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Contratto di compravendita
Corso di Laurea in Scienze dell’Organizzazione - Diritto Privato Contratto di compravendita Nicole Motta e Sara Orfei
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Il diritto: la compravendita (c.c. 1470-1547)
Dal latino emptio-venditio ( acquisto-vendita); La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. Soggetti coinvolti nel contratto: Venditore obbligazione: consegnare la cosa compravenduta (c.c. 1476). Acquirente obbligazione: pagare il prezzo. Ne consegue la proprietà e il possesso giuridico della cosa (c.c ). Causa: Trasferimento della proprietà o altro diritto verso un prezzo. Oggetto: È la cosa o il diritto compravenduto verso il prezzo.
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Caratteristiche del contratto di compravendita:
Consensuale; A titolo oneroso; A prestazioni corrispettive; Ad effetti reali; A forma libera. Il prezzo è essenziale (sine pretio nulla venditio est: se non v’è prezzo non v’è vendita), infatti la sua mancanza rende nullo il contratto. Le spese della vendita sono a carico del compratore devono intendersi tutte quelle che siano necessarie per la conclusione del contratto e siano con questo in rapporto di causalità, efficienza e strumentalità. Il venditore garantisce il compratore dall’evizione: Si ha evizione quando il compratore perde la proprietà della cosa a seguito dell’azione del terzo. Può essere: Totale il venditore è tenuto al risarcimento del danno nei limiti dell’interesse contrattuale negativo, consistente nel rimborso del prezzo versato e delle spese sostenute dal compratore. Parziale il compratore può richiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, nel caso in cui non avrebbe acquistato la cosa senza la parte evitta. Altrimenti può solo ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno.
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Vendita con patto di riscatto (c.c. 1500 – 1509):
Termini del patto di riscatto: Due anni beni mobili; Cinque anni beni immobili. Garanzia per i vizi della cosa venduta (c.c e ss. ): Vizio: imperfezione o anomalia materiale della cosa che concernente il processo di produzione, di fabbricazione o di formazione della cosa compravenduta. Il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi. Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
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I vizi possono essere: Palesi riconoscibili; Occulti non riconoscibili al momento della compravendita. La garanzia è un rimedio per eliminare nel contratto di vendita lo squilibrio tra le attribuzioni patrimoniali determinato dall’inadempimento del venditore. Il compratore decade dal diritto di garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta. I rimedi: azione redibitoria e azione estimatoria (c.c. 1492): Se la garanzia è dovuta e il vizio sussiste, il compratore ha due rimedi: Azione redibitoria mira alla risoluzione del contratto; Azione estimatoria mira a conservare il contratto, attraverso una riduzione del prezzo. Sono incompatibili tra loro.
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Risarcimento del danno (c.c. 1494):
Rimedi ulteriori: Mancanza di qualità promesse il compratore ha il diritto di ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento; Consegna di aliud pro alio la cosa compravenduta è totalmente diversa da quella pattuita, quindi risulta inidonea. In questo caso si può attivare la risoluzione del contratto o adempimento ex art In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.
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LA SENTENZA!
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Massima: «In tema di liquidazione del danno risarcibile, in occasione di un contratto di compravendita, risolto per inadempimento dal giudice, non è ammessa la rivalutazione monetaria a meno che la parte non dimostri un maggior danno oltre gli interessi legali>>.
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Il fatto: Soggetti coinvolti: Remigio Gianmarco Attore
Danimar snc (azienda venditrice) Convenuto Azimut spa (azienda costruttrice) 2° convenuto Gradi: 1° grado Tribunale di Pescara 2° grado Corte di appello di L’Aquila 3° grado Cassazione, Roma
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Fatto: La Danimar snc vende a R.G un’imbarcazione affetta da gravi vizi e difetti. R.G conviene in giudizio la Danimar snc chiedendo la risoluzione del contratto con il risarcimento del danno. Diritto: Il tribunale di Pescara dichiara: Risolto il contratto in oggetto per inadempimento; Condanna Danimar snc: alla restituzione del corrispettivo ricevuto pari a L. 208 milioni; al risarcimento del danno corrispondente alla rivalutazione monetaria del corrispettivo dal giugno ’89 al saldo; a pagare L a titolo di rimborso delle spese; Proposto appello principale (2°grado) da Azimut spa ed appello incidentale da Danimar snc. La corte di appello di L’Aquila dichiara: Che gli interessi legali sul prezzo d’acquisto decorrano dalla domanda (non dalla data dei singoli versamenti);
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Condanna Danimar snc: Al pagamento a favore del R. della somma di € ,00 a titolo di risarcimento del danno; Alle spese del doppio grado di giudizio a favore del R.; Esclude la rivalutazione monetaria disposta dal primo giudice, riconoscendo i soli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo; Condanna la Azimut spa al pagamento delle spese del doppio grado in favore di Danimar snc. 3. Il Remigio, avverso a questa sentenza, propone ricorso per cassazione. 1° MOTIVO DI RICORSO PRINCIPALE: Insufficiente o contradditoria motivazione in ordine alla liquidazione del danno risarcibile. Avendo la corte di appello, riformando la decisione del primo grado, erroneamente: Escluso la rivalutazione monetaria e la componente di lucro cessante; Limitato il danno emergente per la locazione di una imbarcazione sostitutiva, nel solo periodo estivo; Fatto decorrere gli interessi legali sulle somme dovute dalla data della domanda;
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CASSAZIONE: -Il motivo è infondato, in quanto:
(Componenti risarcitorie) : - la rivalutazione può essere riconosciuta a credito del R. solo qualora questi abbia fornito, ex art c.c., comma 2, la prova del maggior danno rispetto a quello soddisfatto dal riconoscimento degli interessi legali di mora; - la corte di appello ha ritenuto, correttamente, la prova del maggior danno con riguardo al danno emergente e l’esclusione del lucro cessante, poiché i vizi e i difetti hanno determinato il radicale scioglimento del contratto con effetto restitutorio; (Data di decorrenza interessi legali) : la presunzione di mala fede della Danimar snc da parte del R. non sussiste in quanto si considera la Danimar snc, al momento della conclusione del contratto, semplice venditrice dell’imbarcazione, non consapevole dei vizi e quindi in buona fede. Presunzione confermata dall’accoglimento della domanda di manleva proposta da Danimar contro Azimut spa gli interessi legali decorrono dalla domanda giudiziale. 1°MOTIVO DI RICORSO INCIDENTALE: Gli ex-soci della Danimar lamentano l’omessa pronuncia da parte della corte territoriale sull’intervenuta rinuncia da parte del R. a far valere la risoluzione del contratto a seguito della novazione oggettiva e soggettiva, con la quale l’originaria obbligazione di garanzia del venditore è stata sostituita da una nuova obbligazione con oggetto l’esecuzione delle riparazioni necessarie.
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CASSAZIONE: -La censura non può trovare accoglimento in quanto: I vizi e i difetti denunciati inizialmente dall’R. sono stati riconosciuti e presi a carico della Danimar snc e dalla Azimut, tuttavia gli interventi di ripristino non hanno sortito gli effetti sperati. Il R. dando prova della sua buona fede, si è mostrato disponibile e collaborativo nell’affidare l’imbarcazione agli interventi di riparazione, ma tale atteggiamento non può «diversamente da quanto prospettato dalla Azimut, essere interpretato come forma di rinuncia a far valere i vizi». La corte di appello, avendo rilevato gli accordi di riparazione, non attribuisce ad essi la valenza novativa, con la conseguenza che continua a valere la richiesta si risoluzione e risarcimento del danno. Si conclude per l’insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui l’art 1230 c.c. e segg. 2°MOTIVO DI RICORSO INCIDENTALE: La corte di appello ha erroneamente colto la domanda di risoluzione contrattuale del R. sull’erroneo presupposto della gravità dell’inadempimento della venditrice, nonostante che i vizi non fossero stati dedotti dal R. a sostegno della risoluzione e gli interventi di adeguamento non comportassero un esborso superiore al 15% del prezzo pagato per l’acquisto. La corte di appello ha affermato l’effettiva gravità dell’inadempimento ex art c.c, sia per il cattivo esito degli interventi di riparazione, sia dell’accertata difformità dell’imbarcazione. I difetti riscontrati integrano l’ipotesi di aliud pro alio. Su tale presupposto la valutazione della gravità dell’inadempimento ai sensi dell’art c.c., costituisce una questione di fatto rimessa all’attenzione del giudice di merito.
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3°MOTIVO DI RICORSO INCIDENTALE:
Gli ex-soci della Danimar snc lamentano la violazione degli artt e 1494 c.c., in relazione all’art c.c. per avere la corte territoriale inserito nel quantum risarcibile l’importo di € ,00 a titolo di rimborso delle spese affrontate da R. per il mantenimento della barca successivamente al ’91, non avendo il R. denunciato i difetti, né avendo offerto la restituzione dell’imbarcazione. CASSAZIONE: -La censura non tiene conto del fatto che: Tra gli effetti della risoluzione del contratto di compravendita per vizi della cosa venduta vi è anche quello del risarcimento del danno subito dal compratore. (art, 1453 c.c.). Vengono ritenute provate le spese di manutenzione e di gestione sopportate dal R. 1°MOTIVO DI RICORSO INCIDENTALE Azimut spa: Lamenta l’erroneo riconoscimento di danni da mancata disponibilità dell’imbarcazione, quando, in realtà incompatibili con la mancata restituzione dell’imbarcazione e con il suo comprovato utilizzo successivamente alla consegna.
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CASSAZIONE: -Si verte in tal caso di confutazione di tipiche valutazioni di merito, in particolare di quelle che hanno portato la corte di appello a ritenere dimostrata – inidoneità dell’imbarcazione a soddisfare appieno la sua destinazione; - derivazione di tale idoneità dai vizi; - la rilevanza tecnica ed economica di tali vizi, vieppiù attestata dal mancato esito degli interventi di riparazione e dal finale sequestro dell’imbarcazione. Valgono per il resto le considerazioni già svolte dall’analogo ricorso degli ex-soci Danimar snc. PQM (Per Questo Motivo) La Corte rigetta il ricorso principale e quelli incidentali; compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, 12 dicembre 2014. Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2015.
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Articoli c.c.: art. 2495 – Cancellazione della società;
art – Indebito oggettivo; art – Danni nelle obbligazioni pecuniarie; art – Novazione oggettiva; art – Importanza dell’inadempimento; art – Effetti della risoluzione del contratto; art – Risarcimento del danno; art – Risolubilità del contratto per inadempimento; art – Eccezione d’inadempimento.
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