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PubblicatoCristina Di Carlo Modificato 9 anni fa
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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Camera del Lavoro di Alessandria 1 LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLE MANSIONI Ottobre 2015
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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Camera del Lavoro di Alessandria 2 Art. 2103 c.c.: Formulazione precedente “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. (…)”
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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Camera del Lavoro di Alessandria 3 Art. 2103 c.c.: quadro precedente Il termine equivalenti andava inteso nel senso che le nuove mansioni, oltre ad essere proprie dello stesso livello di inquadramento, dovevano richiedere conoscenze e professionalità omogenee. Quindi si configurava come demansionamento l’assegnazione di una nuova mansione che presupponesse il possesso di una diversa professionalità.
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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Camera del Lavoro di Alessandria 4 Art. 2103 c.c.: quadro precedente In precedenza il demansionamento poteva essere previsto, ma in casi ben precisi: per il lavoratore divenuto inabile a seguito di infortunio o malattia (Legge n. 68/1999), per la lavoratrice in gravidanza nel caso in cui le mansioni precedenti rientrassero tra le mansioni a rischio o interdette in relazione allo stato della lavoratrice (D.Lgs. n. 151/2001), per i casi previsti dagli accordi sindacali al termine di procedure per tensioni occupazionali, allo scopo di evitare licenziamenti (Legge n. 223/1991).
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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Camera del Lavoro di Alessandria 5 Art. 2103 c.c.: Cosa è cambiato Mansioni non più equivalenti Il datore di lavoro può ora modificare le mansioni assegnando mansioni non più equivalenti, ma semplicemente riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento. La mancata erogazione della formazione necessaria a svolgere i nuovi compiti non rende nullo il mutamento di mansioni. In altri termini, anche in assenza di formazione, il lavoratore deve assumere la nuova mansione.
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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Camera del Lavoro di Alessandria 6 Art. 2103 c.c.: Cosa è cambiato Anche mansioni inferiori (1/2) È prevista la possibilità per il datore di lavoro di assegnare unilateralmente al lavoratore una mansione a tutti gli effetti inferiore. “In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore.”
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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Camera del Lavoro di Alessandria 7 Art. 2103 c.c.: Cosa è cambiato Anche mansioni inferiori (2/2) Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni del livello (purché della medesima categoria legale) possono essere previste dai contratti collettivi. Il mutamento di mansioni deve essere comunicato per iscritto. In tutti questi casi “il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo” fatta eccezione per le indennità legate alla mansione precedente. Tuttavia…
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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Camera del Lavoro di Alessandria 8 Art. 2103 c.c.: Cosa è cambiato Anche riduzione del livello e della retribuzione (1/3) “(…) possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita.”
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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Camera del Lavoro di Alessandria 9 Art. 2103 c.c.: Cosa è cambiato Anche riduzione del livello e della retribuzione (2/3) Proviamo a fare qualche esempio: Un datore di lavoro che intende demansionare il lavoratore potrà dichiarare la necessità di licenziarlo a causa delle difficoltà economiche e proporre, come unica alternativa al licenziamento, un demansionamento con riduzione del livello di inquadramento e della retribuzione.
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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Camera del Lavoro di Alessandria 10 Art. 2103 c.c.: Cosa è cambiato Anche riduzione del livello e della retribuzione (3/3) Oppure: Un datore di lavoro che si pone l’obiettivo di demansionare un dipendente potrà sostenere l’esigenza di trasferirlo ad una distanza considerevole e presenterà come unica alternativa un demansionamento, sempre con riduzione dell’inquadramento e della retribuzione. È evidente quale possibilità di scelta potrà avere il lavoratore in casi come questi!
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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Camera del Lavoro di Alessandria 11 Art. 2103 c.c.: Cosa è cambiato Assegnazione al livello superiore “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.”
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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Camera del Lavoro di Alessandria 12 Art. 2103 c.c.: Cosa è cambiato Assegnazione al livello superiore In passato diritto alla promozione al livello proprio delle mansioni superiori svolte, dopo un periodo non superiore a 3 mesi Termine ora allungato a 6 mesi, e modificabile anche in aumento dalla contrattazione collettiva È evidente che se in passato gli accordi potevano solo stabilire una riduzione del termine definito per legge, ora le aziende potranno chiedere anche un ulteriore allungamento, e ai tavoli di trattativa occorrerà difendere un diritto che in passato poteva solo essere ampliato.
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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Camera del Lavoro di Alessandria 13 Art. 2103 c.c.: Cosa è cambiato Assegnazione al livello superiore “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.” Il lavoratore potrà ora essere indotto a rinunciare all’avanzamento
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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Camera del Lavoro di Alessandria 14 Art. 2103 c.c.: Formulazione precedente Assegnazione al livello superiore “(…) Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. (…)”
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