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PubblicatoIlaria Valeri Modificato 8 anni fa
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1 COMMISSIONE Accertamento e Riscossione LE INDAGINI BANCARIE E FINANZIARIE Convegno di Formazione Professionale Continua 28 Settembre 2010 Piazzale Delle Belle Arti, 2 Roma
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2 I relatori Dott. Valentino Tamburro Dott. Valentino Tamburro Avv. Enrico Pauletti Avv. Enrico Pauletti Mag. Dario Fasciano Mag. Dario Fasciano Dott. Emiliano Covino Dott. Emiliano Covino
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3 L’utilizzo delle indagini finanziarie ai fini dell’accertamento Principali fonti normative: Principali fonti normative: Art. 32 D.p.r. 600/1973 Art. 32 D.p.r. 600/1973 Art. 33 co. 3 D.p.r. 600/1973 Art. 33 co. 3 D.p.r. 600/1973 Art. 51 D.p.r. 633/1972 Art. 51 D.p.r. 633/1972 Art. 63 co. 1 D.p.r. 633/1972 Art. 63 co. 1 D.p.r. 633/1972 Art. 37 co. 4 D.L. 223/2006 Art. 37 co. 4 D.L. 223/2006 53-bis del DPR 131/1986 53-bis del DPR 131/1986
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Anagrafe dei rapporti Evoluzione dalla L. 413/1991 Evoluzione dalla L. 413/1991 Finanziaria 2005 – Introduzione della PEC Finanziaria 2005 – Introduzione della PEC Ampliamento del numero degli intermediari finanziari “censiti” e mappatura pressoché totale dei rapporti finanziari intrattenuti Ampliamento del numero degli intermediari finanziari “censiti” e mappatura pressoché totale dei rapporti finanziari intrattenuti D.L. 223/2006 D.L. 223/2006 Maggiore riservatezza per il contribuente Maggiore riservatezza per il contribuente Obbligo di indicazione della presenza del provvedimento di autorizzazione nella richiesta inoltrata agli intermediari finanziari ma non del contenuto Obbligo di indicazione della presenza del provvedimento di autorizzazione nella richiesta inoltrata agli intermediari finanziari ma non del contenuto 4
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5 L’Anagrafe dei rapporti InformazioniDisponibili2004200520062007 Presenza di un rapporto finanziario di qualsiasi natura NoSiSiSi DelegheNoSiSiSi Operazioni extra-conto > 12.500,00 (ora 5.000) SiSiSiSi Operazioni extra-conto < 12.500,00 (ora 5.000) In forza del D.L. 78/2010 NoNoSiSi
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6 Contenuti Natura del rapporto: (conto corrente, conto titoli, libretto di risparmio ecc.), operazioni effettuate Data di apertura ed eventualmente di chiusura. Eventuale data di modifica del rapporto Data di apertura ed eventualmente di chiusura. Eventuale data di modifica del rapporto Dati anagrafici, compreso il codice fiscale, dei titolari del rapporto. Dati anagrafici, compreso il codice fiscale, dei titolari del rapporto. Dati identificativi dell’intermediario finanziario presso cui è intrattenuto il rapporto
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7 Le operazioni extra - conto Richiesta di assegni circolari Assegni in valuta estera Bonifico per cassa Cambio assegni Acquisto o la vendita di valuta estera Acquisto titoli e certificati di deposito Noleggio di cassette di sicurezza Consegna di effetti al dopo incasso Pagamenti per cassa Richiesta di vaglia e buoni postali.
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8 Le operazioni frazionate Per gli istituti di credito, già a partire dall’entrata in vigore della legge 197/1991, ai fini della rilevazione nell’archivio unico informatico delle operazioni extra-conto, il limite di € 12.500,00 si intendeva superato anche nell’ipotesi in cui venivano effettuate più operazioni di ammontare superiore ad € 3.098,00 nell’arco di sette giorni lavorativi; scattava in tale ipotesi, l’obbligo di tenere in evidenza i dati dei soggetti che avevano effettuato tali operazioni Per gli istituti di credito, già a partire dall’entrata in vigore della legge 197/1991, ai fini della rilevazione nell’archivio unico informatico delle operazioni extra-conto, il limite di € 12.500,00 si intendeva superato anche nell’ipotesi in cui venivano effettuate più operazioni di ammontare superiore ad € 3.098,00 nell’arco di sette giorni lavorativi; scattava in tale ipotesi, l’obbligo di tenere in evidenza i dati dei soggetti che avevano effettuato tali operazioni Ai fini della procedura “indagini finanziarie” tale obbligo si trasforma quindi nella disponibilità di maggiori informazioni per l’Ufficio richiedente che può così rilevare le operazioni extra-conto di cui sopra, effettuate anche prima dell’anno 2006 Ai fini della procedura “indagini finanziarie” tale obbligo si trasforma quindi nella disponibilità di maggiori informazioni per l’Ufficio richiedente che può così rilevare le operazioni extra-conto di cui sopra, effettuate anche prima dell’anno 2006
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9 Le operazioni escluse dalla rilevazione Pagamento di ticket sanitari; Pagamenti relativi a titoli di trasporto pubblico e privati; Acquisti e/o prenotazione di biglietti relativi a manifestazioni sportive, fieristiche, artistiche e spettacoli di vario genere; Pagamento di pensioni; Pagamento di utenze Pagamento di imposte e tasse; Pagamento di contributi assicurativi e previdenziali. Leasing operativo
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10 Tempi della procedura e sanzioni a carico degli intermediari finanziari Termine per la risposta da parte degli intermediari finanziari a mezzo PEC: 30 giorni Termine per la risposta da parte degli intermediari finanziari a mezzo PEC: 30 giorni Termine di risposta per gli approfondimenti da parte degli intermediari finanziari: 30 giorni Termine di risposta per gli approfondimenti da parte degli intermediari finanziari: 30 giorni Sanzioni per omessa, infedele, o incompleta risposta: da € 2.065,00 a 20.658,00 Sanzioni per omessa, infedele, o incompleta risposta: da € 2.065,00 a 20.658,00
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11 Contraddittorio Non è obbligatorio ma è consigliato Onere della prova Scelta del metodo accertativo Procedimento accertativo basato sulle indagini finaziarie Presunzione iuris tantum II.DD. Artt. 38, 39, 40, 41 Dpr 600/73 IVA: Artt 54, 55 Dpr 633/1972 Intestazione diretta, indiretta o fittizia Acquisizione dei dati finanziari
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12 Acquisizione dei dati finanziari Le modalità cambiano a secondo della tipologia di contribuente oggetto di controllo Le modalità cambiano a secondo della tipologia di contribuente oggetto di controllo Imprenditore individuale Professionista Società di persone Società di capitali a ristretta base azionaria Persona fisica Nucleo familiare Società di capitali con azionariato diffuso Società fiduciarie
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13 Analisi dei dati acquisiti Importanza del contraddittorio con il contribuente Importanza del contraddittorio con il contribuente Eventuale presenza rapporti “scudati” Eventuale presenza rapporti “scudati” Superamento dello schermo societario Superamento dello schermo societario Richiesta esperita nei confronti delle società fiduciarie Richiesta esperita nei confronti delle società fiduciarie
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14 Utilizzo dei dati acquisiti ai fini dell’accertamento ai sensi dell’art. 38 del D.p.r. 600/1973 Cosa cambia dopo le novità introdotte dalla L. 78/2010 Gli incrementi patrimoniali non avranno più rilevanza per quinti ma unicamente nell’anno di sostenimento della spesa Scostamento per una singola annualità anziché due La soglia di tolleranza passa dal 25% al 20% Annualità fino al 2008 – vecchio redditometro Annualità dal 2009 in poi – nuovo redditometro Obbligo del contraddittorio Provvedimento in fase di attuazione....
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15 Utilizzo dei dati acquisiti ai fini dell’accertamento ai sensi dell’art. 39 del D.p.r. 600/1973 La presunzione legale contenuta nell’art. 32 co. 1 del D.p.r. 600/1973 stabilisce che i versamenti ed i prelevamenti non contabilizzati corrispondono a maggiori ricavi (imprenditori) ovvero a maggiori compensi (professionisti) non dichiarati, salvo idonea giustificazione da parte del contribuente Accertamento analitico ed analitico induttivo: nessun riconoscimento automatico dei costi occulti a fronte dell’applicazione della presunzione iuris tantum di cui sopra Accertamento induttivo: riconoscimento dei costi occulti in misura forfettaria
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Art. 32 Co. 2 D.p.r. 600/1973...I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni...I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni 16
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17 Riconoscimento dei costi nel caso di indicazione del beneficiario Come riportato anche al par. 5.5 della Circolare 32/E del 2006, “qualora a fronte di un prelevamento il contribuente indichi come beneficiario un fornitore di cui non ha provveduto a rilevare nei registri contabili le relative operazioni di acquisto, ma di cui fornisce successivamente, in via extracontabile, documentazione probante, l'ufficio procedente dovra' invece riconoscere detto costo in coerenza con i criteri della ricostruzione analitico-induttiva del reddito ai sensi della citata lettera d).” Come riportato anche al par. 5.5 della Circolare 32/E del 2006, “qualora a fronte di un prelevamento il contribuente indichi come beneficiario un fornitore di cui non ha provveduto a rilevare nei registri contabili le relative operazioni di acquisto, ma di cui fornisce successivamente, in via extracontabile, documentazione probante, l'ufficio procedente dovra' invece riconoscere detto costo in coerenza con i criteri della ricostruzione analitico-induttiva del reddito ai sensi della citata lettera d).”
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18 Accertamento ai fini IVA Sebbene ai fini delle imposte dirette i prelevamenti ed i versamenti non giustificati vengono qualificati come maggiori ricavi o compensi, salvo prova contraria.... Sebbene ai fini delle imposte dirette i prelevamenti ed i versamenti non giustificati vengono qualificati come maggiori ricavi o compensi, salvo prova contraria.... Ai fini Iva i versamenti non giustificati verranno trattati come operazioni imponibili Ai fini Iva i versamenti non giustificati verranno trattati come operazioni imponibili I prelevamenti non giustificati (ovvero i prelevamenti dei quali non si indica in beneficiario), sono sanzionati come “acquisti in nero” e sanzionati ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. I prelevamenti non giustificati (ovvero i prelevamenti dei quali non si indica in beneficiario), sono sanzionati come “acquisti in nero” e sanzionati ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
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Art. 51 D.p.r. 633/1972 I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza rispettivamente applicatao che avrebbe dovuto essere applicata accertamenti previsti dagli artt. 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza rispettivamente applicatao che avrebbe dovuto essere applicata 19
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20 Sentenza della Corte Costituzionale 225/2005 la relativa presunzione, sancita dall'art. 32, numero 2), del D.P.R. n. 600 del 1973, resta indenne da qualsiasi censura di illegittimità per le ragioni che: tale presunzione non appare irragionevole in quanto il conseguente procedimento accertativo non si traduce in una sanzione impropria né, tanto meno, in una disparità di trattamento tra contribuenti; non sussiste alcuna violazione del principio di capacità contributiva in quanto risulta pienamente ammissibile l'incidenza percentuale dei relativi costi, e conseguentemente detraibili dall'ammontare dei prelievi non giustificati, trattandosi evidentemente di accertamento "induttivo" in senso stretto corrispondente al modello ricostruttivo di cui all'art. 39, secondo comma, in questione. la relativa presunzione, sancita dall'art. 32, numero 2), del D.P.R. n. 600 del 1973, resta indenne da qualsiasi censura di illegittimità per le ragioni che: tale presunzione non appare irragionevole in quanto il conseguente procedimento accertativo non si traduce in una sanzione impropria né, tanto meno, in una disparità di trattamento tra contribuenti; non sussiste alcuna violazione del principio di capacità contributiva in quanto risulta pienamente ammissibile l'incidenza percentuale dei relativi costi, e conseguentemente detraibili dall'ammontare dei prelievi non giustificati, trattandosi evidentemente di accertamento "induttivo" in senso stretto corrispondente al modello ricostruttivo di cui all'art. 39, secondo comma, in questione.
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21 Interposizione fittizia Indagini sui rapporti: 1.intestati al contribuente 2.nella legittima disponibilità del contribuente (conti cointestati, delega) 3.nella disponibilità di fatto del contribuente (conti coniuge, altri familiari)
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22 Utilizzabilità dei dati Rapporti intestati al contribuente Rapporti nella legittima disponibilità del contribuente Rapporti nella disponibilità di fatto del contribuente 1.Utilizzabilità diretta, con applicazione immediata delle presunzioni e inversione dell’onere della prova 2.Utilizzabilità condizionata alla eventuale imputabilità diretta. Da ultimo Cass. 19493/2010 3.Utilizzabilità condizionata alla prova di interposizione fittizia
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23 Utilizzo dei dati acquisiti ai fini dell’accertamento ai sensi dell’art. 40 del D.p.r. 600/1973 L’accertamento effettuato nei confronti delle società di solito passa per i conti correnti intestati ai soci e/o agli amministratori 17390/2010: Cass. 17390/2010: “in presenza di un conto bancario non intestato al contribuente,ma ad un suo familiare, i verbalizzanti prima, e l’ufficio in seguito, possono sottoporre ad indagine i conti bancari intestati esclusivamente a terzi o familiari (nella specie, al coniuge) in presenza di presunzioni idonee a ritenere che tali conti siano stati utilizzati nella attività commerciale della impresa del contribuente indagato.”
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24 Accertamento ai sensi dell’art. 41 del D.p.r. 600/1973 Possibilità di effettuare un accertamento sulla base di presunzioni “supersemplici” Circolare 36/E del 2006: Ciò comporta che nell'ampia gamma di ipotesi sottese allo stesso art. 41, pur sempre in mancanza o nullità della dichiarazione, il riconoscimento di costi deve essere livellato - anche in misura percentualistica – in ragione dei maggiori ricavi accertati sulla base del meccanismo presuntivo di cui al numero 2) dell'art. 32, senza peraltro che pregiudizialmente debba essere trascurata la presenza in una contabilità ordinata di costi regolarmente registrati
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25 Richiesta alle società fiduciarie Oggetto della richiesta: Il bene giuridico posseduto (Es. azioni, quote sociali, immobili) Oggetto della richiesta: Il bene giuridico posseduto (Es. azioni, quote sociali, immobili) Utilizzo es. nei casi di transfer pricing Utilizzo es. nei casi di transfer pricing
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26 Indagini finanziarie, scudo fiscale e conti correnti esteri Scudo 2002/2003 presente in anagrafe tributaria, ma senza il contenuto del conto scudato Circ. 18/E del 2007 Scudo 2002/2003 presente in anagrafe tributaria, ma senza il contenuto del conto scudato Circ. 18/E del 2007 Scudo 2009/2010 Scudo 2009/2010 Rapporti ed operazioni presso articolazioni estere di banche ed intermediari residenti Circ. 42/E del 2009 Rapporti ed operazioni presso articolazioni estere di banche ed intermediari residenti Circ. 42/E del 2009
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27 L’utilizzo delle indagini finanziarie nei casi di frode Utilizzo ai fini del monitoraggio dei flussi dell’Iva non versata Eventuale riscontro del pagamento effettuato nei confronti del reale cedente Attivazione delle misure cautelari
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