Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
PubblicatoGeronima Murgia Modificato 9 anni fa
1
Titolo III USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.Lgs.81/2008: “unico testo sulla sicurezza sul lavoro” ing. Domenico Mannelli
2
Definizioni Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. 2009 2/21
3
Esclusioni Non costituiscono DPI: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico; d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali; e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative ; f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione; g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. 2009 3/21
4
Quando i DPI? I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione,, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. 2009 4/21
5
Requisiti dei DPI essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità. in caso di rischi multipli i DPI devono essere tra loro compatibili e efficaci 2009 5/21
6
Scelta dei DPI a) effettuare l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; b) individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; c) valutare, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato ; d) aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione. 2009 6/21
7
Durata dell'uso dei DPI In funzione di: a) entità del rischio; b) frequenza dell'esposizione al rischio; c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; d) prestazioni del DPI. 2009 7/21
8
Gestione DPI mantenere in efficienza i DPI mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; fornire informazioni istruzioni comprensibili e formazione ai lavoratori; destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori; stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI; addestrare i lavoratori per DPI di terza categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito. 2009 8/21
9
Criteri per l’individuazione e l’uso Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati: a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI; b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI 2009 9/21
10
ALLEGATO VIII DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 1. Schema indicativo per l’inventario dei Rischi ai fini dell’impiego di attrezzature di prot ezione individuale 2009 10/21
11
ALLEGATO VIII DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 2. Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale 3. Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale 4. Indicazioni non esaurienti per la valutazione dei dispositivi di protezione individuale 2009 11/21 RischiOrigini e forma dei rischi Fattori da prendere in considerazione dal punto di vista della sicurezza per la scelta e l’utilizzazione dell’attrezzatura
12
ALLEGATO VIII DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 4. Indicazioni non esaurienti per la valutazione dei dispositivi di protezione individuale RISCHI DA COPRIRE RISCHI LEGATI ALL’ATTREZZATURA RISCHI LEGATI ALL’IMPIEGO DELL’ATTREZZATURA ESEMPIO 2009 12/21 RischiOrigini e forma dei rischi Fattori da prendere in considerazione dal punto di vista della sicurezza per la scelta e l’utilizzazione dell’attrezzatura
13
9. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE Rischi- Origini e forma dei rischi Fattori da prendere in considerazione dal punto di vista della sicurezza per la scelta e l’utilizzazione dell’attrezzatura 2009 13/21 Impatto - Caduta da posizione elevata - Perdita dell’equilibrio - resistenza e idoneità dell’attrezzatura e del punto di ancoraggio RISCHI DA COPRIRE (rif. punto 9.)
14
9. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE Rischi- Origini e forma dei rischiFattori da prendere in considerazione dal punto di vista della sicurezza per la scelta e l’utilizzazione dell’attrezzatura 2009 14/21 RISCHI LEGATI ALL’ATTREZZATURA (rif. punto 9.) disagio e impaccio nel lavoro- costruzione ergonomica insufficiente -limitata libertà di movimento - costruzione ergonomica - modalità di costruzione - massa - flessibilità - facilità d’impiego - dispositivi di protezione con regolazione automatica della lunghezza infortuni e rischi per la salute-sollecitazione dinamica esercitata sul mezzo di protezione nell’utilizzazione durante la fase di frenatura della caduta - idoneità dell’attrezzatura - distribuzione degli sforzi di frenatura su quelle parti del corpo che hanno una certa capacità di assorbimento - riduzione della forza di frenatura - distanza di frenatura - posizione della fibbia di fissaggio - movimento pendolare e urto laterale- punto d’ancoraggio al di sopra della testa, ancoraggio in altri punti Alterazione della funzione protettiva causata dall’invecchiamento - deterioramento della resistenza meccanica causata dalle--…--delle condizioni ambientali, dalla pulitura e dall’usura - resistenza alla corrosione - resistenza dell’attrezzatura agli aggressivi industriali - mantenimento della funzione di protezione per tutta la durata dell’attrezzatura
15
9. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE Rischi- Origini e forma dei rischiFattori da prendere in considerazione dal punto di vista della sicurezza per la scelta e l’utilizzazione dell’attrezzatura 2009 15/21 RISCHI LEGATI ALL’IMPIEGO DELL’ATTREZZATURA (rif. punto 9.) utilizzo della protezione insufficiente - cattiva scelta dell’attrezzatura- scelta dell’attrezzatura in funzione del tipo e dell’entità dei rischi e delle esigenze industriali - osservanza delle disposizioni fornite dal fabbricante (norme per l’uso) - osservanza della marcatura dell’attrezzature (es. tipo di protezione, marcatura corrispondente e un impiego specifico) - scelta dell’attrezzatura in funzione dei fattori individuali dell’utilizzatore - impropria utilizzazione dell’attrezzatura - impiego appropriato dell’ attrezzatura conoscendo il rischio - osservanza delle disposizioni fornite dal fabbricante - attrezzatura sporca, consunta o deteriorata - mantenimento dell’attrezzatura in buono stato - Controlli regolari - sostituzione a tempo debito - osservanza delle disposizioni fornite dal fabbricante
16
2007 mannelli16/89 guanti I guanti medicali, solitamente, proteggono le mani contro uno o più rischi (es. biologico e chimico) e, in tali casi, sulle confezioni dei guanti stessi sono riportati i simboli dei “rischi biologici” e dei “rischi chimici”:
17
2007 mannelli17/89 Non è sufficiente la marcatura CE L’efficacia di un guanto può essere valutata a priori testando la sua permeabilità al sangue, ai virus, alle sostanze chimiche, o all’acqua. La conoscenza del livello di protezione è importante quando si sia in presenza di un rischio chimico o biologico. Gli indici di protezione dei guanti di sicurezza contro i rischi da sostanze chimiche e da microorganismi assumono valori in funzione del tempo di permeazione (tempo necessario ad un liquido per penetrare all'interno).
18
2007 mannelli18/89 Quale marcatura CE? Guanti per la protezione da prodotti chimici e microrganismi UNI EN 374 – 1,2,3 Marcatura CE / 475/92 e/o Guanti medicali monouso UNI EN 455 – 1,2 Marcatura CE / 46/97
19
2007 mannelli19/89 Protezione per aldeide formica DPItipoNorma UNI EN note guantiGomma butilica374 374.2 374.3 Rimuovere immediatamente in presenza di segni di deterioramento mascheraClasse A1405Filtro specifico per formaldeide montato su semimaschera Occhiali/visieraCon totale chiusura laterale 166 vestiarioCamici monouso in TNT 340 368 369
20
2007 mannelli20/89 Protezione per aldeide glutarica DPItipoNorma UNI EN note guantiGomma butilica, nitrilica, viton (guanti in lattice sconsigliati in quanto l’aldeide li deteriora facilmente) 374 374.2 374.3 Rimuovere immediatamente in presenza di segni di deterioramento mascheraA/P405 Occhiali/visieraCon totale chiusura laterale 166 vestiarioCamici monouso in TNT 340 368 369
21
2009 21/21
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.