La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Titoli di credito Artt. 1992 ss. c.c. Interesse alla mobilizzazione delle posizioni creditorie, degli strumenti di pagamento (tipicamente: denaro in c/c),

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Titoli di credito Artt. 1992 ss. c.c. Interesse alla mobilizzazione delle posizioni creditorie, degli strumenti di pagamento (tipicamente: denaro in c/c),"— Transcript della presentazione:

1 Titoli di credito Artt. 1992 ss. c.c. Interesse alla mobilizzazione delle posizioni creditorie, degli strumenti di pagamento (tipicamente: denaro in c/c), e delle partecipazioni (es.: azioni) Incorporazione di queste posizioni in un titolo di credito Storicamente cartaceo Ora sempre più spesso elettronico (annotazione contabile registrata elettronicamente)

2 Funzioni economiche Cessione di posizioni creditorie Cessione di merci (non devo consegnare la merce) Sicurezza nei pagamenti (non devo portare denaro) Disinvestimento

3 Incorporazione Il diritto si incorpora nel documento (cartaceo o elettronico) Circola attraverso il documento Circolazione cartolare L’acquisto della proprietà del documento equivale all’acquisto del diritto Applicazione dei princìpi della circolazione delle cose mobili, in primis possesso vale titolo (art. 1994) Il diritto è esercitabile nel contenuto quale risulta dal documento (art. 1993) Inopponibilità delle eccezioni non risultanti dal titolo Quando il titolo non è cartaceo, al possesso del documento si sostituisce l’annotazione contabile Esigenze di unicità dell’annotazione

4 Titoli di credito e altri documenti Documenti di legittimazione Non sono funzionali alla circolazione (scontrino del guardaroba), ma solo a riconoscere l’avente diritto alla prestazione Titoli impropri Pur destinati alla circolazione, non incorporano il diritto Libretti di risparmio Opponibilità di tutte le eccezioni

5 Leggi di circolazione Possesso qualificato: Al portatore (semplice possesso) All’ordine (circolano mediante girata) Titoli nominativi (circolano mediante doppia intestazione) Possibile trasferimento efficace inter partes mediante girata (art. 2023) Dal possesso qualificato deriva la legittimazione ad esercitare il diritto Dalla proprietà deriva la titolarità del diritto Possibili casi di legittimazione senza titolarità Furto, smarrimento, acquisto in base a negozio invalido

6 Esempi di girate Per me pagate a Luigi Bianchi f.to Mario Rossi a Luigi Bianchi f.to Mario Rossi Mario Rossi Girata in bianco (senza nome del giratario)

7 Serie continua di girate Per me pagate a Luigi Bianchi f.to Mario Rossi a Luigi Bianchi f.to Mario Rossi a Pinco Palla f.to Luigi Bianchi

8 Titolarità e legittimazione Dal possesso qualificato deriva la legittimazione ad esercitare il diritto Dalla proprietà deriva la titolarità del diritto Possibili casi di legittimazione senza titolarità Furto, smarrimento, acquisto in base a negozio invalido Legittimazione attiva e passiva Il legittimato può pretendere il pagamento, senza dovere dimostrare la titolarità (semplificazione delle regole di circolazione della ricchezza) Il pagamento al legittimato è liberatorio anche se questi non è titolare del diritto (legittimazione passiva)

9 Letteralità Art. 1993 Esercizio dei diritti così come risultano dal titolo Non rileva il rapporto fondamentale E cioè il rapporto che ha determinato l’emissione del titolo (es.: il compratore emette una cambiale per dilazionare il prezzo della merce) Nei titoli astratti il rapporto causale non è nemmeno ricostruibile Inopponibilità di eccezioni fondate sui precedenti rapporti personali (salvo exceptio doli)

10 Eccezioni opponibili Art. 1993 Eccezioni personali Difetto di titolarità e legittimazione (es.: mancanza di serie continua di girate Fondate sui rapporti personali con il portatore (es.: compensazione) Exceptio doli Eccezioni reali Fondate sul contesto letterale del titolo (es.: scadenza) Nel rispetto del principio di letteralità Falsità della firma o difetto di rappresentanza


Scaricare ppt "Titoli di credito Artt. 1992 ss. c.c. Interesse alla mobilizzazione delle posizioni creditorie, degli strumenti di pagamento (tipicamente: denaro in c/c),"

Presentazioni simili


Annunci Google