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PubblicatoAloisia Rosi Modificato 8 anni fa
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RUOLO E RESPONSABILITA' DI DIRIGENTI E PREPOSTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE FILK S.p.a. Programma di formazione aziendale sulla sicurezza e salute a cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dott. Davide Piccolo Mussolente, 12 maggio 2008
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SCOPO DELL'INCONTRO 1. Adempimento art. 37 c.7 D.Lgs. 81/08 2. Illustrare organigramma della sicurezza 3. Far conoscere ruoli e responsabilità di ciascuno 4. Ricordare gli obblighi dei lavoratori 5. Esaminare la gestione aziendale della sicurezza 6. Analizzare l'andamento infortunistico
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IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA Pubblicato il 30 aprile 2008 Entra in vigore i 15 maggio Unisce in un unico decreto (D.Lgs. 81/08) gran parte delle norme previgenti È composto da 306 articoli e 51 allegati È così strutturato
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IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA TITOLO I - PRINCIPI COMUNI Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI Capo II - SISTEMA ISTITUZIONALE Capo III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO Sezione I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI Sezione II - VALUTAZIONE DEI RISCHI Sezione III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Sezione IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE,E ADDESTRAMENTO Sezione V - SORVEGLIANZA SANITARIA Sezione VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE Sezione VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPR. LAVOR. Sezione VIII - DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI CAPO IV - DISPOSIZIONI PENALI Sezione I - SANZIONI Sezione II - DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
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IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO TITOLO III - USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO E DPI CAPO I - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO CAPO II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CAPO III - IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI TITOLO V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA TITOLO VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI TITOLO VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
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IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA TITOLO VIII - AGENTI FISICI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO II - PROT. LAVOR. CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE CAPO III - PROT. LAVOR. DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI CAPO IV - PROT. LAVOR. DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI E.M. CAPO V – PROT. LAVOR. DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RAD. OTTICHE A. CAPO VI - SANZIONI
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IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE CAPO I - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI CAPO II - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI CAPO III - PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO CAPO IV - SANZIONI TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI TITOLO XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE TITOLO XII - DISP. IN MATERIA PENALE E DI PROC. PENALE TITOLO XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI
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A proposito di FORMAZIONE FORMAZIONE: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; INFORMAZIONE: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; ADDESTRAMENTO: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
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FORMAZIONE (D.Lgs. 81/08 art. 37) I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza. I contenuti della formazione comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
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SOGGETTI - DEFINIZIONI (art. 2) LAVORATORE: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione... Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, l'associato in partecipazione il beneficiario di tirocini formativi e di orientamento l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari... il volontario
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SOGGETTI - DEFINIZIONI (art. 2) DATORE DI AVORO il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
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SOGGETTI - DEFINIZIONI (art. 2) DIRIGENTE: in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa
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SOGGETTI – LA DELEGA (art. 16) La delega di funzioni da parte del datore di lavoro deve: a) risultare da atto scritto recante data certa; b) riguardare un delegato con i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti; c) attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti ; d) attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) essere accettata dal delegato per iscritto f) pubblicizzata adeguatamente e tempestivamente NB: La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
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SOGGETTI - DEFINIZIONI (art. 2) PREPOSTO: in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa N.B.: principio di effettività
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SOGGETTI - DEFINIZIONI (art. 2) RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE PROTEZIONE: in possesso delle capacità e dei requisiti professionali... designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi
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SOGGETTI - DEFINIZIONI (art. 2) MEDICO COMPETENTE: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali..., che collabora... con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di legge
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SOGGETTI - DEFINIZIONI (art. 2) RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro
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ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA Datore di lavoro Pietro Cremasco Medico competente Renzo Corradin R.S.P.P. Davide Piccolo Dirigenti Preposti capi reparto e capi piano Addetti al primo soccorsoAddetti antincendio Lavoratori R.L.S. Antonio Tommasi
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SOGGETTI & OBBLIGHI DATORE DI LAVORO (art.17) : non può delegare la valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del documento la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
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SOGGETTI & OBBLIGHI DATORE DI LAVORO e DIRIGENTI (art.18) : a) nominare del medico competente b) designare gli addetti alla gestione dell'emergenza; c) affidare compiti secondo capacità e condizioni di salute e sicurezza; d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI e) consentire soltanto ai lavoratori istruiti e addestrati l'accesso alle zone a rischio grave e specifico; f) richiedere ai lavoratori di osservare le norme vigenti, le disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI; g) richiedere al medico competente di osservare i suoi obblighi
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SOGGETTI & OBBLIGHI DATORE DI LAVORO e DIRIGENTI (art.18) : h) e t) garantire il controllo delle situazioni di emergenza e dare istruzioni per l'evacuazione; i) informare i lavoratori esposti al rischio grave e immediato l) adempiere a: informazione, formazione e addestramento; m) non richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di pericolo grave e immediato; n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; o) consegnare al RLS copia del D.V.R. e dei dati sugli infortuni
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SOGGETTI & OBBLIGHI DATORE DI LAVORO e DIRIGENTI (art.18) : p) elaborare il documento sulla sicurezza degli appalti (DUVRI) q) garantire la tutela dell'ambiente esterno e della popolazione r) comunicare all'INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; v) convocare la riunione periodica z) aggiornare le misure di prevenzione (mutamenti rilevanti su salute e sicurezza del lavoro, o progressi tecnica prev. e protezione); aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei RLS bb) vigilare sul rilascio e rispetto dei giudizi di idoneità.
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SOGGETTI & OBBLIGHI PREPOSTI (ART.19): a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza degli obblighi dei lavoratori, delle disposizioni aziendali e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI, in caso di persistente inosservanza, informare i loro superiori diretti; b) verificare che solo i lavoratori istruiti accedano alle zone a rischio grave e specifico; c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di emergenza e dare istruzioni per l'evacuazione
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SOGGETTI & OBBLIGHI PREPOSTI (ART.19): d) informare... i lavoratori esposti a pericolo grave e immediato sul rischio e le disposizioni necessarie; e) non richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in situazioni di pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze di mezzi, attrezzature di lavoro e DPI, sia ogni altra condizione di pericolo delle quali venga a conoscenza; g) frequentare appositi corsi di formazione.
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SOGGETTI & OBBLIGHI LAVORATORI (ART.20): prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. contribuire...all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza;
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SOGGETTI & OBBLIGHI LAVORATORI (ART.20): osservare le disposizioni e le istruzioni impartite per la loro protezione; utilizzare correttamente attrezzature di lavoro, sostanze e preparati pericolosi, mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; utilizzare in modo appropriato i DPI;
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SOGGETTI & OBBLIGHI LAVORATORI (ART.20): segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
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SOGGETTI & OBBLIGHI LAVORATORI (ART.20): non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o controllo; non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la sicurezza; partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati; sottoporsi ai controlli sanitari
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SOGGETTI & OBBLIGHI PROGETTISTI (ART.22): I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari
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SOGGETTI & OBBLIGHI FABBRICANTI E FORNITORI (ART.23): 1. Sono vietati fabbricazione, vendita, noleggio e concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti a leggi e regolamenti vigenti in materia di salute e sicurezza. 2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.
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SOGGETTI & OBBLIGHI INSTALLATORI E MONTATORI (ART.24): 1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.
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SOGGETTI & OBBLIGHI MEDICO COMPETENTE (ART.25): a) collabora alla valutazione dei rischi, a predisporre l'attuazione di misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione alla organizzazione del servizio di primo soccorso alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
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SOGGETTI & OBBLIGHI MEDICO COMPETENTE (ART.25): b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso;
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SOGGETTI & OBBLIGHI MEDICO COMPETENTE (ART.25): e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione in suo possesso fornendo informazioni sulla conservazione; f) invia all'ISPESL le cartelle sanitarie alla cessazione del rapporto di lavoro. Il lavoratore può chiederne copia anche tramite il medico di medicina generale; g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria e sulla eventuale necessità di sottoporsi ad accertamenti dopo la cessazione della attività.
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SOGGETTI & OBBLIGHI MEDICO COMPETENTE (ART.25): h) informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria rilasciando su richiesta copia della documentazione sanitaria; i) comunica per iscritto, in riunione periodica i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria fornendo indicazioni sul loro significato per l'attuazione delle misure di tutela; l) visita gli ambienti di lavoro almeno 1 volta all'anno m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori...
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IL LAVORO IN APPALTO (art. 26) IL DATORE DI LAVORO (COMMITTENTE) DEVE: verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi fornire loro dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente sulle misure di prevenzione e di emergenza
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IL LAVORO IN APPALTO (art. 26) I DATORI DI LAVORO: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi, informandosi reciprocamente per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese
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IL LAVORO IN APPALTO (art. 26) Il COMMITTENTE promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze (cosiddetto DUVRI), allegato al contratto di appalto. Il personale dell'appaltatore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento.
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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI (art. 28)...deve riguardare, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nella sistemazione dei luoghi di lavoro, TUTTI i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi... quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi
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MODELLO ORGANIZZATIVO (art. 30) Deve essere idoneo, efficace, adottato ed attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento degli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard di legge su attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, (emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei RLS); d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza (rispetto procedure ed istruzioni da parte dei lavoratori); g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
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