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LA DICHIARAZIONE TRIBUTARIA Teramo AA. 2015/2016
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LA DICHIARAZIONE TRIBUTARIA La dichiarazione tributaria si può definire come una comunicazione effettuata da colui che ha realizzato la fattispecie imponibile del tributo, e cioè dal titolare della capacità contributiva, degli elementi idonei a determinare in concreto la prestazione dovuta
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IMPORTANZA DELLA DICHIARAZIONE Le norme in materia fiscale impongono ai soggetti passivi adempimenti formali oltre a quello sostanziale consistente nel versamento delle imposte. Essi sono assistiti da gravosissime sanzioni, amministrative e penali, assumendosi che il mancato o irregolare compimento manifesti di per sé l’intento di sottrarsi al prelievo fiscale. La molteplicità e complessità degli obblighi formali e il conseguente elevato costo da sostenere per la loro puntuale esecuzione, inducono normalmente i soggetti passivi a riconoscere ad essi la medesima rilevanza attribuita al pagamento della somma dovuta a titolo di tributo. In definitiva il soggetto pone sullo stesso piano gli adempimenti formali e quelli sostanziali
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FORMALITA’ DELLA DICHIARAZIONE Essa va resa nel rispetto di precise regole in ordine al tempo e di puntuali modalità con riguardo alla forma e alla trasmissione Ogni dichiarazione d’imposta va resa entro un termine. La dichiarazione resa oltre il termine finale va considerata tardiva
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FORMALITA’ DELLA DICHIARAZIONE La dichiarazione fiscale si considera omessa se non presentata o presentata con un ritardo superiore ai novanta giorni; essa costituisce titolo per la riscossione delle imposte ivi indicate ma non assume alcun valore giuridico e legittima l’accertamento d’ufficio circa la definizione dell’obbligazione tributaria. La dichiarazione infedele, invece, nonostante sia regolarmente presentata, espone componenti positivi e negativi di reddito diversi da quelli contabilizzati o realmente conseguiti al fine di ottenere un indebito risparmio d’imposta. La dichiarazione tardiva, infine, è da considerarsi valida (se presentata entro i novanta giorni) salvo l’irrogazione della sanzione pecuniaria dovuta per il ritardo. Il contribuente, rilevato l’errore in cui sia eventualmente incorso, può decidere di sanarlo prima che intervenga l’Ufficio con la procedura del Ravvedimento Operoso che consente un notevole risparmio sulla irrogazione della sanzione in funzione del periodo di tempo intercorso dalla violazione.
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OGGETTO Il suo oggetto è costituito da una pluralità di dati, conosciuti o conoscibili dal soggetto, e quindi come tali riferibili normalmente ad un tempo anteriore a quello in cui la dichiarazione viene resa La dichiarazione tributaria è un atto dovuto, un adempimento imposto dalla legge
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VERIDICITA’ La veridicità esprime la conformità dei dati che si comunicano a quelli reali, nella loro effettiva consistenza, che il soggetto è in grado di ben conoscere.
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VINCOLATIVITA’ La vincolatività per il soggetto consiste nell’impegno che egli assume, nel rendere la dichiarazione, di adeguarsi ad essa. In definitiva il soggetto si impegna ad assolvere l’obbligazione tributaria nella misura che risulta dai dati che egli comunica all’amministrazione finanziaria.
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OBBLIGO DI DICHIARAZIONE Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito di imposta (art. 1/DPR n. 600) Tale norma subisce notevoli deroghe nel duplice senso che l’obbligo della dichiarazione sussiste, da un lato limitatamente ad una determinata categoria di soggetti anche in mancanza di redditi e, dall’altro, non sussiste limitatamente al possesso di determinate categorie di redditi
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OBBLIGO DI DICHIARAZIONE (Soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili) L’estensione dell’obbligo della dichiarazione (anche se non si consegue alcun reddito) concerne i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ossia tutti i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, le società di persone (ad esclusione della società semplice), le associazioni fra professionisti e le persone fisiche esercenti imprese, arti o professioni
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ESONERO DALL’OBBLIGO DI DICHIARAZIONE La legge dispone che da esso sono esonerati alcuni soggetti come ad esempio le persone fisiche che non possiedono alcun reddito e che non sono obbligate alla tenuta delle scritture contabili, le persone fisiche che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, le persone fisiche che possiedono solo redditi di lavoro dipendente e che non conseguono alcun debito di imposta
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LA FORMA La legge vigente (articolo 1 D.P.R. 322/1998) dispone che le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati entro il 31 Gennaio con provvedimento amministrativo e pubblicato sulla gazzetta ufficiale e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi relative all’anno precedente
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LA SOTTOSCRIZIONE La legge (articolo 1, comma 3 D.P.R. 322/1998) esige a pena di nullità la sottoscrizione della dichiarazione, in quanto la sottoscrizione ha funzione indicativa dell’autore del documento e quindi dell’autore della dichiarazione, l’omissione di essa determina l’inesistenza dell’atto giacchè la sua provenienza non è altrimenti desumibile. La nullità può anche essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito da parte del competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate
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LA RECETTIZIETA’ La dichiarazione tributaria non può esplicare la sua funzione pratica se non è conosciuta dall’Amministrazione finanziaria: è insomma una dichiarazione recettizia che come tale non assume rilevanza esterna se non al momento in cui si realizza l’evento della ricezione. Ad essa, quindi, deve far seguito un’attività strumentale che valga a procurare la conoscenza e tale attività non può che consistere in una notificazione, ossia in un’ulteriore attività richiedente una specifica iniziativa del dichiarante. Le varie leggi d’imposta prescrivono infatti che la dichiarazione deve essere “presentata” e, quasi a sottolineare che la notificazione costituisce un dato inseparabile, configura la fattispecie di omessa dichiarazione come “omessa presentazione della dichiarazione D’altro lato poichè l’operazione tipica nella quale si risolve la notifica della dichiarazione assume lo schema strutturale del fatto semplice (consegna del documento), il momento in cui la dichiarazione si perfeziona coincide con quello della ricezione formale
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NATURA GIURIDICA: Confessione stragiudiziale Non sembra possa accettarsi l’opinione che la dichiarazione possa essere configurata come una confessione stragiudiziale. I fatti confessati sono generalmente sfavorevoli al confidente, quelli riportati nella dichiarazione tributaria possono essere tanto favorevoli quanto sfavorevoli. Si deve peraltro osservare che, ove la dichiarazione tributaria venisse considerata una confessione, rimarrebbero senza qualificazione le dichiarazioni negative (favorevoli al contribuente), quelle contenenti cioè l’indicazione dei redditi esenti o tali da non comportare imponibilità.
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NATURA GIURIDICA: Dichiarazione di volontà (negozio giuridico) Non convince neppure la opinione che ha inteso inquadrare la dichiarazione tributaria nella categoria delle dichiarazioni di volontà. Se la dichiarazione d’imposta è un atto dovuto con effetti predeterminati dalla legge, essa non può qualificarsi come negozio giuridico. Quest’ultimo è una dichiarazione di volontà diretta alla produzione di specifici effetti che l’ordinamento giuridico riconosce e tutela: gli effetti pertanto si producono in quanto la volontà è orientata in tal senso. Posto che gli effetti della dichiarazione sono predeterminati dalla legge e si producono, a prescindere dalla volontà del soggetto, essa non è un negozio, bensì un mero atto giuridico, sia pure consapevole e volontario
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NATURA GIURIDICA DELLA DICHIARAZIONE: Dichiarazione di scienza La dichiarazione tributaria ha lo scopo di portare a conoscenza dell’Amministrazione finanziaria gli elementi dai quali, scaturirà la base imponibile. Si tratta pertanto di una dichiarazione di scienza, non di volontà, mediante la quale il contribuente rende nota al fisco l’esistenza del presupposto imponibile, specificando tutti gli elementi per l’esatta determinazione della reale consistenza del debito d’imposta.
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DICHIARAZIONE DI SCIENZA Quindi per i fautori di tale pensiero la dichiarazione si riduce a mero strumento per mezzo del quale l’amministrazione finanziaria perviene alla conoscenza degli elementi che concorrono alla formazione della fattispecie concreta con l’ovvia conseguenza di lasciare ogni valutazione di diritto riservata all’Amministrazione stessa
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DICHIARAZIONE DI SCIENZA O NEGOZIO GIURIDICO? Essa è un atto dovuto e come tale non può essere un atto negoziale, visto che il negozio giuridico rappresenta una manifestazione di volontà (quindi non atto dovuto) rivolta ad uno scopo pratico che consiste nella costituzione, modificazione o estinzione di una situazione giuridicamente rilevante (prototipo del negozio giuridico può essere considerato il contratto). Quindi è possibile affermare che la natura negoziale di un atto come la dichiarazione è esclusa dal carattere obbligatorio di esso (se è obbligatorio viene meno la volontà)
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DICHIARAZIONE DI SCIENZA Quindi possiamo affermare, in sintonia con il pensiero della Dottrina dominante, che la dichiarazione è un atto che attiene alla liquidazione ed alla riscossione dell’imposta dovuta. Essa serve proprio ed esclusivamente a questo: a portare a conoscenza dell’amministrazione i fatti ai quali la legge ricollega il debito d’imposta ed a tradurre in somma liquida la base imponibile, attraverso una valutazione analitica o sintetica degli elementi che la compongono (quindi dichiarazione di scienza).
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LA MODIFICABILITA’ DELLA DICHIARAZIONE
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Il problema della ritrattabilità La dichiarazione d’imposta è irretrattabile nel senso che una volta presentata resta acquisita all’Amministrazione Finanziaria come elemento di decisione e nessun ulteriore comportamento del dichiarante può far si che quella dichiarazione non sia mai esistita La dichiarazione costituisce la base sulla quale l’ufficio ha diritto di fare affidamento
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Il problema della ritrattabilità…segue La dichiarazione è uno strumento di prova per l’Amministrazione e dispensa quest’ultima dal verificare se corrispondano al vero le affermazioni in essa contenute sfavorevoli allo stesso dichiarante.
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Il problema della ritrattabilità…segue Ciò premesso, col termine di ritrattabilità si vuole indicare la possibilità, data al contribuente, di prospettare all’Amministrazione o al giudice tributario ulteriori elementi di fatto e/o di diritto che possano inficiare l’attendibilità della dichiarazione già presentata. Tale potere del contribuente si specifica operando rettifiche ed integrazioni, volendo intendere con l’ultimo termine, la comunicazione di fatti nuovi, cioè non risultanti dalla dichiarazione già presentata
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RITRATTABILITA’ E DICHIARAZIONE DI SCIENZA La dichiarazione di scienza fa sì che il soggetto passivo è in grado di modificare sempre la dichiarazione entro i limiti temporali stabiliti dalla legge, indicando nuovi elementi che possono aumentare o ridurre la fattispecie imponibile precedentemente dichiarata. La nuova dichiarazione annulla e sostituisce la precedente.
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IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Errore a vantaggio del contribuente (in danno dell’amministrazione): L’art. 2, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 435/2001 ha modificato, dal 1° gennaio 2002, l’art. 2, comma 8, del D.Lgs. n. 322/1998, prevedendo per il contribuente, salva l’applicazione delle sanzioni, la possibilità d’integrare e correggere errori ed omissioni dell’originaria dichiarazione dei redditi, dell’IRAP e del sostituto d’imposta, regolarmente presentate, entro i termini ordinari di decadenza dell’azione di accertamento, previsti dall’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, vale a dire entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello entro cui la dichiarazione doveva essere presentata
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IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Errore in danno del contribuente: L’eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997L’art. 2, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 435/2001 introduce inoltre nello stesso art. 2 il comma 8-bis, secondo il quale le dichiarazioni dei redditi, dell’IRAP e dei sostituti d’imposta possono essere integrate dai contribuenti – a loro favore – per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito o di un minor credito, mediante una dichiarazione da presentare entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. L’eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997
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IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO L’ art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 disciplina, invece, la procedura per richiedere il rimborso delle imposte versate in eccesso entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento stesso. Tale istanza può essere presentata in caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento
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Ravvedimento operoso art. 13 D.Leg.vo n. 472/1997 (no) Nelle ipotesi di ravvedimento previste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi ;
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IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO (no) SANZIONI PER OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE (D.LGS 471/97, ART.1) Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell’ammontare delle imposte dovute con un minimo di € 258,00. Se non sono dovute imposte si applica la sanzione da € 258,00 ad € 1.032,00. Essa può essere aumentata fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili
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IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO (no) RAVVEDIMENTO OPEROSO (D.LGS 472/97, ART.13) LA SANZIONE E’ RIDOTTA: Comma 1, lettera b) – ad 1/5 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Comma1, lettera c) – ad 1/8 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.
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I controlli formali ex art. 36-bis e 36 ter/DPR 600 del 1973: La liquidazione: ex art. 36 – bis: vi vengono sottoposte “tutte le dichiarazioni” presentate; L’ufficio effettua un controllo di coerenza interna: controlla l’assenza di errori di calcolo e di errori materiali; Viene svolta entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo, In caso di anomalie l’Ufficio invia una comunicazione e il contribuente ha a disposizione 30 gg. per far pervenire sue osservazioni o per procedere al pagamento (in questo caso con una riduzione delle sanzioni). Nel caso in cui le osservazioni non sono condivise o il contribuente rimane inerte prende avvio la fase della riscossione: il credito viene iscritto a ruolo e il contribuente riceverà la notifica di una cartella di pagamento.
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I controlli formali ex art. 36-bis e 36 ter/DPR 600 del 1973: Il controllo formale ex art. 36 – ter: vi vengono sottoposte solo le dichiarazioni selezionate; L’ufficio effettua un controllo di congruenza con i documenti giustificativi: l’uff. può chiederne l’esibizione al contribuente; Viene svolta entro il 31 dicembre del biennio successivo a quello di presentazione; In caso di anomalie l’Ufficio invia una comunicazione e il contribuente ha a disposizione 30 gg. per far pervenire sue osservazioni o per procedere al pagamento (in questo caso con una riduzione delle sanzioni). Nel caso in cui le osservazioni non sono condivise o il contribuente rimane inerte prende avvio la fase della riscossione: il credito viene iscritto a ruolo e il contribuente riceverà la notifica di una cartella di pagamento.
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