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1. L ’insostenibile danno delle fotocopie pirata
In Italia, ogni anno, vengono effettuate circa 2,6 miliardi di fotocopie abusive (pari a circa 10,3 milioni di volumi), che sottraggono alla filiera editoriale oltre 300 milioni di euro. Si tratta di circa della metà del valore del mercato librario su cui va a incidere il fenomeno della fotocopiatura, e cioè l’editoria di qualità e di ricerca: libri per l’università, saggistica, editoria professionale.
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Il danno alla cultura del nostro Paese è pesantissimo:
le fotocopie abusive riducono sensibilmente le vendite dei testi universitari e pertanto spesso risulta non più conveniente la pubblicazione di opere scientifiche e saggistiche più accurate e innovative. Anche le traduzioni di altre lingue sono limitate alle sole opere di più sicuro successo. E troppo spesso gli autori italiani sono spinti a pubblicare direttamente in lingua straniera libri che in Italia avrebbero come acquirenti unici (e di un’unica copia!) i prodotti di fotocopie abusive! La cultura in generale quindi ne risente: le nuove idee, che andrebbero diffuse e promosse per una generale crescita culturale in ogni settore, seguono strade alternative alla carta stampata, si perdono in messaggi equivoci, manipolabili, con una forte settorialità nella diffusione (vedi Internet).
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Il danno alla legalità:
Il principio alla base del diritto d’autore è semplice: la legge riconosce all’autore e ai suoi aventi causa un valore per la propria opera, valore che gli consenta di continuare a sviluppare la sua linea creativa di studio, di ricerca, di espressione. Non rispettare la legge in materia di diritto d’autore significa sottrarre le risorse che la stessa legge attribuisce all’autore e all’editore, a fronte della produzione di un’opera, equivale a non riconoscere il valore che l’opera stessa rappresenta e a non dare valore ai principi legali che riconosciamo come base del vivere civile.
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Il danno all’economia e all’occupazione è rappresentato da una stima di circa 2,8 miliardi di fotocopie abusive, pari a danni per circa 300 milioni di euro, a scapito dell’intera filiera editoriale, per non contare le decine di milioni di euro di evasione fiscale e la mancata assunzione di persone nei diversi rami dell’editoria. Acquistando un testo fotocopiato si danneggia chi il libro l’ha scritto, corretto, redatto, prodotto, illustrato, edito e distribuito.
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2. Che cosa dice la normativa
Le legge sul diritto d’autore n. 633 del 22 aprile 1941, di recente modificata dal Decreto Legislativo n. 68/03, prevede la possibilità di riprodurre legittimamente solo per uso personale in fotocopia, xerocopia o sistema analogo un’opera protetta dal diritto d ’autore, nei limiti del 15% del volume o fascicolo di periodico.
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La stessa legge prevede attualmente che i responsabili dei punti o centri di riproduzione che utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi – anche gratuitamente – l’uso di macchine fotocopiatrici o sistemi analoghi, debbano corrispondere un compenso ad autori ed editori, per le copie delle opere protette dal diritto d’autore (comma quarto, art. 68, L. 633/41). Tutte le fotocopie fatte violando queste regole sono da ritenersi illegittime e i responsabili dei centri di riproduzione che le consentono sono perseguibili a norma di legge.
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3. Le sanzioni penali e amministrative
Per i contravventori della legge sul diritto d ’autore sono previste le sanzioni di cui alla Sezione II della legge in materia. Art.171 Salvo quanto previsto dall’articolo 171-bis e dall’articolo 171-ter, è punito con la multa da lire a lire chiunque, senza averne diritto,a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un’opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all’estero contrariamente alla legge italiana; ...(omissis)...
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d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un
numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare; ...(omissis)... La violazione delle disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dell’articolo 68 (vedi paragrafo precedente) comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire.
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Art.171-ter 1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro: ...(omissis)... b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a)e b); ...(omissis)…
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2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa
da cinque a trenta milioni di lire chiunque: a) riproduce,duplica,trasmette o diffonde abusivamente,vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d ’autore e da diritti connessi; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. ...(omissis)...
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4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l’applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 (Interdizione da una professione o da un ’arte)e 32-bis (Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese)del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l’esercizio dell’attività produttiva o commerciale. ...(omissis)...
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Art.171-quater Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con l ’arresto sino ad un anno o con l ’ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque, abusivamente ed ai fini di lucro: a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate; ...(omissis)...
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Art.174-bis Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a 103,00 euro. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa da 103,00 a 1.032,00 euro. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto. È fatta salva la possibilità per il titolare del diritto d’autore di agire comunque in sede civile per “…ottenere che sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione o per ottenere il risarcimento del danno.” (art.158 L.633/41).
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