Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
PubblicatoAntonello Scognamiglio Modificato 10 anni fa
1
TITOLO VIII TCE Occupazione (inserito dal Trattato di Amsterdam 1997) Art. 125 Gli Stati membri e la Comunità si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione, in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici
2
Art. 127 TCE 1. La Comunità contribuisce ad un elevato livello di occupazione promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri nonché sostenendone e, se necessario, integrandone l'azione. Sono in questo contesto rispettate le competenze degli Stati membri. 2. Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle attività comunitarie si tiene conto dell'obiettivo di un livello di occupazione elevato.
3
Metodo Aperto di Coordinamento (MAC o OMC) Art. 128 TCE relazione annuale comune del Consiglio e della Commissione sulla situazione dell'occupazione nella Comunità e adotta le conclusioni del caso. Orientamenti annuali (soft law) elaborati dal Consiglio, a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle Regioni e del comitato per l'occupazione NAP – Piani nazionali per loccupazione. Ciascuno Stato membro trasmette al Consiglio e alla Commissione una relazione triennale sulle principali misure adottate per l'attuazione della propria politica in materia di occupazione in osservanza degli orientamenti in materia di occupazione Raccomandazioni annuali del Consiglio agli stati membri sulla base dei loro NAP
4
Art. 129 TCE Il Consiglio può adottare misure di incentivazione dirette a promuovere la cooperazione tra Stati membri e a sostenere i loro interventi nel settore dell'occupazione, mediante iniziative volte a sviluppare gli scambi di informazioni e delle migliori prassi, a fornire analisi comparative e indicazioni, nonché a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze realizzate, in particolare mediante il ricorso a progetti pilota. Tali misure non comportano l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
5
Strategia di Lussemburgo 1997 I c.d. Pilastri: I.Occupabilità - misure di inserimento entro 6 mesi di dissocupazione per i giovani, entro 1 anno per gli adulti, - offerta di formazione ad almeno il 20% dei disoccupati II.Imprenditorialità - diffusione lavoro autonomo II.Adattabilità - incremento della qualità e quantità di formazione II.Pari opportunità - misure antidiscriminatorie dirette e indirette
6
Strategia di Lisbona 2000 Obiettivi entro il 2010: Aumento del tasso medio di occupazione dal 61% al 70% incremento del tasso di occupazione femminile dal 51 % a più del 60%
7
Fondi strutturali: a) Fondo agricolo di orientamento e di garanzia b) Fondo di sviluppo regionale c) Fondo sociale europeo Obiettivi: 1.Promuovere lo sviluppo e ladeguamento strutturale 2.Favorire la riconversione economica e sociale 3.Favorire ladeguamento e lammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione
8
Misure nazionali co-finanziabili dal FSE a)Sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del lavoro b)Promozione di pari opportunità allaccesso al mercato di lavoro (esclusione sociale) c)Sostegno ai servizi di formazione professionale, istruzione e consulenza nellintero arco della vita lavorativa d)Promozione della qualificazione della forza lavoro nella ricerca, scienza e tecnologia; e)Misure antidiscriminatorie a favore delle donne
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.