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LA MAGISTRATURA
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La funzione giurisdizionale consiste nell’applicare le norme giuridiche ai casi concreti, nel risolvere le controversie fra i diversi soggetti e nell’imporre le sanzioni ai soggetti che non hanno rispettato le norme giuridiche. Questa funzione è esercitata dalla Magistratura. Il giudice nell’applicare le norme giuridiche deve essere imparziale, deve essere la “voce della legge”: il suo ruolo consiste nell’applicare oggettivamente il diritto e le norme giuridiche.
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In base all’art. 24 della Costituzione “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”. Ogni persona ha dunque il diritto di rivolgersi all’autorità giudiziaria per vedere tutelati e riconosciuti i propri diritti e interessi legittimi.
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La funzione giurisdizionale è chiamata a risolvere le controversie tra due o più soggetti, chiamati parti, ricorrendo ad una procedura particolare, chiamata processo: il processo è dunque quella procedura regolata dal diritto attraverso la quale il giudice verifica i fatti, applica le norme giuridiche e le sanzioni e risolve la controversia. Il giudice esprime la sua decisione attraverso il provvedimento tipico degli organi giurisdizionali: la sentenza.
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I principi costituzionali sulla funzione giurisdizionale
PRINCIPIO DI INDIPENDENZA PRINCIPIO DI IMPARZIALITA’ DIRITTO AD AGIRE IN GIUDIZIO DIRITTO ALLA DIFESA PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE PRINCIPIO DELLA PLURALITA’ DEI GRADI DI GIUDIZIO OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE PRINCIPIO DELLA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA DELL’IMPUTATO DIVIETO DI APPLICARE PENE DISUMANE, LA TORTURA E LA PENA DI MORTE
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I TIPI DI GIURISDIZIONE
In base alla natura della controversia di cui deve occuparsi il giudice e in base ai soggetti coinvolti, si possono individuare tre tipi fondamentali di giurisdizione: la giurisdizione civile; la giurisdizione penale, la giurisdizione amministrativa. Ogni tipo di giurisdizione è caratterizzato da un tipo di processo: si hanno, infatti, il processo civile, il processo penale e il processo amministrativo.
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(l’arresto, la reclusione, l’ammenda, ecc.).
La giurisdizione civile si occupa delle controversie tra i privati in merito ad una violazione di un diritto soggettivo (si pensi ad esempio ad un danno da risarcire, alla violazione di un contratto, al mancato rispetto di un testamento ecc.). La giurisdizione penale si occupa dei reati, cioè quelle azioni per cui il Codice Penale prevede una sanzione penale (l’arresto, la reclusione, l’ammenda, ecc.). La giurisdizione amministrativa si occupa delle controversie tra la pubblica amministrazione e i privati.
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I TIPI DI GIURISDIZIONE E LE PARTI GIURISDIZIONE CIVILE
I TIPI DI GIURISDIZIONE E LE PARTI GIURISDIZIONE CIVILE PROCESSO CIVILE PARTI: ATTORE E CONVENUTO GIURISDIZIONE PENALE PROCESSO PENALE PARTI: IMPUTATO E PUBBLICO MINISTERO (eventualmente parte civile) GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA PROCESSO AMMINISTRATIVO PARTI: RICORRENTE E RESISTENTE
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L’ORGANIZZAZIONE DELLA MAGISTRATURA
PROCESSO CIVILE PRIMO GRADO GIUDICE DI PACE TRIBUNALE SECONDO GRADO CORTE D’APPELLO TERZO GRADO CORTE DI CASSAZIONE
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PRIMO GRADO: giudici di primo grado per il processo civile sono il giudice di pace e il tribunale. Il giudice di pace è competente solo per le cause di minor valore economico e su determinate materie. SECONDO GRADO: sono giudici di secondo grado il tribunale e la corte d’appello. Se la causa in primo grado si è svolta davanti al giudice di pace, sarà competente in secondo grado il tribunale; se la controversia si è tenuta davanti al Tribunale in primo grado, giudice competente in secondo grado è la corte d’appello. TERZO GRADO: unico giudice di terzo grado è la Corte di cassazione. Tale giudice non entra più nel “merito” della causa (cioè non compie più un accertamento dei fatti e non svolge indagini), ma esprime solo un giudizio di legittimità, cioè verifica che il giudice di secondo grado abbia “legittimamente” applicato il diritto, cioè verifica che il processo si sia svolto correttamente e non siano stati commessi errori. La Corte di Cassazione può annullare (“cassare”) la sentenza di secondo grado.
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L’ORGANIZZAZIONE DELLA MAGISTRATURA CORTE D’ASSISE D’APPELLO
PROCESSO PENALE PRIMO GRADO GIUDICE DI PACE TRIBUNALE CORTE D’ASSISE SECONDO GRADO CORTE D’APPELLO CORTE D’ASSISE D’APPELLO TERZO GRADO CORTE DI CASSAZIONE
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PRIMO GRADO: sono giudici di primo grado nel processo penale il giudice di pace, il tribunale e la corte d’assise. Il giudice di pace si occupa delle cause che riguardano i reati minori (ad esempio l’ingiuria), quei reati per cui è prevista una pena pecuniaria, e non una pena detentiva. Il tribunale ha una competenza residuale, nel senso che si occupa di tutte le cause che non sono di competenza del giudice di pace e della corte d’assise. La corte d’assise si occupa dei reati più gravi, cioè di quei reati per cui è prevista una pena detentiva non inferiore nel massimo a 24 anni. SECONDO GRADO: giudici di secondo grado sono il tribunale, la corte d’appello e la corte d’assise d’appello. Il tribunale si occupa delle cause che in primo grado si sono tenute davanti al giudice di pace, la corte d’appello è giudice di secondo grado per il Tribunale, la corte d’assise d’appello è giudice di secondo grado per la corte d’assise. TERZO GRADO: giudice di terzo grado, solo però per le questioni di legittimità, è la corte di cassazione. Il tribunale per i minorenni si occupa dei processi penali a carico dei minorenni.
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L’ORGANIZZAZIONE DELLA MAGISTRATURA
PROCESSO AMMINISTRATIVO PRIMO GRADO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE (T.A.R.) SECONDO GRADO CONSIGLIO DI STATO
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PRIMO GRADO: giudice di primo grado nel processo amministrativo è il tribunale amministrativo regionale. Il TAR ha sede in ogni capoluogo di Regione; SECONDO GRADO: giudice di appello e quindi di secondo grado contro le sentenze del TAR è il Consiglio di Stato, unico per tutto il Paese e con sede a Roma.
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L’INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA
Per garantire l’indipendenza e l’imparzialità dei giudici, la Costituzione prevede che i magistrati, salvo casi particolari, siano assunti mediante concorso pubblico, e che siano inamovibili. Una volta assegnato ad un ufficio, il giudice è inamovibile: il magistrato non può essere trasferito ad altro ufficio, se non per decisione di un organo interno alla Magistratura, il Consiglio superiore della Magistratura. Per garantire l’indipendenza della Magistratura, la Costituzione disciplina il Consiglio superiore della magistratura (CSM), l’”organo di autogoverno della Magistratura” (artt Cost).
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COMPOSIZIONE DEL CSM: il CSM è composto da 27 membri: 3 di questi sono membri di diritto e 24 sono membri elettivi. I membri di diritto sono il Presidente della Repubblica, che è anche presidente del CSM, il procuratore generale della Corte di Cassazione e il primo presidente della Corte di Cassazione. Dei ventiquattro membri elettivi, otto sono eletti dal Parlamento in seduta comune e sedici sono eletti da tutti i magistrati; FUNZIONI DEL CSM: compito principale del CSM è quello di garantire l’indipendenza e l’autonomia della Magistratura dagli altri poteri dello Stato. Il CSM provvede ad adottare tutti i provvedimenti che incidono sulla carriera di un magistrato (promozioni, trasferimenti ad altro ufficio, sanzioni disciplinari, ecc.). Il Consiglio superiore della Magistratura si occupa anche di organizzare i concorsi per il reclutamento di nuovi magistrati.
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