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PubblicatoUberto Bruno Modificato 8 anni fa
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Corso intensivo Lotta al crimine organizzato (4-15 maggio 2015) vincenzo.ricciuto@uniroma2.it carla.solinas@uniroma2.it
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DIRITTI DELLA PERSONALITA’: situazioni giuridiche aventi ad oggetto aspetti e attributi dell’individuo ai quali l’ordinamento appresta tutela perché caratterizzano l’essere umano, il quale, dunque, senza di essi e senza il loro godimento non potrebbe essere concepito e pensato. SITUAZIONI GIURIDICHE … a)ASSOLUTI b)INDISPONIBILI c)INALIENABILI d)IMPRESCRITTIBILI PROBLEMI crisi La prassi economica e la nuova legislazione pongono in crisi questi caratteri della categoria a)Bilanciamento dei diritti della personalità con le attività implicanti l’utilizzo di informazioni personali (prospettiva di tutela). b) Il problema riguarda lo sfruttamento economico degli attributi individuali e la loro circolazione (prospettiva di regolazione di attività).
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La direttiva 95/46/CE :95/46/CE definisce un quadro normativo volto a stabilire un equilibrio fra un livello elevato di tutela della vita privata e la libera circolazione delle informazioni relative a persone all'interno dell'Unione europea (UE). Protezione dei dati personali Limiti e disciplina della raccolta e l'utilizzazione dei dati personali. richiesta a ciascuno Stato membro di istituire un organismo nazionale indipendente incaricato della protezione di tali dati. Legge 675 del 1996 Unione EuropeaItalia Codice del trattamento dei dati personali D. Lvo n. 196 del 2003
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"trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati "dato personale” qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; "dati identificativi“ (dati che permettono l'identificazione diretta dell'interessato) "dati sensibili", dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, lo stato di salute e la vita sessuale ecc… "dati giudiziari", dati personali idonei a rivelare provvedimenti relativi al casellario giudiziale, e all’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, la qualità di indagato o imputato Tecnica normativa per definizioni "titolare", la persona (fisica o giuridica), la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, cui competono le decisioni in ordine alle finalita', alle modalita' del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza “Interessato” la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali;
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Principi e norme generali Disposizioni relative a specifici settori A RT. 11 (M ODALITA ' DEL TRATTAMENTO E REQUISITI DEI DATI ) trattati in modo LECITO e secondo CORRETTEZZA ; esatti e aggiornati raccolti per SCOPI determinati, espliciti e legittimi, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto ai fini per i quali sono trattati conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi art. 7 ( DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ) di ottenere alcune indicazioni di ottenere una serie di tutele opporsi, in tutto o in parte al trattamento Es i soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati A RT. 23 (C ONSENSO ) Necessario il consenso dell’interessato: espresso, informato, libero, specifico, documentato per iscritto Ambito giudiziario Per ragioni di sicurezza pubblica da parte di « forze di polizia » Trattamenti da parte dei servizi di sicurezza dello Stato Prospettiva derogatoria a principi e disciplina generale -(già a livello comunitario: esso consentiva di far prevalere gli obiettivi di interesse nazionale, così da non ostacolare le attività dirette alla loro realizzazione e garanzia): §43 dir. 46 del 1995; - ( la legge del ‘96 li aveva del tutto esclusi dalla disciplina del trattamento, salvo alcune norme) IN CASO DI VIOLAZIONE I DATI NON POSSONO ESSERE TRATTATI MA …
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Trattamenti dei dati effettuati in ambito giudiziario Titolari del trattamento sono: MINISTERO; CSM E ORGANI DI AUTOGOVERNO; CORTI SVOLGONO DUE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ Trattamento effettuato per ragioni di giustizia Trattamento effettuato per altre ragioni (amministrative) trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonche' le attivita' ispettive su uffici giudiziari Garante per la protezione dei dati personali: dati relativi ai fascicoli personali di magistrati o cancellieri Garante per la protezione dei dati personali: trattamenti connessi alle azioni disciplinari verso i magistrati; Dati raccolti dal CTU Trattamenti di dati giudiziari o di dati concernenti provvedimenti giudiziari effettuati da altri soggetti o nell’ambito di altre attività Es. Attività giornalistica Principio generale: il trattamento dei dati è effettuato fuori dalle garanzie e dai limiti del Codice Ad es. non è richiesto il consenso; né la richiesta preventiva di autorizzazione al trattamento al Garante Il trattamento deve rispettare regole ordinarie del Codice
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ragioni di giustizia Deroghe per i trattamenti effettuati per ragioni di giustizia
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Limiti al trattamento e garanzie della persona nella disciplina generale Questi limiti e garanzie non si applicano nel casi di trattamenti per ragioni di giustizia Modalità di esercizio del c.d. diritto di accesso Il rispetto di codici deontologici di buona condotta è condizione per un trattamento lecito dei dati; il Garante promuove l’adozione di codici di condotta Per poter trattare alcuni particolari dati (genetici, salute,) è necessaria la previa notifica al Garante L’interessato ha diritto ad essere previamente informato di una serie di circostanze (es. legge consente esercito tramite lettera raccomandata; oppure oralmente con obbligo del titolare di annotare sinteticamente la richiesta) Ma devono essere date all’interessato le notizie contenute in un modello predisposto dal Garante ( salvo che il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque ) (es. fini del trattamento) art. 7 ( DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI ) di ottenere una serie di indicazioni di ottenere una serie di tutele opporsi, in tutto o in parte al trattamento Es i soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati
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Obblighi del titolare: Adottare misure per favorire l’accesso ai dati da parte degli interessati In caso di cessazione del trattamento deve effettuare una serie di operazioni: distruggerli; o cedere a terzi che svolgano attività compatibile; o conservarli per fini esclusivamente personali o per scopi storici, statistici ecc… conformemente alle leggi (es. semplificare modi e ridurre tempi di riscontro alle richieste degli interessati) Trattamento di dati sensibili e i dati giudiziari se il titolare è un soggetto pubblico che non agisce per finalità o funzioni giurisdizionali a)Da una legge b) Oppure da un provvedimento del Garante Necessarie AUTORIZZAZIONI ESPRESSE che specifichino: fini di rilevante interesse pubblico del trattamento, i dati trattati e le operazioni consentite non possono essere trattati per test psicoattitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Se contenuti in elenchi o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o altre soluzioni che li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi e' autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità Es. Banche dati giuridiche Es. L’Università di Tor Vergata, soggetto pubblico, non potrebbe ricostruire il profilo psico-attitudinale di un candidato alla cattedra basandosi sui suoi precedenti giudiziari. Questi limiti e garanzie non si applicano nel casi di trattamenti per ragioni di giustizia
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In caso di trattamenti in ambito giudiziario non è possibile presentare ricorsi al Garante Anche sul piano delle tutele si registrano deroghe al sistema generale si intende far valere gli specifici diritti di accesso blocco spontaneo; Il Garante indica misure opportune per rendere il trattamento conforme alla legge Il Garante vieta, in tutto o in parte, il trattamento, Ulteriori specifiche misure per i casi di Ricorso IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (Autorità amministrativa indipendente) rappresentare una violazione della disciplina in materia di trattamento di dati personali; RECLAMO circostanziato Art. 141 ss Codice trattamento non e' possibile presentare un reclamo circostanziato, ma si vuole sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina medesima SEGNALAZIONE RICORSO Autorità giudiziaria Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni Codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria. Competente in via esclusiva per il RISARCIMENTO DEI DANNI, anche non patrimoniali
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Per il resto trovano applicazione le regole del Codice sul trattamento dei dati personali … È applicabile il suddetto art. 11 sulle modalità del trattamento. trattati in modo lecito e secondo correttezza; esatti e, se necessario, aggiornati e pertinenti Raccolti per scopi determinati, espliciti e legittimi, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita' per le quali sono raccolti o successivamente trattati conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi Art. 11 1.I dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita' per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 2.I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati. PROBLEMA DELL’INTERFERENZA DELLA DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO CON ATTIVITA’ DI INDAGINE E GIURISDIZIONALI IN GENERE
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Dibattito relativo alla applicabilità del concetto di pertinenza alle informative della polizia giudiziaria Garante per la protezione dei dati personali del 31 dicembre 1998 Un cittadino aveva segnalato al Garante che, pur essendo estraneo ad un'inchiesta penale, il suo nominativo compariva in una serie di schede redatte dai carabinieri delegati della procura della Repubblica ad effettuare indagini preliminari su un altro soggetto indagato. In particolare, si faceva di riferimento al cittadino segnalante: in una scheda che registrava le presenze alberghiere di alcune persone che avevano soggiornato in uno stesso hotel, sebbene in tempi diversi; in scheda personale di una persona coinvolta nell'indagine e in cui il nome del cittadino segnalante compariva sotto il riferimento « collegamenti persone ». Inoltre la sua abitazione era stata inclusa in un prospetto delle vie e nelle piazze « di interesse ». Il garante ha ritenuto che per quanto riguarda le notizie e le valutazioni incluse nell'informativa: «Anche a seguito dell'introduzione di tali principi, il materiale informativo da acquisire nel procedimento penale va selezionato in base alla necessità di assumere dati, informazioni e notizie necessari per la prevenzione, l'accertamento e la repressione dei reati. Non risultano … pienamente rispettati i principi di … pertinenza e non eccedenza dei dati e la durata della loro conservazione ». In particolare, « non può ritenersi giustificata l'inclusione negli elaborati di alcune circostanze non aventi rilevanza processuale (si pensi ai soggiorni di persone diverse presso il medesimo albergo, in tempi assai distanti l'una dall'altra) ».
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Trattamenti di dati giudiziari o di dati concernenti provvedimenti giudiziari effettuati da altri soggetti o nell’ambito di altre attività
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L’attività di trattamento del dato tratto da provvedimenti giurisdizionali è sottoposta: alla disciplina specifica dell’attività; alla disciplina generale del trattamento dei dati personali, alla disciplina speciale del trattamento dei dati relativa alla particolare attività svolta. Es. Trattamento del dato tratto da provvedimenti giurisdizionali nell’attività giornalistica DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ GIORNALISTICA: 21 Cost. e l. 8 febbraio 1948 n. 47; Principi giurisprudenziali: c.d. decalogo dei giornalisti (Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259, poi ripresa da altre sentenze Cass. 20 Luglio 2010, n. 16917). L’attività giornalistica è legittima se ricorrono tre condizioni: Artt. 136 ss. Codice: -Ai trattamenti nella professione giornalistica non si applicano le garanzie (autorizzazioni necessarie) previste per i dati giudiziari. -Segreto professionale: il giornalista può tenere segreta la fonte della notizia in caso di richiesta dell’interessato di conoscere l’origine dei dati personali. -I giornalisti operano nel rispetto del codice di deontologia promosso dal Garante. 1)utilità sociale (= pertinenza) ad un interesse pubblico dell’informazione; 2)Verità dei fatti esposti; 3)forma “civile” ( o continenza) della esposizione dei fatti e della loro valutazione
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GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, PROVVEDIMENTO 18 luglio 2013, n. 356 Caso delle intercettazioni telefoniche = Attività di raccolta dei dati nell’ambito investigativo «ai trattamenti di dati personali effettuati anche per ragioni di giustizia presso gli Uffici giudiziari si applicano le disposizioni del Codice che prevedono specifiche garanzie in materia di protezione dei dati per quanto riguarda le misure di sicurezza da adottare, in particolare, al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali e di accessi non autorizzati alle informazioni». Art. 31 (Obblighi di sicurezza) I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati […] in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta.
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Misure di sicurezza fisica dei locali Es.1 : devono esserci strumenti per il monitoraggio dei locali adibiti ad attività di intercettazione e delle aree di ingresso, attraverso l'adozione di impianti di videosorveglianza a circuito chiuso C.I.T. Centro Intercettazioni Telecomunicazioni Es.2: Accesso alle sale di ascolto è consentito solo con badge nominativi (associati ad un codice che conosce solo il titolare), oppure con strumenti elettronici che consentono di identificare chi entra grazie a dispositivi biometrici Misure di sicurezza informatica Es.: Lo scambio di informazioni tra l'Autorità giudiziaria e i gestori di servizi di comunicazione elettronica va effettuato solo in modo cifrato e con strumenti che assicurino l'identificazione dei comunicanti, Remotizzazione = casi in cui le strutture presso le Procure risultino insufficienti o inadeguate e sono disposte sale di ascolto esterne agli Uffici giudiziari * N.B. residualità dell’ipotesi Art. 268 co 3 c.p.p. « Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria». Es. dovere di registrazione automatica degli accessi ai locali effettuati tramite badge o dispositivi biometrici Es.: accessi ai sistemi consentiti solo da postazioni preventivamente abilitate e censite
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Utilizzo di dati tratti da provvedimenti (Cass. 21404 del 10 ottobre 2014) Quando si dà notizia del contenuto di intercettazioni divenute pubbliche in un processo penale riguardanti terzi estranei occorre distinguere, agli effetti del requisito della pertinenza dell’informazione, ciò che per il suo oggetto risulta similare, in quanto è della stessa indole dell’oggetto della pretesa punitiva esercitata, da ciò che, pur esistente nel contenuto della intercettazione, si presenta come del tutto eccentrico e privo di quella connotazione di similarità e di identità di indole, e perciò privo di rilevanza dell’interesse pubblico all’informazione sul processo.
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