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PubblicatoSeverino Mancini Modificato 9 anni fa
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Corso di aggiornamento: sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
STUDIO LEGALE PETRINGA – BENEDETTI Milano, Via F. Corridoni 35 Le responsabilità in gioco. Elementi di disciplina contrattuale. Giurisprudenza Corso di aggiornamento: sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Avv. Roberto Petringa Nicolosi Avv. Elena Benedetti Milano, 23 aprile 2015
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STUDIO LEGALE PETRINGA – BENEDETTI
Milano, Via F. Corridoni 35 GLI ASPETTI LEGALI RILEVANTI PER L’ATTIVITÀ DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA
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INDICE Il quadro giuridico di riferimento
STUDIO LEGALE PETRINGA – BENEDETTI Milano, Via F. Corridoni 35 INDICE Il quadro giuridico di riferimento Le figure interessate alla realizzazione dell’opera I compiti e gli obblighi dei “protagonisti dello scenario cantieristico” Le responsabilità penali, civili e amministrative degli enti ai sensi del D.Lgs 231/01 La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive Aspetti contrattuali rilevanti La normativa sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
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IL QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO
STUDIO LEGALE PETRINGA – BENEDETTI Milano, Via F. Corridoni 35 IL QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO La Direttiva Cantieri 92/57/CE e il suo recepimento nell’ordinamento italiano. Il capo I del titolo IV del D.Lgs 81/08 e l’abrogazione della legislazione previgente. Il campo di applicazione.
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LE FIGURE INTERESSATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA
STUDIO LEGALE PETRINGA – BENEDETTI Milano, Via F. Corridoni 35 LE FIGURE INTERESSATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA Il committente Il responsabile dei lavori Lavoratore autonomo Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell’opera Coordinatore in materia di sicurezza durante la realizzazione dell’opera Impresa affidataria Impresa esecutrice
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IL COMMITTENTE DI FATTO
STUDIO LEGALE PETRINGA – BENEDETTI Milano, Via F. Corridoni 35 IL COMMITTENTE L’art.89, comma 1, lett. b) D.Lgs 81/08 definisce il committente: “il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto”. IL COMMITTENTE DI FATTO La Cassazione penale, sezione IV, con la sentenza del 9 settembre 2009, n ha affermato che: “… la responsabilità per l’omessa adozione di cautele antinfortunistiche incombe su chi dirige in concreto i lavori, indipendentemente da ogni posizione o qualifica formale e, perciò “egli era tenuto a vigilare sul rispetto delle norme antinfortunistiche, che sono state però del tutto violate …”
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RESPONSABILE DEI LAVORI
STUDIO LEGALE PETRINGA – BENEDETTI Milano, Via F. Corridoni 35 RESPONSABILE DEI LAVORI L’art. 89, comma 1, lett. c) D.Lgs 81/08 definisce il responsabile dei lavori: “soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento”.
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LA CASSAZIONE SULL’ATTO DI DELEGA AL RESPONSABILE DEI LAVORI
STUDIO LEGALE PETRINGA – BENEDETTI Milano, Via F. Corridoni 35 LA CASSAZIONE SULL’ATTO DI DELEGA AL RESPONSABILE DEI LAVORI La Cassazione Penale, sez. III, nella sentenza del 10 agosto 2006 n ha affermato: “…Il committente può essere sgravato dagli obblighi in materia di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei mobili soltanto se abbia conferito incarico al responsabile dei lavori, non essendo sufficiente, per l’esonero da responsabilità del committente, la nomina del responsabile dei lavori ove non intervenga delega a quest’ultimo, che nella specie non risulta essere stata espressamente rilasciata …” In maniera ancora più esplicita la Corte di Cassazione, sezione IV penale, con sentenza del 14 marzo 2008, n , ha espresso il seguente principio: “Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il committente costituisce “il perno attorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri […]; è altresì consolidato il principio secondo il quale il committente rimane il soggetto obbligato, in via originaria e principale, alla osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza sul lavoro […]. L’esenzione del datore di lavoro dalle responsabilità che la legge gli impone si verifica solo a seguito della nomina del responsabile dei lavori e nei limiti dell’incarico conferito a quest’ultimo […]. Il legislatore, nel prevedere l’esonero del committente dalle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro nel cantiere, lo ha subordinato alla nomina di un responsabile dei lavori, nell’ambito però della delega ad esso conferita …”
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Milano, Via F. Corridoni 35 LAVORATORE AUTONOMO L’art.89, comma 1, lett. d) D.Lgs 81/08 definisce il lavoratore autonomo: “persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione”
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Milano, Via F. Corridoni 35 COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE DELL’OPERA L’art.89, comma 1, lett. e) D.Lgs 81/08 definisce il coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell’opera: “soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 91”
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Milano, Via F. Corridoni 35 COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA L’art.89, comma 1, lett. f) D.Lgs 81/08 definisce il coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera: “soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice”
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Milano, Via F. Corridoni 35 IMPRESA AFFIDATARIA L’art.89, comma 1, lett. i) D.Lgs 81/08 definisce l’impresa affidataria: “impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione”.
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Milano, Via F. Corridoni 35 IMPRESA ESECUTRICE L’art. 89, comma 1, lett. i bis) D.Lgs 81/08 definisce l’impresa esecutrice: “impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali”
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OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPOSABILE DEI LAVORI
STUDIO LEGALE PETRINGA – BENEDETTI Milano, Via F. Corridoni 35 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPOSABILE DEI LAVORI L’art. 90, D.L.gs 81/08 stabilisce: 1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare: al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro. 1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista. 2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b). 3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. SEGUE
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Milano, Via F. Corridoni 35 Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4. SEGUE
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Milano, Via F. Corridoni 35 Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo: verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b). SEGUE
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Milano, Via F. Corridoni 35 In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente. 11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l’ esecuzione dei lavori.
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OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE
STUDIO LEGALE PETRINGA – BENEDETTI Milano, Via F. Corridoni 35 OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE Art. 91 del D.Lgs 81/08 stabilisce: Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: redige il PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO...; predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’ opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente……. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del … D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. b-bis) Coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1. 2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), é preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.
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OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE
STUDIO LEGALE PETRINGA – BENEDETTI Milano, Via F. Corridoni 35 OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE Art. 92 D.Lgs 81/08 stabilisce: Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve: verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; verifica l'idoneità del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, di cui all'art. 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il PSC di cui all'art. 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lett. b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS; organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; SEGUE
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Milano, Via F. Corridoni 35 segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del PSC, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 2. Nei casi di cui all'articolo 90 comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre ai compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA
STUDIO LEGALE PETRINGA – BENEDETTI Milano, Via F. Corridoni 35 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA Art. 97 D.Lgs 81/08 stabilisce: Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. Gli obblighi derivanti dall’art. 26, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all’allegato XVII Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre: coordinare gli interventi di cui agli artt. 95 e 96; (misure generali di tutela ed obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti imprese esecutrici); verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione. 3-bis In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’Allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza. 3-ter Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.
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OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI
STUDIO LEGALE PETRINGA – BENEDETTI Milano, Via F. Corridoni 35 OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI SEGUE Art. 96 D.Lgs 81/08 stabilisce: I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII (prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere); predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera h).
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stesura del documento di valutazione dei rischi;
STUDIO LEGALE PETRINGA – BENEDETTI Milano, Via F. Corridoni 35 1-bis La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26. 2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del PSC e la redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento a: stesura del documento di valutazione dei rischi; informazioni sui rischi dell’ambiente di lavoro; cooperazione e coordinamento fra i datori di lavoro; stesura del DUVRI; rielaborazione della valutazione in caso di modifiche del processo produttivo.
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LE RESPONSABILITÀ STUDIO LEGALE PETRINGA – BENEDETTI
Milano, Via F. Corridoni 35 LE RESPONSABILITÀ Responsabilità penale reato di lesioni colpose reato di omicidio colposo reati contravvenizionali altre ipotesi di reato Responsabilità civile-obbligo del risarcimento danni danni non patrimoniali morali biologici esistenziali danni patrimoniali danno emergente lucro cessante Responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs 231/01 presupposti il modello organizzativo il regime sanzionatorio
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PRESCRIZIONE Art. 20 D.Lgs 758/94:
STUDIO LEGALE PETRINGA – BENEDETTI Milano, Via F. Corridoni 35 PRESCRIZIONE Art. 20 D.Lgs 758/94: sono rilevate da UPG contravvenzioni a norme di sicurezza e igiene del lavoro; breve istruttoria per accertare gli elementi necessari (prove, individuazione specifica del contravventore, riferimenti normativi e tecnici); gli UPG redigono verbale di Prescrizione Comunicazione notizia di reato al PM senza ritardo la prescrizione viene notificata al contravventore e comunicata o notificata al rappresentante legale del contravventore il contenuto della prescrizione è comunicato al RLS Comunicazione immediata della Proroga al PM SEGUE
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Milano, Via F. Corridoni 35 OLTRE I PRIMI SEI MESI: può essere richiesta ulteriore proroga (richiesta scritta e motivata). È possibile un’unica proroga fino a un massimo di ulteriori sei mesi con provvedimento motivato ENTRO I PRIMI SEI MESI: richiesta scritta e motivata, entro i termini di scadenza Proroga (entro 6 mesi) La proroga viene notificata al contravventore e comunicata (o notificata) al rappresentante legale del contravventore Proroga (oltre i 6 mesi) La proroga viene notificata al contravventore e comunicata (o notificata) al rappresentante legale del contravventore alla scadenza del termine della proroga gli UPG fanno la verifica dell’ottemperanza (entro sessanta giorni) SEGUE
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STUDIO LEGALE PETRINGA – BENEDETTI
Milano, Via F. Corridoni 35 Ottemperanza non ottemperanza ottemperanza in tempo superiore o con diverse modalità non pagamento a) ottemperanza: ammissione del contravventore al pagamento del quarto del massimo della sanzione la ammissione al pagamento viene notificata al contravventore: pagamento (entro 30 gg) comunicazione al PM, entro 120 gg dalla scadenza della prescrizione dell’ottemperanza e del pagamento b) non ottemperanza: comunicazione al PM dell’inottemperanza entro 90 gg dalla scadenza della prescrizione comunicazione dell’inottemperanza (entro 90 gg) al contravventore c) ottemperanza in un tempo superiore o con diverse modalità: comunicazione al PM dell’ottemperanza in un tempo superiore o in forme diverse per l’applicazione dell’art. 162 bis c.p. non pagamento: comunicazione al PM del non pagamento entro 120 gg dalla scadenza della prescrizione
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ASPETTI CONTRATTUALI RILEVANTI
STUDIO LEGALE PETRINGA – BENEDETTI Milano, Via F. Corridoni 35 ASPETTI CONTRATTUALI RILEVANTI La disciplina del subappalto art del codice civile: vietato salvo autorizzazione del committente Introduzione della clausola penale art codice civile: clausola cui si riconduce ad un inadempimento, o ritardo, una determinata prestazione (funzione risarcitoria), se non è convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno. Rinuncia alla tutela possessoria, cautelare o di provvedimenti di urgenza o di eccezioni che possano eventualmente competere per la sua qualità di detentrice o codetentrice dell’area sulla quale svolge l’appalto. OBBLIGO DI RILASCIO DEL CANTIERE: Sia nel caso di comunicata risoluzione o recesso dal contratto da parte del Committente, sia in ogni caso di insorta o insorgenda controversia fra le parti, l’Appaltatore rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di provvedimenti di urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codententore dell’area ove debba svolgersi l’attività inerente al contratto di Subappalto. SEGUE
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Modalità di risoluzione del contratto:
STUDIO LEGALE PETRINGA – BENEDETTI Milano, Via F. Corridoni 35 Modalità di risoluzione del contratto: Art c.c. Clausola risolutiva espressa: la risoluzione si verifica di diritto con la dichiarazione di una parte all’altra che intende avvalersi della risoluzione. Art c.c. Termine essenziale per una delle parti: termine fissato per la prestazione dichiarato essenziale, trascorso senza adempimento, risoluzione di diritto. Le coperture assicurative
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STUDIO LEGALE PETRINGA – BENEDETTI
Milano, Via F. Corridoni 35 LA NORMATIVA SULL’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI L’indennizzo INAIL Il risarcimento del danno e il danno biologico differenziale Le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano
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LA CORTE DI CASSAZIONE SUL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE
STUDIO LEGALE PETRINGA – BENEDETTI Milano, Via F. Corridoni 35 LA CORTE DI CASSAZIONE SUL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE Sentenza Corte di Cassazione, sez. IV penale, n del 17/11/2014 La Sez. IV osserva che «la figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori è stata 'introdotta nell'ambito di una generale e più articolata ridefinizione delle posizioni di garanzia e delle connesse sfere di responsabilità correlate alle prescrizioni minime di sicurezza e di, salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili - a fianco di quella del committente allo scopo di consentire a quest'ultimo di delegare, a soggetti qualificati, funzioni e responsabilità di progettazione e coordinamento, altrimenti su di lui ricadenti, implicanti particolari competenze tecniche», e che “la funzione di vigilanza è alta e non si confonde con quella operativa demandata al datore di lavoro ed alle figure che da esso ricevono poteri e doveri: il dirigente ed il preposto.» Subito, però, avverte che «i compiti assegnati al coordinatore per la sicurezza, per quanto afferenti alla generale configurazione dei lavori alla stregua di funzioni di alta vigilanza, si caratterizzano nondimeno nella descrizione normativa anche per un connotato di effettività e concretezza In funzione delle perseguite finalità di prevenzione, ciò escludendo che tale funzione possa risolversi in un mero disbrigo di attività formali e di verifiche astratte e superficiali», e che «a tale figura pertiene non solo il compito di organizzare il lavoro tra le diverse imprese operanti nello stesso cantiere, bensì anche quello di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle stesse delle prescrizioni del piano di sicurezza e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori.» SEGUE
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STUDIO LEGALE PETRINGA – BENEDETTI
SEGUE STUDIO LEGALE PETRINGA – BENEDETTI Milano, Via F. Corridoni 35 Ammette che «non sussiste a carico del coordinatore per l'esecuzione dei lavori un obbligo di presenza continuativa - operativa - sul cantiere (demandata al datore di lavoro e ai soggetti da lui preposti alla sicurezza dei lavoratori)». e tuttavia chiarisce che «egli è comunque tenuto a programmare ed effettuare le visite periodiche nel modo più idoneo e funzionale all'espletamento dei suoi compiti di vigilanza, nonché a informarsi scrupolosamente sullo sviluppo delle opere, verificando specificamente (per ciascuna fase) l'effettiva realizzazione e adozione delle prescritte misure di sicurezza, provvedendo a contestare per iscritto ai titolari delle imprese coinvolte le violazioni riscontrate alla disciplina antinfortunistica, segnalandole contestualmente al committente.» Insegna, dunque, che, per un verso, «egli non è obbligato a tal fine a controllare momento per momento l'esecuzione del avori», e che, per "l'altro, è obbligato «comunque a pianificare le proprie verifiche ovvero a precostituire un sistema di controlli che siano in grado di consentirgli l'effettivo assolvimento del compito comunque a lui affidato, non potendo in tal senso certamente bastare una osservazione superficiale della situazione complessiva del cantiere, ma occorrendo una puntuale e concreta verifica del modo in cui i diversi lavori vengono effettivamente organizzati nella loro fase esecutiva, sotto il profilo della sicurezza e della concreta (non meramente astratta o apparente) adozione delle misure indicate nel piano.»
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Sentenza Corte di Cassazione, sez. IV penale, n. 43466 del 17/10/2014
STUDIO LEGALE PETRINGA – BENEDETTI Milano, Via F. Corridoni 35 Sentenza Corte di Cassazione, sez. IV penale, n del 17/10/2014 «…per verificare se un infortunio coinvolga la responsabilità del coordinatore per la sicurezza, si devono analizzare le caratteristiche del rischio dal quale è scaturita la caduta; occorre, cioè, comprendere se si tratti di un accidente contingente, scaturito estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori, come tale affidato alla sfera di controllo del datore di lavoro o del suo preposto, o se, invece, l'evento stesso sia riconducibile alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione», e che «in tale ultimo ambito è affidato al coordinatore per la sicurezza il dovere di alta vigilanza, che non implica la costante presenza nel cantiere con ruolo di controllo delle contingenti lavorazioni, ma comporta certamente la verifica della conformità delle caratteristiche strutturali di base delle lavorazioni alle norme prevenzionistiche.»
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