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L’INFORTUNIO SUL LAVORO E LA RESPONSABILITÀ PENALE

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Presentazione sul tema: "L’INFORTUNIO SUL LAVORO E LA RESPONSABILITÀ PENALE"— Transcript della presentazione:

1 L’INFORTUNIO SUL LAVORO E LA RESPONSABILITÀ PENALE
LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 123/2007 E DAL T.UNICO SULLA SICUREZZA L’INFORTUNIO SUL LAVORO E LA RESPONSABILITÀ PENALE DELL’IMPRESA VITIVINICOLA Avv. Marco Giuri

2 Quale novità? La legge 123/2007 entrata in vigore il 25 agosto 2007 e confermata nel T. Unico sulla sicurezza in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, introduce, per la prima volta, la responsabilità penale dell’Impresa (associata a quella personale del datore di lavoro) per alcune ipotesi di infortunio sul lavoro

3 La L. 123/2007 La responsabilità penale dell’Impresa (chiamata responsabilità amministrativa) scatta in caso di: Lesione personale colposa grave e gravissima Omicidio colposo commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e nell’esecuzione del rapporto di lavoro.

4 Il meccanismo di collegamento
Come viene introdotta la responsabilità penale dell’Impresa per violazione delle norme antinfortunistiche? Collegando queste fattispecie (infortunio) al Dlgs 231/2001 che prevede la responsabilità amministrativa (penale) delle società

5 La responsabilità amministrativa delle società:
Il Dlgs 231/2001 La responsabilità amministrativa delle società: La norma prevede che per alcune ipotesi di reati commessi dal vertice apicale dell’Impresa e/o da sottoposti, da cui la stessa possa trarne vantaggio e/o benefici, scatta l’imputazione della responsabilità “penale” anche in capo all’Impresa stessa. Resta ferma la responsabilità penale personale di colui che ha commesso il fatto.

6 L. 123/2007: il perseguimento di un fine
La L. 123 del 2007 prosegue l’intento del legislatore di affiancare alla responsabilità personale dell’autore del reato anche la responsabilità “penale” dell’impresa. Tendenza ad implementare tale sistema: - reati ambientali Privacy Antiriciclaggio (3° Direttiva) ??????

7 L. 123 – 2007 «Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro) – 1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno».

8 L. 123 – 2007 Le Novità per l’impresa
Viene introdotto per la prima volta nell’ambito della responsabilità amministrativa delle società una fattispecie di reato colposo: omicidio colposo – lesione personali gravi e gravissime derivanti dalla violazione delle norme antinfortunistiche a tutela della salute del lavoratore.

9 Sanzioni applicabili Sanzione pecuniaria da euro ,00 ad euro ,00 Sanzione interdittiva dell’attività da 3 mesi ad un anno Misure cautelari in corso del procedimento

10 A chi si applica le sanzioni
A tutte le imprese a prescindere dalle dimensioni e dalla tipologia purchè soggette alla normativa antinfortunistica a tutela del lavoratore. Ciò che determina è che i fatti illeciti colposi (lesioni o omicidio) siano: “commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro”

11 Lesioni personali Art. 582 Lesione personale Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto e' punibile a querela della persona offesa (1). (1)Articolo cosi' modificato dalla L. 26 gennaio 1963, n. 24. Il secondo comma e' stato successivamente cosi' sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

12 Lesioni personali Art. 583 Circostanze aggravanti
La lesione personale e' grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacita' di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

13 Art. 590 Lesioni personali colpose
Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale e' punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila. Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se e' gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni quattrocentomila.

14 Art. 590 Lesioni personali colpose
Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per lesioni gravissime e' della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila (1). ….Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale (2).

15 Infortunio sul lavoro: applicazione della 123/2007
In caso di infortunio sul lavoro derivante da mancata o errata applicazione (colposa) delle norme a tutela del lavoratore (es. Dlgs 626/94) con prognosi superiore ai 40 gg scatta: La responsabilità personale del datore di lavoro/dirigente/preposto; + La responsabilità amministrativa dell’impresa ex dlgs 231/2001 Procedimento penale d’ufficio.

16 Come evitare la responsabilità dell’impresa
Il dlgs 231/2001 prevede una serie di strumenti che “dovrebbero” evitare la responsabilità dell’impresa: Adozione di Modelli Organizzativi Introduzione di un Organismo di vigilanza Codice etico

17 Responsabilità dell'ente
L'ente e' responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di: rappresentanza amministrazione di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. Avv. Marco Giuri - Firenze

18 Vantaggio o interesse dell’ente nel reato
La recente giurisprudenza ha stabilito che il vantaggio o l’interesse si può concretizzare anche con il “mero risparmio economico” es. derivante dalla mancata predisposizione delle salvaguardie necessarie (es. mancata adozione delle cautele 626/94)

19 Tassatività dei reati Il dlgs 231 del 2001 ha previsto tassativamente i reati che comportano la responsabilità amministrativa delle società. Si tratta di reati che richiedono il dolo, fatta eccezione per la novità del 123/2007. E’ una cd. “norma aperta”: il legislatore vi inserisce altre fattispecie collegandone gli effetti

20 ALCUNI ESEMPI DI REATI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITA’ AMM.VA
indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter cod. pen.) concussione (art. 317 cod. pen.) corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 cod. pen.) corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 cod. pen.) corruzione per atti giudiziari (art. 319 ter comma 1 cod. pen.) corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 cod. pen.) Avv. Marco Giuri - Firenze

21 REATI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITA’ AMM.VA
False comunicazioni sociali (falso in bilancio) False informazioni nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all’investimento o all’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati (falso in prospetto) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione Impedimento del libero svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alla società di revisione (impedito controllo) Indebita restituzione dei conferimenti ai soci Avv. Marco Giuri - Firenze

22 “LA PARTITA DA GIOCARE”
Il collegamento dell’infortunio sul lavoro alla responsabilità penale dell’Impresa non ci impone di azzerare gli illeciti ma di provare che si è fatto “di tutto” per evitare il loro concretizzarsi. Ma come faccio a dimostrarlo??

23 COME EVITARE LA RESPONSABILITA’
La Società non risponde se prova che: a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE IDONEI A PREVENIRE REATI DELLA SPECIE DI QUELLO VERIFICATOSI;

24 COME EVITARE LA RESPONSABILITA’
b) La società si è dotata di UN ORGANISMO DI VIGILANZA SUL FUNZIONAMENTO E SULL'OSSERVANZA DEI MODELLI, curandone il loro aggiornamento (organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo); Avv. Marco Giuri - Firenze

25 In cosa consiste il Modello di organizzazione
La norma non ci indica l’esatto contenuto del modello ma ci fornisce alcune indicazioni di massima. Libertà nella creazione del modello Effettività Applicazione alla realtà societaria (evitare il “copia ed incolla”) Controllo Aggiornamento

26 Modelli di organizzazione dell'ente
I modelli devono rispondere alle seguenti esigenze: a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (AREE DI RISCHIO); b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire (CODICE ETICO); c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Avv. Marco Giuri - Firenze

27 Cosa prevede il T.Unico Il Testo unico individua il contenuto del modello organizzativo ai fini della sicurezza:

28 CODICE ETICO Documento contente i “principi etici” rilevanti ai fini della prevenzione dei reati: è una forma di controllo preventivo (purchè effettivamente applicato e sanzionato).

29 CODICE ETICO A chi si applica:
Ai dipendenti, dirigenti, amministratori, sindaci, fornitori. Sistema sanzionatorio: statuto lavoratori/risoluzione del contratto

30 ODV: Organismo di vigilanza
Organismo garante dell’effettività del modello; Verifica periodicamente la “tenuta” del modello; Elabora proposte di modifica se necessarie; Analizza e verifica le informazioni che gli pervengono Effettua controlli di verifica Avv. Marco Giuri - Firenze

31 ODV: Organismo di vigilanza
Composizione dell’ODV: La norma non fornisce indicazioni tranne sul fatto che sia un organismo dell’ente. In linea di principio, quindi, deve essere interno ma si può avvalere di consulenti esterni. Preferibile un organismo collegiale. Prassi: attribuzione a chi svolge Internal Auditing in azienda. Avv. Marco Giuri - Firenze

32 COSA PREVEDE IL NUOVO TESTO UNICO SULLA SICUREZZA
In relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale (omicidio colposo), commesso con violazione dell’articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a quote ( ,00 Euro). Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

33 Le sanzioni del T. Unico articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007: In sintesi: nel caso in cui il datore di lavoro ometta la valutazione dei rischi e del documento sulla sicurezza mancata nomina del responsabile del servizio prevenzione ed infortuni

34 Le sanzioni del T. unico In relazione al delitto di cui all’articolo 589 (omicidio) del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote (euro ) e non superiore a 500 quote (euro ). Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

35 Le sanzioni del T. Unico In relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma (lesioni personali colpose), del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote (euro ). Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi». Avv. Marco Giuri - Firenze

36 LE SANZIONI INTERDITTIVE
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Avv. Marco Giuri - Firenze

37 Sanzione amministrativa pecuniaria
Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune. Avv. Marco Giuri - Firenze

38 Misure cautelari Nella fase delle indagini la società potrebbe essere sottoposta alle misure cautelari: Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilita' dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero puo' richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive gia' depositate. Avv. Marco Giuri - Firenze

39 COSA DEVE FARE UN’IMPRESA VITIVINICOLA PER ADEGUARSI
ADEMPIERE FEDELMENTE A QUANTO PREVISTO DAL TESTO UNICO IN TEMA DI SICUREZZA: POLITICA DELLA SICUREZZA E FORMAZIONE DEL PERSONALE ATTUARE LE NOMINE INTERNE SULLA SICUREZZA: DATORE LAVORO – DIRIGENTE – PREPOSTO PER LE IMPRESE CHE NON HANNO MAI ADOTTATO IL MODELLO ORGANIZZATIVO: CREARE E ADOTTARE TALE MODELLO IN CONFORMITA’ AL T. UNICO PER LE SOCIETA’ CHE GIA’ HANNO UN MODELLO: IMPLEMENTARE QUELLO ESISTENTE EVITARE SICURAMENTE L’ADOZIONE DI UN MODELLO STANDARD APPLICATO FITTIZIAMENTE: PREFERIBILE, PERCHÉ MAGGIORMENTE A TUTELA, LA CREAZIONE DI UN MODELLO AD HOC, ANCHE SEMPLICE, MA “CUCITO ADDOSSO”.

40 COSA FARE PER ADEGUARSI
CREARE L’ORGANISMO DI VIGILANZA INTERNO: Difficoltà nell’individuazione dell’Organismo di Vigilanza che deve essere autonomo. Potrebbe essere percorsa la strada di un Organismo di vigilanza misto, con soggetti interni ed esterni. Per le piccole realtà è prevista anche la possibilità di una sola persona come ODV. ADOTTARE UN CODICE ETICO SULLA SICUREZZA E FARLO RISPETTARE Problema della concreta applicazione del Modello e del relativo controllo e delle connesse sanzioni. Necessario annuale aggiornamento dei Modelli.

41 Una soluzione da percorrere
Verificare con attenzione l’attività in concreto svolta dall’impresa (valutare cioè i margini di rischio abbastanza elevati in termini di “sinistrosità” e di errata (seppur in buona fede - interpretazione ed applicazione della norma a tutela della salute e del lavoro) e da ciò far derivare un percorso di creazione e applicazione dei Modelli suddetti.

42 Una soluzione da percorrere: la strada “obbligata”
In prima applicazione, considerando che la rischiosità maggiore potrebbe sussistere proprio solo in tema di sicurezza sul lavoro, è ipotizzabile l’adozione di un Modello cd. “limitato” ovvero creato a tutela delle sole situazioni di rischio, non coinvolgendo, quindi, tutta l’organizzazione aziendale ma solo gli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro e alla normativa antinfortunistica. Questa fase dovrebbe poi essere nel tempo implementata con gli altri aspetti dell’organizzazione aziendale: ciò anche in virtù del fatto che si tratta di norma in divenire.

43 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
Rispetto degli standard di legge su attrezzature, luoghi di lavoro, agenti fisici, etc Valutazione rischi Attività di organizzazione: emergenze, soccorso, gestione appalti, riunioni periodiche della sicurezza Sorveglianza sanitaria Formazione Vigilanza sul lavoro Documentazione obbligatoria di legge Verifica procedure interne Articolazione di funzioni interne e sistema disciplinare;


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