 2. Capo II diritti attribuiti a tutti i lavoratori che svolgono unattività prevalentemente personale, compresi i lavoratori economicamente dipendenti e quelli subordinati (divieti di discriminazione, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, diritti nel mercato del lavoro, diritto allequo compenso); 3. Capo III diritti aggiuntivi attribuiti ai lavoratori economicamente dipendenti (art. 17) (diritto allequo compenso; alla sospensione della prestazione lavorativa in caso di gravidanza, infortunio, ecc.; tutela indennitaria in caso di recesso ingiustificato); 4. Capo IV diritti aggiuntivi attribuiti ai lavoratori subordinati (rispetto al quadro previgente vengono aggiunti diritti di informazione e consultazione, formazione continua e permanente).

9 9 Lo Statuto dei lavori Treu-Amato del 2002 (2) Lo Statuto dei lavori Treu-Amato del 2002 (2) Il dibattito sul progetto di Statuto dei lavori Il dibattito sul progetto di Statuto dei lavori Le critiche della CGIL Le critiche della CGIL la proposta differenzia arbitrariamente la disciplina dei lavoratori economicamente dipendenti e quella dei lavoratori subordinati sulla base del criterio della modalità della esecuzione della prestazione (eterodirezione coordinazione), assunto come poco rilevante; la proposta differenzia arbitrariamente la disciplina dei lavoratori economicamente dipendenti e quella dei lavoratori subordinati sulla base del criterio della modalità della esecuzione della prestazione (eterodirezione coordinazione), assunto come poco rilevante; i singoli diritti attribuiti ai lavoratori economicamente indipendenti vengono considerati insufficienti per farli uscire dalla precarietà (ad es. la tutela meramente indennitaria per il recesso ingiustificato del committente). i singoli diritti attribuiti ai lavoratori economicamente indipendenti vengono considerati insufficienti per farli uscire dalla precarietà (ad es. la tutela meramente indennitaria per il recesso ingiustificato del committente). La controproposta della CGIL un unico contratto di lavoro connotato dalla dipendenza economica cui estendere le tutele fondamentali del lavoro subordinato, in primis quelle per il caso di risoluzione del rapporto (cfr. proposta di Alleva degli anni 90; p.d.l. sinistra DS e CGIL 22.11.2005). La controproposta della CGIL un unico contratto di lavoro connotato dalla dipendenza economica cui estendere le tutele fondamentali del lavoro subordinato, in primis quelle per il caso di risoluzione del rapporto (cfr. proposta di Alleva degli anni 90; p.d.l. sinistra DS e CGIL 22.11.2005). La contro-obiezione (Tursi) il diritto del lavoro non si esaurisce nella tutela economica del lavoratore debole, ma è anzitutto uno strumento di tutela della persona lavoratrice che mette la propria opera a disposizione del datore di lavoro. La contro-obiezione (Tursi) il diritto del lavoro non si esaurisce nella tutela economica del lavoratore debole, ma è anzitutto uno strumento di tutela della persona lavoratrice che mette la propria opera a disposizione del datore di lavoro. in questottica si giustifica la gradazione delle tutele (il lavoro coordinato è una species del lavoro autonomo, non di quello subordinato). in questottica si giustifica la gradazione delle tutele (il lavoro coordinato è una species del lavoro autonomo, non di quello subordinato).

10 10 Il dibattito sul contratto unico Il dibattito sul contratto unico La proposta di Cahuc-Kramarz La proposta di Cahuc-Kramarz 1. un contratto di lavoro subordinato che assorbe il contratto a termine e offre tutele crescenti al crescere dellanzianità del lavoratore; 2. lindennità calcolata in questo modo ha il pregio di rendere prevedibile il costo del licenziamento in un sistema in cui la giurisprudenza non consente il licenziamento per incrementare i profitti e pone pesanti obblighi di riqualificazione e ricollocazione in capo alle imprese. Lo scarso successo delliniziativa oltralpe ripresa come cavallo di battaglia di Sarkozy, è osteggiata tanto dai sindacati che dal mondo imprenditoriale, che si accordano altrimenti allinizio del 2008. Lo scarso successo delliniziativa oltralpe ripresa come cavallo di battaglia di Sarkozy, è osteggiata tanto dai sindacati che dal mondo imprenditoriale, che si accordano altrimenti allinizio del 2008. Le proposte di contratto unico in Italia Pallini- Leonardi e Boeri-Garibaldi. Le proposte di contratto unico in Italia Pallini- Leonardi e Boeri-Garibaldi.

11 11 I progetti di legge sul contratto unico I progetti di legge sul contratto unico In particolare la proposta di Pallini-Leonardi In particolare la proposta di Pallini-Leonardi 1. estensione delle tutele del lavoro subordinato anche al lavoro coordinato e continuativo inserito organicamente nellorganizzazione produttiva; 2. abrogazione della disciplina del lavoro a progetto, del lavoro intermittente, del lavoro ripartito e del lavoro occasionale di tipo accessorio; 3. limitazione del contratto a termine ad esigenze predeterminate nel tempo e di carattere straordinario od occasionale; 4. allungamento del periodo di prova fino a dodici mesi per le professionalità più elevate; 5. previsione di unindennità economica di licenziamento per i licenziamenti per g.m.o., ma con la facoltà del lavoratore di rifiutarla e di chiedere la reintegrazione secondo la disciplina attualmente vigente ( alla riforma della disciplina dei licenziamenti tedeschi introdotta dalla riforma Hartz). La proposta di Boeri-Garibaldi periodo di prova di 6 mesi, stabilità obbligatoria fino a 3 anni, stabilità reale dopo i 3 anni. La proposta di Boeri-Garibaldi periodo di prova di 6 mesi, stabilità obbligatoria fino a 3 anni, stabilità reale dopo i 3 anni.

12 12 Il progetto di contratto unico di Ichino del 2009 (1) Il progetto di contratto unico di Ichino del 2009 (1) I punti cardine: I punti cardine: 1. focus sulla disciplina del recesso; 2. applicazione di tale disciplina a tutti i rapporti connotati dalla dipendenza economica (art. 5); 3. forti limitazioni allutilizzo dei contratti a termine; 4. mantenimento dellattuale disciplina dei licenziamenti soltanto per quelli disciplinari, per quelli discriminatori o per motivi capricciosi; 5. per i licenziamenti per motivi economici, tecnici od organizzativi sono previsti 5. per i licenziamenti per motivi economici, tecnici od organizzativi sono previsti a) un preavviso pari a tanti mesi quanti quelli alle dipendenze del datore, con un minimo di 3 e un massimo di 12; il lavoratore può però optare per la cessazione immediata del rapporto e la percezione dellindennità sostitutiva; b) unindennità pari a un mese di retribuzione ogni anno alle dipendenze del datore, diminuita della retribuzione corrispondente al preavviso o allindennità sostitutiva; c) solo nel caso di anzianità superiore a 20 anni alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, si presume il carattere discriminatorio del licenziamento con applicazione della tutela reintegratoria, salva la possibilità del datore di provare il giustificato motivo economico, tecnico o organizzativo; 6.in caso di applicazione dellart. 18 SL, possibilità del giudice di optare per la reintegrazione + il risarcimento del danno, oppure solo per luna o per laltro.

13 13 Il progetto di contratto unico di Ichino del 2009 (2) Il progetto di contratto unico di Ichino del 2009 (2) 7. Il contratto di ricollocazione nel caso di licenziamento incolpevole il lavoratore a diritto ad un nuovo sistema di ammortizzatori sociali particolarmente generoso (4 anni con indennità di disoccupazione decrescente), accompagnato però da un meccanismo di attivazione molto pervasivo; 8. Il finanziamento degli ammortizzatori sociali è affidato ad enti bilaterali e congegnato in modo da rendere lonere più costoso alle imprese i cui lavoratori più ne fruiscono; 9. Il contratto collettivo di transizione 9. Il contratto collettivo di transizione a.stipulato con un sindacato qualsiasi per la costituzione dellente bilaterale incaricato del nuovo sistema di ammortizzatori sociali, e il passaggio alla nuova disciplina di protezione dai licenziamenti per i neoassunti; b. stipulato con unorganizzazione sindacale maggioritaria nellimpresa o ratificato con referendum per estendere il nuovo regime di protezione dai licenziamenti a tutti i lavoratori dellimpresa stessa; 10. disciplina contributiva di favore per incentivare il passaggio delle imprese al nuovo modello.

14 Il progetto di contratto unico di Ichino del 2009 (3) Il progetto di contratto unico di Ichino del 2009 (3) Le criticità Le criticità 1. il problema del rispetto del principio di eguaglianza nellentrata in vigore differenziata della riforma; 2. labbandono del meccanismo dei presupposti legali del licenziamento impone al lavoratore una probatio diabolica del licenziamento discriminatorio o capriccioso; 3. per conseguenza rischia di essere soltanto formale il rispetto del principio della necessaria giustificazione del licenziamento sostenuto dalla Corte costituzionale e dallart. 30 della Carta di Nizza; 4. il dibattito sulla flexicurity sembra offrire molte delle argomentazioni a favore della riforma proposta tuttavia è stato efficacemente dimostrato (Zoppoli) che la Commissione non ha in mente lattuale tutela italiana nei confronti dei licenziamenti economici quando parla della revisione delle strict Employment Protection Legislations; 5. a conferma di quanto sostenuto sub 4, alcuni degli Stati membri che impongono un costo del licenziamento economico anche quando questo sia giustificato si sono già mossi o si stanno muovendo per eliminare questo firing cost (es. Austria e Olanda). 14

15 Il disegno di legge del Governo 1441-quater Il disegno di legge del Governo 1441-quater La flessibilizzazione della disciplina dei licenziamenti ricercata tramite lincentivazione della conciliazione e dellarbitrato La flessibilizzazione della disciplina dei licenziamenti ricercata tramite lincentivazione della conciliazione e dellarbitrato 1. la possibilità di inserire la clausola arbitrale nel contratto di lavoro certificato; 2. la possibilità di prevedere larbitrato secondo equità; 3. lobbligo per il giudice di tener conto delle tipizzazioni di giusta causa e giustificato motivo contenute nei contratti collettivi o nei contratti individuali certificati. 15

16 Conclusioni Statuto dei lavori Treu-Amato Si inserisce nel dibattito sulla crisi definitoria dellart. 2094 c.c. Si inserisce nel dibattito sulla crisi definitoria dellart. 2094 c.c. Riallocazione delle tutele in un continuum che va dal lavoro tout court al lavoro subordinato Riallocazione delle tutele in un continuum che va dal lavoro tout court al lavoro subordinato Attribuzione di nuovi diritti al lavoro economicamente dipendente Attribuzione di nuovi diritti al lavoro economicamente dipendente Conservazione dellattuale standard al lavoro subordinato Conservazione dellattuale standard al lavoro subordinato Contratto unico di Ichino Si inserisce nel dibattito sulla rigidità della disciplina dei licenziamenti Si inserisce nel dibattito sulla rigidità della disciplina dei licenziamenti Unifica la disciplina del lavoro economicamente dipendente, ma ai soli fini del recesso Unifica la disciplina del lavoro economicamente dipendente, ma ai soli fini del recesso Rimodula le tutele, con effetti redistributivi allinterno della fattispecie lavoro subordinato Rimodula le tutele, con effetti redistributivi allinterno della fattispecie lavoro subordinato Aggiunge tutele al lavoro coordinato Aggiunge tutele al lavoro coordinato 16


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