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Il contratto a termine D.Lgs. 6-9-2001 n. 368
Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES. Il contratto a termine
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Evoluzione storica Art. 2097 c.c. : tutela formale del lavoratore
L.n. 230/1962: atto scritto; elenco casi specifici apposizione del termine Evoluzione successiva: autorizzazione da parte della autorità amministrativa o della contrattazione collettiva (l.56/1987) a stipulare contratti a tempo determinato = progressivo ampliamento ‘controllato’ delle possibilità di contrarre a termine D.lg.vo n. 368/2001 (direttiva , n. 99/70)
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Il d.lgs 368/2001 L’attuazione delle direttive comunitarie nelle politiche del XXI secolo Un braccio di ferro sul contratto a termine in ottica di superamento dell’art. 18 s.l. Flessibilità o libertà di licenziamento? La confusione successiva con gli interventi del 2007, 2008, 2012.
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D.lg.vo n. 368/2001 “… flessibilità non può essere confusa con precarietà. A titolo di esempio si può rammentare l’attento equilibrio fra esigenze organizzative di elasticità della forza lavoro e rafforzamento dei diritti (collettivi ed individuali) dei lavoratori che emerge dalla riforma del part time … (d.lg.vo 25 febbraio 2000, n. 61), in contrapposizione alla liberalizzazione incontrollata delle assunzioni a termine …” M. Roccella, Manuale di diritto del lavoro, Giappichelli, 2005, p. 15
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Termine:definitivo abbandono del principio di tassatività
È consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
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Comma 01. premesso al comma 1 dell’art. 1 del d.lg.vo n. 368/2001
L.n. 247/2007 “Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato” Comma 01. premesso al comma 1 dell’art. 1 del d.lg.vo n. 368/2001
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Art. 21 l.n. 133/2008 All‘articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo le parole «tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo» sono aggiunte le seguenti: «, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro».
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Apposizione del termine Art. 1 d.lg.vo n. 368/2001
01. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro (l.247/2007; l.92/2012). 1. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro (dl 112/2008; C.Cost n.214, 311; 2010 n.65).
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Segue Il requisito causale non è richiesto:
a) nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi comprensiva di eventuale proroga, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato; b) in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In questi casi il contratto non può essere prorogato
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L'apposizione di un termine non è ammessa
per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi; presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine; d) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.
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Proroga Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.
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Proroga di fatto 1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore. 2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, nonché decorso il periodo complessivo di 36 mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
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Successione di contratti
Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. I contratti collettivi possono prevedere che tali termini non trovino applicazione.
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Successione immediata
Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. I contratti collettivi possono prevedere che tale disposizione non trovi applicazione.
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Limite dei 36 mesi Qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.
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Oltre i 36 mesi… Un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato
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Decreto Renzi Uno dei principali paletti caduti è quello dell’ acausalità (ovvero la possibilità riconosciuta al datore di lavoro di non specificare le motivazioni che lo portano a fissare un termine al rapporto). Di fatto una vera e propria «mano libera» sulle mansioni prima concessa solo per i primi 12 mesi, ora consentita per tutti e tre gli anni.
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La durata massima del contratto a termine resta fissata in 36 mesi (dopo bisogna passare a quello a tempo indeterminato), ma ora fra un contratto e l’altro non esiste più l’obbligo di una pausa di dieci o venti giorni. Considerando un massimo di otto proroghe - mentre il modello Fornero ne permetteva una sola - i rinnovi possono essere uno successivo all’altro.
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Il decreto stabilisce anche che - se i contratti collettivi non hanno già previsto un tetto - i contratti a termine possano coprire fino ad un massimo del 20 per cento dell’organico (ma le aziende sotto ai 5 dipendenti possono comunque stipularne uno).
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I commenti Reazioni - Il decreto è bocciato dall'ex viceministro all'Economia, Stefano Fassina, che già si era espresso contro: "Il decreto sul lavoro emanato dal governo è più grave dell'abolizione dell'articolo 18. Forse vi sono delle tecnicalità che non a tutti sono chiare ma sarebbe meno grave l'eliminazione dell'articolo 18, almeno ci sarebbe un contratto a tempo indeterminato seppure interrompibile in qualunque momento. Siamo di fronte a una regressione del mercato del lavoro - rincara l'esponente della minoranza Pd - , aumenta in modo pesantissimo la precarietà, non è una riforma e per quanto mi riguarda deve essere modificato, altrimenti non è votabile".
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"Il decreto sul lavoro rischia, se non si affronta con coraggio il tema della crescita, di ottenere un effetto opposto al buon proposito di creare buona occupazione - dice invece - il segretario confederale Uil, Guglielmo Loy - . Intervenire sul contratto a termine facilitandone l'uso da parte delle imprese con la bassa domanda potrebbe creare concorrenza solo al contratto più stabile, quello a tempo indeterminato". Per Luigi Angeletti, (allora) segretario generale Uil, invece, "l'unica cosa che deve essere modificata nel decreto è il fatto che si possa rinnovare otto volte il contratto a termine per la stessa persona nello stesso posto di lavoro. Ha poco senso".
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Altri toni dal fronte imprenditoriale: "Sono misure da tempo attese, che vanno nella direzione più volte da noi indicata - si legge in una nota di Rete imprese Italia - . I contratti a termine e quelli di apprendistato - affermano Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti - sono stati finalmente liberati da vincoli e la semplificazione delle procedure è la strada giusta da percorrere per sbloccare le nuove assunzioni.
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La forma 2. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis relativamente alla non operatività del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. 3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. 4. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni.
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Diritto di precedenza Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
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Trattamento economico e normativo
Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.
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Computo ed esclusione Ai fini dell’applicazione del titolo III dello Statuto, i lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili ove il contratto abbia durata superiore a nove mesi. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione dell'assunzione deve essere effettuata al centro per l'impiego entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo
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Dirigenti In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, è consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, purché di durata non superiore a cinque anni, con i dirigenti, i quali possono comunque recedere da essi trascorso un triennio e osservata la disposizione dell'articolo 2118 del codice civile. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo, salvo per quanto concerne le previsioni di cui agli articoli 6 (principio di non discriminazione) e 8 (criteri di computo)
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Limiti di utilizzo La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici; b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni; c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi; d) con lavoratori di età superiore a 55 anni
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Conformità alla direttiva
Obiettivo (clausola 1) L'obiettivo del presente accordo quadro : a) migliorare la qualità
del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione; b) creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Disposizioni di attuazione (clausola 8) 3. L'applicazione del presente accordo non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori nell'ambito coperto dall'accordo stesso.
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CGCE, sentenza, 22-11-2005, C-144/04 Mangold
52. – […] una reformatio in peius della protezione offerta ai lavoratori nel settore dei contratti a tempo determinato non è, in quanto tale, vietata dall’accordo quadro quando non è in alcun modo collegata con l’applicazione di questo. 53. - Orbene, sia dalla decisione di rinvio sia dalle osservazioni presentate dal governo tedesco nel corso dell’udienza, risulta come rilevato dall’avvocato generale nei par delle sue conclusioni, che i successivi abbassamenti dell’età oltre la quale è consentita la stipula di contratti a tempo determinato senza restrizioni sono giustificati non già dalla necessità di applicare l’accordo quadro, ma da quella di incentivare l’occupazione delle persone anziane in Germania. 54. - Ciò considerato, la prima questione, lett. a), va risolta dichiarando che la clausola 8, punto 3, dell’accordo quadro dev’essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa quale quella controversa nella causa principale, la quale, per motivi connessi con la necessità di promuovere l’occupazione e indipendentemente dall’applicazione del detto accordo, ha abbassato l’età oltre la quale possono essere stipulati senza restrizioni contratti di lavoro a tempo determinato.
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applicazione del principio in italia
Corte cost., , n. 44. È incostituzionale il combinato disposto dell’art. 10, 9º e 10º comma, e dell’art. 11, 1º comma, d.leg. 6 settembre 2001 n. 368, nella parte in cui abroga l’art. 23, 2º comma, l. 28 febbraio 1987 n. 56, volto a regolare il diritto di precedenza dei lavoratori stagionali nelle assunzioni presso la medesima azienda e con la medesima qualifica.
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La contribuzione come deterrente
ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
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Il contributo addizionale non si applica:
a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti; b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali, nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. c) agli apprendisti; d) ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni
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Il contributo addizionale è restituito, successivamente al decorso del periodo di prova, al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. La restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine.
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Artt. 33 ss. D.lg.vo n. 276/2003 Lavoro intermittente
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Le oscillazioni del pendolo
La legge n. 247/2007 abroga il lavoro intermittente Il d.l. n. 112/2008, conv. dalla l.n. 133/2008 reintroduce il lavoro intermittente La l.92/2012 modifica e amplia le possibilità di utilizzo Il d.l. 76/2013 modifica ulteriormente inserendo dei limiti
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La forma dell’acqua * * A. Camilleri
Lo schema proposto può assumere i contenuti del lavoro a tempo parziale, del lavoro a tempo pieno, del lavoro a termine o a tempo indeterminato; eventualmente con pagamento di un’indennità di disponibilità, similmente a quanto avviene nella somministrazione.
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La forma dell’acqua E’ stato sottolineato come nel contratto di lavoro intermittente la “detipizzazione” del contratto di lavoro subordinato “risponde unicamente all’intento del legislatore di mettere a disposizione dell’imprenditore tanti tipi negoziali quante sono le modalità economicamente ed organizzativamente convenienti di alienazione del lavoro” (V. Pinto)
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Definizione – Art. 33 1. Il contratto di lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti di cui all’articolo 34. 2. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato anche a tempo determinato.
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ASSENZA DI OBBLIGHI RECIPROCI, DELL’INDENNITA’ DI DISPONIBILITA’
Art Definizione ASSENZA DI OBBLIGHI RECIPROCI, SALVA LA PATTUIZIONE DELL’INDENNITA’ DI DISPONIBILITA’
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CASI DI RICORSO AL LAVORO INTERMITTENTE – Art.34
1. Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. 2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con più di cinquantacinque anni di età e con soggetti con meno di ventiquattro anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età.
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(continua) 2-bis. In ogni caso, fermi restando i presupposti di instaurazione del rapporto e con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
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Divieti È vietato il ricorso al lavoro intermittente:
per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi o all’intervento della cassa integrazione guadagni nelle stesse mansioni che interessano il lavoro intermittente; da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.
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Forma – Art. 35 Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi: indicazione della durata e delle ipotesi di ricorso alla fattispecie luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo; trattamento economico e normativo spettante al lavoratore e indennità di disponibilità, ove prevista
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Forma – Art. 35 Segue: indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione; i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità; le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto
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Forma art. 35 (segue) 3-bis. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms, o posta elettronica. […] In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
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Lavoratore che si obbliga a rispondere alla chiamata del d.l.- Art. 36
Nel contratto di lavoro intermittente è stabilita la misura della indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione. La misura di detta indennità è stabilita dai contratti collettivi e comunque non è inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
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Lavoratore che si obbliga a rispondere alla chiamata del d.l.
Il contratto in questo caso deve stabilire: luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo
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Lavoratore che si obbliga a rispondere alla chiamata del d.l.
Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare la risoluzione del contratto, la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all’ingiustificato rifiuto, nonché un congruo risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto di lavoro.
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Lavoratore che si obbliga a rispondere alla chiamata del d.l.
In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell’impedimento. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità. Ove il lavoratore non provveda ad avvisare il d.l. della temporanea indisponibilità, perde il diritto alla indennità per un periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto individuale.
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Lavoro intermittente per periodi predeterminati – Art. 37
[Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali l’indennità di disponibilità è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro] abrogato nel 2007m reinserito nel 2008, abrogato nel 2012.
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Trattamento del lavoratore intermittente – Art. 38
Il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte
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Trattamento del lavoratore intermittente
Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, congedi parentali
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Trattamento del lavoratore intermittente
Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati né matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l’indennità di disponibilità
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