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PubblicatoMiranda Bonetti Modificato 9 anni fa
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S.p.a. Modello organizzativo particolarmente adatto alle esigenze delle grandi imprese Con raccolta di capitale fra ampio numero di soci Anche se non necessariamente Frazionamento del capitale in azioni Azione come titolo di credito Consente la mobilizzazione dell’investimento in azioni Consente di neutralizzare la raccolta del capitale rispetto all’orizzonte temporale dell’investitore Smobilizzazione dell’investimento senza sottrarne la sua destinazione produttiva Mai confondere mercato primario e secondario
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Fattispecie e tipologia di s.p.a. «Rigore è quando arbitro fischia!» (V. Boskov) «s.p.a è quando iscritta come tale nel registro delle imprese» (D. Sarti) Centralità della formalizzazione del procedimento di costituzione Da cui si deve ricavare con certezza
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S.p.a e raccolta del capitale s.p.a quotate e non quotate Nelle prime è particolarmente forte l’interesse alla smobilizzazione dell’investimento s.p.a non quotate ma che ricorrono al mercato del capitale di rischio (art. 2325-bis)
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S.p.a. unipersonale Esempio di modello che non fa ricorso al mercato dei capitali Resta comunque beneficio della responsabilità limitata (art. 2352) Salvo limitate eccezioni (mancato versamento integrale dei conferimenti e mancanza di iscrizione della unipersonalità nel registro) Responsabilità in caso di insolvenza (non dunque responsabilità solidale) Particolare disciplina di contratti con socio unico (art. 2362, co. 5)
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Costituzione s.p.a. Fattispecie a formazione progressiva 1. Redazione di atto costitutivo e statuto (art. 2328, co. 3, identica natura giuridica) Elementi: denominazione, oggetto, capitale sociale, ecc. Atto pubblico e controllo notarile (art. 2328, co. 2) Condizioni di costituzione (art. 2329, controllo notarile e del registro) 2. Iscrizione nel registro delle imprese Costituzione istantanea e per pubblica sottoscrizione Redazione di un programma (oggetto e principali norme dell’atto costitutivo) da parte di promotori, cui aderiscono i soci, riuniti in assemblea dei sottoscrittori che procede alla redazione dello statuto
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Iscrizione nel registro Controllo di regolarità del registro (art. 2330, co. 3) Effetti dell’iscrizione (art. 2331, entro 90 giorni) Acquisto di personalità giuridica Emissione di azioni Responsabilità illimitata per operazioni anteriori all’iscrizione Dubbi su sorte delle operazioni in caso di iscrizione Art. 2328, co. 2, n. 12 Possibile approvazione della società
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Modifiche statutarie Principio di modificabilità a maggioranza (assemblea straordinaria) Per atto costitutivo e statuto Art. 2436 Non applicabili ai dati storici (primi soci e amministratori) Fattispecie a formazione progressiva Efficacia rimandata a iscrizione nel registro (art. 2436, co. 5) Atto pubblico e controllo notarile Possibile ricorso al tribunale ex art. 2436, co. 3)
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Nullità di s.p.a. Esigenze di certezza Art. 2332 Casi tassativi e sostanzialmente teorici dei vizi La nullità apre la liquidazione Fermi gli effetti degli atti compiuti Obbligo di conferimento Problema della nullità di singole clausole E di nullità di modifiche dello statuto
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Patti parasociali Pattuizioni fra soci che non rientrano nello statuto Efficacia puramente obbligatoria La violazione determina responsabilità contrattuale, non incide sulla società Solo fra soci che li hanno conclusi Funzione di coordinamento dell’azione fra soci Limiti all’esercizio del diritto di voto (sindacati di voto) Limiti alla trasferibilità delle azioni (sindacati di blocco) Art. 2341-bis Limiti di durata (5 anni) Pubblicità se la società fa ricorso al capitale di rischio Oneri particolarmente stringenti se la società è quotata
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