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PubblicatoGiorgina Corradi Modificato 8 anni fa
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Regolamenti Europei connessi alla gestione della problematica del by-catch e dei rigetti
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Tonno rosso (BFT) “Deroga all'obbligo di sbarco di cui all'art. 15, par. 1, Reg. UE n. 1380/2013” 2.[…] è vietato pescare, tenere a bordo, trasferire, trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita esemplari di tonno rosso di dimensioni inferiori alla taglia minima di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 302/2009. 3.In deroga al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le catture accidentali per un massimo del 5 % di tonno rosso di taglia compresa fra 8 kg o 75 cm e la taglia minima, in kg o cm, […], effettuate da navi da cattura e tonnare che praticano la pesca attiva del tonno rosso, possono essere tenute a bordo, trasbordate, trasportate, sbarcate, immagazzinate, vendute, esposte o messe in vendita.
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Tonno rosso (BFT) “Deroga all'obbligo di sbarco di cui all'art. 15, par. 1, Reg. UE n. 1380/2013” 4.[…], le navi da cattura e le tonnare che praticano la pesca attiva del tonno rosso non possono tenere a bordo tonno rosso di peso compreso tra 8 e 30 kg o con una lunghezza alla forca compresa tra 75 e 115 cm in quantità superiori al 5 %. 5.La percentuale del 5 % di cui ai paragrafi 3 e 4 è calcolata in base al totale delle catture accidentali di tonno rosso, in numero di esemplari delle catture totali di tonno rosso presenti a bordo della nave in qualsiasi momento dopo ogni operazione di pesca.
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Tonno rosso (BFT) “Deroga all'obbligo di sbarco di cui all'art. 15, par. 1, Reg. UE n. 1380/2013” 6.[…] i pescherecci che non praticano la pesca attiva del tonno rosso non possono tenere a bordo catture di tonno rosso superiori al 5 % delle catture totali presenti a bordo in peso o numero di pezzi. Il calcolo basato sul numero di pezzi si applica solo al tonno e alle specie affini gestite dall'ICCAT. 7. […], qualora il contingente assegnato allo Stato membro del peschereccio o della tonnara interessata sia già stato utilizzato: a)sono da evitarsi le catture di tonno rosso; b)i tonni rossi catturati vivi come catture accessorie devono essere liberati. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2014
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Stabilisce disposizioni dettagliate per l'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2015 nel Mar Mediterraneo, per tutte le catture di specie soggette a taglie minime nelle attività di pesca di piccoli pelagici indicate nell'allegato.
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«taglia minima»: la taglia minima degli organismi marini quale stabilita nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 Articolo 3 Esenzione «de minimis» In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati i seguenti quantitativi: a) nel Mediterraneo occidentale, fino al 5 % del totale annuo delle catture di specie soggette a taglie minime nella pesca di piccoli pelagici con reti da traino pelagiche e ciancioli di cui al punto 1 dell'allegato; b) nell'Adriatico settentrionale, fino al 5 % del totale annuo delle catture di specie soggette a taglie minime nella pesca di piccoli pelagici con reti da traino pelagiche e ciancioli di cui al punto 2 dell'allegato;
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c) nell'Adriatico meridionale e nel Mar Ionio: "i) fino al 3 % del totale annuo delle catture di specie soggette a taglie minime nella pesca di piccoli pelagici con cianciolie “ ii) nel 2015 e 2016 fino al 7 % e nel 2017 fino al 6 % del totale annuo delle catture di specie soggette a taglie minime nella pesca di piccoli pelagici con reti da traino pelagiche di cui al punto 3 dell'allegato; d) nelle acque dell'Isola di Malta e a sud della Sicilia: i)fino al 3 % del totale annuo delle catture di specie soggette a taglie minime nella pesca di piccoli pelagici con ciancioli e ii) nel 2015 e 2016 fino al 7 % e nel 2017 fino al 6 % del totale annuo delle catture di specie soggette a taglie minime nella pesca di piccoli pelagici con reti da traino pelagiche di cui al punto 4 dell'allegato; Esso si applica dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
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Disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo.
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Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione da parte dell’Unione delle misure di conservazione, gestione, sfruttamento, controllo, commercializzazione ed esecuzione per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura stabilite dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo («CGPM»). Esso si applica fatto salvo il regolamento (CE) n. 1967/2006.
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"Articolo 12 Fermo stagionale La pesca della lampuga (Coryphaena hippurus) condotta con l’uso di dispositivi di concentrazione del pesce («FAD») è vietata dal 1° gennaio al 14 agosto di ogni anno." "Articolo 16 Pesca con draghe trainate e reti da traino - È proibito l’uso di draghe trainate e reti da traino a più di 1 000 metri di profondità." “Art. 28 par. 2) «3. Per le reti trainate diverse da quelle di cui al paragrafo 4*, la dimensione minima delle maglie è la seguente: a)una maglia quadrata da 40 mm nel sacco; o b)a richiesta debitamente motivata dell’armatore, una rete con maglie a losanga di 50 mm aventi una selettività riconosciuta equivalente o superiore a quella di una maglia di cui alla lettera a).I pescherecci sono autorizzati a utilizzare e tenere a bordo solo uno dei due tipi di rete.“ *di cui sardina e acciuga costituiscono l’80% del peso vivo misurate dopo cernita Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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ALLEGATO XXV COMPITI DEGLI OSSERVATORI DI CONTROLLO 1. Gli osservatori di controllo devono annotare tutte le attività di pesca della nave su cui sono imbarcati, incluso nello specifico quanto indicato di seguito: […] d) osservazioni sulla cattura stimata per identificare le specie bersaglio, le catture accessorie e i rigetti ai fini del rispetto delle norme sulla composizione della cattura e sul rigetto;
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Relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94
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- Imbrocco: maglia minima stirata è 16 mm. Altezza max è 10 m. Lunghezza max è 6000 m. Il diamentro del filato max 0,5 mm. Rete ad imbrocco di lunghezza max inferiore a 500 m l'altezza max può essere di 30 m. - Incastellata: altezza max è di 10 m. La lunghezza max è di 2500 m. Il diametro del filato non può essere superiore a 0,5 mm. Nel caso di una rete di lunghezza massima inferiore a 500 m l'altezza massima può essere di 30 m - Tremaglio: L'altezza max è di 4 m. La lunghezza max è di 6000 m. - Palangaro di fondo: 1000 ami a persona, limite complessivo di 5000. Per bordate maggiori ai 3 giorni il limite massimo di ami è 7000. - Circuizione: Maglia minima 14 mm _ Lunghezza massima 800 m, Altezza 120 m a eccezione reti per tonno
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Circuizione Maglia minima 14 mm _ Lunghezza massima 800 m, Altezza 120 m a eccezione reti per tonno Strascico al fondo dimensione minima Maglia quadrata 40 mm sul fondo del sacco (o su richiesta giustificata del Capobarca a diamante da 50 mm) - autorizzazione consentita solo per uno dei due tipi Strascico in cui piccoli pelagici (Sardina e Acciuga) sono l’80% delle catture in peso vivo dopo cernita: Dimensione minima della maglia 20 mm
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- Strascico al fondo dimensione minima Maglia quadrata 40 mm sul fondo del sacco (o su richiesta giustificata del Capobarca a diamante da 50 mm), autorizzazione solo per uno dei due tipi - Strascico in cui piccoli pelagici (Sardina e Acciuga) sono l’80% delle catture in peso vivo dopo cernita: Dimensione minima della maglia 20 mm - Strascico al fondo e Volante o rete pelagica al traino poppiero: divieto di uso bocce, spessore monofilo del fondo del sacco maggiore di 3 mm i con fili multipli, spessore filo maggio di 6 mm
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Strascico: è proibita la cattura di: -Tonno albacore Thunnus alalunga -Tonno rosso Thunnus thynnus -Pesce spada Xiphias gladius -Pesce castagna Brama brama -Squali Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae e Lamnidae (Ammessa la cattura di squali come cattura accidentale se non sono più di 3 individui se non specie protette dalla legge Comunitaria) -Femmine mature di aragosta (Palinuridae spp.) -Femmine mature di astice (Homarus gammarus)
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- Volante o rete pelagica al traino poppiero dimensione minima Maglia quadrata 40 mm sul fondo del sacco (o su richiesta giustificata del Capobarca a diamante da 50 mm), autorizzazione solo per uno dei due tipi - Volante o rete pelagica in cui sardina e acciuga sono l'80% delle catture in peso vivo dopo cernita dimensione minima Maglia 20 mm - Strascico da fondo Divieto di pesca su habitat coralligeni e mäerl beds profondità maggiori di 1000 m - "Parangali da superficie Divieto (se la campagna è più lunga di 2 giorni può avere a bordo un numero equivalente di ami) - Più di 2000 ami/peschereccio per Thunnus thynnus - Più di 3500 ami/peschereccio per Xyphias gladius - Più di 5000 ami/peschereccio per Thunnus alalunga"
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(*) ACCIUGA: Gli Stati membri possono convertire la taglia minima in 110 esemplari per Kg; (**) SARDINA: Gli Stati membri possono convertire la taglia minima in 55 esemplari per Kg. La taglia minima non si applica al novellame di Sardina (o bianchetto) sbarcato per consumo umano se catturato con sciabiche da natante o da spiaggia ed autorizzato dalla normativa nazionale. (x) è vietato l’uso di reti da fondo per la cattura di queste specie – cfr. art. 8 punto 2 Reg. CE 1967/2006. (xx) cfr. art. 8 lettera f) Reg. CE 1967/2006: il divieto dell’uso di martelli pneumatici o di altri attrezzi a percussione per la raccolta, in particolare, di molluschi bivalvi infissi nelle rocce.. E’ vietata la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la vendita e l’esposizione o la messa in vendita del dattero di mare (Lithophaga lithophaga) e del dattero bianco (Pholas dactylus) cfr. art. 8 punto 3. Reg. CE 1967/2006.
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(O) cfr. art. 8 punto 2. Reg. CE 1967/2006: Sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la vendita e l’esposizione o la vendita delle femmine mature dell’aragosta (Palinuridaee spp.) e delle femmine mature dell’astice (Homarus gammarus). N.B. Per gli organismi marini sottotaglia compresi nell’Allegato III del Reg. CE 1967/2006 non si applica alcuna tolleranza. A quelle specie per cui non è prevista una taglia minima si applica la misura di 7 cm ad eccezione di quelle che raggiungono lo stadio adulto prima di questa lunghezza (Aphia minuta, latterini o Acquadelle: Atherina spp., Marsioni. Pomatoschistus spp.) – D.P.R. 1639/68, artt. 87 e 93. Per la tolleranza del 10% cfr. D.P.R. 1639/68, art. 91. Per le specie ittiche protette cfr. la normativa nazionale, D.M 3 maggio 1989 (cetacei, testuggini e storioni) e la normativa comunitaria Direttiva 92/43/CEE “direttiva habitat” sulla conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitat, attuata con D.P.R. 357/1997.
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Regolamenti Nazionali connessi alla gestione della problematica del by-catch e dei rigetti
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3. DISPOSIZIONI APPLICATIVE 3.1 Periodi di pesca Sono confermati i seguenti periodi in cui è consentita la pesca del tonno rosso: a. sistema palangaro (unità di L.f.t. ≤ 24 metri) = dal 01 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015; b. sistema tonnara fissa = dal 01 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015; c. pesca sportiva e/o ricreativa = dal 16 giugno 2015 al 14 ottobre 2015. Per il sistema circuizione, risulta, altresì, confermato il seguente periodo di pesca: dal 26 maggio 2015 al 24 giugno 2015,
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3.3 Taglia minima di cattura La taglia minima di cattura, per qualsiasi sistema di pesca, è confermata in 30 chilogrammi di peso o 115 centimetri di lunghezza alla forca (misurata, cioè, dall’estremità della mascella superiore all’estremità del raggio più corto della coda), con le seguenti deroghe e/o eccezioni: a. 8 chilogrammi di peso o 75 centimetri di lunghezza, per gli esemplari catturati nel Mar Adriatico ai fini dell’allevamento; b. tra 8 e 30 chilogrammi di peso oppure tra 75 e 115 centimetri di lunghezza, per gli esemplari accidentalmente catturati dalle unità e dalla tonnare fisse espressamente autorizzate alla pesca del tonno rosso.
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3.3 Taglia minima di cattura Le catture accidentali di cui al punto b. sono ammesse entro e non oltre un limite del 5% del totale delle catture di tonno rosso, calcolato in numero di esemplari. Alle medesime catture, che vengono imputate al contingente nazionale, si applicano integralmente le disposizioni in materia di porti designati, log-book, operazioni di sbarco e/o trasbordo. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 del Regolamento Delegato UE n.2015/98, alla specie tonno rosso, non si applicano gli obblighi di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del Regolamento UE n.1380/2013.
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2. CONTINGENTE NAZIONALE E QUOTE INDIVIDUALI DI CATTURA Come noto, il contingente di cattura assegnato all’Italia, per la campagna di pesca 2015, con Regolamento UE n.2015/104, è risultato pari a complessive 2.302,80 tonnellate. 3.4 Catture accessorie Tutte le unità non espressamente autorizzate alla pesca del tonno rosso possono effettuare catture accessorie entro e non oltre un limite del 5% del totale delle catture, calcolato:" a. in base al peso e/o al numero, con riguardo a tutte le specie ittiche soggette alle disposizioni ICCAT (ALL. 2); b. in base al solo peso, con riguardo a tutte le altre specie ittiche. Resta, altresì, confermato, il limite massimo annuale di 750 chilogrammi, così come, a suo tempo, stabilito, dall’articolo 4 del D.M. 27 luglio 2000.
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Allegato A - quote previste per peschereccio a circuizione Allegato B - quote previste per peschereccio a palangaro Allegato C - quote tonnara fissa Allegato D - Elenco porti designati APPENDIX 5_1: UPDATED BY-CATCH SPECIES - Lista di tutte le specie considerate by-catch (aggiornate) LA PRESENTE NORMATIVA CONTIENE TUTTI I FORMAT NECESSARI DA COMPILARE PER L'ATTIVITA' DI PESCA DEL TONNO ROSSO
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Attuazione obbligo di sbarco dal 1° gennaio 2015 per tutte le catture di specie pelagiche soggette a taglie minime, quali definite nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 Permane l'obbligo di rigetto in mare di tutte le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, non catturate con gli attrezzi da pesca corrispondenti ai sistemi volante e circuizione, di cui alla tabella all'art. 2 del DM 26 gennaio 2012 Per quanto attiene la cattura delle specie ittiche soggette a normativa ICCAT, l'applicazione di quest'ultima prevale sull'obbligo di sbarco di cui al regolamento UE in parola. La commercializzazione per consumo umano di qualsiasi prodotto ittico avente taglia inferiore alla taglia minima di riferimento continuerà a costituire reato, […]
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Decreto Legislativo n. 4 del 9.1.2012 Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Il presente decreto legislativo […], provvede al riordino, al coordinamento ed all'integrazione della normativa nazionale in materia di pesca ed acquacoltura, fatte salve le competenze regionali, al fine di dare corretta attuazione ai criteri ed agli obiettivi previsti dai Regg. che istituiscono un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Vengono definiti gli ambiti delle sanzioni e delle contravvenzioni, definiti i casi di illeciti e Le relative sanzioni amministrative principali e accessorie Viene applicata l'istituzione del sistema dei punti per le infrazioni gravi, il registro delle infrazioni e la sospensione e revoca definitiva della licenza
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Art. 1 (Principi) […] 2. La Regione recepisce le direttive ed attua i regolamenti dell’Unione europea nelle materie oggetto della presente legge e si conforma alle esigenze dell’unità e dell’efficacia dell’ordinamento nei settori da essa disciplinati.
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Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio Stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. GU L 24 del 28.1.2014 Regolamento (UE) n. 579/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio Per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame e del regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio che istituisce misure tecniche transitorie dal 1o gennaio 2010 al 30 giugno 2011. GU L 165 del 24.06.2011
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