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GLI ATTI DI ACCERTAMENTO DELL’ILLECITO AMM.

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Presentazione sul tema: "GLI ATTI DI ACCERTAMENTO DELL’ILLECITO AMM."— Transcript della presentazione:

1 GLI ATTI DI ACCERTAMENTO DELL’ILLECITO AMM.
Assunzione di informazioni Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni perla cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni... (L. 689/81, art. 13) L’art. 13 della L. 689/81 prende forma il procedimento amministrativo che, avviato dai rilievi dell'agente accertatore, si concluderà o nell'applicazione della sanzione o nell'archiviazione degli atti. Per prima cosa la legge individua le attribuzioni degli agenti accertatori: che cosa possono o non possono fare. Possono dunque assumere informazioni, allo scopo di acquisire la prova dell'avvenuto illecito amministrativo. Chiedono e, poi, verbalizzano le risposte. Ponendo domande direttamente ai trasgressori o anche ai testimoni. Ma la cautela fondamentale da avere è che il cittadino - trasgressore o testimone che sia - è magari moralmente tenuto a dire quello che sa, a dare una mano alla GEV, ma nessuna legge glielo impone, per cui è libero di non farlo; e se non lo fa non c'è legge che possa punirlo.. Ogni cittadino è tutelato, dalla Costituzione, nel suo diritto di difendersi: La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (art. 24); e chiunque può ritenere il silenzio una difesa, senza che nessuno glielo possa impedire. Oltre che presso gli autori e i testimoni dell'illecito, la Guardia ecologica volontaria può assumere informazioni - a integrazione di quanto personalmente rilevato - presso chiunque altro, anche estraneo ai fatti, e presso le pubbliche amministrazioni.

2 Ispezione cose e luoghi Gli organi addetti al controllo
Ispezione cose e luoghi Gli organi addetti al controllo ... possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, ... procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora ... (L. 689/81, art. 13) Quindi la Guardia ecologica Volontaria può procedere solo a ispezioni di cose e luoghi, non di persone. Sono quindi da escludere tassativamente le perquisizioni, che sono ( semplificando) le ispezioni fatte sulla persona. Va ricordato che la libertà individuale è inviolabile. Non è ammessa, infatti, forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale... se non per atti motivati dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge (Costituzione della Repubblica Italiana, art. 13). Inoltre per quanto riguarda le ispezioni di cose e di luoghi, la Gev non può che limitarsi all'esterno, all'aspetto delle cose, alla situazione quale appare ( a ciò che oggetto di percezione sensoria) Non può eccedere la situazione introducendosi in luoghi che costituiscono "privata dimora". Il pubblico ufficiale che lo faccia abusa dei poteri inerenti le funzioni lui attribuite ed è punito, ai sensi dell’articolo 615 c.p., con la reclusione da uno a cinque anni In tali contesti vengono in esere diritti che la nostra carta costituzionale (art. 14) dichiara inviolabili: Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni ... se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Essenzialmente si tratta di delineare la nozione di "privata dimora".

3 Dunque, il divieto assoluto di accertamenti, per violazioni amministrative, riguarda: - l'abitazione, cioè il luogo dove le persone svolgono le attività tipiche della vita domestica: quindi certamente la casa, ma anche la tenda o la roulotte o il camper; - gli studi professionali, i circoli privati, gli uffici annessi alle aziende, i negozi: insomma tutti i luoghi nei quali l'accesso del pubblico è limitato e dipende dalla volontà del titolare; - le appartenenze di questi luoghi, per esempio il giardino che circonda una casa; - le autovetture, bagagliai compresi. A una GEV non verrà mai in mente di procedere ad ispezioni in case o in uffici privati e, presumibilmente, neppure di perquisire una persona; ma può darsi che sia tentata di aprire la portiera di un'automobile, di andare a guardare nel bagagliaio. Tutte operazioni vietate agli agenti di polizia amministrativa.. Dobbiamo mettere sullo stesso piano di inviolabilità la libertà individuale e il privato domicilio. Un problema può sorgere a proposito di una borsa o dello zaino che ci si porta addosso: è certamente una cosa, non una persona;

4 Risponde la doteoressa Galletti Alessia
ed è difficile considerarlo un luogo e come tale una privata dimora. Può però essere considerato una pertinenza della persona, visto che viene praticamente trattato come una giacca, come un contenitore di cose personali. La Guardia può o non può ispezionare borse e zaini?. Risponde la doteoressa Galletti Alessia  

5 Rilievi segnaletici descrittivi fotografici
Gli organi addetti al controllo ... possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, procedere... a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. (L. 689/81, art. 13) È consentito alle GEV servirsi di mezzi di indagine capaci di conservare memoria di ciò che hanno visto. Possono quindi ricorrere al rilievo fotografico per fissare in un documento “ dato oggettivo" l'illecito constatato, e possono procedere ad ogni altra operazione tecnica: dai prelievi di campioni ai rilievi di tracce.. Se dunque la GEV vede , da lontano, che si sta commettendo o è già stato commesso un illecito e teme che, avvicinandosi, il trasgressore se ne andrà a gambe levate, per fissare una prova relativa all'autore dell'illecito può scattare una fotografia prima di avvicinarsi, e la fotografia farà fede di ciò che ha visto. Ma alla Gev non gli è consentito fotografare - da lontano, con teleobiettivo - le private dimore: sarebbe come entrare in esse attraverso strumenti di analisi più potenti della vista. Naturalmente una volta fotografate, da lontano o da vicino, tracce e testimonianze dell'illecito, è consentito produrre la fotografia allegandola al verbale. Una singola fotografia vale, molte volte, più di una minuziosa descrizione a parole.

6 Sequestro cautelare Gli organi addetti al controllo... possono altresì procedere al sequestro delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. (L. 689/81, art. 13) Le cose sequestrate, se mobili, vengono trasportate presso gli Uffici dell'ente dal quale l'accertatore dipende... In tutti i casi in cui sia prevista la confisca obbligatoria... l'agente accertatore è tenuto a procedere al sequestro cautelare... (L.R. 90/83, art. 8) La nozione e la tipologia della confisca (che è una sanzione accessoria): sono stati elaborati in ambito penale e di qui trasferiti in ambito amministrativo. Possiamo definire La confisca è un atto mediante il quale lo Stato reclama a sè la proprietà di qualcosa che è frutto di un reato o di un illecito, oppure che è servito a commettere il reato o l'illecito. Il sequestro è l'atto mediante il quale, materialmente, la cosa oggetto di confisca viene sottratta al proprietario: e in materia di illecito amministrativo è questo atto che le Guardie ecologiche possono o debbono compiere.

7 La confisca è in alcuni casi obbligatoria, in altri facoltativa
La confisca è in alcuni casi obbligatoria, in altri facoltativa. Correlativamente è a volte obbligatorio a volte facoltativo il sequestro: - è facoltativo, quindi lasciato alla discrezione della GEV, il sequestro della cosa che è servita per commettere l'illecito, per esempio della zappetta con cui si sono estirpate le radici dei fiori; - è obbligatorio il sequestro della cosa frutto dell'illecito commesso, per esempio dei funghi raccolti in eccesso. È anche obbligatorio il sequestro della cosa quando la sua produzione o il suo uso o detenzione costituisce di per sé illecito amministrativo. La L.R. 90/83 insiste per non lasciare dubbi: gli agenti addetti al controllo devono conoscere i casi in cui la confisca è obbligatoria, perché al prodursi di tali evenienze non possono esimersi dal sequestro, vi sono obbligatoriamente tenuti. Il sequestro può però essere operato solo nei confronti di cose che appartengono alla persona alla quale si contesta la sanzione amministrativa o che si trova con essa in rapporto di relazione: si pensi un obbligato in solido.

8 Il sequestro quale lo abbiamo descritto - che viene detto "cautelare" e il cui fine essenziale è di assicurare una prova della violazione commessa- è un atto molto grave; non deve quindi essere fatto con leggerezza ma con la piena consapevolezza di ciò che implica per una parte e per l'altra.

9 Contestazione e notificazione
La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta perla violazione stessa... (L. 689/81, art. 14) È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta ... entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. (L. 689/81, art. 16) La regola generale è che l'infrazione deve essere portata a conoscenza del trasgressore nel momento stesso in cui viene commessa. In che modo? Attraverso comunicazione verbale fatta al trasgressore dall'agente che accerta la violazione. In questo consiste la cosiddetta contestazione. La legge parla di contestazione immediata, cioè fatta subito dopo la commissione dell'illecito, sempre che ciò sia possibile. È per esempio sarà impossibile se il trasgressore al sopraggiungere dell’agente accertatore fugge , come è impossibile contestare immediatamente la violazione ad un automobilista che all’alt dell’agente di polizia municipale accelera anziché fermarsi. La contestazione non è validamente effettuata se la comunicazione al trasgressore viene fatta solo a parole. Occorre un verbale scritto e la sua consegna al trasgressore.

10 Se non è possibile contestare immediatamente l'illecito al trasgressore, glielo si deve notificare. Attraverso lo strumento della notificazione (che non compete alla Guardia ecologica ma all'Ente che organizza il suo lavoro) il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido vengono messi a conoscenza degli -estremi della violazione", cioè di tutti i suoi elementi essenziali: luogo, data, ora, estremi del fatto, norma violata. Se è intervenuta la contestazione immediata solo nei confronti di alcune delle persone tenute a rispondere della violazione, la notificazione deve avvenire nei confronti delle altre. Il termine per la notificazione è di 90 giorni di tempo se si tratta di residenti in Italia, 360 giorni se si tratta di residenti all'estero. Ora se si pensa che generalmente si ricorre alla notificazione al posto della contestazione nei casi in cui si devono fare ricerche per l'individuazione della o delle persone che hanno commesso la violazione, il tempo di cui si dispone non è moltissimo. Dunque, se non c'è stata la possibilità della contestazione immediata si ricorre alla notificazione. Se la notificazione non viene fatta, o non vengono rispettati per essa i termini prescritti, l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue: la somma non è più esigibile. Nel momento in cui contesta al trasgressore la commissione dell'illecito la Guardia ecologica deve anche fargli presente che egli ha la possibilità di pagare in misura ridotta la somma dovuta se lo fa entro 60 giorni dalla contestazione.

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12 Anche nella notificazione questa norma (del pagamento in misura ridotta) deve essere menzionata: entro 60 giorni dal ricevimento della notificazione il trasgressore ha la facoltà di pagare la somma dovuta in misura ridotta. La misura ridotta si determina così: - si divide per 3 la sanzione massima prevista dalla legge; si moltiplica per 2 la sanzione minima; - si confrontano i risultati delle due operazioni: la cifra più bassa fra le due costituisce la misura ridotta. Contestazione immediata e misura ridotta sono i principali strumenti dai quali il legislatore si aspetta uno snellimento delle pratiche, una rapida definizione delle violazioni.

13 Verbale di accertamento Ai fini dell'accertamento di cui all'art
Verbale di accertamento Ai fini dell'accertamento di cui all'art. 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689 deve essere redatto processo verbale d'accertamento, che deve contenere: a) l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di accertamento; b) le generalità e la qualifica del verbalizzante; c) le generalità del trasgressore, se identificato, ovvero, quando sia possibile - nell'ipotesi in cui il trasgressore sia minore di anni 18 o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità non derivi da una sua colpa o sia stato da lui preordinato - le generalità di chi è tenuto alla sorveglianza; d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore; e) l'indicazione delle norme che si ritengono violate; f) l'individuazione degli eventuali responsabili in solido ai sensi dell'art. 6 della L. 24 novembre 1981, n. 689; g) l'indicazione dell'ente o dell'organo dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito od al quale può presentare scritti difensivi documentati ai sensi dell'art 18, primo e secondo comma della L. 24 novembre 1981, n. 689; h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, coi la precisazione del relativo importo, dell'ente a favore del quale pagamento va effettuato e delle modalità relative; i) l'eventuale dichiarazione resa dal trasgressore; 1) la sottoscrizione del verbalizzante. (L.R. 90/83, art. 5)

14 Qualche-osservazione:
- nel caso che il trasgressore non possa venire identificato attraverso un documento, o perché ne è momentaneamente sprovvisto o perché si rifiuta di esibirlo, la circostanza va descritta e si può procedere alla sua identificazione in altro modo: per esempio attraverso il riconoscimento da parte dello stesso verbalizzante o di altre persone; - la descrizione del fatto non dovrebbe essere troppo sommaria. Si deve poter capire bene e nel dettaglio che cosa è successo, con quali mezzi è stato commesso l'illecito, quali danni (non quantificati ma descritti) ne sono derivati, che condotta ha tenuto il trasgressore, e via di seguito; - si devono sempre indicare le norme che si ritengono violate. Ciò significa che il riferimento a una norma precisa, a un preciso articolo di una specifica legge, ci deve sempre essere; e : la Guardia può ritenere che sia stata violata una norma mentre in realtà ad essere violata è stata un'altra disposizione di legge. La Guardia può anche sbagliarsi; ma il verbale si fa anche nel dubbio sulla norma che si assume violata;

15 le dichiarazioni del trasgressore sono importanti soprattutto in sede di valutazione della gravità dell'illecito e quindi della irrogazione della sanzione. . Il verbale di accertamento va redatto in 3 copie: - una va consegnata (o inviata in caso di notificazione) al trasgressore; - una sarà conservata nell'ufficio dell'Ente al quale la Guardia ecologica fa capo; - la terza verrà conservata nella cartella personale della Guardia ecologica.  

16 Approfondimenti : sequestro e cose sequestrate
Nelle ipotesi di sequestro di cui all'art. 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689, l'agente accertatore redige apposito separato verbale che dovrà contenere le indicazioni di cui alle lettere a), b), c), i) e l) del precedente articolo 5 della Legge 90/83 , nonché la descrizione delle cose sequestrate; in tal caso si applica altresì l'ultimo comma del suddetto articolo (L.R. 90/83, art. 8) In particolare Se la GEV procede a sequestro - obbligatorio se relativo a cose soggette a confisca obbligatoria, facoltativo se relativo a cose soggette a confisca facoltativa- deve redigere un verbale apposito, distinto da quello di accertamento. Detto verbale deve contenere ( contenuto necessario) : - la data, l'ora e il luogo della verbalizzazione; - le generalità e la qualifica del verbalizzante; - le generalità del trasgressore, se identificato; le generalità di chi è tenuto alla sorveglianza nel caso di minore di 18 anni o di incapace di intendere e di volere (sempre che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa e non sia stato da lui preordinato); - l'eventuale dichiarazione resa dal trasgressore; - la descrizione delle cose sequestrate; - la sottoscrizione del verbalizzante.

17 Il verbale di sequestro, esattamente come quello di accertamento, va redatto in triplice copia. In esso si farà riferimento alla violazione amministrativa per la quale sarà già stato steso verbale di accertamento. Si preciserà inoltre che, ai sensi dell'art. 19 della L. 689/81, il trasgressore ha facoltà di proporre opposizione al sequestro. In questo, come in molti altri punti della L. 689, è evidente la preoccupazione del legislatore di favorire un procedimento particolarmente rapido. Il trasgressore infatti (art. 19) può anche immediatamente proporre opposizione al sequestro: opposizione che va promossa davanti all'Autorità alla quale va inviato il verbale di sequestro. L'Autorità amministrativa ha un termine brevissimo - 10 giorni- per decidere sull'opposizione. Se il termine viene superato l'opposizione si intende accolta e le cose sequestrate vanno restituite. Anche indipendentemente dall'opposizione, se il proprietario della cosa sequestrata (o l'avente diritto) ne fa istanza, l'Autorità può in qualsiasi momento restituire la cosa sequestrata a meno che non sia soggetta a confisca obbligatoria, e facendosi riconoscere le sole spese di custodia. Anche nell’eventualità che sia stata respinta l'opposizione, se entro il termine di 2 mesi non viene emesso un provvedimento di confisca le cose vanno ancora una volta restituite.

18 Se non vengono restituite, il destino delle cose sequestrate è diverso a seconda della qualità degli oggetti (L.R. 90/83, art. 8): - se sono cose deperibili, deteriorabili o nocive, previo avviso da dare al proprietario o avente diritto, in qualsiasi momento del procedimento o vengono distrutte o vengono vendute, e in quest'ultimo caso ad essere sottoposta a sequestro è la somma ricavata dalla vendita; - avvenuto il provvedimento di confisca: se si tratta di soldi, vengono incamerati dall'Autorità amministrativa che irroga la sanzione; se si tratta di cose che hanno un'utilità economica, vengono vendute all'asta e il ricavato va ancora all'Autorità amministrativa; o le cose che non hanno un'utilità economica - tipicamente oggetti d'arte o reperti naturalistici - vengono destinate a musei, scuole, uffici pubblici.  

19 Connessione obiettiva con il reato Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge perla violazione stessa ... (L. 689/81, art. 24) Se si dà il caso che: - la violazione amministrativa accertata dalla GEV risulti connessa, intimamente collegata ad un fatto che costituisce reato; e che -per la violazione amministrativa il trasgressore non abbia provveduto al pagamento in misura ridotta; la competenza anche sulla violazione amministrativa passa al giudice che deve decidere dell'illecito penale. La connessione, l'intimo collegamento tra illecito amministrativo e illecito penale all'interno di un'unica condotta, deve essere tale per cui non si configura il reato se prima non si configura l'illecito amministrativo. Per esempio non si può attribuire un omicidio colposo di un automobilista che ha ucciso una persona passando col rosso se prima non gli si contesta l'illecito amministrativo, consistente appunto nel fatto che quell'automobilista ha violato l’articolo 146 del codice della strada passando con il rosso.

20 Se sussiste la connessione , tutto l'illecito diviene di competenza dell'Autorità giudiziaria, anche l'illecito amministrativo, a meno che questo non sia già stato estinto attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta. Quando sussiste il predetto rapporto di connesione , la Guardia ecologica volontaria ha l'obbligo di inviare rapporto, oltre che all'Ente da cui dipende, anche all'Autorità giudiziaria. Altrimenti anche lui commette reato (art. 328 c.p.): Il pubblico ufficiale... che indebitamente... omette o ritarda un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a due mila euro Ma in quanto pubblico Ufficiale ( ai sensi dell’articolo 331 del c.p.p) la GEV ha l'obbligo di denunciare all'Autorità giudiziaria ogni reato del quale venga a conoscenza durante lo svolgimento del servizio o per ragioni connesse al servizio, anche se il reato non evidenzia alcuna connessione con un illecito amministrativo nè con i compiti della vigilanza ecologica: basta per esempio che ne venga a conoscenza perché qualcuno gliene parla ritenendolo, in quanto Guardia ecologica, competente in materia. È un dovere che egli ha in quanto pubblico ufficiale (art. 361 c.p.): Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da 30 a 500 €  

21 Ispezione, informazione, riferimento In pratica, per ciascuno degli atti in cui si concreta opera di vigilanza sull'ambiente la Regione Lombardia prevede per la GEV la compilazione di un verbale. È un carico burocratico che può sembrare in contrasto con quel contatto con la natura che certamente è una delle principali motivazione che inducono una persona a fare la Guardia ecologica. Ma evidentemente l'intenzione non è quella di soffocare con l’adempimento tecnico l'entusiasmo dell'iniziativa, ma quella di far scrivere a poco a poco, pagina dopo pagina, una storia e una geografia dell'ambiente che possa consentire nel tempo interventi sempre più mirati, consapevoli, misurati. L'ispezione può definirsi come il il rilevamento di dati obiettivi. Quando, nel corso del pattugliamento previsto nell'ordine di servizio, una Guardia ecologica si imbatte in un fatto che costituisce illecito amministrativo ma che non può contestare in assenza del trasgressore, è tenuta a stendere verbale di ispezione. Conterrà: - data, ora e luogo di stesura del verbale; - estremi dell'ispezione; - eventuale presenza di testimoni; - descrizione della violazione; - firma dei verbalizzanti e di eventuali testi.

22 Anche nel caso sfortunato che restino senza seguito, che non si riesca ad identificare i responsabili dell'illecito, gli atti che si accumulano nel tempo possono venir valutati statisticamente, per esempio rilevando la diversa frequenza degli illeciti nelle diverse zone considerate, e contribuire così al miglioramento del servizio promuovendo una diversa distribuzione del pattugliamento. La GEV può raccogliere informazioni in merito alle violazioni che ha accertato e contestato o che semplicemente ha rilevato e di cui ha riferito. Di queste informazioni redigerà un verbale che, oltre agli estremi di data, ora, luogo, identità dei verbalizzanti e dei testi interpellati, raccoglie le dichiarazioni rilasciate. Il primo scopo è quello, ovvio, di avere informazioni utili per l’ accertamento dei fatti che non si possedevano ; ma uno scopo non secondario è di cointeressare la gente al lavoro che si fa, di definire un tessuto di collaborazioni che nel tempo possono tornare utili. Se poi la Guardia ecologica si trova a dover constatare violazioni di norme, statali o regionali, su cui non ha competenza,non per questo si deve credere autorizzata a lasciar correre, a non pensarci. È chiaro che non procederà a nessun accertamento perché incompetente (se lo facesse, al di fuori della sua competenza o anche soltanto dell'orario o del territorio previsti dall'ordine di servizio, incorrerebbe in un reato descritto come abuso di potere).

23 Ma segnalerà ugualmente il fatto descrivendolo con lo stesso puntiglio e dettaglio perché altri possa intervenire. Preciserà - nell'apposito verbale di segnalazione - perché non ritiene di poter procedere ad accertamento; ma indicherà quali norme ritiene che siano state violate.

24 Procedimento amministrativo
Entro il termine di 30giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'Autorità competente... scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L'autorità competente ... se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta perla violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti ... (L. 689/81, art. 18) Che fine fanno i verbali di accertamento che le Guardie ecologiche inviano all'Ente organizzatore al quale fanno capo? L'Ente organizzatore del servizio di vigilanza ecologica, se non è direttamente competente a valutare l'illecito e ad irrogare la sanzione, fa pervenire copia del verbale a chi di competenza.;

25 A questo punto possono succedere, in sequenza, queste cose: - entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione gli interessati possono: 1. chiedere di essere ascoltati dall'Autorità amministrativa; 2. presentare scritti e documenti difensivi; - passati i 30 giorni l'Autorità, sentiti gli interessati e valutati gli scritti difensivi (oppure no, se non ha avuto richieste in tal senso): 1. o archivia la pratica ritenendo infondato l'accertamento; 2. o, ritenendo fondato l'accertamento, fissa la sanzione dovuta e ne impone al trasgressore il pagamento attraverso una ordinanza-ingiunzione; - il pagamento deve avvenire: 1. entro 30 giorni dall'ordinanza ingiunzione per i residenti in Italia; 2. entro 60 giorni per i residenti all'estero; - dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'Autorità entro 30 giorni; - nel caso di archiviazione le cose sequestrate (se non obbligatoriamente confiscate) vengono restituite senza nulla pretendere; nel caso di ingiunzione di pagamento le cose sequestrate vengono pure restituite (se non confiscate), ma imponendo al trasgressore le spese di custodia sopportate.

26 Soltanto nel caso che l'interessato intenda opporsi all'ordinanza-ingiunzione di pagamento facendo ricorso la questione finisce davanti a una autorità giudiziaria ( Giudice di pace o Tribunale in relazione alla materia) E a questo punto noi non ne seguiamo più il cammino, che evidentemente si concluderà o con una assoluzione o con una condanna. Diciamo piuttosto due parole sulle sanzioni accessorie. Le sanzioni accessorie, dettagliatamente descritte nel codice penale (artt ), sono quelle che conseguono di diritto alla sanzione principale (che in materia amministrativa consiste nel pagamento di una somma di denaro) con lo scopo di rafforzarla accentuandone l'aspetto dissuasivo, o di tutelare preminenti interessi della Pubblica amministrazione. Prendiamo ad esempio la confisca, che in campo amministrativo è una delle più rilevanti pene accessorie. Con essa lo Stato reclama a sè la proprietà di una cosa che è frutto di un illecito o che è servita a commetterlo. Ecco la sua forza dissuasiva: non solo il trasgressore paga una certa somma di denaro per aver raccolto troppi funghi, ma per di più non può godersi nemmeno i funghi, che gli vengono sequestrati in vista della confisca. Un altro esempio, sempre in campo amministrativo, è quello che si chiama ritiro della patente, che si aggiunge ancora una volta alla somma da pagare per l'illecito commesso. In campo penale pensiamo a cosa può significare come pena accessoria la decadenza della potestà di genitore in aggiunta alla condanna per un reato commesso.

27 L’Illecito amministrativo e l’illecito penale
Nozione di reato I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice. (art. 39 c.p.) Le pene principali stabilite per i delitti sono: 3) la reclusione; 4) la multa. Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono: 1) l'arresto; 2) l'ammenda. (art. 17 c.p.) Dell'illecito penale o reato il codice penale dà una definizione , ovverouna qualsiasi condotta umana formale. Ciò vuol dire per sapere se si tratta o no di reato devo andare a guardarmi la legge nella quale quella condotta, quel comportamento umano è previsto: dalla lettura della legge saprò se si tratta di reato o no. Come? Andando a vedere come è punita quella condotta.

28 Se è punita con una sanzione o pena criminale, sono davanti ad un reato, se no non sono davanti ad un reato. E quali sono le sanzioni criminali? Quelle elencate nel1'art. 17 del codice penale: ergastolo, reclusione, multa, arresto, ammenda. Se in una qualsiasi legge troviamo che la tal condotta è punita con l'ergastolo, o con la reclusione da tot mesi a tot anni, o con l'arresto da tot giorni a tot mesi o anni, o con la multa o con l'ammenda di tot (e una volta c'era anche la pena di morte), allora possiamo essere sicuri che siamo di fronte alla descrizione di un reato. E dal tipo di pena sapremo anche di che reato si tratta: di delitto, se punito con ergastolo o reclusione o multa; di contravvenzione, se punito con arresto o con ammenda. Possiamo dunque definire il reato come un comportamento umano che, a giudizio del legislatore, contrasta con i fini dello Stato ed esige come sanzione una pena criminale (cioè indicata nel codice penale). E precisamente si tratta di delitto se la sanzione prevista è l'ergastolo la reclusione o la multa; di contravvenzione se la sanzione prevista è l'arresto o l'ammenda. .

29 Ergastolo, reclusione e arresto sono pene detentive o restrittive della libertà personale; multa e ammenda sono pene pecuniarie o restrittive della sfera patrimoniale. La differenza - non formale ma di sostanza - fra delitti e contravvenzioni non sta tanto o soltanto nel diverso livello di gravità .Ci sono altre differenze: gli accertamenti richiesti per arrivare all'identificazione dell'autore di una contravvenzione sono più semplici di quelli richiesti per il delitto; esistono modi - come l'oblazione - con i quali pagando una certa somma di denaro si estinguono le contravvenzioni ma non i delitti; la sospensione condizionale della pena è di 5 anni se si tratta di delitto, di 2 se si tratta di contravvenzione. In conclusione, il legislatore sceglie di qualificare una condotta come contravvenzione piuttosto che come delitto non solo e (spesso) non tanto in funzione della minore o maggiore gravità della condotta prevista, ma sulla base di criteri compositi, che nell'insieme costituiscono una vera e propria politica giudiziaria

30 L’Illecito Amministrativo
Dobbiamo occuparci della L. 689/81, la più recente delle leggi di depenalizzazione, che traccia per la prima volta il sistema dell'illecito amministrativo. Depenalizzare una materia, cioè trasferirla dal settore penale a quello amministrativo, vuol dire per quanto qui interessa almeno due cose: che non se ne occuperanno più solo la Polizia di sicurezza o la Polizia giudiziaria ma anche la Polizia amministrativa; e che si amplia l'intervento delle amministrazioni locali perché lo Stato - che non può delegare le funzioni di sicurezza e giudiziarie - può invece delegare le funzioni amministrative, e come lo Stato le delega alle Regioni, così le Regioni le delegano agli Enti locali minori. Una definizione di illecito amministrativo può essere questa: una trasgressione posta in essere dal privato e che si intende lesiva non dell'ordine sociale generale (altrimenti sarebbe reato) ma solo dell'ordine particolare della Pubblica amministrazione. L'illecito amministrativo è affidato alla vigilanza della Polizia amministrativa. Mentre della Polizia di sicurezza (intesa come l'insieme delle attività volte al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica) e della Polizia giudiziaria (il cui fine è di accertare i reati e di assicurare i responsabili alla giustizia) si occupa direttamente lo Stato attraverso suoi organi, senza possibilità di delega alle Regioni, la Polizia amministrativa ha la funzione di tutelare cose e interessi relativi a determinati gruppi sociali o settori di attività sociale rappresentati dalla Pubblica amministrazione.

31 Le sue funzioni sono esercitate dallo Stato ma anche dagli Enti locali per le materie di loro competenza. La tutela dell'ambiente naturale è affidata dalla Costituzione della Repubblica Italiana anche alle Regioni, e lo Stato, col DPR 616/ 77, ha attuato il completo trasferimento alle Regioni delle loro competenze. Questa è la base su cui poggia l'esercizio delle funzioni di Polizia amministrativa in materia ecologica da parte delle Regioni. D'altra parte la difesa ecologica ha tante maggiori possibilità di successo quanto più è affidata alla gente del luogo, a chi da secoli convive con un certo ambiente. Ecco perché quel movimento di decentramento che dallo Stato arriva alle Regioni non si ferma alle Regioni ma prosegue verso le Province, i Consorzi, i Comuni, le Comunità montane, i Parchi, le USSL. Quanto alla depenalizzazione, i primi accenni sono di una quarantina di anni fa (1967). Da allora è diventata una vera e propria tendenza legislativa. Dopo alcune norme in materia di circolazione stradale e di regolamenti comunali e provinciali, sono state trasferite nella categoria degli illeciti amministrativi prima le contravvenzioni che venivano punite con la sola pena dell'ammenda (naturalmente con le debite eccezioni); poi i delitti puniti con la sola pena della multa (anche qui con delle eccezioni); poi anche alcuni reati puniti con pene pecuniarie o detentive.

32 Ma contemporaneamente il legislatore ha incominciato a descrivere, in sempre maggiore quantità , comportamenti per i quali già dall'origine venivano previste sanzioni amministrative. In questo modo la categoria dell'illecito amministrativo ha assunto sempre maggiore importanza, il suo ambito di operatività è diventato sempre più vasto. Perché questa tendenza? In parte (e in origine) in considerazione del grande carico di lavoro che faceva capo agli uffici giudiziari a causa delle troppe contravvenzioni. Ma la tendenza, una volta imboccata, si è poi scavata da sè la sua strada; quello che doveva o poteva essere un rimedio eccezionale è diventato a poco a poco (ma molto rapidamente) un modo di legiferare, una vera e propria politica in materia legislativa

33 SISTEMA PENALE SISTEMA AMMINISTRATIVO Nonostante il titolo: Modifiche al sistema penale, e benché sia nota soprattutto come legge di depenalizzazione, la L. 689/ 81 a noi interessa in quanto delinea il sistema dell'illecito amministrativo. In particolare ci riguardano da vicino la Sezione I e la Sezione II del Capo I: Le sanzioni amministrative. La Sezione I contiene i principi generali applicabili a tutte le violazioni amministrative; la Sezione II disciplina i poteri degli organi addetti all'accertamento delle infrazioni, le modalità di applicazione delle sanzioni e le garanzie previste per il cittadino. Queste due sezioni enunciano quei "principi fondamentali" di origine statale entro i cui limiti la Costituzione (art. 117) dà alle Regioni, nelle materie di loro competenza, il potere di emanare norme di legge. Le Regioni, come abbiamo già detto, non hanno competenza in materia penale: perché le sanzioni penali possono essere anche limitative della libertà personale e come tali possono essere dettate solo da una legge che valga per tutto il territorio nazionale, senza limitazioni e caratteristiche diverse da regione a regione. Fin dall'inizio quindi le Regioni hanno configurato, nelle loro leggi, ipotesi di illeciti amministrativi. Ma è solo con la L. 689/81 che l'illecito amministrativo prende forma come sistema. Un sistema che è diverso da quello penale, ma da molti punti di vista gli è vicino.

34 Come il sistema penale (che però punta soprattutto su una funzione rieducativa), svolge una funzione repressiva: il suo scopo è quello di presidiare una serie di interessi che il legislatore ha riconosciuto come meritevoli di tutela. Non l'ordine sociale generale, ma interessi di gruppi o attività sociali che trovano rappresentanza nella Pubblica amministrazione. Contrariamente al sistema penale - lo ripetiamo - non descrive reati, non prevede sanzioni limitative della libertà personale, ma unicamente sanzioni che intervengono sulla sfera patrimoniale, diciamo sul patrimonio del soggetto: somme pecuniarie, obblighi di fare, provvedimenti interdittivi; perché ogni limitazione della libertà personale può discendere soltanto da un intervento dell'Autorità giudiziaria vista come la massima delle garanzie date al cittadino. Mentre le sanzioni penali sono applicate attraverso un processo svolto davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria, le sanzioni amministrative sono applicate ( o meglio irrogate) dall'Autorità amministrativa di volta in volta indicata nella legge. Non ci sono procedimenti giudiziari, processi, ma soltanto procedimenti amministrativi. L'Autorità giudiziaria interviene eventualmente soltanto in alcuni casi e comunque in seconda battuta.  

35 PRINCIPIO DI LEGALITA’ Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati. (L. 689/81, art. 1) È il primo e il fondamentale dei principi enunciati dalla L. 689: il principio di legalità. Lo esamineremo da due punti di vista: diversi, anche se contigui. 1. Legalità. È un principio strettamente penalistico, tanto è vero che il codice penale usa un’espressione quasi identica: Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge ... (art. 1); Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato ... (art. 2). Ma il principio è previsto anche dalla nostra Costituzione (art. 25): Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. La regola è dunque che la sola fonte giuridica abilitata a prevedere, a creare illeciti amministrativi e a stabilire le relative sanzioni è una legge o un atto che abbia forza di legge (come decreti-legge, leggi delegate e regolamenti di esecuzione): legge emanata o dallo Stato o da una Regione. Questo principio va letto anche nel senso di non retroattività: nessuno può essere punito in forza di una legge che adesso c'è ma che non c'era nel momento in cui il fatto è stato commesso. .

36 Nella previsione legislativa specifica dell'illecito, ci vuole una precisa e precedente comminazione (minaccia) della pena nel testo di una legge, perché qualcuno possa essere punito per una certa condotta. 2. Tassatività (o divieto di analogia). Si può venire puniti solo relativamente ad una condotta esattamente prevista e descritta come illecito amministrativo, e non per una condotta che - per quanto simile - non è quella descritta. In altri termini, non si può, in materia di illecito amministrativo, ragionare analogicamente: "se questa condotta è esplicitamente punita, allora lo sarà anche quest'altra, che è molto simile anche se non esplicitamente descritta nella legge". Questo ragionamento è vietato. Per esempio, si potrebbe essere tentati di farsi interpreti del legislatore e dire: -siccome certa flora è protetta a motivo della sua rarità, allora è illecita anche la raccolta di questo fiore che, è vero, non è negli elenchi della flora protetta, ma è altrettanto meritevole di protezione". È un ragionamento lecito sul piano morale, magari mette veramente a fuoco delle lacune della legislazione. Ciò non toglie che l'elenco delle specie protette è tassativo e non consente nessuna applicazione analogica. Allo stesso modo, a proposito dei funghi (L.R. 33/77, art. 19), la legge parla della loro raccolta, non del trasporto. Se io vedo una persona che trasporta funghi in quantità superiore al consentito ma non ho visto che li ha raccolti, a rigore non posso ritenerla responsabile di illecito amministrativo: se la legge parla solo di raccolta, solo per la raccolta si può essere sanzionati. .

37 Perlopiù, al contrario del sistema penale, il sistema amministrativo non prevede la figura dell'illecito tentato. Spieghiamoci. A proposito del delitto il codice penale si esprime così (art. 56): Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica. Questo principio non vale per la materia amministrativa. Io posso vedere un pescatore che sta tentando, con qualsiasi strumento, di prendere i gamberi di fiume (la cui cattura è vietata). Ma se non lo colgo in flagranza di cattura, non posso farci niente: la legge non prevede l'illecito tentato, quindi l'atteggiamento del pescatore in questione non è sanzionabile.  

38 Imputabilità nell’illecito amministrativo
Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicatine] codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato. Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. (L. 689/81, art. 2) Perché ci sia un illecito è necessario che venga realizzata una condotta descritta dalla legge come vietata. Ma perché l'autore di tale condotta possa venir punito occorre che sia dotato di imputabilità: che possieda cioè la capacità di intendere e di volere (nozione, anche questa, derivata dal codice penale). Una definizione, piuttosto complessa, della capacità di intendere e di volere è stata data, ed è questa: un'attitudine del soggetto a rappresentarsi l'evento verso il quale l'azione è diretta; a discernerne e a valutarne gli effetti; ad autodeterminarsi nella selezione dei molteplici motivi che esercitano sulla sua coscienza una particolare attrattiva; e quindi anche ad inibirsi paralizzando l'impulso all'azione. Si tratta insomma della capacità di rendersi conto di quello che succede e dei probabili effetti della propria azione: capacità di intendere; e della capacità di scegliere autonomamente le azioni da compiere senza subire troppi condizionamenti: capacità di volere.

39 Il caso più palese di incapacità è l'infermità mentale, permanente o temporanea, purché abbastanza grave: il soggetto ubbidisce a impulsi ai quali non riesce a resistere. Non compete certo alla GEV valutarla, ma a coloro che dovranno decidere sull'applicazione della sanzione. Il verbale di accertamento deve essere comunque redatto. Il codice penale elenca alcuni altri casi di incapacità di intendere e di volere: - l'ubriachezza, purché non derivi da colpa del soggetto. Se l'ubriaco - come tale parzialmente o totalmente incapace di intendere e di volere - si è ubriacato di sua volontà o per colpa sua (non si è accorto che stava eccedendo), è punibile. Non lo è se l'ubriachezza è stata causata da un caso fortuito: ha bevuto alcol puro per errore; o da motivi di forza maggiore: lo hanno costretto a bere; - l'azione di stupefacenti: e anche qui deve essere esclusa la colpa del soggetto. Chi è abitualmente dedito all'uso di stupefacenti, come chi si ubriaca d'abitudine, è punibile; - il sordomutismo: non nel senso che tutti i sordomuti siano incapaci, ma nel senso che si deve appurare se la mancanza di udito e di parola non siano collegati, come talvolta accade, con la incapacità di intendere e di volere. È equiparato all'incapace il minore di 18 anni. Ciò vuol dire che non posso, in campo amministrativo, ritenere responsabile di una condotta illecita chi l'ha posta in essere se ha meno di 18 anni. Anche questa norma si ispira - ma solo parzialmente al codice penale.

40 Il codice penale prevede infatti la non imputabilità al di sotto dei 14 anni, mentre fra i 14 e i 18 prevede che venga accertata caso per caso la capacità di intendere e di volere e che comunque la pena sia diminuita. Invece il sistema dell'illecito amministrativo, anche in armonia con le più attuali tendenze del diritto penale minorile, ha preferito individuare un'unica soglia di età: i 18 anni. Per tutti i casi di incapacità, quando non è responsabile il soggetto è responsabile - se c'è - chi era tenuto alla sua sorveglianza, salvo che non possa dimostrare di non aver potuto impedire il fatto. Il caso più frequente sarà quello di minori per i quali risponderanno, di norma, i genitori. È quindi a loro che andrà indirizzato il verbale di accertamento dell'illecito.

41 L’Elemento soggettivo Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa (L. 689/81, art. 3) Bisogna chiarire in qualche modo la differenza fra dolo e colpa. Lo faremo con un esempio. Un automobilista che non rispetta uno stop o passa col rosso, mette in moto delle condotte vietate dal Codice della Strada, cioè da una legge, proprio al fine di evitare specifici eventi (nel caso: l'investimento del pedone che attraversa). Si verifica un incidente e muore un uomo, investito dall'automobilista inosservante della norma che impone di non passare col semaforo rosso. L'omicidio realizzato sarà un delitto colposo: verificatosi (art. 43 c.p.) per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Se l'incidente è stato provocato da una mancata frenata dovuta a cattiva manutenzione del veicolo, l'omicidio sarà colposo per negligenza dell'automobilista che non ha fatto regolarmente revisionare l'automobile. Se invece un automobilista non rispetta il rosso con la precisa intenzione di investire quella certa persona che attraversa, non si tratta più di colpa, perché l'automobilista prevede e vuole che la sua azione abbia come conseguenza un omicidio.

42 L’Elemento soggettivo segue Un delitto doloso è - dice il codice penale - secondo l'intenzione. La differenza fra dolo e colpa dà origine alla previsione di alcuni delitti sia come colposi sia come dolosi, e di pene differenti a seconda che ci sia dolo o colpa. Ma questa distinzione non viene presa in considerazione nel caso delle contravvenzioni (art. 42): Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Ed è proprio l'elemento soggettivo richiesto per i reati di tipo contravvenzionale che viene adottato dal legislatore anche nel sistema dell'illecito amministrativo. In pratica questo significa che un illecito amministrativo è punibile senza dover indagare se l'azione sia stata posta in essere per colpa o per dolo. È però indispensabile che ci sia almeno la colpa. L'illecito va insomma accertato anche se siamo personalmente convinti di trovarci di fronte a comportamenti assunti in buonafede, senza cattive intenzioni. Quella che deve essere provata è la volontarietà dell'azione: che sia stata conosciuta e voluta. In buona o mala fede? Non importa. La GEV metterà a verbale le eventuali dichiarazioni di buonafede, ma accerterà lo stesso l'illecito. È esclusa invece la responsabilità dell'azione commessa per errore sul fatto. Si tratta di una percezione della realtà difettosa, errata: una cosa mi appare per quello che non è; il difetto di conoscenza fa sì che io agisca in un'ipotesi diversa dalla realtà dei fatti; la mia azione è sì illecita, ma perché io credevo di avere a che fare con un'altra realtà.

43 L’Elemento soggettivo segue
Il caso non è così strano e teorico: ci sono fiori che si assomigliano molto fra loro e può capitare di scambiare un fiore protetto con uno non protetto; l'azione illecita è originata da una conoscenza errata. Bisogna però precisare almeno due cose: - che, se può nascere confusione tra un fiore e un altro, non è invece scusabile che non si conosca la norma che stabilisce che quel fiore non va colto: l'ignoranza della legge non è mai scusata; - che anche l'errore sul fatto può essere colpevole: il comune cittadino può ignorare le minute differenze che fanno distinguere un fiore da un altro; non può ignorarle chi fa per professione il raccoglitore, per esempio chi è abilitato alla raccolta delle piante officinali.

44 Cause oggettive di esclusione della responsabilità Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa. Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine. (L. 689/81, art. 4) È vero che è stata commessa la condotta illecita; è vero che c'è l'elemento soggettivo: quella condotta era cosciente, volontaria e almeno colposa; ma sono presenti circostanze che inducono il legislatore a ritenere non sanzionabile il comportamento perché posto in essere per tutelare interessi che hanno per lo meno lo stesso valore di quello che si vuole tutelare creando l'illecito. I casi contemplati ("cause di giustificazione", come le si chiama nel diritto penale) sono: - l'adempimento di un dovere. Un tipico esempio di dovere è quello previsto nel secondo comma dell'articolo: l'obbedienza a un ordine dell'autorità. Ci sono emergenze nelle quali sono giustificati e anzi dovuti atti - il taglio di alberi, l'abbattimento di un muro, la deviazione di un corso d'acqua,... - che non sarebbero giustificati in situazioni, diciamo, normali; - lo stato di necessità. altrui - è superiore al dovere di rispettare le norme di carattere amministrativo.

45 Si può essere costretti a compiere certi atti dalla necessità di salvare sè o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona (art. 54 c.p.): il dovere della salvezza della vita umana - propria o altrui - è superiore al dovere di rispettare le norme di carattere amministrativo. Accendere fuochi nei boschi è vietato, ma non si commette illecito se lo si fa per non morire di freddo o anche solo per non prendere l'influenza. Il pericolo deve essere attuale: presente nel momento nel quale si commette l'atto, non soltanto temuto per il futuro; e non deve essere stato causato, volontariamente e coscientemente, dallo stesso autore dell'illecito. L'illecito commesso deve essere proporzionato al pericolo attuale o incombente: va bene un fuocherello per scaldarsi le mani, non un falò; - la legittima difesa. Si tratta della necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta (art. 52 c.p.) Necessità vuol dire che non c'era altra strada che quella di commettere l'illecito; pericolo attuale significa presenza dell'aggressione e non solo timore che si verifichi; la reazione deve essere proporzionata all'offesa.  

46 Solidarietà nelle violazioni amministrative
II proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario ... è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova chela cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. Se la violazione è commessa da persona incapace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. È una norma del tutto innovativa, che non trova precedenti nel sistema del diritto penale. Attenzione a distinguere questi casi da quelli previsti dall'art. 5 della legge

47 Concorso di persone L'art. 5 prevede il caso di più persone che concorrono nel medesimo illecito, nel senso che o pongono materialmente in essere tutte insieme la medesima condotta o hanno posto in essere atti indispensabili perché quella condotta si realizzasse. I responsabili solidali dell'art. 6 invece non concorrono materialmente alla condotta illecita e neppure pongono in essere atti ad essa collegati. Rispondono tuttavia in solido (per quanto riguarda la somma da pagare) in tre casi: 1. il primo caso coinvolge il proprietario o l'usufruttuario della cosa utilizzata per commettere l'illecito. Il tipico esempio è quello dell'automobile: in caso di incidente il proprietario, anche se non è lui a guidarla, è sempre ritenuto responsabile in solido a meno che non provi che l'auto è stata rubata o sottratta contro sue esplicite disposizioni. Ma lo stesso vale per una ruspa noleggiata e adoperata per fare uno scavo illecito. Il proprietario é obbligato in solido (cioè insieme a chi ha commesso l'illecito) al pagamento della sanzione anche se dell'illecito non era neppure a conoscenza (ne sarà venuto a conoscenza attraverso la notificazione);il secondo caso coinvolge colui che esercita la sua autorità o direzione o vigilanza sopra una persona incapace di intendere e di volere.

48 Solidarietà nelle violazioni amministrative segue
È il caso, per esempio, dell'insegnante cui è affidata una classe (di minori): se non prova di non aver potuto impedire il fatto, è obbligato in solido al pagamento della somma per tutto il periodo in cui è di fatto coinvolto nella direzione o autorità o vigilanza; 3. terzo caso: una ditta o un ente anche privo di responsabilità giuridica o un imprenditore il cui dipendente o rappresentante commetta un illecito amministrativo è obbligato in solido con lui al pagamento della somma di denaro prevista come sanzione. Il collegamento oggettivo di dipendenza o rappresentanza è ragione sufficiente perché il primo sia obbligato in solido col secondo al pagamento della sanzione. L'imprenditore, in altre parole, è visto come responsabile complessivo dell'attività del dipendente. È chiaro che il dipendente deve aver commesso l'illecito nell'esercizio delle sue funzioni. In tutti e tre i casi è obbligo della Guardia ecologica volontaria rivolgere la contestazione a tutte le persone a vario titolo responsabili in solido.  

49 Principio di specialità
 Principio di specialità . Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale. Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale ... che prevede una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale ... (L. 698/81, art. 9) Il caso contemplato - concorso apparente di norme - è che uno stesso fatto sia apparentemente punito da norme diverse. Per esempio che bruciando dei sacchetti della spazzatura vengano contemporaneamente violate disposizioni relative allo smaltimento dei rifiuti e disposizioni relative all'inquinamento dell'aria; o che pescando col guadino si violino nello stesso tempo e con una stessa condotta le leggi sulla tutela dell'ambiente e le leggi sulla pesca. Il problema che in questi casi si presenta è: quale norma si sceglie? quale sanzione si applica? L'art. 9 della L. 689 risponde: si applica la disposizione speciale se le due in concorso sono entrambe amministrative o l'una amministrativa statale, l'altra penale; si applica la disposizione penale se sono l'una regionale (naturalmente amministrativa), l'altra penale.

50 Per capirci dobbiamo contrapporre speciale a generale
Per capirci dobbiamo contrapporre speciale a generale. Facciamo un esempio semplicissimo: nella nozione di quadrupede non è contenuta la nozione di gatto; ma nella nozione di gatto è contenuta quella di quadrupede: il gatto è un quadrupede (mentre il quadrupede non è un gatto), ma ha qualcosa in più rispetto al quadrupede, qualcosa che lo qualifica come gatto. Volendo attribuire degli aggettivi a questi due sostantivi potremmo dire che quadrupede è un termine generale o generico, gatto è un termine speciale o specifico. Perché tra una norma e un'altra ci sia rapporto di specialità - è stato scritto - le due disposizioni debbono presentarsi "come cerchi concentrici di raggi diversi", per cui quello più ampio abbracci interamente in sé quello minore, presentando inoltre qualcosa in più: quei requisiti aggiuntivi che lo rendono, per confronto, speciale. Dunque l'art. 9 vuol dire che quando un fatto è - apparentemente - previsto e punito da due distinte norme, si applica quella nella quale il fatto illecito è descritto meglio, con più aderenza alla realtà, con un migliore riferimento al comportamento osservato. Questo principio di specialità si applica sia tra norme che appartengono allo stesso campo: tutte amministrative; sia tra norme che appartengono a campi diversi: norme amministrative e norme penali.

51 In altri termini: tra due norme amministrative o tra due norme delle quali l'una è amministrativa e l'altra penale, si sceglie comunque quella speciale. Con un'eccezione per noi di grande rilievo: quando lo stesso fatto è sanzionato da una norma penale (in quanto tale, statale) e da una norma amministrativa di origine regionale, si applica la disposizione penale.

52 Concorso formale Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. (L. 689/81, art: 8) È quello che si chiama concorso formale. I presupposti perché si realizzi sono due: - che venga posta in essere un'unica azione, un'unica condotta; magari più atti ma in uno stesso contesto spazio-temporale; - che con quest'unico comportamento vengano violate più disposizioni dello stesso genere: tutti illeciti per i quali siano previste sanzioni amministrative. Realizzandosi queste ipotesi colui che ha posto in essere il comportamento non soggiace a tutte le sanzioni previste per i singoli illeciti commessi, come se li avesse commessi uno per volta, ma alla sanzione prevista per l'illecito più grave, che può essere aumentata fino al triplo. Si tratta di un alleggerimento per l'autore dell'illecito, di una previsione a lui favorevole. È il caso di una persona che mentre raccoglie funghi (in modi o quantità non consentiti), contemporaneamente, nello stesso contesto danneggia anche il sottobosco.

53 Anziché soggiacere distintamente alle due sanzioni previste per i due distinti illeciti, gli si infligge la sanzione prevista per la violazione più grave, che può essere aumentata in considerazione della gravità del comportamento, ma per quanti siano gli illeciti commessi - al massimo triplicata. Non esiste invece nel campo amministrativo qualcosa di simile a quello che in campo penale è il reato continuato: quando (art. 81 c.p.), con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, si commettono anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. Eppure l'ipotesi è fattibile: pensiamo a un ristoratore che giorno per giorno, seguendo un suo programma, un piano preordinato, vada nei boschi vicini a raccogliere funghi che poi cucinerà per la sua clientela, e ipotizziamo che ciò facendo violi sistematicamente le disposizioni regionali in materia. Pensiamo a una ditta che proceda sistematicamente al lavaggio delle sue cisterne inondando di idrocarburi i torrenti vicini. Questi casi configurano qualcosa di simile al reato continuato: realizzato cioè come esecuzione di un piano, di un progetto. Configurano - diciamo - un illecito continuato, che però non è previsto dalla legge.

54 E così chi dovesse essere punito per la commissione di questi continui illeciti verrebbe di fatto punito con una sanzione pari alla somma di tutte le sanzioni inflittegli per i singoli illeciti commessi. Si raggiungerebbero, come è facile intuire, cifre gigantesche, sproporzionate forse anche all'entità del bene tutelato.

55 Concorso di persone Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge. (L. 689/81, art. 5) Il concorso di persone è regolato diversamente nel diritto civile e nel diritto penale. In materia di illecito amministrativo il legislatore ha seguito la strada indicata dal diritto penale: il che conferma la vicinanza fra i due sistemi. Nel diritto civile, se da un certo comportamento messo in opera da più persone deriva un danno, tutti coloro che hanno prodotto il danno sono tenuti complessivamente a risarcirlo. L'importante non è tanto la punizione del responsabile quanto il risarcimento. Per colui che lo ha subito si tratta di avere la somma corrispondente al valore del danno, e non importa se gliela dà una sola delle persone che lo hanno prodotto o più persone suddividendosene il carico. Può benissimo pagare uno solo e poi aggiustarsi con gli altri. Nel diritto penale è diverso. La sua funzione è di fatto repressiva, per quanto se ne mettano in evidenza anche i fini rieducativi.

56 La sua funzione è di fatto repressiva, per quanto se ne mettano in evidenza anche i fini rieducativi. Quando il codice penale dice (art. 110) che se più persone concorrono nel medesimo reato ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, dice in sostanza che è punito tanto chi ruba quanto chi fa il palo. L'intento del codice penale è condiviso dall'art 5 della L Esso intende - al di là del danno provocato - scoraggiare la commissione di ulteriori illeciti. E lo fa adoperando l'unica arma che ha: colpendo nel patrimonio, tutti nella stessa misura, coloro che hanno concorso alla commissione dell'illecito. In pratica: se cinque persone hanno fatto tutte insieme una raccolta di funghi tale da costituire illecito, tutte e cinque sottostanno alla sanzione prevista. L'illecito va contestato a ciascuna, e ciascuna dovrà pagare la pena pecuniaria stabilita. Questo è semplice quando tutti coloro che hanno commesso l'illecito sono sorpresi in flagranza. Diventa ben più difficile nel caso per esempio delle cave o delle discariche abusive: quando il concorso si realizza fra persone presenti e persone assenti ma che hanno fatto azioni o operazioni collegate con l'illecito.

57 A parte la difficoltà di identificare tutti i responsabili, c'è una questione di tempi (vedi scheda 3.5): se la contestazione non è fatta di presenza, va notificata entro 90 giorni, se no la sanzione non è più applicabile.

58 GEV Ruolo - Pubblico ufficiali (Agenti di Polizia Amministrativa) «Art
GEV Ruolo - Pubblico ufficiali (Agenti di Polizia Amministrativa) «Art (Nozione del pubblico ufficiale). - Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi». Le Guardie ecologiche volontarie sono sì guardie giurate, ma sono anche qualcosa di più e di diverso: sono pubblici ufficiali. Per la maggior parte della gente le guardie giurate sono quelle che stanno davanti alle banche con uniforme, berretto a visiera, pistola al fianco. Le GEV non appartengono a questa categoria di guardie giurate che esercitano la custodia dei beni. Le GEV esercitano la vigilanza. E l'incarico è loro conferito da un organo della Pubblica amministrazione per lo svolgimento (ed è questo che conta) di una pubblica funzione: l'accertamento di violazioni amministrative nel settore dell'ecologia. e

59 E’ grazie a questo che le Guardie ecologiche volontarie sono pubblici ufficiali e più precisamente agenti di Polizia amministrativa. Dobbiamo distinguere fra: - Polizia di sicurezza: che opera per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica; - Polizia giudiziaria: che accerta i reati e assicura i responsabili alla giustizia; - Polizia amministrativa: che tutela cose e interessi di determinati gruppi di persone e di determinati settori dell'attività sociale. Le funzioni di Polizia di sicurezza e giudiziaria sono svolte unicamente dallo Stato attraverso suoi organi: non sono trasferibili a Regioni, Province, Comuni. Gli Enti locali infatti non hanno il potere di prevedere illeciti penali, cioè reati (vedi schede 2.1. e 2.3); non si vede quindi come potrebbero attribuire a chicchessia la funzione di accertare reati, cioè di incidere sul sistema sanzionatorio penale, prerogativa esclusiva dello Stato. È perciò da escludere che le Guardie ecologiche volontarie possano essere considerate agenti di Polizia giudiziaria (o - peggio - di sicurezza) Si può invece affermare, in positivo, che le GEV sono agenti di Polizia amministrativa e quindi pubblici ufficiali: ce lo dicono secondo una certa lettura - il codice penale, la legge regionale 9/2005 e la giurisprudenza.

60 pubblico ufficiale nel codice penale non è definito
pubblico ufficiale nel codice penale non è definito. Semplicemente se ne prevedono due modalità: certi dipendenti dello Stato o comunque della Pubblica amministrazione, e le persone, non dipendenti, che esercitino una pubblica funzione. Le GEV non sono dipendenti, sono volontari, prestano la loro opera gratuitamente e temporaneamente. Ma esercitano pubblica funzione . Ora dalla stessa Legge si ricava che debbono ritenersi pubblici ufficiali, in quanto esercitano una pubblica funzione, coloro che formano o concorrono a formare la volontà dell'Ente pubblico o che comunque lo rappresentano, coloro che sono muniti di poteri autoritari (per esempio di accertare illeciti di qualsiasi natura), coloro che sono muniti di poteri di certificazione. La GEV esercita almeno una di queste attività: l'accertamento di illeciti. Può quindi essere ritenuta un pubblico ufficiale. Tale funzione le consente l'accertamento di illeciti amministrativi (non di reati), sia pure limitatamente al tempo e al luogo del servizio.

61 Vuol dire che non basta la prova in contrario per far concludere che il verbale dice il falso. Per dimostrare che la Guardia ecologica ha detto il falso è necessario querelarla e ottenere dal giudice una sentenza di condanna, e naturalmente se l'atto di un pubblico ufficiale è dimostrato falso sono guai.  

62 La GEV, nel suo lavoro di accertamento, ha il potere di chiedere le generalità: cosa che una semplice guardia giurata non può fare. E il cittadino, quando sappia di avere di fronte un pubblico ufficiale, è tenuto a fornire, se richiesto, le proprie generalità esibendo un documento valido per l'identificazione, cioè: - rilasciato da una Pubblica amministrazione o da un Ordine professionale; - con una fotografia del titolare timbrata dall'Autorità che ha rilasciato il documento. Sono documenti adeguati: il passaporto, la carta d'identità, i documenti rilasciati dalle Autorità militari, le tessere rilasciate agli iscritti dagli Ordini professionali: Medici, Avvocati, Ingegneri, eccetera. A norma dell'art. 651 c.p., chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, ... è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila. La GEV può e talvolta deve procedere a sequestro cautelare: una misura con cui si priva una persona del possesso di una cosa di sua proprietà per poter disporre di una prova della violazione commessa Le GEV stendono verbali che fanno fede fino a querela di falso.  

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