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La trasformazione in generale

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Presentazione sul tema: "La trasformazione in generale"— Transcript della presentazione:

1 La trasformazione in generale
La nozione di trasformazione Trasformazione come cambiamento del tipo di società (trasf. omogenea), o come passaggio da società ad altro ente giuridico o comunione d’azienda (trasf. eterogenea) e viceversa Regola fondamentale: la continuità dei rapporti giuridici

2 La trasformazione prima della riforma del 2003
parte prima - trasformazione, fusione e scissione La trasformazione prima della riforma del 2003 Ante riforma la trasformazione era concepita come fenomeno endosocietario Era espressamente vietata la trasformazione di società cooperativa in lucrativa (art. 14, l. n. 127 del 1971) La trasformazione da società ad altro ente collettivo si riteneva implicasse un doppio passaggio, dissolutivo e ricostitutivo COREP

3 Le novità della riforma
La trasformazione come modifica dell’atto costitutivo È escluso che la trasformazione implichi scioglimento e ricostituzione, anche per le ipotesi che comportano il passaggio da e in enti diversi dalle società È ammessa, con qualche limite, la trasformazione delle cooperative

4 In particolare, le fattispecie della trasformazione eterogenea
È ammessa espressamente: la trasformazione di società di capitali in consorzi, società consortili, cooperative, associazioni non riconosciute, fondazioni e comunioni d’azienda, e la trasformazione di consorzi, società consortili, cooperative (a mutualità non prevalente), fondazioni, associazioni riconosciute, comunioni d’azienda in società di capitali

5 (Segue) Le fattispecie della trasformazione eterogenea
Problema centrale (aperto al dibattito degli studiosi, in attesa di riscontro giurisprudenziale): Sono fattispecie tassative, quelle indicate dal codice? … se anche fosse, il vincolo in qualche caso è superabile con un doppio passaggio (si pensi alla trasf.eterogenea delle società di persone)

6 La trasformazione eterogenea delle società di capitali
Maggioranza rafforzata: la delibera è presa con il voto dei due terzi degli aventi diritto: … 2/3, riferito alla partecipazione del capitale o al numero dei soci? Occorre comunque il consenso di coloro che, con la trasformazione, assumono responsabilità illimitata N.B.: queste regole valgono anche per la trasformazione IN COOPERATIVA

7 (Segue) La particolare figura della trasformazione in comunione d’azienda Se dopo la trasformazione i comproprietari esercitano l’attività di impresa in forma collettiva, si ha una società di fatto … … e allora? È una trasformazione in comunione d’azienda o in società di persone (società di fatto)?

8 Trasformazione eterogenea in società di capitali
Nei consorzi, la trasformazione deve essere deliberata dalla maggioranza assoluta dei consorziati Nelle società consortili e nelle associazioni, la si delibera con le maggioranze richieste per lo scioglimento anticipato (di regola, maggioranze rafforzate)

9 (Segue) Nella comunione d’azienda la trasformazione è decisa con il consenso di TUTTI i comproprietari Nelle fondazioni, la trasformazione è disposta dall’autorità governativa, su proposta dell’organo competente della fondazione

10 L’opposizione Il (possibile) doppio regime di pubblicità
La trasformazione NON ha effetto immediato, ma solo dopo che siano decorsi 60 gg. dall’ultimo adempimento pubblicitario richiesto; entro tale termine, i creditori possono fare OPPOSIZIONE

11 Il regime dell’invalidità: la c.d. pubblicità sanante
Compiuto l’ultimo adempimento pubblicitario, la trasformazione non può più essere invalidata L’eventuale vizio potrà essere fatto valere dall’interessato per ottenere il risarcimento del danno (stessa disciplina che per la fusione e la scissione)

12 (Segue) Ratio dichiarata della disciplina dell’invalidità (stabilizzazione degli effetti) In caso di trasformazione eterogenea, si ritiene che tale “stabilizzazione” sia differita al termine entro cui i creditori possono fare opposizione

13 La trasformazione della cooperativa
Norme di riferimento: art decies e undecies c.c. Può essere decisa solo da una cooperativa non agevolata, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci (anche quelli che hanno il voto plurimo?)

14 (Segue) Il valore effettivo del patrimonio netto esistente al momento della trasformazione viene devoluto ai fondi mutualistici, dedotto il capitale versato e rivalutato e i dividendi non distribuiti Si deve allegare alla delibera di trasformazione una perizia giurata di stima di un esperto nominato dal Tribunale

15 (Segue) Ciò non vuol dire che una coop. a mutualità prevalente non possa trasformarsi: sarà sufficiente che essa, in precedenza, dismetta il regime agevolato A tal fine (art octies, 2° comma c.c.): gli amministratori, sentito il revisore, debbono redigere il bilancio, che va poi verificato da società di revisione – al fine di “immobilizzare” le riserve indivisibili

16 (Segue) È discusso se, in quest’ultima ipotesi, si possa fare tutto in unico contesto (approvazione del bilancio, verifica della società di revisione, relazione dell’esperto nominato dal Tribunale, trasformazione)


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