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Titolo III Amministrazione Centrale Vigente Art. 38 L’Amministrazione centrale dell’Università è ordinata alla realizzazione dei compiti dell’Ateneo nel.

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1 Titolo III Amministrazione Centrale Vigente Art. 38 L’Amministrazione centrale dell’Università è ordinata alla realizzazione dei compiti dell’Ateneo nel suo complesso, sul piano della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, secondo gli obiettivi e i programmi definiti dagli organi di governo. Il Rettore, in quanto legale rappresentante e responsabile del governo dell’Università, sovrintende alle attività dell’amministrazione centrale. Art.39 L'incarico di Direttore Generale è conferito dal Rettore, su parere motivato del Senato Accademico, a persona con caratteristiche professionali adeguate alle funzioni, che sia dirigente dell'Ateneo o di altra sede universitaria o di altra amministrazione pubblica o che sia comunque in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente. L'incarico è a tempo determinato e può essere rinnovato. Al Direttore Generale sono attribuite, per la durata dell'incarico, le competenze previste dal D.L.vo 3/2/1993 n.29 e successive modifiche ed integrazioni. Nuovo (ex Art. 38) L’Amministrazione centrale dell’Università è ordinata alla realizzazione dei compiti dell’Ateneo nel suo complesso, sul piano della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, secondo gli obiettivi e i programmi definiti dagli organi di governo. Il Rettore, in quanto legale rappresentante e responsabile del governo dell’Università, sovrintende alle attività dell’amministrazione centrale. (propongo di inserire gli articoli 39, 40 e 41 nel titolo II «Organi di Governo dell’Ateneo», con numerazione da concordare con la commissione che si occupa di tale titolo) (Ex Art. 39) L’incarico di Direttore Generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale nelle funzioni dirigenziali. L’incarico di Direttore generale è regolato da contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a 4 anni, rinnovabile. Al Direttore Generale spetta, per la durata dell’incarico, il trattamento economico conforme a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell’Econoimia e delle Finanze. È previsto il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto in caso di conferimento dell’incarico a dipendente pubblico.

2 Titolo III Amministrazione Centrale Art.40 Il Direttore Generale sovrintende, in conformità delle disposizioni del Rettore, a tutti i servizi amministrativi e contabili. Esso, inoltre: a) attua le direttive degli organi di governo, per assicurare l’organizzazione e il buon funzionamento dell’amministrazione centrale; b) dispone, attraverso gli uffici dipendenti, l’esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo; c) è a capo degli uffici e dei servizi dell’Ateneo, nonché del personale tutto, ivi compreso quello dirigenziale e ne stabilisce, sentito il Senato Accademico, l’attribuzione alle singole strutture, nonché trattamenti economici accessori; d) esplica una generale attività di direzione e controllo nei confronti del personale tecnico e amministrativo, incluso quello dirigenziale; e) è responsabile della legittimità dei provvedimenti amministrativi, nell’ambito delle sue competenze; f) definisce, sentite le organizzazioni sindacali, l’orario di servizio, di lavoro e di apertura al pubblico degli uffici, anche in conformità di eventuali indirizzi del Rettore. Il Direttore Generale fa parte del Consiglio di Amministrazione, con voto deliberativo ed interviene alle adunanze del Senato Accademico, con voto consultivo. (Ex Art.40) Il Direttore Generale attende, in conformità agli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, alla complessiva gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico - amministrativo dell’Ateneo, nonché ai compiti, in quanto compatibili, di cui all’art. 16 del D.L. 30 Marzo 2001, n.165. Esso, inoltre: a) attua le direttive degli organi di governo, per assicurare l’organizzazione e il buon funzionamento dell’amministrazione centrale; b) dispone, attraverso gli uffici dipendenti, l’esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo; c) è a capo degli uffici e dei servizi dell’Ateneo, nonché del personale tutto, ivi compreso quello dirigenziale e ne stabilisce, sentito il Senato Accademico, l’attribuzione alle singole strutture, nonché trattamenti economici accessori; d) esplica una generale attività di direzione e controllo nei confronti del personale tecnico e amministrativo, incluso quello dirigenziale; e) è responsabile della legittimità dei provvedimenti amministrativi, nell’ambito delle sue competenze; f) definisce, sentite le organizzazioni sindacali, l’orario di servizio, di lavoro e di apertura al pubblico degli uffici, anche in conformità di eventuali indirizzi del Rettore. Il Direttore Generale partecipa con funzione consultiva e senza diritto di voto alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

3 Art.41 Presso l'Ateneo è costituito un Collegio di revisione dei conti, composto da tre a sei membri, designati dal Senato Accademico che ne stabilisce anche il numero dei componenti. Almeno un componente deve appartenere ai ruoli del Ministero dell’Economia. I componenti del predetto Collegio devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili, fatta eccezione per l’eventuale designazione di Magistrato contabile e per il componente appartenente ai ruoli del suddetto Ministero. Il Collegio dei revisori dei conti: esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni; a) verifica la regolarità della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale e della tenuta dei libri e delle scritture contabili, nonché la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle medesime scritture contabili; b) effettua verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia; c) formula pareri preventivi, a richiesta degli organi di governo di Ateneo, del Rettore, ovvero del Direttore Generale su contratti e su convenzioni. In sede di adozione delle deliberazioni del Collegio, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Ai revisori dei conti è corrisposta un’indennità di carica, il cui importo, su proposta del Senato Accademico, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità detta norme sul funzionamento del predetto consesso. (Ex Art. 41) Presso l’Ateneo è costituito un Collegio di revisione dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti di cui un membro effettivo con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo ed un supplente, designati dal Ministero dell’Economia e della Finanze; uno effettitvo ed un supplente, scelti dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca tra i dirigenti e funzionari del Ministero stesso. I componenti il collegio, di cui almeno due devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili, sono nominati con decreto rettorale, restano in carica al massimo 4 anni e sono rieleggibili per una sola volta. È fatto divieto di conferimento dell’incarico a personale dipendente della medesima università. Il Collegio dei revisori dei conti: esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni; a) verifica la regolarità della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale e della tenuta dei libri e delle scritture contabili, nonché la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle medesime scritture contabili; b) effettua verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia; c) formula pareri preventivi, a richiesta degli organi di governo di Ateneo, del Rettore, ovvero del Direttore Generale su contratti e su convenzioni. Ai revisori dei conti è corrisposta un’indennità di carica, il cui importo, su proposta del Senato Accademico, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle leggi che governano la finanza pubblica. Titolo III Amministrazione Centrale

4 Alcune annotazioni: Ex art. 38: ho eliminato il riferimento ai principi di efficienza, efficacia…ectc. perché al 100% saranno inseriti in uno specifico articolo del I titolo dello statuto. Se non lo fossero andrebbero reinserite Ex art. 39: ho cambiato qualcosa nel primo comma, ma solo locuzioni formali. Ex art. 40: ho proposto una versione un po’ diversa dalla tua, domani possiamo confrontarci sul testo. Ex art. 41: ho assemblato il testo seguendo, credo, le indicazioni che erano emerse nella nostra ultima conversazione, senza apportare nessun nuovo contenuto. Riflessioni: È opportuno rivedere la numerazione degli articoli, in quanto mi sembra inevitabile una diversa collocazione degli stessi nel corpo dello statuto naturalmente bisogna attendere gli altri articoli È opportuno riflettere sulla durata degli organi, che forse dovrebbe essere prevista in maniera esatta e forse rapportata alla durata in carica del rettore (considerando che sei è multiplo di tre e, quindi, salvo particolari vicende può esserci una concomitanza di scadenze fra le cariche) No, la logica è, secondo me, quella di un cambio graduale e non di tutti contemporaneamente Domanda: ma i due revisori iscritti al registro devono essere quelli effettivi? e quindi anche i supplenti devono essere iscritti? la legge non lo specifica, ma allora mi chiedo: se i due supplenti non partecipano che senso ha che che possano essere duuno o entrambi loro ad essere iscritti? L'iscrizione infatti attesta la competenza.


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