La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

S.A.F.A.S. S.p.a. Programma di formazione aziendale

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "S.A.F.A.S. S.p.a. Programma di formazione aziendale"— Transcript della presentazione:

1 RUOLO E RESPONSABILITA' DI DIRIGENTI E PREPOSTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE
S.A.F.A.S. S.p.a. Programma di formazione aziendale sulla sicurezza e salute a cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dott. Davide Piccolo Altavilla Vicentina, 17 settembre 2008

2 SCOPO DELL'INCONTRO Adempimento art. 37 c.7 D.Lgs. 81/08
Presentare la politica aziendale della sicurezza Illustrare organigramma della sicurezza Far conoscere ruoli e responsabilità di ciascuno Ricordare gli obblighi dei lavoratori Esaminare e condividere la gestione aziendale della sicurezza Analizzare l'andamento infortunistico

3 IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA
Pubblicato il 30 aprile 2008 Entra in vigore i 15 maggio Unisce in un unico decreto (D.Lgs. 81/08) gran parte delle norme previgenti È composto da 306 articoli (XI titoli) e 51 allegati

4 A proposito di FORMAZIONE
    FORMAZIONE: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; INFORMAZIONE: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; ADDESTRAMENTO: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

5 FORMAZIONE (D.Lgs. 81/08 art. 37 c.7)‏
I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza. I contenuti della formazione comprendono:     a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;     b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi;     d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

6 SOGGETTI - DEFINIZIONI (art. 2)‏
LAVORATORE: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione... Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, l'associato in partecipazione il beneficiario di tirocini formativi e di orientamento l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari... il volontario

7 SOGGETTI - DEFINIZIONI (art. 2)‏
DATORE DI AVORO il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

8 SOGGETTI - DEFINIZIONI (art. 2)‏
DIRIGENTE: in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa

9 SOGGETTI – LA DELEGA (art. 16)‏
  La delega di funzioni da parte del datore di lavoro deve:     a) risultare da atto scritto recante data certa;     b) riguardare un delegato con i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti;     c) attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti ;     d) attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;     e) essere accettata dal delegato per iscritto f) pubblicizzata adeguatamente e tempestivamente NB: La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. SOGGETTI – LA DELEGA (art. 16)‏

10 SOGGETTI - DEFINIZIONI (art. 2)‏
PREPOSTO: in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa N.B.: principio di effettività

11 SOGGETTI - DEFINIZIONI (art. 2)‏
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE PROTEZIONE: in possesso delle capacità e dei requisiti professionali... designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

12 SOGGETTI - DEFINIZIONI (art. 2)‏
MEDICO COMPETENTE: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali..., che collabora... con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di legge

13 SOGGETTI - DEFINIZIONI (art. 2)‏
    RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

14 ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA
Datore di lavoro Matteo Pasqualotto Medico competente Paolo Soave R.S.P.P. Davide Piccolo Dirigenti Addetti al primo soccorso Addetti antincendio Preposti capi reparto e capi turno R.L.S. Olivo Stefano Lavoratori

15 DATORE DI LAVORO (art.17): non può delegare
SOGGETTI & OBBLIGHI     DATORE DI LAVORO (art.17):   non può delegare la valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del documento la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi 

16 DATORE DI LAVORO e DIRIGENTI(art.18):
SOGGETTI & OBBLIGHI     DATORE DI LAVORO e DIRIGENTI(art.18): a) nominare del medico competente     b) designare gli addetti alla gestione dell'emergenza;   c) affidare compiti secondo capacità e condizioni di salute e sicurezza;     d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI     e) consentire soltanto ai lavoratori istruiti e addestrati l'accesso alle zone a rischio grave e specifico; f) richiedere ai lavoratori di osservare le norme vigenti, le disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI;     g) richiedere al medico competente di osservare i suoi obblighi

17 DATORE DI LAVORO e DIRIGENTI(art.18):
SOGGETTI & OBBLIGHI     DATORE DI LAVORO e DIRIGENTI(art.18): h) e t) garantire il controllo delle situazioni di emergenza e dare istruzioni per l'evacuazione;     i) informare i lavoratori esposti al rischio grave e immediato  l) adempiere a: informazione, formazione e addestramento;     m) non richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di pericolo grave e immediato; n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;     o) consegnare al RLS copia del D.V.R. e dei dati sugli infortuni

18 DATORE DI LAVORO e DIRIGENTI (art.18):
SOGGETTI & OBBLIGHI     DATORE DI LAVORO e DIRIGENTI (art.18):     p) elaborare il documento sulla sicurezza degli appalti (DUVRI)‏ q) garantire la tutela dell'ambiente esterno e della popolazione     r) comunicare all'INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro     s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;     v) convocare la riunione periodica     z) aggiornare le misure di prevenzione (mutamenti rilevanti su salute e sicurezza del lavoro, o progressi tecnica prev. e protezione);     aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei RLS bb) vigilare sul rilascio e rispetto dei giudizi di idoneità.

19 SOGGETTI & OBBLIGHI PREPOSTI (ART.19):
      a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza degli obblighi dei lavoratori, delle disposizioni aziendali e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI, in caso di persistente inosservanza, informare i loro superiori diretti;     b) verificare che solo i lavoratori istruiti accedano alle zone a rischio grave e specifico;     c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di emergenza e dare istruzioni per l'evacuazione

20 g) frequentare appositi corsi di formazione.
SOGGETTI & OBBLIGHI     PREPOSTI (ART.19): d) informare ... i lavoratori esposti a pericolo grave e immediato sul rischio e le disposizioni necessarie; e) non richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in situazioni di pericolo grave ed immediato;     f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze di mezzi, attrezzature di lavoro e DPI, sia ogni altra condizione di pericolo delle quali venga a conoscenza;     g) frequentare appositi corsi di formazione.     

21 SOGGETTI & OBBLIGHI LAVORATORI (ART.20):
prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente a formazione, istruzioni e mezzi forniti. contribuire...all'adempimento degli obblighi previsti su salute e sicurezza; osservare le disposizioni e le istruzioni impartite per la loro protezione; utilizzare correttamente attrezzature di lavoro, sostanze e preparati pericolosi, mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;    

22 SOGGETTI & OBBLIGHI LAVORATORI (ART.20):
non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o controllo; non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la sicurezza; partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati; sottoporsi ai controlli sanitari utilizzare in modo appropriato i DPI; segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi e condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza   

23 IL LAVORO IN APPALTO (art. 26)‏
IL DATORE DI LAVORO (COMMITTENTE) DEVE: verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi fornire loro dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente sulle misure di prevenzione e di emergenza

24 IL LAVORO IN APPALTO (art. 26)‏
I DATORI DI LAVORO:     a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;     b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi, informandosi reciprocamente per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese

25 IL LAVORO IN APPALTO (art. 26)‏
Il COMMITTENTE promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze (cosiddetto DUVRI), allegato al contratto di appalto. Il personale dell'appaltatore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento.

26 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI (art. 28)‏
...deve riguardare, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nella sistemazione dei luoghi di lavoro, TUTTI i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi ... quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi

27 MODELLO ORGANIZZATIVO (art. 30)‏
Deve essere idoneo, efficace, adottato ed attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento degli obblighi giuridici relativi:     a) al rispetto degli standard di legge su attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;     b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;     c) alle attività di natura organizzativa, (emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei RLS); d) alle attività di sorveglianza sanitaria;     e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;     f) alle attività di vigilanza (rispetto procedure ed istruzioni da parte dei lavoratori);     g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

28 QUALCHE ALTRA DEFINIZIONE!‏
1 PERICOLO:     proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (un oggetto, un fenomeno fisico) avente il potenziale di causare danni 2 RISCHIO probabilità di raggiungere il danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un fattore o agente oppure alla loro combinazione;

29 RISCHIO = PROBABILITA' x DANNO
IN SINTESI‏ RISCHIO = PROBABILITA' x DANNO Per ridurlo Prevenzione + Protezione

30 PREVENZIONE DANNI ALLA SALUTE
stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità...ma PREVENZIONE DANNI ALLA SALUTE significa innanzitutto non subire disturbi o contrarre malattie a causa del lavoro (sordità, dermatiti, ecc.)‏

31 PREVENZIONE DANNI ALLA PROPRIA INCOLUMITA'
SICURI!‏ ... tornare a casa interi tutte le sere ... e godersi la famiglia ... e la pensione (!)‏ PREVENZIONE DANNI ALLA PROPRIA INCOLUMITA' significa non subire infortuni sul lavoro

32 Situazione infortunistica aziendale
Il dato parziale 2008 non è lusinghiero: già accaduti 17 infortuni (23 su base annua)‏

33 Situazione infortunistica aziendale
Il dato parziale 2008 non è per niente positivo: già persi 230 giorni (306 su base annua).

34 Situazione infortunistica aziendale

35 PROGETTO 1 Adesione progetto Assofond per la riduzione degli infortuni: obiettivo – 40% in circa tre anni (iniziato a fine 2007) PROGETTO 2 Implementazione del sistema di gestione della sicurezza secondo le linee guida UNI-INAIL (iniziato a gennaio)‏

36 riduzione degli infortuni:
PROGETTO 1 riduzione degli infortuni: INDISPENSABILE IL VOSTRO CONTRIBUTO IMPORTANTE DIFFUSIONE E USO OCCHIALI ESSENZIALE EVITARE INFORTUNI GRAVI: VIGILARE E REPRIMERE COMPORTAMENTI PERICOLOSI CON OGNI STRUMENTO LEGALE DISPONIBILE...

37 SANZIONI DISCIPLINARI
RICHIAMO VERBALE RICHIAMO SCRITTO MULTA SOSPENSIONE DAL LAVORO LICENZIAMENTO: TUTTO DEVE PARTIRE DAL VOSTRO BUON ESEMPIO E DALLE VOSTRE SEGNALAZIONI ALLA DIREZIONE

38 SANZIONI DISCIPLINARI
il sistema disciplinare aziendale previsto dalla contrattazione collettiva voluto dal modello organizzativo (art.30 D.Lgs. 81/08)‏ approvato dalla direzione divulgato e condiviso con i preposti (oggi)‏ diffuso a tutti i lavoratori applicato con fermezza e coerenza

39 PROGETTO 2

40 PROGETTO 2 POLITICA AZIENDALE: CONDIVISA E PERSEGUITA
ORGANIGRAMMA ED ELENCO AUTORIZZATI: CONOSCIUTI E RISPETTATI PROCEDURE DI GESTIONE: FINORA REDATTE X MANUTENZIONE LAVORI IN APPALTO INFORMAZIONE E FORMAZIONE INFORTUNI E PRIMO SOCCORSO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ACQUISTI

41 attenti e responsabili
I compiti per casa Contiamo sulla collaborazione di tutti: 1 nel rispetto delle regole di sicurezza 2 nell’evitare di effettuare operazioni non di propria competenza o per le quali non si sia stati sufficientemente informati 3 nella segnalazione delle situazioni di pericolo e di carenze 4 nel comunicare al sottoscritto anche gli incidenti (mancati infortuni) o i comportamenti pericolosi 5 nel mantenimento e nella promozione di comportamenti attenti e responsabili

42 Vi Ringrazio in anticipo per l’impegno che non dubito saprete
mettere nel perseguire gli obiettivi condivisi di sicurezza e salute vi ringrazio per l'attenzione e sono a disposizione per ogni chiarimento e informazione


Scaricare ppt "S.A.F.A.S. S.p.a. Programma di formazione aziendale"

Presentazioni simili


Annunci Google