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Costituzione Italiana Articolo 21 Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

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Presentazione sul tema: "Costituzione Italiana Articolo 21 Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione."— Transcript della presentazione:

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2 Costituzione Italiana Articolo 21 Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni e censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dellAutorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per lindicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dellAutorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia allAutorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro sintende revocato e privo dogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

3 Il contenuto dellart. 21 Diritto di comunicare al pubblico –Il diritto a comunicare con un destinatario determinato è sancito dall art. 15 Divieto di autorizzazioni o censure Ricorso allistituto del sequestro solo in casi determinati ed eccezionali Obbligo per le imprese editrici di rendere noti i loro mezzi di finanziamento Limite del buon costume

4 Principi fondamentali Principio di riserva di legge –Solo la legge può disciplinare la libertà di manifestazione del pensiero Le limitazioni allesercizio del diritto di manifestazione del pensiero sono fissate dalla Costituzione Solo il giudice può applicare i limiti imposti dal legislatore Questi principi sono inderogabili

5 La diffamazione. Libertà di espressione e reputazione altrui La reputazione Il diritto di cronaca, di critica e di satira La diffamazione on line

6 La diffamazione on line (art. 595 cp) Art. 595 cp Chiunque, fuori dai casi indicati allarticolo precedente, comunicando con più persone, offende laltrui reputazione è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire quattro milioni. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire un milione. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

7 Cosè la reputazione? Non si identifica con la considerazione che ciascuno ha di sé o con lamor proprio Si identifica con il senso della dignità personale in conformità allopinione del gruppo sociale a cui appartiene.

8 Diritto di cronaca Le condizioni alla legittimità secondo la giurisprudenza Pertinenza: lutilità sociale dellinformazione, cioè lesistenza di un chiaro e desumibile interesse pubblico alla conoscenza dei fatti in relazione alla rilevanza degli stessi per la collettività e la formazione dellopinione pubblica; Verità: oggettiva o anche solo putativa purchè frutto di una ricerca e del diligente controllo incrociato delle fonti; Continenza: La forma civile dellesposizione dei fatti e della relativa valutazione, non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata ad una serena obiettività.

9 Sentenza Cassazione Sez.III 13-02-2002, n. 2066 Affinch è la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore, della reputazione o della riservatezza di terzi possa considerarsi lecito esercizio del diritto di cronaca, devono ricorrere le seguenti condizioni: 1. la verit à dei fatti esposti, che può essere oggettiva o anche soltanto putativa, purch è frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, e che è esclusa quando vengano riferiti fatti veri, ma incompleti; 2. l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto oggetto della cronaca (c.d. pertinenza); 3. la correttezza dell'esposizione (c.d. continenza). Quest'ultima condizione va intesa sia come correttezza formale, sia come limite sostanziale, individuabile in ciò che è strettamente necessario per soddisfare l'interesse generale alla conoscenza di determinati fatti di rilievo sociale, e che va accertato in base ad un'indagine orientata verso il risultato finale della comunicazione e vertente imprescindibilmente, in particolare, sui seguenti elementi: 1) accostamento di notizie, quando esso sia dotato di autonoma attitudine diffamatoria; 2) accorpamento di notizie che produca un'espansione di significati; 3) uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico le intender à in maniera diversa o addirittura contraria al loro significato letterale; 4) tono complessivo della notizia e titolazione.

10 Il controllo incrociato delle fonti Corte di Cassazione 30 giugno 1984 n. 5289 Premesso che il diritto di cronaca è esercitato legittimamente quando risulta contenuto entro i rigorosi limiti della verit à oggettiva, della pertinenza e della continenza formale dei fatti narrati, e posto che non è dunque sufficiente fare riferimento soltanto all'attendibilit à della fonte quale espressione di una valutazione soggettiva e probabilistica, ne consegue che non esistono fonti informative privilegiate (e, tanto meno. normativamente predeterminate), tali cio è, da svincolare il cronista dall'onere: a) di esaminare, controllare e verificare i fatti, oggetto della sua narrazione, in funzione dell'assolvimento, da parte sua, dell'obbligo inderogabile di rispettare la verit à sostanziale degli stessi; b) di dare la prova della cura da lui posta negli accertamenti esplicati per vincere ogni dubbio ed incertezza prospettabili in ordine a quella verit à (nella specie: si è escluso che la Rai, alla quale il giornalista aveva attinto la notizia, fosse fonte di informazione cos ì attendibile da esonerarlo dall'onere di controllare, all'origin e la verit à della notizia pubblicata).

11 Il caso dellintervista avente contenuto diffamatorio 2 orientamenti giurisprudenziali contrastanti: –Costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca riferire fedelmente le opinioni di un personaggio pubblico, come tali socialmente rilevanti, benchè offensive dellaltrui reputazione. –La scriminante del diritto di cronaca non è invocabile quando le affermazioni dellintervistato sono palesemente false o comunque il giornalista non le abbia in alcun modo controllate; né soprattutto quando lintervistato esprima valutazioni critiche gratuitamente offensive, perché in questo caso lilliceità delle dichiarazioni riferite è immediatamente rilevabile dal giornalista. Se è dunque discutibile la punibilità del giornalista che riporti asserzioni dellintervistato risultate poi non vere, non è certamente discutibile la punibilità del giornalista che riporti valutazioni gratuitamente e palesemente offensive dellaltrui reputazione.

12 Il diritto di critica Il diritto di critica si differenzia dal diritto di cronaca perché non si concreta nella narrazione di fatti, ma nellespressione di un giudizio o di unopinione che di per sé è opinabile, quindi non necessariamente veritiero. Le condizioni di legittimità sono: –Pertinenza –Continenza: dissenso motivato, espresso in termini corretti, non lesivi della dignità morale o professionale –Verità: la critica deve rispettare la verità dei fatti; non deve travisarli o manipolarli

13 Il diritto di satira Percorso storico in materia di continenza In un primo tempo, la giurisprudenza ha affermato che anche la caricatura, quando non si limiti ad una alterazione dei tratti fisionomici del soggetto in modo bonario e scherzoso, ha idoneità lesiva dellaltrui reputazione, non soltanto perché supera i limiti del dovuto rispetto allaltrui persona ma anche e soprattutto perché espone il soggetto ritratto alla morbosa curiosità e, ancor peggio, al dispregio dei lettori In un secondo tempo, si è esteso il limite della continenza, sostenendo che labuso del diritto è luso dellargumentum ad hominem, volto a screditare lavversario politico mediante levocazione di una pretesa indegnità piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni. Infine, si è ritenuto che il diritto di satira può essere esercitato solo nei limiti della coerenza causale tra la qualità della dimensione pubblica del personaggio e il contenuto artistico della satira, il quale, pur caratterizzandosi per i suoi scopi caricaturali e dissacratori, che gli consentono di non rispettare fedelmente la verità dei fatti, non può essere asservito ad un fine meramente denigratorio.

14 Sentenza Cass. pen. Sez. V, 12 ottobre 2004 In tema di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, l'offesa personale non pu ò in alcun modo essere legittimata invocando l'esercizio della "satira". Questa, infatti, pu ò avere certamente intenti polemici, ma, per essere legittima, deve essere comunque intesa a sferzare i vizi, le abitudini e le concezioni delle persone, in quanto manifestazioni di ricorrenti debolezze umane, ovvero a disvelare l'incongruenza o il ridicolo dei valori costituiti nella cultura ufficiale, ma non pu ò considerarsi satirico un insulto gratuito, fondato su luoghi comuni e privo di qualsiasi aggancio con la reale condotta della persona criticata, solo perch è espresso in una parafrasi o in una similitudine pi ù o meno fantasiose.

15 La diffamazione in rete Le sentenze Tribunale di Oristano (ordinanza) 6 giugno 2000 Non sono applicabili alla diffamazione in internet le disposizioni relative alla diffamazione a mezzo stampa o quella di cui allarticolo 30 della legge 223/90 relativo alla diffamazione attuata con il mezzo televisivo.

16 La diffamazione in rete La sentenza Cassazione 27 dicembre 2000 Il reato di diffamazione si consuma al momento di percezione dello stesso da parte di un soggetto che sia terzo rispetto allagente ed alla persona offesa per cui, nel caso di diffusione di un messaggio diffamatorio tramite internet, il reato in questione si consuma quando esso è stato concretamente percepito da terzi. Qualora limmissione del messaggio sia avvenuto allestero sussiste la giurisdizione del giudice italiano in base alla teoria dellubiquità sancita dallarticolo 6 cp in forza del quale si considera commesso nel territorio dello Stato quando sul reato si sia verificata in tutto o in parte lazione o lomissione ovvero levento che ne sia conseguenza.

17 La diffamazione in rete La sentenza Tribunale Teramo 6 febbraio 2002 Se manca la prova della effettiva diffusione del messaggio con percezione da parte di pi ù persone, secondo i principi generali del diritto penale, in tale situazione deve ritenersi integrata l'ipotesi del tentativo, in quanto l imputato con l'apertura del sito e l'inserimento delle notizie e messaggi realizzò una condotta idonea tecnicamente e volta in modo non equivoco a diffonderli.

18 Il caso affrontato dal tribunale di Aosta 26 maggio 2006 Su un blog www.ilbolscevicostanco.com, compaiono due articoli, firmati il primo generale Zuckov, il secondo Anonymus. Gli articoli riferendo di fatti che riguardano lattività di alcune persone, riportano giudizi critici aspri fortemente denigratori.www.ilbolscevicostanco.com Le persone citate negli articoli denunciano per il reato di cui allart. 595 comma 3, Tizio che ritengono responsabile dei fatti.

19 Lart. 595 c.p. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con pi ù persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicit à, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorit à costituita in collegio, le pene sono aumentate.

20 Le due questioni sollevate dalla sentenza 1.Gli articoli sono riconducibili a Tizio? 2. Gli articoli sono diffamatori?

21 La prima questione Per larticolo firmato generale Zuckov vi sono una serie di indizi che lo riconducono a Tizio: –In unoccasione un tale soldatino popov si rivolge al generale e risponde Tizio; –A casa di Tizio sono stati trovati user-id e password e le istruzioni per la gestione del sito; –La password è violaa e la figlia di Tizio si chiama viola; –Gli articoli pubblicati sono stati trovati sul pc di Tizio –E stato rinvenuto un libro che riproduce una fotografia presente sul sito Non si tratta di prove ma di indizi gravi, precisi e concordanti che il giudice ritiene sufficienti a ricondurre a Tizio quanto scritto dal generale Zuckov; Per larticolo firmato anonymus non vi sono elementi ma il giudice ritiene che: …

22 Provato che Tizio aveva nella sua disponibilità la gestione del blog, la sua posizione è identica a quella di un direttore responsabile. La posizione di un direttore di una testata giornalistica stampata e quella di colui che gestisce un blog (e che, infatti, può cancellare i messaggi) è mutatis mutandis identica.

23 La questione è affrontata anche da altra giurisprudenza e decisa in modo contrario. In particolare lo stesso Tribunale di Aosta afferma: Tribunale Aosta 15.2.02 La responsabilit à penale non può estendersi per via analogica. Pertanto, nonostante l entrata in vigore della legge 62/01 il testo diffuso tramite un sito internet non può ritenersi assimilabile ad uno stampato.

24 La seconda questione Gli articoli sono diffamatori? –È necessario riportarsi ai canoni giurisprudenziali: Interesse pubblico alla conoscenza Verità del fatto Correttezza del linguaggio

25 Interesse pubblico Le persone offese sono tutti noti giornalisti dellambiente valdostano e il genere di considerazioni esposte sono connesse con i modi di interpretare ed esercitare la professione giornalistica. Il requisito è quindi soddisfatto.

26 Verità e correttezza Si tratta di fatti talvolta corrispondenti al vero ma descritti in modo scorretto. Un esempio: Caia viene dipinta come una non giornalista, già cassata dallalbo per inattività (fatto vero, salva la riforma della decisione per mancanza di motivazione) che, minacciata da tale Maccari si dà alla fuga piangente, affermandosi poi che la ragazza ha lavvocato facile. Trattasi di considerazioni espresse in termini non corretti (tra laltro non pare vero che la ragazza abbia lavvocato facile, visto che ha proposto sì querela, ma non si è costituita parte civile) e inurbane, che dipingono una giornalista come una sorta di poveretta, professionalmente già oggetto di cancellazione e che reagisce alle difficoltà con la fuga e le lacrime. La notizia, nella sostanza vera, è stata dunque esposta in termini non corretti e – dopo aver superfluamente ricordato il passato provvedimento disciplinare (noto allimputato per la sua posizione precedente nel consiglio dellordine) – lintero tono della notizia non è diretto ad informare, ma a dipingere la figura di una collega con le tinte della codardia e dellignavia. Si è quindi ritenuto che gli articoli fossero diffamatori

27 La pornografia Le pubblicazioni oscene La pedopornografia

28 Pubblicazioni e spettacoli osceni Art. 21 Costituzione ( ….) Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. art. 528 Codice Penale Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente. art. 529 Codice Penale Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore. Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto

29 Sentenza Cassazione Sez. U., sent. n. 5606 del 17-05-1995 Il commercio dell'osceno, se realizzato con particolari modalit à di riservatezza e di cautela, idonee a prevenire la lesione reale o potenziale del pubblico pudore, non integra l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 528 cod. pen. (Nella specie, la Corte ha rigettato il ricorso del pubblico ministero avverso la sentenza assolutoria pronunciata nei confronti del titolare di un esercizio commerciale ove videocassette di contenuto pornografico venivano offerte in vendita in un locale attiguo al negozio, nel quale potevano accedere soltanto coloro che ne avessero fatto espressa richiesta e che avessero raggiunto la maggiore et à ; nell'affermare il principio di cui sopra, le Sezioni Unite hanno precisato che l'osceno, in s é e per s é, è irrilevante agli effetti della legge penale e che ciò che delimita il lecito dall'illecito è la sola possibilit à di una sua diffusa percepibilit à, configurandosi la "pubblicit à ", intesa come idoneit à dell'osceno ad essere percepito da un numero indeterminato di persone, prima ancora che come elemento costitutivo della fattispecie penale, quale presupposto della stessa tutela del pudore).

30 Sentenze La rappresentazione di pellicole cinematografiche, a contenuto intrinsecamente osceno, in speciali sale a ciò destinate (cosiddette a luce rossa) non concretizza il reato di cui all'art. 528 cod. pen.; infatti la societ à attuale, parallelamente alla evoluzione dei concetti di pudore e di osceno, riconosce che specifiche manifestazioni in particolari circostanze (luoghi aperti al pubblico, e non pubblici, sicuramente identificabili, nei quali possa essere impedito l'accesso a taluni soggetti) possano essere realizzate senza provocare lesione dei comuni sentimenti di riservatezza, decoro, pudore. Sez. III, sent. n. 14018 del 13-12-1986 In tema di pubblicazioni e spettacoli osceni, di cui all'art. 528 c.p., la messa in circolazione può attuarsi anche in relazione ad un unico oggetto, stante la distinzione tra distribuzione, che presuppone una pluralit à di oggetti o frammenti di un unico oggetto, e messa in circolazione, che si attua allorch é gli oggetti, o l'oggetto, vengono fatti uscire dalla sfera di custodia del detentore per farli entrare nella disponibilit à di altri. Conseguentemente l'invio a mezzo fax di una pubblicazione oscena rientra nella nozione di messa in distribuzione, atteso che trattasi di espressione ricomprendente tutte le possibili modalit à di diffusione. Sez. III, sent. n. 26608 del 12-07-2002

31 Pornografia minorile 600-ter. Codice Penale. Pornografia minorile. Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni. 600-quater. Codice Penale. Detenzione di materiale pornografico. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dallart. 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. 600-quater.1. Codice penale. Pornografia virtuale. Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

32 Sentenza Cassazione Sez. III, sent. n. 2842 del 27-09-2000 Ai fini della configurabilit à del reato di cui all'art. 600-ter, comma-terzo, cod. pen. (distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione del materiale pornografico di cui al precedente comma primo con qualsiasi mezzo, anche in via telematica), se da una parte non basta la cessione di detto materiale a singoli soggetti, dall'altra è sufficiente che, indipendentemente dalla sussistenza o meno del fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre il relativo materiale, questo venga propagato ad un un numero indeterminato di destinatari, come, ad esempio, si verifica nel caso in cui venga effettuata la cessione a pi ù persone di fotografie pornografiche di minori mediante l'uso di una cosiddetta "chat line" (sistema di comunicazione in tempo reale che permette agli utenti di scambiarsi messaggi e altre informazioni in formato digitale e che è strutturato come uno spazio virtuale, suddiviso in tante stanze (canali) in cui diversi soggetti possono dialogare).

33 Sentenza Cassazione Sez. Penale 3 febbraio 2003 Perchè si concretizzi il reato di divulgazione o distribuzione di materiale pornografico occorre che lagente inserisca le foto pornografiche minorili in un sito accessibile a tutti, al di fuori di un dialogo privilegiato, o le invii ad un gruppo o lista di discussione, da cui chiunque le possa scaricare, o le invii bensì ad indirizzi di persone determinate ma in successione, realizzando una serie di cessioni multiple a diverse persone; non è sufficiente linvio a singoli soggetti, anche per via telematica.

34 Incitamento e istigazione Incitamento allodio razziale Istigazione a disobbedire alle leggi

35 Incitamento allodio razziale Legge 654/75 (di ratifica di convenzione internazionale) Gli Stati contraenti condannano ogni propaganda ed ogni organizzazione che s'ispiri a concetti ed a teorie basate sulla superiorit à di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore o di una certa origine etnica, o che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale, e si impegnano ad adottare immediatamente misure efficaci per eliminare ogni incitamento ad una tale discriminazione od ogni atto discriminatorio, tenendo conto, a tale scopo, dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dei diritti chiaramente enunciati nell'articolo 5 della presente Convenzione, ed in particolare: a) A dichiarare crimini punibili dalla legge, ogni diffusione di idee basate sulla superiorit à o sull'odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale, nonch é ogni atto di violenza, od incitamento a tali atti diretti contro ogni rasa o gruppo di individui di colore diverso o di diversa origine etnica, come ogni aiuto apportato ad attivit à razzistiche, compreso il loro finanziamento; b) A dichiarare illegali ed a vietare le organizzazioni e le attivit à di propaganda organizzate ed ogni altro tipo di attivit à di propaganda che incitino alla discriminazione razziale e che l'incoraggino, nonch é a dichiarare reato punibile dalla legge la partecipazione a tali organizzazioni od a tali attivit à ; c) A non permettere n é alle pubbliche autorit à, n é alle pubbliche istituzioni, nazionali o locali, l'incitamento o l'incoraggiamento alla discriminazione razziale.

36 Incitamento allodio razziale Legge 654/75 Salvo che il fatto costituisca pi ù grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito: a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorit à o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attivit à, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni legge 962/67 Reati di genocidio Chiunque pubblicamente istiga a commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli da 1 a 5, è punito, per il solo fatto della istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni. La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di alcuno dei delitti preveduti nel comma precedente.

37 Sentenza Cassazione Sez. I, sent. n. 7298 del 23-07-1985 Il reato previsto dall'art. 8 della legge n. 962 del 1967 è un reato di pura condotta che viene sanzionato per la sua intollerabile disumanit à, per l'odioso culto dell'intolleranza razziale che esprime, per l'orrore che suscita nelle coscienze civili. Ne consegue che la condotta idonea ad integrarne gli estremi non è gi à quella capace di generare un improbabile contagio di idee e di propositi genocidiari, ma quella di manifestare chiaramente l'incondizionato plauso per forme ben identificate di fatti di genocidio per cui ne rispondono coloro che si richiamino ai campi di sterminio, o attuino lo squallido umorismo dello slogan, "saponette, saponette" allusivo alla tecnica di distruzione delle spoglie carnali delle vittime.

38 Sentenza Tribunale Milano 30 marzo 1992 La libertà di manifestazione del pensiero, garantita dallarticolo 21 della Costituzione, va correlata con tutte le altre previste nella vigente legge fondamentale dello Stato ed in particolare con il principio di pari dignità ed eguaglianza dei cittadini senza distinzioni di razza, di cui allarticolo 3 della Costituzione stessa. Non è lesivo della dignità professionale il comportamento del giornalista che, in un articolo a propria firma, si riferisce ad alcuni operatori finanziari di origine ebraica, giocando sul rilievo di alcune particolari caratteristiche somatiche proprie di chi fa parte di tale gruppo etnico, non avendo egli il proposito di dare a tali soggetti una connotazione negativa, ma al contrario di caratterizzarli fortemente in positivo, esaltandone le capacità economiche e finanziarie.

39 Sentenza Cassazione Cass. pen. Sez. V, 17-11-2005, n. 44295 Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della "finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso", quale prevista dall'art. 3, comma primo, della legge 205/93 (Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etcnica o religiosa) non può considerarsi sufficiente una semplice motivazione interiore dell'azione, ma occorre che questa, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto nel quale si colloca, si presenti come intenzionalmente diretta e almeno potenzialmente idonea a rendere percepibile all'esterno ed a suscitare in altri il suddetto sentimento di odio o comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori. Si deve, inoltre, escludere che possa automaticamente ricondursi alla nozione di "odio" ogni e qualsiasi sentimento o manifestazione di generica antipatia, insofferenza o rifiuto, pur se riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità, all'etnia o alla religione, e si deve altresì considerare, quanto alla "discriminazione", che la relativa nozione non può essere intesa come riferibile a qualsivoglia condotta che sia o possa apparire contrastante con un ideale di assoluta e perfetta integrazione, non solo nei diritti ma anche nella pratica dei rapporti quotidiani, tra soggetti di diversa razza, etnia, nazionalità o religione, ma deve essere tratta esclusivamente dalla definizione contenuta nell'art. 1 della Conv. di New York del 7 marzo 1966, resa esecutiva in Italia con la 654/75, secondo cui (nel testo italiano), essa sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha annullato con rinvio, per difetto di motivazione, la sentenza di merito con la quale era stata ritenuta la sussistenza dell'aggravante in questione relativamente al reato di ingiurie addebitato all'imputato per avere questi, in occasione di una rissa - per la quale l'aggravante non risultava contestata - rivolto ad alcune straniere di origine colombiana l'espressione sporche negre, cosa fanno queste negre qua).

40 Sentenza Cass. pen. Sez. I, 28 febbraio 2001, n. 341 Posto che la nozione di razzismo comprende tutte quelle dottrine che postulano l'esistenza di razze superiori, destinate alla supremazia su quelle considerate inferiori, e che la "ratio" delle norme contro la discriminazione è innanzitutto quella d'impedire che tali teorie si diffondano, il delitto d'incitamento all'odio razziale si configura anche qualora gli agenti propugnino l'attuazione di un trattamento preferenziale dei cittadini dello Stato rispetto a quella riservato agli stranieri.

41 Istigazione a disobbedire alle leggi artt. 415, 266 cp art. 415 Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico ovvero all'odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni art. 266 Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l'apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, è punito, per ciò solo, se il fatto non costituisce un pi ù grave delitto, con la reclusione da uno a tre anni. La pena è della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso pubblicamente. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso in tempo di guerra. Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso: 1. col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda; 2. in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di pi ù persone; 3. in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata.

42 Sentenze Cassazione Per leggi di ordine pubblico debbono intendersi non solo quelle che tutelano la sicurezza pubblica, ma, in senso pi ù ampio, i principi fondamentali dello Stato, tradotti nell'ordinamento giuridico in norme precettive, munite di sanzioni anche di carattere non penale, tra i quali rientrano quelli che autorizzano lo Stato a procurarsi i mezzi finanziari per assicurare alla generalit à, attraverso le imposizioni e la riscossione dei tributi, servizi pubblici, secondo le determinazioni delle leggi tributarie. Ne consegue che risponde del delitto di cui all'art. 415 cod. pen. in riferimento al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 colui il quale istiga i contribuenti a non effettuare il pagamento delle imposte dirette e li inciti alla cosiddetta obiezione fiscale relativamente alle spese militari, consistente nell'autoriduzione tributaria per quella parte di imposta destinata agli armamenti, e ad omettere, quindi, il versamento del corrispondente importo. Sez. III, sent. n. 11181 del 23-11-1985 contraria Ai fini della sussistenza del delitto di istigazione alla disobbedienza a leggi di ordine pubblico, previsto dall'art. 415 cod. pen., per leggi di ordine pubblico devono intendersi quelle che tendono a garantire la pubblica tranquillit à e la sicurezza pubblica; conseguentemente tra esse non possono ricomprendersi le leggi fiscali, come del resto si evince dalla circostanza che il legislatore ha ritenuto di dover introdurre nell'ordinamento una norma specifica - e cio è l'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 7 novembre 1947 n. 1559 - con la quale penalmente sanzionare, limitatamente a talune ipotesi, l'attivit à di chi istighi a non pagare le imposte o a ritardarne o a sospenderne il pagamento. (Nella specie, la Cassazione ha escluso che l'istigazione a non effettuare il pagamento delle imposte dirette possa integrare il delitto di cui all'art. 415 cod. pen.). Sez. I, sent. n. 16022 del 17-11-1989

43 Sentenze Trib. Vicenza, 11 febbraio 1991 Risponde del delitto di istigazione di militari a disobbedire alle leggi, di cui all'art. 266 c. p., con l'aggravante di aver commesso il fatto pubblicamente, chi, nel corso di pubbliche manifestazioni pacifiste tenute in occasione della e della, incita i a disertare (nella fattispecie, i fatti furono commessi tanto alla vigilia della scadenza dell'ultimatum imposto all'Irak dal consiglio di sicurezza dell'Onu, quanto il giorno successivo alla sua scadenza, in occasione dell'inizio del conflitto e della decisione, da parte dello stato italiano, di inviare nelle zone interessate propri contingenti). Cass. pen., 22 marzo 1989 Integra gli estremi del reato di istigazione aggravata di militari a disobbedire alle leggi l'apologia, compiuta mediante scritte su edifici e cose mobili, di fatti posti in essere o propugnati dalle brigate rosse e cio è la lotta armata per il comunismo ed il sovvertimento dello stato cosiddetto imperialista, contrari all'ordinamento democratico e quindi al giuramento di fedelt à prestato dai militari stessi della repubblica ed ai doveri pi ù specifici della disciplina.

44 Segreto istruttorio e diritto di cronaca Codice penale art. 684. Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale. Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire centomila a cinquecentomila.

45 Limitazione al diritto di manifestazione del pensiero a fronte dellinteresse al sereno svolgimento del procedimento penale.

46 Art. 114 codice procedura penale Divieto di pubblicazione di atti e di immagini 1. E' vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto [c.p.p. 329] o anche solo del loro contenuto. [c.p.p. 329] 2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non pi ù coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare [c.p.p. 424]. [c.p.p. 424] 3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero [c.p.p. 433], se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. [c.p.p. 433] ( ….) 7. E' sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.

47 Art. 329 codice procedura penale Obbligo del segreto. 1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. 2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero pu ò, in deroga a quanto previsto dall art. 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero. 3. Anche quando gli atti non sono pi ù coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessit à per la prosecuzione delle indagini, pu ò disporre con decreto motivato: a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto pu ò ostacolare le indagini riguardanti altre persone; b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni

48 Nel vigente codice di rito non vi è completa coincidenza tra il regime di segretezza e quello di divulgazione degli atti permanendo una distinzione tra segreto e divieto di pubblicazione. Per gli atti coperti da segreto assoluto (atti del pubblico ministero e della Polizia giudiziaria fino a quando non siano conoscibili dall'indagato) vige un divieto assoluto di pubblicazione sia con riferimento al testo che al contenuto, anche parziale o per riassunto. Per gli atti non coperti da segreto sussiste un divieto limitato di pubblicazione che è assai circoscritto e viene meno man mano che, in relazione allo svolgimento del procedimento, viene meno la ragion d'essere del divieto che è quella di assicurare il corretto, equilibrato e sereno giudizio del giudice del dibattimento attuato anche attraverso le norme che gli consentono di venire legittimamente a conoscenza del testo degli atti di indagine nei limiti e secondo le regole previsti in un processo tipicamente accusatorio. Peraltro è sempre consentita la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti (o non pi ù coperti da segreto) a guisa d'informazione. Il nuovo codice di procedura penale distingue quindi nettamente tra atto del procedimento e suo contenuto e non vi è perfetta equiparazione tra ci ò che diviene conoscibile all'interno del procedimento e la sua divulgabilit à. Tuttavia, anche per quello che riguarda gli atti coperti da segreto assoluto, occorre una rigorosa interpretazione dell'ambito di operativit à del divieto poich è l'atto di indagine non pu ò automaticamente coincidere con il fatto che ne costituisce l'oggetto e pertanto non rientra nel divieto di pubblicazione l'espletamento di attivit à procedimentali che si sostanzino in fatti storici direttamente percepibili, talch è non sar à pubblicabile il contenuto delle dichiarazioni rese dal teste oculare di un avvenimento all'autorit à giudiziaria, ma sar à lecito riferire quanto attinto direttamente dallo stesso testimone, che, in quanto tale, non è tenuto al segreto. D'altro canto, invece, l'avvenuta diffusione da parte di altri di notizie di atti di indagine coperte da segreto non fa venir meno la segretezza e quindi il divieto di pubblicazione. Sez. I, sent. n. 10135 del 24-09-1994

49 Divieto assoluto di pubblicazione Divieto di pubblicazione Diritto di pubblicazione Atti coperti da segreto intraprocessuale (atti del PM e della Polizia giudiziaria non conoscibili dallindagato) Non è pubblicabile né latto né il contenuto dello stesso Fino a conclusione delle indagini preliminari: atti non coperti da segreto intraprocessuale Se si procede al dibattimento: gli atti del fascicolo Concluse le indagini preliminari: atti non più coperti da segreto Se si procede al dibattimento: il contenuto degli atti ma non gli atti stessi.

50 La notifica all'imputato dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere fa venir meno l'obbligo del segreto intraprocessuale, ma non esclude il divieto di pubblicazione, atteso che va fatta distinzione tra atti coperti da segreto ed atti non pubblicati, in quanto, mentre il segreto opera all'interno del procedimento, il divieto di pubblicazione riguarda la divulgazione tramite la stampa e gli altri mezzi di comunicazione sociale. Cass. pen. Sez. V, 03-10-2002, n. 3896

51 Durante le indagini preliminari, il contenuto di un atto d'indagine non coperto da segreto è pubblicabile. L'atto in s è non pu ò invece essere pubblicato neanche parzialmente. La ratio di tale diverso trattamento penale sta nel fatto che la pubblicazione parziale di un atto d'indagine pu ò contenere dettagli e passaggi tali da ampliarne considerevolmente l'efficacia ostensiva rispetto a quella derivante dalla mera pubblicazione del contenuto.Cass. pen. Sez. I, 10-10-1995, n. 10948

52 La diffusione della notizia dell'arresto di persona indagata non integra il reato di rivelazione di segreto d'ufficio perch è l'arresto, nel momento in cui viene eseguito, è conosciuto dall 'indagato che lo subisce e quindi, ai sensi dell'art. 329 comma 1 c.p.p., non pu ò essere coperto dal segreto. Quanto sopra salvo il caso che il p.m., immediatamente informato dell'arresto, ritenga necessario, al fine di evitare pregiudizio per la prosecuzione delle indagini, disporre, ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la segretazione dell'atto.Cass. pen. Sez. VI, 16-05-1995 dell'art. 329 comma 1 c.p.p.

53 4. In tema di arbitraria pubblicazione degli atti di un procedimento è sempre consentita la divulgazione delle notizie attinte direttamente da persona che abbia assistito o sia a conoscenza di un "fatto" anche quando lo stesso sia oggetto di accertamento da parte dell'autorit à giudiziaria. Una notizia attinta direttamente da un testimone di un avvenimento, in quanto tale non tenuto al segreto, è liberamente divulgabile con il mezzo della stampa, mentre se detta notizia è tratta dalle dichiarazioni fatte dalla stessa persona alle autorit à preposte alle indagini, la sua divulgazione con il messo della stampa costituisce reato. Sez. I, sent. n. 10135 del 24-09-1994

54 Un nastro contenente la registrazione di una conversazione tra l'imputato e un'altra persona, raccolto da quest'ultima all'insaputa dell'imputato e consegnato al p.m., è un atto d'indagine. Cass. pen. Sez. I, 10-10-1995, n. 10948

55 In tema di arbitraria divulgazione degli atti di un procedimento penale, la gi à avvenuta diffusione di notizie di atti di indagine coperti da segreto non fa venir meno la segretezza e quindi il divieto di pubblicazione poich è con la successiva divulgazione vengono dati all'atto maggior risalto e diffusione. Sez. I, sent. n. 10135 del 24-09-1994

56 Anche un documento fonografico costituito da una registrazione attuata da privati, una volta acquisito come prova documentale agli atti di indagine, diventa parte integrante degli atti stessi - tra i quali rientra - cos ì che anch'esso viene ad essere sottoposto alla disciplina dettata dall'art. 114 cod. proc. pen. in tema di pubblicazione di atti. dall'art. 114 cod. proc. pen. Sez. I, sent. n. 10948 del 06-11-1995

57 Ai fini dell'integrazione del reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, il contenuto di conversazioni o di comunicazioni telefoniche non pertinenti a gravi reati deve considerarsi segreto indipendentemente dalla fase processuale, in quanto si tratta in ogni caso di atti non pubblicabili. Uff. indagini preliminari Milano Trib., 10-10- 1997

58 Privacy e libertà di espressione

59 La finalità del trattamento e la qualità dei dati Articolo 11 d.lgs. 196/03 I dati personali oggetto di trattamento devono essere: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalit à per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l identificazione dell interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

60 Il principio di necessità Articolo 3 d.lgs. 196/03 I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo lutilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare linteressato solo in caso di necessità

61 Gli oneri del titolare Fornire linformativa allinteressato Consentire allinteressato di esercitare i propri diritti Chiedere allinteressato il consenso al trattamento dei dati (salvo i casi di esonero)

62 Linformativa allinteressato Ruolo Costituisce lo strumento principale a disposizione dellinteressat o per esercitare il controllo sul flusso dei dati Contenuti Finalità e modalità del trattamento Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere Soggetti o categorie di soggetti a cui i dati sono comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati o lambito di diffusione degli stessi I diritti di cui allarticolo 7 Nome, denominazione sociale, residenza o sede del titolare e di almeno un responsabile le categorie di dati trattati, se questi sono raccolti presso terzi indicazioni specifiche per categorie di soggetti

63 I diritti dellinteressato di avere conferma dellesistenza di dati che lo riguardano di ottenere lindicazione –dellorigine dei dati personali –delle finalità e modalità del trattamento –della logica del trattamento –del titolare e degli eventuali responsabili –dei soggetti o categorie di soggetti a cui i dati sono comunicati (compresi responsabili e incaricati) di ottenere –laggiornamento o la rettifica dei dati –la cancellazione dei dati trattati in violazione della legge –lattestazione che le precedenti operazioni sono state portate a conoscenza degli interessati, salvo ciò si riveli impossibile o sproporzionato di opporsi –per motivi legittimi al trattamento di dati –al trattamento di dati personali per linvio di materiale pubblicitario, ricerche di mercato, comunicazione commerciale etc.

64 Art. 136 d.lgs. 196/03 Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero Disposizioni specifiche sono previste per il trattamento: -effettuato nellesercizio della professione di giornalista e per lesclusivo perseguimento delle relative finalità; -effettuato dai soggetti iscritti nellelenco dei pubbicisti o nel registro dei praticanti; -temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nellespressione artistica.

65 Artt. 137- 138 d.lgs. 196/03 Ai trattamenti indicati nellart. 136 non si applicano le disposizioni relative: -allautorizzazione del Garante per il trattamento dei dati sensibili; -alle garanzie previste per i dati giudiziari (autorizzazione di legge o provvedimento del Garante); -al trasferimento dei dati allestero; -al consenso dellinteressato per il trattamento di dati personali e sensibili. Restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dellessenzialità dellinformazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico In caso di richiesta dellinteressato di conoscere lorigine dei dati personali restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione del giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

66 Art. 139 d.lgs. 196/03 Il Garante promuove ladozione da parte del Consiglio nazionale dellordine dei giornalisti di un codice di deontologia che prevede misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportati alla natura dei dati, in particolare per quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il codice può prevedere forme semplificate per le informative. (…) In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dellart. 143 comma 1 lett. c).

67 Il codice deontologico è stato adottato con provvedimento del Garante del 29 luglio 1998

68 Privacy e diritto di cronaca Il codice deontologico relativo ai trattamenti di dati personali nellesercizio dellattività giornalistica. contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini allinformazione e con la libertà di stampa

69 In forza dellart. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per lesercizio del diritto-dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relative a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nellambito dellattività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti.

70 Adempimenti: -informativa -il giornalista che raccoglie notizie rende nota la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile lesercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. -le imprese editoriali, due volte lanno, rendono noti al pubblico, mediante annunci, lesistenza dellarchivio redazionale -rettifica -il giornalista corregge senza ritardo errori ed inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge

71 Principi: La divulgazione di notizie è rispettosa della sfera privata se: -le notizie sono di rilevante interesse pubblico o sociale -linformazione, anche dettagliata, è indispensabile in ragione: -delloriginalità del fatto; -o dei modi in cui è avvenuto; -o della qualificazione dei protagonisti La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica. Nel raccogliere dati sensibili il giornalista garantisce il diritto allinformazione : -su fatti di interesse pubblico -nel rispetto dellessenzialità dellinformazione -evitando riferimenti ai congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.

72 Tutele: -tutela del domicilio -La tutela del domicilio si estende ai luoghi di cura, detenzione, o riabilitazione nel rispetto delle norme di legge e delluso corretto di tecniche invasive -tutela del minore -I nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca non sono pubblicati,né sono diffusi elementi in grado di condurre alla loro identificazione -La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati. -Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato compre primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti i minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nellinteresse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso.

73 -tutela della dignità delle persone -Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, nè si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine. -Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende nè produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato. -Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi. -tutela del diritto di non discriminazione -Nell'esercitare il diritto-dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali. -tutela della dignità delle persone malate -Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico. - La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

74 -tutela della sfera sessuale della persona -Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile. -La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica. -tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali -Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dal codice a tutela dei dati personali (autorizzazione di legge o provvedimento del Garante). - Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di natura penale è ammesso nell'esercizio del diritto di cronaca.


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