La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Regime patrimoniale della famiglia

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Regime patrimoniale della famiglia"— Transcript della presentazione:

1 Regime patrimoniale della famiglia
La comunione legale (regime legale) Comunione attuale: tutti i beni mobili e immobili che i coniugi (o uno solo) acuistano durante il matrimonio, nonché i valori mobiliari (titoli) Comunione de residuo: beni che entrano in comunione al momento dello scioglimento , se ancora sussistenti (redditi da lavoro, frutti dei beni di proprietà) Beni personali: acquistati ante matrimonio, ricevuti per successione, risarcimenti, beni strumentali al lavoro/professione, trattamenti previdenziali, beni acquistati con la vendita di beni personali (se dichiarato), ecc. Pubblicità (162): atto pubblico a pena di nullità con annotazione a margine atto di matrimonio

2 Vicende della comunione
Amministrazione: spetta ad entrambi i coniugi; gli atti compiuti senza il necessario consenso sono annullabili (entro un anno) Responsabilità patrimoniale: i creditori della comunione possono soddisfarsi sul patrimonio comune ed in via sussidiaria sul patrimonio di ciascun coniuge (per ½ del credito), mentre i creditori particolari dei coniugi possono soddisfarsi sui beni personali e solo sussidiariamente sui beni comuni del coniuge debitore (e quindi fino alla metà della comunione) Scioglimento: separazione, divorzio, annullamento, morte, fallimento, sentenza per cattiva gestione o interdizione/inabilitazione Divisione: ripartizione di attivo e passivo in parti uguali

3 I regimi convenzionali
La comunione convenzionale (210) La separazione dei beni (215) - denaro versato cu c/c cointestato? Se è provato che il saldo attivo risulta da versamenti effettuati da uno solo dei coniugi, l’altro non può avanzare su di esso alcuna pretesa Il fondo patrimoniale (167): complesso di beni (imm., m.r., titoli) destinati a far fronte ai bisogni della famiglia. La proprietà spetta ad entrambi se non stabilito diversamente, l’amministrazione è comune. Di fatto, è un patrimonio separato il vincolo di destinazione permane fino al 18° dei figli. Per lo scioglimento è necessaria autorizzazione del giudice se vi sono figli minori. L’impresa familiare (230 bis) : tutela del familiare-lavoratore, con previsione di - diritto al mantenimento -partecipazione agli utili, agli acquisti effettuati con essi, agli incrementi aziendali, in proporzione al lavoro prestato - partecipazione alle decisioni più importanti

4 La coppia di fatto o unione libera
Matrimonio e convivenza. Gli effetti del matrimonio Risoluzione del Parl. Europeo: garantire alle fam. monoparentali, alle coppie non sposate ed alle coppie omosessuali parità di diritti rispetto alle coppie e famiglie tradizionali Art. 13 Carta di Nizza: diritto a sposarsi e a costituire una famiglia Necessità di una regolamentazione delle convivenze Le unioni omosessuali Famiglia di fatto e filiazione: parificazione dei figli, la cui presenza genera obblighi giuridici per i genitori (dovere di mantenimento)

5 La coppia di fatto o unione libera: rilevanza giuridica e sociale
La disciplina legale della convivenza senza matrimonio Famiglia anagrafica: insieme di persone che abitano insieme, e sono legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi (art. 4 DPR 223/89) I rapporti tra i componenti della coppia ed i figli (art. 30 Cost., 315 bis e 316 c.c.) I rapporti al’interno della coppia (sostanziale separazione dei beni, contratto e testamento, comunione volontaria). Diritti riconosciuti: accedere alla PMA Chiedere AdS Ottenere un ordine di protezione I rapporti tra la coppia ed i terzi Nel diritto civile: successione nel contratto di locazione; risarcimento danni da morte del convivente, o per vittime mafia/terrorismo; opposizione all’espianto di organi; venir meno dell’assegno di mantenimento/divorzio Nel diritto sociale: ISEE; patrocinio a spese Stato; assistenza sociale (l. 328/00) Nel diritto penale: maltrattamenti in famiglia; atti sessuali con minore; induzione prostituzione; permessi previsti dall’O.P. La crisi della coppia di fatto

6 La fine del matrimonio Nullità Separazione Divorzio
Invalidità del matrimonio concordatario Principi generali Ciascun coniuge per propria volontà unilaterale ha il diritto di ottenere una pronuncia giudiziaria che lo liberi dal vincolo matrimoniale

7 L’invalidità del matrimonio
Principi generali Cause di invalidità: Bigamia Incesto Delitto Insanabili, imprescrittibili, legittimazione estesa a qualunque interessato Minore età (impugnazione del minore entro un anno dalla maggiore età) Interdizione (coabitazione per un anno dopo revoca interd. ha efficacia sanante) Incapacità naturale (coabitazione per un anno dopo cessazione incapacità ha efficacia sanante, altrimenti prescriz. 10 anni)

8 I vizi del consenso Violenza
Timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo Errore Esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale tale da limitare lo svolgimento della vita coniugale (malattie invalidanti, Aids, impotenza, transessualismo, omosessualità, ecc.) Esistenza di una condanna (delitto non colposo, non inf. 5 anni), dichiarazione di delinquenza abituale o professionale, condanna per prostituzione (non inf. 2 anni) Stato di gravidanza causato da persona diversa dal marito

9 Il matrimonio simulato
Si ha quando gli sposi hanno convenuto di non adempiere gli obblighi e di non esercitare i diritti che discendono dal matrimonio (tutti, e non solo alcuni, es. fedeltà) Casistica: matrimoni di convenienza o di c.d. salvataggio Legittimati ad impugnare sono solo i coniugi, entro un anno dalla celebrazione, e purchè non sia iniziata la convivenza

10 Invalidità del matrimonio concordatario
La nullità del matrimonio concordatario può essere pronunciata dal giudice civile, oltre che da quello ecclesiastico Le sentenze ecclesiastiche devono essere «delibate» dalla Corte d’Appello, che verificherà: La competenza del giudice ecclesiastico Che sia stato assicurato il diritto di agire e resistere nel giudizio ecclesiastico Che non vi sia contrasto con l’ordine pubblico Casistica: Simulazione - riserva mentale, termine annuale per l’azione Insufficiente capacità di comprendere il significato del matrimonio - incapacità di sostenerne gli oneri

11 La separazione Quando vigeva il principio di indissolubilità del matrimonio, la separazione aveva la funzione di allentare il vincolo, costituendo l’unico rimedio al fallimento dell’unione. Con l’introduzione del divorzio, e mutato il concetto sociale di famiglia, cambia anche la funzione della separazione: non più stato temporaneo in vista della riconciliazione, ma momento iniziale di un percorso che sfocerà poi nel divorzio (e quindi sua «anticamera»). Con la riforma del 1975 scompare la separazione per colpa, e viene introdotta la separazione per «intollerabilità della convivenza» Le colpe, se anche ci sono, e vengono accertate, restano in secondo piano, in quanto il diritto non intende sanzionare le condotte dei coniugi, ma porre rimedio al fallimento del matrimonio, regolandone le conseguenze nell’interesse dei coniugi e dei figli Viene prevista la possibilità di pronunciare l’ADDEBITO, per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ma questa incide non sul «se» della separazione, ma solo su alcuni effetti patrimoniali e successori

12 La separazione consensuale
Trova la sua fonte nell’accordo dei coniugi, e diventa efficace con l’omologazione del Tribunale, momento conclusivo di un procedimento di volontaria giurisdizione che si snoda in due fasi: La prima si svolge davanti al Pres. del Trib., che effettua il tentativo di conciliazione, e dispone i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse di coniugi e figli La seconda si svolge davanti al collegio che omologa la separazione, cioè la rende efficace Il tribunale non può sindacare le ragioni dei coniugi che chiedono la separazione, può solo rifiutare l’omologazione se gli accordi non tutelano adeguatamente i figli Autonomia delle parti e omologazione: gli accordi non omologati (validi purchè non in contrasto con quelli omologati o comunque finalizzati ad una miglior tutela di coniuge e figli) non costituiscono titolo esecutivo

13 La separazione giudiziale (art. 151 cc)
Può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da arrecare grave pregiudizio all’educazione dei figli. L’intollerabilità può essere: Soggettiva, attribuendosi rilievo al rifiuto di proseguire la convivenza, anche se espresso da uno solo dei coniugi Oggettiva, apparendo necessario un controllo giudiziale sull’obiettività dell’intollerabilità, attraverso il riscontro di circostanze oggettive che rendano impossibile la continuazione della vita comune, non essendo sufficiente il mero rifiuto di uno dei due Nella realtà è difficile distinguere…

14 Separazione con addebito
Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151 co.2). L’addebito costituisce una sanzione per i comportamenti in violazione dei doveri coniugali tenuti consapevolmente da uno dei coniugi o entrambi. Può pronunciarsi l’addebito quando la violazione dei doveri ha avuto una efficacia determinante della crisi coniugale (non è tale, pertanto, se successiva alla crisi). Tale effetto va provato, e non è conseguenza automatica della violazione. In caso di addebito, il coniuge responsabile perde il diritto al mantenimento e conserva solo quello agli alimenti; perde inoltre i diritti successori (conservando solo il diritto ad un assegno a carico dell’eredità se gli era stato riconosciuto l’assegno alimentare). Non vi sono invece conseguenze relativamente ai figli L’addebito va pronunciato nel giudizio di separazione, anche se non necessariamente contestualmente (ad es., sentenza parziale)

15 Addebito e responsabilità civile
La violazione dei doveri coniugali può giustificare la pronuncia di addebito, ma può anche comportare un risarcimento danni? La giurisprudenza ha chiarito che bisogna distinguere tra violazione dei doveri nascenti dal matrimonio (sanzionata con l’addebito) e violazione dei diritti fondamentali della persona. Casistica: comportamenti offensivi di particolare gravità, gravi mancanze di assistenza, comportamenti violenti, lesione della dignità del coniuge «debole», mobbing familiare, denigrazione sistematica dell’altro genitore con ostacoli ai rapporti con i figli, ecc. Violazione del dovere di fedeltà?

16 La separazione di fatto
Non produce gli effetti della separazione legale, ma non è priva di rilevanza giuridica (es.: requisiti per adottare, successione nel contratto di locazione) Pur non essendo previsto, è difficile non ritenere che produca una modifica dei diritti e doveri coniugali, provocandone una attenuazione. Allontanamento ingiustificato di un coniuge

17 La riconciliazione Gli effetti della separazione vengono meno in seguito alla riconciliazione, che può risultare per accordo espresso, o da comportamenti inequivoci incompatibili con lo stato di separazione. Può avvenire durante o dopo il procedimento di separazione. In tal caso una nuova separazione può essere chiesta solo per fatti successivi. Venendo meno gli effetti della separazione, riprendono vigore i diritti e doveri coniugali. Secondo i più, torna automaticamente in vita, ex tunc, la comunione legale

18 Il divorzio Funzione del divorzio: rimedio al venir meno della comunione materiale e spirituale, dopo un certo periodo di separazione, in modo che sia documentabile l’irreversibilità della rottura. Scioglimento del matrimonio civile Cessazione effetti civili del matrimonio concordatario Procedimento: Contenzioso Domanda congiunta Divorzio breve? Divorzio diretto?

19 Le cause di divorzio La separazione personale dei coniugi: 12 mesi non interrotti, decorrenti dalla udienza presidenziale, nel caso di separazione giudiziale ovvero 6 mesi nel caso di separazione consensuale, o in caso di accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita o ancora di accordo di separazione concluso davanti all’ufficiale di stato civile. Il fatto che l’altro coniuge straniero abbia ottenuto all’estero l’annullamento/scioglimento del matrimonio, o abbia contratto nuovo matrimonio L’inconsumazione del matrimonio (matrimonio rato e non consumato del diritto canonico) Il mutamento di sesso Le cause c.d. penali (condanne a lunga pena detentiva, per delitti che offendono la famiglia, per delitti in danno dei familiari): idoneità a «frantumare la vita coniugale»

20 Conseguenze del divorzio in caso di morte dell’ex coniuge
Diritto alla pensione di reversibilità Diritto al trattamento di fine rapporto di lavoro (40% del TFR limitatamente agli anni di lavoro legati dal vincolo matrimoniale) Condizione: che sia stato previsto assegno di divorzio a carico dell’altro coniuge

21 Le conseguenze della separazione (e del divorzio)
Affidamento dei figli minori Gli interventi che riguardano i rapporti tra genitori e figli “riguardano non tanto dei soggetti ... quanto la relazione affettiva che tra essi intercorre...il giudice non deve tanto prendere in considerazione i diritti...quanto qualcosa d’altro”… 21

22 Vecchio regime La regola : affidamento esclusivo, o monogenitoriale (art. 155 c.c.) Le eccezioni (art. 6 l. 898/70): affidamento alternato affidamento congiunto affidamento a terzi 22

23 Nuovo regime: affidamento condiviso
 Art. 155 c.c., come modificato dalla legge 54/06 – artt. 337 bis ss. c.c. Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. PRINCIPIO DELLA BIGENITORIALITA’ 23

24 Contenuti Tale regime, peraltro, non comporta una divisione del minore tra i genitori inteso come collocamento alternato e come obbligo di condivisione di ogni decisone, trattandosi di soluzione da un lato deleteria per il minore e dall’altro spesso impraticabile. Con tale scelta il legislatore sembra aver voluto distinguere la “titolarità” della potestà, in via generale riconosciuta ad entrambi, dal suo “esercizio”. Più in particolare l’art. 155 co. 3 c.c. collega al regime dell’affidamento condiviso una distinzione tra le decisione di “maggiore interesse” e le decisioni di ordinaria amministrazione, per le quali prevede un “esercizio” differente: congiunto per le prime e disgiunto per le seconde. Il nuovo affidamento condiviso non si articola in maniera differente rispetto al precedente affido esclusivo (in cui le decisioni di maggiore interesse dovevano essere adottate da entrambi i genitori). Si deve ritenere che, alla luce della novella legislativa, questo regime ricada ora sotto il concetto di affido condiviso, dovendosi conseguentemente ritenere che nell’affido esclusivo spetteranno al genitore affidatario anche le decisioni di maggiore interesse, salvo non sia diversamente stabilito dal giudice, permanendo comunque in capo all’altro genitore il diritto/dovere di vigilare e di ricorrere al giudice in caso di decisioni pregiudizievoli.

25 Intervento del giudice
Il giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo ai figli. 25

26 In tal caso… La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori (art. 337 ter c.c.). Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità separatamente. 26

27 Mantenimento art. 337 ter Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:         1) le attuali esigenze del figlio;         2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;         3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;         4) le risorse economiche di entrambi i genitori;         5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. 27

28 Assegnazione casa art. 337 sexies
Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Presupposti: convivenza con il figlio, nella medesima casa dove vivevano prima della separazione, con diritto sulla casa da parte dell’altro coniuge (proprietà, usufrutto, abitazione, locazione, comodato, ecc.) . Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. 28

29 L’eccezione: affidamento esclusivo
Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore (art quater) 29

30 Revisione artt. 337 quinquies c.c., 710 c.p.c.
I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo. Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici. 30

31 Procedimento di revisione
In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:         1) ammonire il genitore inadempiente;         2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;         3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;         4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di euro a favore della Cassa delle ammende. 31

32 Figli maggiorenni art. 337 septies
Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.      Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori. 32

33 Rapporti con altri familiari
I diritti dei nonni (art. 317bis c.c.: gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni) I diritti del minore di coltivare diritti con i parenti (art. 315 bis c.c.: diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti) Potere di azione dei parenti

34 Violazione dei provvedimenti
L’altro genitore può/deve chiedere la modifica Ammonizione/risarcimento ex art. 709 ter cpc (ammonire il genitore inadempiente, disporre risarcimento danni nei confronti del minore e dell’altro genitore, condannare al pagamento di ammenda tra 75 e 5000€) Art. 570 c.p. (violazione obblighi assistenza familiare: reclus. fino a 1 anno, multa da 103 a 1032) Art. 388 c.p. (reclus. fino a 3 anni, multa da 103 a 1032)

35 La negoziazione in materia di separazione e divorzio
I coniugi possano raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite (art. 6 D.L. 132/14, conv. In legge 162/14). La procedura è applicabile, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione del decreto, sia in assenza che in presenza di figli minori o di figli maggiorenni, incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti

36 Ruolo del PM Nel primo caso, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è sottoposto al vaglio del procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, se non ravvisa irregolarità comunica il nullaosta agli avvocati. Nel secondo caso, invece, il pm, cui va trasmesso l’accordo concluso entro 10 giorni, lo autorizza solo se lo stesso è rispondente all’interesse dei figli. Qualora, al contrario, il procuratore ritenga che l’accordo non corrisponda agli interessi della prole, lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, il quale, nel termine massimo di trenta giorni, dispone la comparizione delle parti, provvedendo senza ritardo. Una volta autorizzato, l’accordo, nel quale gli avvocati devono dare atto di aver esperito il tentativo di conciliazione tra le parti informandole della possibilità di ricorrere alla mediazione familiare, è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti in materia.

37 Davanti all’ufficiale di stato civile
L’art. 12 del D.L. 132/14 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di: - separazione personale - scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio - modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio Tale procedura semplificata è rivolta ai coniugi solo quando: - vi sia accordo tra loro; - non vi siano figli minori anche di una sola parte, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti; - l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale (l’uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti). L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

38 Annullamento matrimonio
Si applicano le medesime regole previste per separazione e divorzio quanto ad affidamento figli, assegnazione casa, mantenimento dei figli. Per quanto riguarda le conseguenze economiche tra gli ex coniugi, dipende dallo loro buona o mala fede

39 Sottrazione internazionale di minorenni
Convenzione Aja 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori Convenzione Lussemburgo 1980 sul riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di affidamento Ratificate con legge 64/94 Regolamento CE 2201/2003 (c.d. Bruxelles II bis) Principi ispiratori: rapido ripristino dei rapporti genitori-figli, come erano prima della sottrazione Legittimazione ad agire e procedura

40 Gestione del conflitto.
Mediazione familiare Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli. Gestione del conflitto. 40

41 Giudice competente ( 38 disp.att.c.c.)
Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni

42 Misure di protezione nelle relazioni familiari
Violenza domestica: tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. Tutela civilistica: ordini di protezione; tutela dei minori da parte del TM Tutela penalistica

43 Gli ordini di protezione
Artt. 342bis e 342ter c.c. L’articolo 342bis prevede che quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice (T.O.), su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all’articolo 342ter.

44 Provvedimenti Consistono essenzialmente nell’ingiunzione al coniuge, o al convivente violento, di cessare la condotta pregiudizievole e, contestualmente, di allontanarsi dalla casa familiare, con ulteriore prescrizione, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia di origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli.

45 Segue… Il giudice può disporre, altresì, ove occorra:
l’intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati, nonchè il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui sopra, rimangono privi di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento. Il provvedimento ha una durata limitata: massimo un anno, eventualmente rinnovabile per il tempo «strettamente necessario» ed in presenza di «gravi motivi». La violazione dell’OdP è punita con la reclusione fino a 3 anni Se vi sono figli minori, coordinamento con artt c.c. (competenza del TM)

46 Convivente qualsiasi…
La normativa in questione si applica anche nel caso in cui la condotta pregiudizievole sia stata tenuta da altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente, ovvero nei confronti di altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente. In tal modo, viene preso in considerazione dalla legge ogni comportamento violento tenuto all’interno della famiglia, non solo dal coniuge nei confronti dell’altro, ma da qualsiasi componente nei confronti di tutti gli altri.

47 Condotta violenta La norma non specifica, in termini di tipicità, il contenuto della condotta violenta, limitandosi a richiamare, come unico criterio di valutazione, il pregiudizio, di natura grave, che ne possa derivare per l’integrità fisica o morale, o per la libertà dei conviventi familiari. Solo in presenza di detto pregiudizio, collegato causalmente e derivante dalla condotta del coniuge o convivente, potrà adottarsi un provvedimento contro quest’ultimo.

48 Gestire il conflitto familiare
L’intervento giudiziario, attraverso l’ordine di allontanamento, prova a “gestire” e “contenere” una situazione di crisi familiare… Provvedimento temporaneo (max 1 anno), non di carattere risolutivo bensì passaggio tra un “prima” e un “dopo”

49 Tutela penale Misura prevista dall’art. 282bis c.p.p., con cui il giudice prescrive all’imputato: Lasciare immediatamente la casa familiare e non accedervi senza autorizzazione Non avvicinarsi a determinati luoghi abitualmente frequentati dalla p.o. Provvedere al pagamento di assegno a favore delle persone conviventi Misura applicabile per ampia gamma di reati: 570, 571, 600, 600bis, 600ter, 600quater, 601, 602, 609bis ss., 582, 612bis Misura prevista ex art. 384bis: allontanamento d’urgenza dalla casa familiare da parte della PG Ammonimento del questore in caso di stalking, e da recenti interventi legislativi (d.l. 93/13) anche per fatti previsti dagli artt. 581 e 582 c.p. commessi nell’ambito di violenza domestica (anche in assenza di istanza della p.o.)


Scaricare ppt "Regime patrimoniale della famiglia"

Presentazioni simili


Annunci Google