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IL MUTUO Roberta Consoli Viviana Costa Laura Vaglietti
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Oggetto del contratto: Perfezionamento del contratto:
CONTRATTO CON IL QUALE UNA PARTE, DETTA MUTUANTE, CONSEGNA ALL'ALTRA PARTE, DETTA MUTUATARIO UNA QUANTITÁ DI DENARO O ALTRE COSE FUNGIBILI, CHE L’ALTRA PARTE SI OBBLIGA A RESTITUIRE. (ART C.C.) Causa del contratto: Consegna di denaro o altre cose fungibili. Oggetto del contratto: Denaro o altre cose fungibili. Perfezionamento del contratto: Coincide con la consegna del denaro o della cosa.
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CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
Reale: Si perfeziona con la consegna della cosa o del denaro o con la messa a disposizione della somma quando effettuato con altri mezzi di pagamento. Oneroso (o gratuito): Di regola il contratto di mutuo prevede la corresponsione degli interessi al mutuante, salvo diversa volontà delle parti. Unilaterale: Sono previste obbligazioni solo a carico del mutuatario. Ad effetti reali: Il denaro o le cose oggetto del contratto di mutuo passano in proprietà al mutuatario. Forma libera: Non è prevista alcuna forma libera, ad eccezione del mutuo bancario. Di durata: Il contratto è destinato a durare per un periodo di tempo apprezzabile.
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OBBLIGAZIONI DEL MUTUATARIO
1. Deve restituire la somma ricevuta in mutuo alla scadenza. Sono le parti a fissare il termine di restituzione. Qualora il termine non venisse fissato questo è stabilito da un giudice. 2. Se le parti si accordano per la restituzione rateale, il mutuatario è tenuto ad adempiere correttamente (art. 1819) . 3. Nel mutuo di scopo, il mutuatario è tenuto a realizzare lo scopo convenuto. MUTUO DI SCOPO per raggiungere una determinata finalità. È una particolare forma di mutuo che consiste nella consegna di una somma di denaro od altre cose fungibili esclusivamente .
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INTERESSI SUL MUTUO Secondo l’articolo 1815 c.c., salvo diverso accordo tra le parti il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi, le parti osservano le disposizioni dell’articolo 1284. Se gli interessi applicati al mutuo vengono considerati usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Sono considerati usurari quelli fortemente superiori al tasso legale o gli interessi che, anche se inferiori a tale limite, risultano comunque sproporzionati rispetto alle prestazioni di denaro, quando la parte si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
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SENTENZA Fatti: 1. I.D. porta in giudizio la S.p.A. Intesa BCI lamentando che il tasso applicato al contratto di mutuo per l’acquisto della propria casa era da considerare usurario. 2. Il Tribunale di Napoli rigetta la domanda di I.D secondo la legge numero 108 del 1996, ed esclude che il tasso contrattualmente fissato possa essere ritenuto usurario. 3. I.D ha impugna la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, facendo ricorso alla Corte di appello. 4. La Corte di appello, successivamente, conferma la decisione presa in primo grado dal Tribunale di Napoli di rigettare la domanda di I.D. 5. In seguito, I.D. procede al ricorso alla Corte di Cassazione chiedendo che la clausola venga annullata in quanto l’interesse pattuito era del 10.5% e quindi in contrasto con il tasso praticabile pari a 8.29%.
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MASSIMA «Si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori». CONCLUSIONI La Corte di Cassazione rinvia per nuovo esame la sentenza alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, secondo quanto affermato dal D.L. n.394 del 2000, che afferma che anche gli interessi moratori sono da considerarsi parte degli interessi generali applicabili. I motivi portati in giudizio da I.D. non erano specifici e quindi non sono stati ritenuti rilevanti o sufficienti dalla Corte ai fini della sentenza.
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Articolo 1815 codice civile: Articolo 644 codice penale:
NORME APPLICATE Articolo 1815 codice civile: «Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’art Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi». Articolo 644 codice penale: «La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria ». D.L. n.394 del 2000, art. 1: «Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento».
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