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Lezione 17 Tipologie di fondi comuni di investimento

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Presentazione sul tema: "Lezione 17 Tipologie di fondi comuni di investimento"— Transcript della presentazione:

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2 Lezione 17 Tipologie di fondi comuni di investimento
I criteri generali a cui deve attenersi il fondo comune di investimento sono disciplinati dal Regolamento emanato dal Ministero della economia e delle finanze del 24 maggio 1999,n. 228 Il Regolamento Ministeriale distingue i fondi sulla base di: Oggetto dell’investimento; Categoria di investitori a cui è destinata l’offerta delle quote; Modalità di partecipazione al fondo, aperto o chiuso, con riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote, ammontare minimo di sottoscrizione e relative procedure da seguire; Durata massima e minima del fondo, in relazione alla natura degli investimenti; Condizioni e modalità di esecuzione degli acquisti o conferimento di beni.

3 Lezione 17 Il Regolamento ministeriale distingue i fondi in: Fondi aperti (armonizzati e non); Fondi chiusi; Fondi immobiliari; Fondi garantiti; Fondi riservati; Fondi speculativi.

4 Lezione 17 Fondi aperti I fondi aperti si caratterizzano per il diritto riconosciuto in favore del partecipante di ottenere il rimborso delle proprie quote in qualunque momento Per garantire la “libertà di uscita” dei partecipanti, il Fondo deve investire il proprio patrimonio prevalentemente in beni di facili smobilizzo (ad es., strumenti finanziari, quotati e non, e depositi bancari di denaro).

5 Lezione 17 Fondi aperti armonizzati
Si ha un “fondo aperto armonizzato” nel caso in cui il fondo: sia conforme alle direttive comunitarie in materia di OICMV; goda del mutuo riconoscimento in Europa.

6 Lezione 17 Il Fondo aperto armonizzato istituito in Italia può essere offerto in altri Paesi U. E. previsa comunicazione alla Banca d’Italia. Banca d’Italia, a sua volta, notifica alla Autorità del paese ospitante. Il Fondo aperto armonizzato istituito in altri paese può essere offerto previsa notifica da parte della Autorità competente del paese di origine alla CONSOB

7 Lezione 17 I fondi aperti non armonizzati Il patrimonio del fondo può essere investito in strumenti finanziari quotati e non, e depositi bancari, con i criteri di cui al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Non godendo del mutuo riconoscimento, per potere essere offerto in un paese diverso da quello di origine, è necessari a una apposita autorizzazione da parte della Autorità del paese ospitante.

8 Lezione 17 I Fondi Chiusi Nel fondo chiuso, il diritto al rimborso può essere esercitato solo a scadenze predeterminate. Il ricorso al fondo chiuso è obbligatorio quando l’investimento ha ad oggetto beni immobili; diritti reali immobiliari; partecipazioni in oscietà immobiliari; crediti e titoli rappresentativi di crediti e altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicità almeno semestrale; strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato in misura superiore al 10%

9 Lezione 17 I fondi chiusi La partecipazione al fondo chiuso è ammessa anche ai piccoli investitori. Per garantire ai piccoli investitori il diritto al disinvestimento anche al di fuori delle previsioni del regolamento del fondo, è obbligatorio procedere ad una quotazione in un mercato regolamentato di una quota del fondo, laddove l’accesso sia ammesso anche a investitori per somma inferiore a euro ,00. I fondi chiusi si distinguono, a loro volta, in fondi mobiliari e immobiliari

10 Lezione 17 Fondi garantiti
Tali fondi garantiscono ai partecipanti la restituzione del capitale investito e/o una remunerazione minima Possono essere aperti o chiusi L’art. 15 bis d. m. 24 maggio 1999, n. 228, dispone che la garanzia del fondo sia predisposta «mediante la stipula di apposite convenzioni con banche, imprese di investimento che prestano il servizio di negoziazione per conto proprio, imprese di assicurazione o intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo Unico Bancario aventi i requisiti indicati dalla Banca d'Italia, ovvero mediante altre eventuali forme di garanzia indicate dalla Banca d'Italia»

11 Lezione 17 I fondi garantiti si distinguono dai fondi a capitale protetto In questi casi, la restituzione dell’investimento non è garantita ma tecniche particolari vengono adottate per proteggere il capitale investito. Nei fondi a capitale protetto, pertanto, la restituzione è subordinata al buon esito della strategia di protezione congegnata dal gestore

12 Lezione 17 Fondi riservati I fondi riservati sono quelli la cui sottoscrizione è ammessa esclusivamente ad investitori qualificati (cfr., art. 1, lett. h), d. m. 28 maggio 1999, n. 228) Le quote dei fondi possedute da investitori qualificati non possono essere collocate, rimborsate o vendute, da parte di chi le possiede, a soggetti di tipo diverso rispetto a quelli indicati nel regolamento del fondo.

13 Lezione 17 I fondi speculativi consentono investimenti anche in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabiliti da Banca di Italia, e in beni diversi da quelli menzionati all’art. 4 d. m. 228/1999 La elevata rischiosità di tali fondi ha indotto il legislatore a prescrivere il divieto di offerta al pubblico di tali fondi, prevedendo il valore minimo della quota di investimento in euro ,00.

14 Lezione 17 In linea con il profilo di rischio elevato, il regolamento dei fondi riservati e speculativi non è soggetto alla approvazione della Banca d’Italia

15 Lezione 17 Fondi master e fondi feeder Particolari fondi comuni sono le strutture feeder – master (cfr., Regolamento gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015) Il Fondo feeder investe almeno l’85% del proprio capitale in un Fondo Master. Il fondo feeder può avere un solo Fondo Master Il Fondo Master può avere più fondi feeder


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