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25/05/20161 CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI (Art. 37 D. Lgs. 81/08) III modulo Relatore: Dott. Davide Piccolo.

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1 25/05/20161 CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI (Art. 37 D. Lgs. 81/08) III modulo Relatore: Dott. Davide Piccolo

2 25/05/20162 PROGRAMMA DELL’INCONTRO MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi Il rischio da stress lavoro correlato Il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale Il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento dei lavori in appalto Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio La considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti I dispositivi di protezione individuale La sorveglianza sanitaria

3 25/05/20163 VALUTAZIONE DEI RISCHI Prevista dall’art. 17 del D.Lgs. 81/08, deve riguardare TUTTI i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori… in particolare  Lo stress (!) lavoro correlato  quelli connessi alla gravidanza (lavori incompatibili)  differenze di genere, età e provenienza da altri paesi, forma contrattuale di lavoro Deve essere scritta

4 25/05/20164 VALUTAZIONE DEI RISCHI Il documento di V.R.:  Può essere tenuto su supporto informatico  Deve essere datato in modo certo (firme di datore di lavoro, medico, RSPP e RLS)  Deve specificare i criteri scelti dal DDL (brevi, semplici, comprensibili)  Attraverso sopralluoghi e analisi di macchine, luoghi, impianti, lavorazioni, inizia con:

5 25/05/20165 VALUTAZIONE DEI RISCHI Il processo 1) Identificazione dei pericoli PERICOLO: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (un oggetto, un fenomeno fisico) avente il potenziale di causare danni

6 25/05/20166 VALUTAZIONE DEI RISCHI Il processo 2) Identificazione dei rischi correlati: RISCHIO: probabilità di raggiungere il danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un fattore o agente oppure ala loro combinazione

7 25/05/20167 VALUTAZIONE DEI RISCHI Il processo 3) Valutazione dei rischi VALUTARE = QUANTIFICARE Cioè definirne la gravità, l’importanza Normalmente si parte dal considerare: La frequenza o probabilità di esposizione / accadimento I danni conseguenti al verificarsi dell’evento / esposizione Il rischio è pertanto solitamente valutato come: R = P x D

8 25/05/20168 VALUTAZIONE DEI RISCHI Criteri TABELLA DEI VALORI DELLA PROBABILITÀ DATI STORICI: INFORTUNI/MALATTIE PROFESSIONALI DATI STATISTICI: addetti esposti X ore giorno X gg. anno 5≥1/ultimo anno> 10000 (es: 5 o + esposti continui e quotidiani) 4≥1/ultimi 3 anni> 2000 (es: >1 esposto continuo e quotidiano) 3>1/ultimi 10 anni> 1000: (es: >1 esposto part time quotidiano) 2≤ 1/ ultimi 10 anni> 250 (es: > 1 esposto per tempo limitato) 1mai successo< 250 (esposizione occasionale)

9 25/05/20169 VALUTAZIONE DEI RISCHI Criteri TABELLA DEI VALORI DEL DANNO DATI STORICI o STATISTICI: prognosi verificata o attesa - conseguenze invalidanti 5Mortale o malattia letale non curabile 4Lesioni gravi (> 40 gg.) o malattia cronica e invalidante 3Lesioni di moderata entità (11-40 gg.) o malattia di lunga degenza ma guaribile e non invalidante 2Lesioni di limitata gravità (≤ 10 gg.) o malattia guaribile in tempi brevi 1Lesioni senza necessità di assentarsi dal lavoro o disturbi rapidamente reversibili

10 25/05/201610 VALUTAZIONE DEI RISCHI Criteri Tabella sinottica con scala colori PROBABILITÀ12345 DANNO1 2 3 4 5 TABELLA DEI VALORI DEL RISCHIO > 10ELEVATO 5 – 10MEDIO ≤ 4BASSO

11 25/05/201611 VALUTAZIONE DEI RISCHI Il processo 4) Identificazione delle soluzioni L’azienda deve decidere come gestire i rischi valutati cioè quali sono le risorse da mettere in campo (denaro, persone, dispositivi, organizzazione, ecc.) La norma le chiama «misure di prevenzione e protezione» …per ispirarsi la norma fornisce (art. 15) le «misure generali di tutela»

12 25/05/201612 VALUTAZIONE DEI RISCHI I principi ispiratori: le misure di tutela eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; riduzione dei rischi alla fonte; sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

13 25/05/201613 VALUTAZIONE DEI RISCHI I principi ispiratori: le misure di tutela limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; controllo sanitario dei lavoratori; allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e adibizione, ove possibile, ad altra mansione; informazione e formazione adeguate per lavoratori, dirigenti, preposti e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

14 25/05/201614 VALUTAZIONE DEI RISCHI I principi ispiratori: le misure di tutela istruzioni adeguate ai lavoratori; partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi; misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

15 25/05/201615 VALUTAZIONE DEI RISCHI La prevenzione …dall’art. 2 D.Lgs. 81/08 «il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno» … si agisce sulla probabilità di accadimento mirando a ridurla (meno tempo di esposizione, minor numero di esposti, ecc.)

16 25/05/201616 VALUTAZIONE DEI RISCHI La protezione Tutte quelle azioni o dotazioni finalizzate alla limitazione dei danni in caso si verifichi l’evento o l’esposizione. … si agisce sul danno mirando a ridurlo (sul singolo o sull’insieme dei lavoratori) Esempio per eccellenza: i dispositivi di protezione individuale

17 25/05/201617 VALUTAZIONE DEI RISCHI Le strategie Le misure di prevenzione e protezione possono essere: Tecniche: acquisto di un dispositivo di protezione, installazione di un dispositivo di sicurezza, ecc. Organizzative: verifica periodica su un impianto di allarme, turnazione nelle lavorazioni, ecc. Procedurali: sistemi/sequenze di attività, prassi corrette di lavoro.

18 25/05/201618 VALUTAZIONE DEI RISCHI Il processo 5) LA PROGRAMMAZIONE La valutazione dei rischi è finalizzata al miglioramento continuo e pertanto deve essere fatta ed attuata una programmazione degli interventi: CHI FA CHE COSA ENTRO QUANDO Se manca questo l’azienda ha adempiuto ad un obbligo senza coglierne spirito e finalità e senza di conseguenza raccogliere i frutti

19 25/05/201619 VALUTAZIONE DEI RISCHI Il processo 5) LA PROGRAMMAZIONE Criteri normalmente adottati per la programmazione: -Gravità del rischio gestito con un certo intervento -Semplicità dell’intervento stesso -Sostenibilità economica A titolo di esempio un criterio legato alla gravità può essere: R > 10Azioni correttive indilazionabili: attuazione entro 2 mesi e misure immediate di mitigazione del rischio 5  R  10 Azioni correttive necessarie: attuazione entro 6 mesi R  4 Azioni migliorative: attuazione entro 1 anno

20 25/05/201620 VALUTAZIONE DEI RISCHI CONCLUSIONI La valutazione dei rischi è onere del datore di lavoro Che si avvale del Servizio di Prevenzione e Protezione E’ coadiuvato dal medico competente (per gli aspetti legati alla salute sul lavoro) Consulta il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Coinvolge dirigenti e preposti nell’attuazione degli interventi IL TUTTO E’ MIRATO ALLA TUTELA DEL LAVORATORE E si deve tradurre in un concreto miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute.

21 25/05/201621 OBBLIGHI CONDIVISI CON IL DDL I RISCHI SPECIFICI CITATI NEL T.U. Rischi legati agli ambienti di lavoro Rischi legati alle attrezzature e agli impianti Rischi della movimentazione manuale di carichi Rischi connessi all'uso del videoterminale Rischi da agenti fisici (rumore, vibraz., rad.ottiche, campi e.m.) Rischi da utilizzo o presenza di sostanze pericolose Rischi da agenti biologici Rischi da atmosfere esplosive (>>> modulo 3)

22 25/05/201622 OBBLIGHI CONDIVISI CON IL DDL NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE: - Scegliere il PROFESSIONISTA “GIUSTO” (referenze, curriculum vitae, verifica rispetto requisiti imposti, ecc.) - formalizzare la nomina (documento scritto) OBBLIGHI CORRELATI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA: - inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria -richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti per lui nel T.U. -nei casi di sorveglianza sanitaria comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro

23 25/05/201623 OBBLIGHI CONDIVISI CON IL DDL OBBLIGHI IN MATERIA DI DOTAZIONI: i DPI “fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale” Conformi al D.Lgs. 475/92 e cioè Marcati CE Ergonomici Adeguati ai rischi presenti Accompagnati da nota informativa Formazione Addestramento (se DPI di 3a cat. - “salvavita”)


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