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PubblicatoLiliana Bonfanti Modificato 9 anni fa
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Lezione 12, Il giudizio in Cassazione Anno accademico 2013/2014
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1. La storia
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L’origine storica Con la rivoluzione francese è il baluardo del legislatore al fine di imporre l’applicazione della legge ai giudici (parlements di provincia costituiti per lo più da ceti nobiliari ed ecclesiastici). Quindi nasce come equilibrio dei poteri, il potere legislativo e il potere giudiziario.
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L’attuale ratio Oggi il profilo storico sullo sfondo prevale, pur nella non introduzione del precedente vincolante, la funzione di nomofilachia, ovvero di uniforme interpretazione della legge: -l’assoluto prevalere del controllo di legittimità (art. 360 c.p.c.); -l’introduzione di un motivo di inammissibilità del ricorso quando non sono offerti motivi tali da giustificare un mutamento di orientamento della Corte di cassazione (art. 360 bis c.p.c.); -la pronuncia a sezioni unite in caso di difforme interpretazione delle sezioni semplici (art. 374, 2 comma c.p.c.); -la determinazione del principio di diritto (art. 384, 1 comma c.p.c.); -il ricorso nell’interesse della legge, per il caso della rinuncia delle parti o della non impugnabilità del provvedimento, per iniziativa del procuratore generale presso la Corte di cassazione, oppure quando è dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una della parti (art. 363 c.p.c.)
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2. L’oggetto
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Impugnazioni in senso stretto Trattasi di un giudizio di impugnazione in senso stretto, che non ha ad oggetto la fattispecie e il diritto, bensì la sentenza impugnata e i vizi di legittimità che hanno colpito la medesima elencati nell’art. 360 c.p.c.
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L’art. 360 c.p.c. L’art. 360 c.p.c. definisce i vizi cui può essere affetta la sentenza e che sono denunciabili innanzi alla Corte di cassazione. Essi sono enunciabili in due categorie: -Errori che afferiscono al processo (errores in procedendo), nn. 1, 2, 4 e 5; -Errori che afferiscono alla individuazione, interpretazione e applicazione della norma giuridica di fonte primaria (errores in iudicando), n. 3
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Difetto di giurisdizione Il primo motivo nascente da un errore processuale è relativo al vizio di giurisdizione, qualora non sia già stato esperito, con decisione definitiva, il regolamento di giurisdizione (che come è noto è un mezzo preventivo e non un mezzo di impugnazione). Sul motivo di giurisdizione la Corte di cassazione pronuncia sempre a sezioni unite, salvo che nel caso delle sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, quando sulla medesima questione si sono già pronunciate le sezioni unite (art. 374, 1 comma).
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Difetto di competenza Il secondo motivo è rappresentato da un vizio concernente le regole sulla competenza; anche in tal caso quando non sia già stato esperito e deciso il regolamento di competenza, che abbia definito in modo irrevocabile il relativo profilo. Il ricorso ordinario per cassazione potrà essere, tuttavia, esperito, solo se unitamente al profilo di competenza viene fatto valere un vizio di legittimità diverso (altrimenti deve aversi regolamento necessario, art. 42)
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Nullità della sentenza o del procedimento Trattasi del quarto motivo, ogni qualvolta la sentenza abbia violato una qualunque norma processuale diversa dalla regola sulla giurisdizione o sulla competenza. Dovrà trattarsi di un vizio, qualora si tratti di nullità, tempestivamente sollevato ex art. 157 c.p.c. e coltivato in tutti i gradi (ad eccezione del caso di nullità assoluta ex art. 162, 2 comma, nell’ipotesi di nullità assoluta)
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Per violazione o falsa applicazione di norma di legge Ex art. n. 3 c.p.c.: -falsa applicazione: errore di imputazione del fatto alla norma; -violazione: corretta imputazione ma errata interpretazione; -fonti primarie, anche comunitarie, ed estensione all’ambito delle fonti collettive (contratti e accordi collettivi di lavoro, che restano contratti di diritto comune)
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Vizio di motivazione sul giudizio di fatto Il numero cinque contemplava originariamente il difetto di motivazione espressa nel giudizio di fatto: per mancanza, per insufficienza, per contraddizione. In tal modo la Corte di cassazione, sia nell’esperienza francese e sia nell’esperienza italiana, si era ricavato un sindacato sul giudizio di fatto, quando il giudice avesse violato non tanto le regole giuridiche ma le regole di comune esperienza nell’accertamento del fatto: valutazioen della prova libera; valutazione della prova critica.
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Vizio di motivazione sull’esercizio di un potere discrezionale Attraverso il motivo di cui al n. 5 la Corte di cassazione si è pure ricavato un controllo sull’esercizio di poteri discrezionali del giudice nel corso del processo, il quale è consentito purché motivato (es. ordine di chiamata di un terzo in causa, ex art. 107 c.p.c.; valutazione sulla opportunità o meno di ritenere la causa matura per la decisione per esaurimento dell’attività istruttoria; compensazione delle spese giudiziali ex art. 92 c.p.c.)
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Vizio di motivazione sull’applicazione di una norma elastica Il codice civile è costellato di norme elastiche che richiamano clausole generali come la buona fede, la correttezza, la diligenza, ecc. Essendo lasciato al giudice il potere di applicare la norma elastica al caso concreto, purché essa fosse congruamente motivata, attraverso il controllo di motivazione la Corte di cassazione sindacava pure tale e esercizio di potere, concesso dal legislatore, al giudice.
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Abrogazione del vizio di motivazione Con la legge n. 134 del 2012, il legislatore ha abrogato il n. 5 sostituendolo con un vizio differente, eliminando il controllo di motivazione sul giudizio di fatto, sull’esercizio del potere discrezionale e sulla applicazione di una norma elastica.
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Conseguenze 1. Il controllo di motivazione sul giudizio di fatto e sull’applicazione delle massime di esperienza, sarà lasciato alla valutazione più o meno espansiva della Corte di cassazione, come la storia ci ha insegnato, alla luce dell’esperienza ottocentesca. 2. Il controllo della motivazione nell’esercizio del potere discrezionale o nell’applicazione della norma elastica transita rispettivamente al n. 4 e al n. 3 dell’art. 360, come error in procedendo ed error in iudicando.
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Possibile riproposizione Il vizio di motivazione sul giudizio di fatto potrebbe rientrare nel vizio di mancanza di motivazione, a cui potrebbe essere assimilata almeno la insufficienza (in caso di difetto di ratio decidendi) attraverso il n. 4 dell’art. 360 n. 5 come nell’esperienza dell’impugnativa del lodo arbitrale assoggettato a controllo di sola legittimità e ciononostante sindacato sotto il profilo del vizio di nullità processuale (n. 7 art. 829)
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L’omessa valutazione di un fatto rilevante Sarà invece sindacabile in Cassazione l’omesso esame di un fatto decisivo (nel senso di rilevante, quindi anche fatto secondario alla base della prova presuntiva), che è stato oggetto di espressa controversia tra le parti (altrimenti ex art. 101 c.p.c. se rilevato d’ufficio la discussione dovrà essere suscitata), donde la differenza del fatto pacifico (non discusso e controverso) che al massimo da luogo all’errore di fatto revocatorio
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Il difetto di giurisdizione verso i giudici speciali Ex art. 362 c.p.c. possono essere impugnati in Cassazione, per motivo di giurisdizione, le sentenze in grado di appello o in unico grado di un giudice speciale. Come anche denunciati i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudizi o i conflitti tra P.A. e giudice ordinario. Ruolo della Cassazione come giudice supremo delle giurisdizioni e dei poteri (esecutivo e giudiziario)
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3. Formalismo del ricorso
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Il motivo Oltre alla specificazione del motivo di censura (indicazione delle norme di diritto violate e del motivo di cassazione richiamato), dovuto alla natura di impugnazione in senso stretto, il legislatore è andato ad onerare maggiormente il ricorrente imponendo: 1.Nel caso in cui la sentenza impugnata è coerente alla questione di diritto già pronunciata dalla Corte di cassazione, la deduzione dei motivi per consentire alla Cassazione di mutare orientamento (art. 360 bis); 2.Se il vizio è di error in procedendo, l’espressione di un motivo non manifestamente infondato (art. 360 bis); 3.In ogni caso l’articolazione di un ricorso che eviti la censura di manifesta infondatezza (art. 375, n. 5)
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L’autosufficienza del ricorso Ex art. 366 n. 6, si impone il richiamo alla specifica indicazione degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda e che la Corte di cassazione ha interpretato in modo severo imponendo un richiamo “letterale” dei contenuti degli atti processuali o dei documenti che si intendono sottoporre all’attenzione della Corte (la Corte non si macchia degli atti processuali e dei documenti di merito…)
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4. Il rito camerale
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Art. 375. Casi di decisione in camera di consiglio La Corte pronuncia in camera di Consiglio, ovvero non in udienza pubblica, nei seguenti casi: -mancanza di motivo specifico ex art. 360 c.p.c.; -violazione dell’art. 360 bis in ordine alla esplicitazione dei motivi per mutare l’orientamento della Corte che ha già deciso in linea con la sentenza impugnata (360 bis, n. 1); -manifesta infondatezza (o manifesta fondatezza del ricorso principale o del ricorso incidentale, anche alla luce dell’art. 360 bis n. 2); -per ordinare l’integrazione del contraddittorio o la notifica dell’impugnazione ex artt. 331 e 332; -per provvedere sull’estinzione del processo; -per decidere sul regolamento di competenza e di giurisdizione.
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Art. 376. La sezione deputata alla delibazione preliminare E’ costituita un’apposita sezione che verifica se esistono i presupposti per l’applicazione del rito camerale, quando il ricorso è inammissibile oppure manifestamente fondato o infondato (artt. 375 n. 1 e n. 5, anche alla luce dell’art. 360-bis c.p.c.).
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Art. 380-bis. Decisione in camera di consiglio per inammissibilità e/o manifesta fondatezza e/o infondatezza Se il relatore della sezione che deliba la inammissibilità o manifesta infondatezza o fondatezza del ricorso ritiene fondati tali profili, deposita in cancelleria una sua relazione e il presidente fissa un’adunanza della Corte comunicando, almeno venti giorni prima della data, decreto e relazione. Le parti e il P.M. possono presentare conclusioni scritte e memorie entro cinque giorni e la Corte decide in camera di consiglio, dovendo anche sentire le parti se compaiono
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Conversione del rito Se la Corte è di contrario avviso in sede di camera di consiglio, ritenendo non fondata la relazione preliminare del giudice relatore, fissa la causa in pubblica udienza.
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Art. 380-ter. Camera di consiglio su regolamento di giurisdizione e competenza Il presidente chiede le sue conclusioni al P.M. e fissa l’udienza notificando conclusioni e decreto alle parti che hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima dell’udienza e di comparirvi.
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Rito camerale per il caso di integrazione contraddittorio, notifica impugnazione, estinzione Art. 377, il presidente nomina il relatore e fissa l’udienza in camera di consiglio dandone comunicazione alle parti almeno venti giorni prima. Il relatore deposita in cancelleria la sua relazione (380-bis, 3 comma, anche la relazione viene notificata alle parti e si applica l’art. 380-bis, 2 comma).
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Assegnazione ordinaria sezioni unite Se la Commissione filtro non chiede il rito camerale e non vi sono i presupposti, il Primo presidente assegna alla sezione per il corso ordinario in pubblica udienza: -salvo, sezioni unite ex art. 374, 2° c.p.c. su iniziativa Presidente -oppure su iniziativa di parte (art. 376, 2° c.) -oppure del pm o d’ufficio alla udienza (art. 376, 3° c)
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Casi di sezioni unite Le ipotesi di assegnazione alle SU: -contrasto di sez semplici, particolare importanza; -sezione semplice che ritiene di pronunciare in modo contrastante con le SU; -questioni di giurisdizione
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Introduzione Con ricorso, sottoscritto da avvocato abilitato, notificato nei termini e depositato entro venti gg (artt. 365, 366 e 369) Costituzione del convenuto, con controricorso contenente il ricorso incidentale, da notificarsi entro venti gg. dalla scadenza del termine di deposito in cancelleria del ricorso e da depositarsi nei venti giorni successivi (art. 370). In difetto solo partecipazione alla discussione orale.
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Memorie e discussione Entro i cinque giorni (liberi) dalla udienza le parti possono presentare memorie. Nella udienza di discussione, prima il relatore effettua la relazione, poi intervengono le parti e quindi il pm (alle conclusioni di quest’ultimo solo repliche scritte)
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decisioni della Corte - sulla giurisdizione e competenza (statuisce agli effetti della traslatio); - senza rinvio (382, 3, se esclude la giurisdizione italiana in assoluto, improponibilità – presenza di un presupposto processuale insanabile - ; improseguibilità – presenza di una fattispecie estintiva);
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segue Con rinvio, per il carattere rescindente, al giudice dello stesso grado di quello che ha pronunciato (art. 383) o al giudice di appello nel caso di cassazione della sentenza di primo grado ex art. 348 ter o al giudice di primo grado nei casi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. Enuncia in tal caso il principio di diritto (art. 384, 1), a cui deve attenersi il giudice di rinvio (art. 384, 2). Le domande restitutorie e riduzioni in pristino vanno formulate innanzi al giudice di rinvio (art. 389)
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segue Decide nel merito, se non sono necessari ulteriori accertamenti di merito che implicano attività istruttoria.
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estinzione Solo per rinuncia e non per inattività : art. 390, sulla quale la Corte pronuncia con decreto (o sentenza se vi sono altri ricorsi contestuali da decidere contro lo stesso provvedimento), art. 391, con il quale si decide sulle spese
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