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Malattia professionale
DEFINIZIONI Infortunio sul lavoro Infortunio «in itinere» Malattia professionale Evento traumatico Causa violenta In occasione di lavoro Conseguente inabilità Infortunio occorso nel normale tragitto (andata e ritorno) da casa al posto di lavoro. Patologia contratta durante l’attività lavorativa per elementi presenti sul luogo di lavoro Con la circolare n. 62 del 18 dicembre 2014 l’INAIL ha esteso la tutela anche a infortuni occorsi in caso di deviazioni dal tragitto effettuate per accompagnare i figli a scuola, recependo l’indirizzo giurisprudenziale oggi prevalente , in armonia con i sistemi di sicurezza dei Paesi Europei. Allegato 1
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A seguito della denuncia di malattia professionale /infortunio l’INAIL
TUTELA ASSICURATIVA (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) INAIL DIPENDENTE A seguito della denuncia di malattia professionale /infortunio l’INAIL Riconosce l’evento Non riconosce l’evento assenza per infortunio Assenza per malattia eventuale risarcimento In caso di riconoscimento di danno fino al 5% assenza di risarcimento economico Dal 6% al 15% risarcimento in capitale (una tantum) Dal 16% in poi rendita permanente Contro le determinazioni dell’INAIL il lavoratore può presentare opposizione amministrativa o/e ricorso giudiziario (art. 104 D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124) Allegato 1
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(D.M. 10 ottobre 1985 e Circolare INAIL 1 aprile 1987, n. 20)
GESTIONE PER CONTO DELLO STATO (D.M. 10 ottobre 1985 e Circolare INAIL 1 aprile 1987, n. 20) INAIL Mette a disposizione la propria struttura amministrativa e sanitaria per la gestione dei singoli casi Valuta il riconoscimento dell’evento ed eventuali postumi Eroga eventuale risarcimento in conto capitale (danno dal 6% al 15%) o una rendita permanente (danno dal 16% in poi) in nome e per conto della P.A. di appartenenza del dipendente AMMINISTRAZIONE Effettua la denuncia on-line di infortunio o malattia professionale occorsi al dipendente civile nel corso dell’attività lavorativa Invia la certificazione medica ed ogni ulteriore documentazione richiesta dall’INAIL ai fini della definizione del caso Rimborsa annualmente all’Istituto assicuratore le somme dallo stesso erogate per il risarcimento degli infortuni e/o malattie professionali occorse ai dipendenti e anticipate dallo stesso Allegato 1
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Conseguenza dell’infortunio per l’A.D.
Danno Economico Retribuzioni «a vuoto» Eventuali prestazioni INAIL Somme versate al dipendente da parte dell’Amministrazione senza ricevere la prestazione lavorativa Somme corrisposte dall’Istituto assicuratore in caso di percentuale di danno accertato superiore al 6% Può essere recuperato dall’A.D. in ipotesi di infortunio con responsabilità di terzi Allegato 1
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INFORTUNI SENZA RESPONSABILITA’
Non c’è azione di rivalsa dell’A.D. per il recupero del danno erariale Il dipendente Il datore di lavoro (Titolare dell’ente) Deve portare a conoscenza dell’evento l’Ente, fornendo: il primo certificato medico; una dichiarazione in cui fornisca la ricostruzione dell’evento ed eventuali dichiarazioni testimoniali; ulteriore eventuale certificazione medica fino al certificato di idoneità a riprendere il lavoro. Deve provvedere ad istruire la relativa pratica amministrativa provvedendo a: inviare la prevista denuncia on line all’INAIL corredata di relativa certificazione medica e dandone comunicazioni alle autorità di P.S.; dare comunicazione al servizio di vigilanza; comunicare l’evento a PERSOCIV comunicando le determinazioni INAIL . Allegato 1
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Comunicare tutti gli eventi a PERSOCIV e le valutazioni INAIL
Infortuni con responsabilità di terzi C’è azione di rivalsa dell’A.D. al fine di recuperare il danno erariale Restano fermi gli obblighi per il dipendente come per l’ipotesi di infortunio senza responsabilità Il datore di lavoro (Titolare dell’ente) Infortunio sul lavoro Infortunio «in itinere» Predispone la prevista inchiesta amministrativa per individuare eventuali responsabili. Interessa la Corte dei Conti per valutare se si ravvisi dolo o colpa grave. Diffida in via precauzionale eventuali ipotetici responsabili dell’evento. In caso di individuazione di responsabilità certe procede al recupero del danno erariale subito dall’A.D.. Acquisisce tutta la documentazione probatoria di responsabilità di terzi. Diffida i responsabili a risarcire il danno all’A.D. e il dipendente a non accordarsi con gli stessi. Una volta quantificato il danno complessivo intima il pagamento ai responsabili civili dell’infortunio. In caso di mancato recupero del danno interessa la competente Avvocatura Distrettuale per l’eventuale seguito in giudizio. Comunicare tutti gli eventi a PERSOCIV e le valutazioni INAIL Per gli infortuni extra-lavorativi gli adempimenti sono gli stessi dell’infortunio «in itinere», ma la competenza è esclusiva dell’Ente di servizio del dipendente infortunato. Allegato 1
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MALATTIE PROFESSIONALI
Tabellate: sono quelle inserite in apposite tabelle individuate da norme di legge, con decreto del Ministero del lavoro. (L’ultima tabella è stata introdotta col D.M. 11 dicembre 2009) Non tabellate: sono patologie causate da fattori di rischio connessi con l’attività lavorativa, ma non espressamente indicate nelle tabelle. Il datore di lavoro (Titolare dell’ente) Il dipendente Effettua denuncia on line della malattia entro 5 giorni dalla ricezione del primo certificato medico, trasmettendone copia alla Direzione Generale. Fornisce all’INAIL la documentazione che l’Istituto richiederà. Trasmette all’INAIL ogni ulteriore certificato medico per le relative valutazioni. Conserva agli atti la relativa pratica amministrativa per eventuali ricorsi giudiziari per risarcimento del danno presentati all’A.D.. Comunica l’insorgenza della patologia al proprio datore di lavoro corredata da adeguata certificazione medica e dettagliata relazione. Presenta la certificazione medica relativa ad eventuali ulteriori periodi di assenza connessi con la patologia. Fornisce all’INAIL tutte le informazioni e documentazioni richieste. Allegato 1
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Infortuni occorsi in periodo di comando Infortuni su mezzo di servizio
Casistiche particolari Infortuni occorsi in periodo di comando Infortuni su mezzo di servizio Infortuni in missione Eventi infortunistici occorsi al dipendenti della difesa durante il loro servizio presso un’altra Amministrazione in cui sono stati inviati in posizione di Comando dall’A.D. (Comando Diretto) Infortuni occorsi ai dipendenti civili mentre si trovano a bordo di un mezzo di servizio Eventi verificatisi nel luogo e nel periodo in cui i dipendenti civili svolgono la loro attività lavorativa in missione Allegato 1
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INFORTUNI IN COMANDO DIRETTO
(Dipendente dell’A.D. comandato presso altra Amministrazione) In questa ipotesi il rapporto assicurativo rimane tra l’INAIL e l’A.D. (amministrazione di appartenenza) e ciò comporta, oltre agli adempimenti ordinari, i seguenti specifici obblighi: Il datore di lavoro (Titolare dell’ente) Il dipendente Comunica l’evento all’Ente di provenienza presentando la relativa certificazione medica. Presenta allo stesso ente tutta l’ulteriore certificazione sanitaria fino alla ripresa servizio. Fornisce una dichiarazione sulla dinamica dell’infortunio indicando i dati di eventuali responsabili. Compie tutti i previsti adempimenti per la tipologia di infortunio occorsa al dipendente. In ipotesi di infortunio con responsabilità, effettua la quantificazione del danno tenendo presente che: Le somme eventualmente erogare dall’INAIL devono essere recuperate dall’Ente dell’A.D.. Allegato 1
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(Circolare INAIL del 23.10.2013, n. 52)
INFORTUNI IN MISSIONE (Circolare INAIL del , n. 52) SI NO Infortuni occorsi nel tragitto tra domicilio e luogo della missione. Infortuni avvenuti tra albergo del luogo dove si effettua la missione e luogo in cui deve essere prestata l’attività lavorativa. Infortuni occorsi nell’albergo o nella struttura abitativa in cui il dipendente dimora durante la missione . Eventi accaduti durante lo svolgimento di attività senza «legame funzionale» con la prestazione lavorativa. Avvenimenti verificatisi per «rischio elettivo», riconducibili a scelte personali del dipendente irragionevoli e prive di collegamento con l’attività lavorativa. Allegato 1
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INFORTUNI SU MEZZO DI SERVIZIO
Si tratta di infortuni sul lavoro a tutti gli effetti per i quali valgono tutti gli adempimenti previsti per questa tipologia. INOLTRE Il datore di lavoro (Titolare dell’ente) Responsabilità autista Responsabilità terzi Interessa la Corte dei Conti al fine di valutare l’eventuale «dolo o colpa grave» in capo all’autista. Comunica al conducente del veicolo di servizio l’avvio del procedimento a suo carico. Invia allo stesso diffide precauzionali in attesa della pronuncia della Corte dei Conti. Istruisce la pratica come nelle normali ipotesi di infortunio con responsabilità e procede al recupero del danno erariale. In entrambe le ipotesi, qualora fosse necessario aprire un contenzioso per il recupero del danno erariale subito dall’A.D., dovrà essere interessato il VI Reparto di SEGREDIFESA, in luogo dell’Avvocatura dello Stato Allegato 1
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