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Diritti e doveri dei cittadini
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Principi fondamentali
LA STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 1 – 12 Preambolo Principi fondamentali 13 – 54 Parte Prima Diritti e doveri dei cittadini 55 – 139 Parte Seconda Ordinamento della Repubblica I - XVIII Disposizioni transitorie e finali
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PARTE PRIMA “DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI”
COSTITUZIONE PARTE PRIMA “DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI” TITOLO I - RAPPORTI CIVILI (ARTT. 13 – 28)
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LA LIBERTA’ PERSONALE E’ INVIOLABILE
LA LIBERTÀ PERSONALE ART. 13 COST. LA LIBERTA’ PERSONALE E’ INVIOLABILE EVENTUALI LIMITAZIONI DELLA LIBERTA’ PERSONALE (DETENZIONE, PERQUISIZIONE ECC.) SONO AMMESSE SOLO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE (RISERVA DI LEGGE) E SOLO IN CONSEGUENZA DI UN ATTO MOTIVATO DEL GIUDICE (RISERVA DI GIURISDIZIONE). IN CASI ECCEZIONALI DI NECESSITA’ E URGENZA: INTERVENTO DELL’AUTORITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA (ES. FLAGRANZA DI REATO).
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LA LIBERTÀ DI DOMICILIO IL DOMICILIO E’ INVIOLABILE
ART. 14 COST. IL DOMICILIO E’ INVIOLABILE EVENTUALI LIMITAZIONI DELLA LIBERTA’ DI DOMICILIO (PERQUISIZIONE ECC.) SONO AMMESSE SOLO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE (RISERVA DI LEGGE) E SOLO IN CONSEGUENZA DI UN ATTO MOTIVATO DEL GIUDICE (RISERVA DI GIURISDIZIONE). CASI ECCEZIONALI: SITUAZIONI DI EMERGENZA (FORZE DELL’ORDINE, VIGILI DEL FUOCO ECC.)
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LA LIBERTÀ DI COMUNICAZIONE
ART. 15 COST. LA LIBERTA’ E LA SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA E DI OGNI ALTRA FORMA DI COMUNICAZIONE SONO INVIOLABILI (DIRITTO ALLA RISERVATEZZA) EVENTUALI LIMITAZIONI (ES. INTERCETTAZIONI) SONO AMMESSE SOLO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E SOLO IN CONSEGUENZA DI UN ATTO MOTIVATO DEL GIUDICE.
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LA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO
ART. 16 COST. LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO EVENTUALI LIMITAZIONI SONO AMMESSE PER MOTIVI DI SANITA’ E DI SICUREZZA TALE LIBERTÀ E’ PREVISTA ANCHE PER I CITTADINI DELL’UE (CITTADINI COMUNITARI) SUL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI.
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LA LIBERTÀ DI RIUNIONE ART. 17 COST.
I CITTADINI HANNO DIRITTO DI RIUNIRSI PACIFICAMENTE E SENZA ARMI. LA RIUNIONE E’ UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PERSONE PER I LUOGHI PRIVATI E PER I LUOGHI APERTI AL PUBBLICO NON E’ RICHIESTO NE’ UN PREAVVISO, NE’ UN’AUTORIZZAZIONE PER I LUOGHI PUBBLICI E’ SUFFICIENTE UN PREAVVISO LIMITI PER MOTIVI DI SICUREZZA O DI INCOLUMITA’ PUBBLICA
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LA LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE
ART. 18 COST. I CITTADINI HANNO DIRITTO DI ASSOCIARSI LIBERAMENTE ... L’ASSOCIAZIONE E’ UN INSIEME DI PERSONE ORGANIZZATE IN FORMA STABILE E DURATURA. DIVIETI: ASSOCIAZIONI PER DELINQUERE, ASSOCIAZIONI MILITARI, ASSOCIAZIONI SEGRETE LIBERTA’ DI ADERIRE E NON ADERIRE I PARTITI E I SINDACATI SONO ESEMPI DI ASSOCIAZIONI
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LA LIBERTÀ DI RELIGIONE RAPPORTI TRA STATO E CHIESA CATTOLICA
ART. 7 COST. RAPPORTI TRA STATO E CHIESA CATTOLICA ARTT. 8 E 19 COST. LIBERTA’ DI RELIGIONE
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LA LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO
ART. 21 COST. LIBERTA’ DI ESPRESSIONE E LIBERTA’ DI OPINIONE LIMITI: DIRITTO ALLA PRIVACY, TUTELA DELL’IMMAGINE, TUTELA DELLA DIGNITÀ ALTRUI (REATI DI OPINIONE)
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IL CITTADINO E LA GIUSTIZIA
DIRITTO AD AGIRE IN GIUDIZIO. L’art.24 sancisce che «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi». Chiunque può rivolgersi a un giudice quando ritenga che un suo interesse, protetto dalla legge, sia stato violato da un comportamento altrui.
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DIRITTO ALLA DIFESA. L'art
DIRITTO ALLA DIFESA. L'art. 24 stabilisce inoltre che «la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del processo». Questa norma ha una particolare applicazione nel processo penale, dove all'imputato deve essere concesso in ogni momento il diritto di difendersi, ma vale anche negli altri tipi di processo. La legge non ammette l'autodifesa: tutti coloro che agiscono in giudizio devono essere assistiti da un avvocato, (tranne per le cause civili di valore fino a 516 euro davanti al giudice di pace). La legge deve assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione. La legge pone a carico dello Stato le spese della difesa dei soggetti che hanno un reddito inferiore a un certo limite; a tali persone verrà assicurata la difesa tramite un avvocato d’ufficio fornito dallo Stato (gratuito patrocinio).
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PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE. L'art
PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE. L'art. 25 stabilisce che «nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge». Ciò significa che il giudice che è competente a pronunciarsi deve essere individuato con criteri oggettivi stabiliti dalla legge, prima che il fatto stesso si sia verificato. Si vuole evitare che il giudice possa essere scelto da una delle parti o da chiunque vi abbia interesse, dopo il verificarsi del fatto, con conseguente pregiudizio del principio di imparzialità nell'amministrazione della giustizia.
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LA RESPONSABILITA’ PENALE E’ PERSONALE (art. 27)
LA RESPONSABILITA’ PENALE E’ PERSONALE (art. 27). La responsabilità per i reati è personale. LA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA. Come stabilisce l'art. 27 c. 2 della Costituzione «l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva». I DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ. La Costituzione si preoccupa di garantire il rispetto di alcuni fondamentali diritti umani per le persone poste in stato di detenzione. E’ vietata qualsiasi forma di tortura (cioè ogni forma di violenza fisica e morale). «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». “Non è ammessa la pena morte …” (art. 27).
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PARTE PRIMA “DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI” TITOLO II
COSTITUZIONE PARTE PRIMA “DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI” TITOLO II RAPPORTI ETICO - SOCIALI (artt. 29 – 34)
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LA FAMIGLIA. La regola fondamentale è quella dell'uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi. La Costituzione riconosce la famiglia fondata sul matrimonio, (art. 29), cioè la famiglia legittima, ma impone alla legge di assicurare l'uguaglianza tra i figli nati dai coniugi e i figli nati al di fuori del matrimonio (art. 30). I genitori hanno il dovere di mantenere, educare e istruire i figli. LA SALUTE. Per la Costituzione la tutela della salute rappresenta un «diritto fondamentale dell'individuo» e un «interesse della collettività». Agli indigenti vanno garantite cure sanitarie gratuite (art. 32). Nessuno può essere sottoposto senza il suo consenso ad un trattamento sanitario, a parte i casi previsti dalla legge (es. vaccinazioni obbligatorie, trattamento sanitario obbligatorio ecc.).
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L'ISTRUZIONE. La Costituzione garantisce la libertà di insegnamento così come garantisce la libertà della scienza e dell'arte (art. 33). Lo Stato non può dunque imporre un determinato indirizzo politico o ideologico agli scienziati, agli artisti e agli insegnanti. Lo Stato si impegna a istituire scuole pubbliche per tutti gli ordini e gradi. Infine la Costituzione stabilisce che l'istruzione è un diritto, ma è anche un dovere (l’obbligo scolastico è fino all’età di 16 anni).
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PARTE PRIMA “DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI” TITOLO III
COSTITUZIONE PARTE PRIMA “DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI” TITOLO III “RAPPORTI ECONOMICI” (artt. 35 – 47)
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L’art. 35 afferma la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. L’art. 36 sancisce il diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, il diritto alle ferie e i diritto ai riposi. L’art. 37 prevede il diritto alla parità di trattamento tra uomo e donna e la tutela del lavoro minorile. L’art. 38 riconosce il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale per gli inabili al lavoro e i diritti dei lavoratori in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria. L’art. 39 afferma la libertà sindacale. L’art. 40 riconosce il diritto di sciopero.
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Altri diritti economici Art. 41: libertà di iniziativa economica
Art. 42: la proprietà è pubblica o privata
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PARTE PRIMA “DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI”
COSTITUZIONE PARTE PRIMA “DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI” TITOLO IV RAPPORTI POLITICI (artt. 48 – 54)
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PRINCIPIO DEMOCRATICO: democrazia vuol dire “potere del popolo"
PRINCIPIO DEMOCRATICO: democrazia vuol dire “potere del popolo". Il secondo comma dell’art. 1 stabilisce che “la sovranità appartiene al popolo”: sono i cittadini che prendono le decisioni ed esercitano il potere. Questo può avvenire "direttamente“ (democrazia diretta: in tal caso sono i cittadini che prendono direttamente le decisioni; sono strumenti di democrazia diretta i referendum, le petizioni, il potere di iniziativa di legge), o in via indiretta (democrazia indiretta). Le elezioni rappresentano uno strumento di democrazia indiretta. Attraverso le elezioni, i cittadini eleggono i propri rappresentanti; i rappresentanti dei cittadini, poi, prendono le decisioni in nome del popolo. 23
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IL VOTO SUFFRAGIO = DIRITTO DI VOTO
UNIVERSALE = RICONOSCIUTO A TUTTI I CITTADINI 1912: SUFFRAGIO UNIVERSALE MASCHILE 1946: SUFFRAGIO UNIVERSALE 1975: ESTENSIONE DEL DIRITTO DI VOTO AI CITTADINI CON 18 ANNI 24
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IL VOTO IN BASE ALL’ART. 48 COST.
DIRITTO PERSONALE UGUALE LIBERO SEGRETO DOVERE CIVICO 25
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LA DEMOCRAZIA INDIRETTA O RAPPRESENTATIVA
ELETTORATO ATTIVO E’ COMPOSTO DA TUTTI I CITTADINI CON DIRITTO DI VOTO. I CITTADINI CHE HANNO IL DIRITTO DI VOTARE PER LE ELEZIONI COSTITUISCE IL CORPO ELETTORALE AD ESEMPIO I CITTADINI ELEGGONO LE DUE CAMERE DEL PARLAMENTO. L’ELETTORATO ATTIVO PER LA CAMERA DEI DEPUTATI E’ COMPOSTO DAI CITTADINI CON ALMENO 18 ANNI; L’ELETTORATO ATIVO PER L SENATO E’ COMPOSTO DAI CITTADN CON ALMENO 25 ANNI 26
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ORGANI ELETTIVI DEGLI ENTI AUTONOMI TERRITORIALI
LE ELEZIONI POLITICHE PARLAMENTO EUROPEE PARLAMENTO EUROPEO AMMINISTRATIVE ORGANI ELETTIVI DEGLI ENTI AUTONOMI TERRITORIALI 27
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E’ COMPOSTO DA TUTTI I CITTADINI CHE POSSON CANDIDARSI ALLE ELEZIONI
ELETTORATO PASSIVO E’ COMPOSTO DA TUTTI I CITTADINI CHE POSSON CANDIDARSI ALLE ELEZIONI L’ELETTORATO PASSIVO PER LA CAMERA DEI DEPUTATI E’ COMPOSTO DAI CITTADINI CON ALMENO 25 ANNI; L’ELETTORATO ATIVO PER IL SENATO E’ COMPOSTO DAI CITTADN CON ALMENO 40 ANNI 28
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STRUMENTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA POTERE DI INZIATIVA DI LEGGE
LA DEMOCRAZIA DIRETTA STRUMENTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA REFERENDUM PETIZIONI POTERE DI INZIATIVA DI LEGGE 29
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IL REFERENDUM ABROGATIVO COSTITUZIONALE
Il referendum è una votazione in cui ogni cittadino maggiorenne esprime direttamente la sua opinione in merito all’abrogazione di una norma (referendum abrogativo) o alla conferma di una legge di revisione costituzionale (referendum costituzionale). 30
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IL REFERENDUM ABROGATIVO
OGGETTO: LEGGI O ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE ABROGAZIONE TOTALE O PARZIALE La richiesta può essere presentata da elettori della Camera o da 5 Consigli regionali. 31
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In base all’art. 75 possono essere sottoposti a referendum le leggi e gli atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi). Non è ammesso referendum per le leggi di bilancio, le leggi tributarie, le leggi di amnistia e di indulto, le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. La richiesta di referendum può pervenire da parte di cinque Consigli regionali o di cinquecentomila elettori. La raccolta delle firme deve avvenire tra il 1° gennaio e il 30 settembre, giorno in cui devono essere depositate presso la Corte di cassazione, che esamina il numero e la regolarità delle firme raccolte. 32
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Dopo il controllo della Corte di Cassazione, la richiesta di referendum passa al vaglio della Corte costituzionale, che deve valutare l'ammissibilità (art. 75, c. 2). Superati tali controlli, la proposta di referendum viene votata dal corpo elettorale. Perché la votazione referendaria sia valida, occorre che partecipi la maggioranza degli aventi diritto (quorum). Raggiunto il quorum, l'abrogazione è possibile se i "sì" raggiungono la maggioranza dei voti validi. Hanno diritto di partecipare al referendum i cittadini maggiorenni. Il nostro ordinamento prevede anche la possibilità del referendum costituzionale, nell'ipotesi una legge costituzionale o di revisione costituzionale, (ad esempio per la modifica della Costituzione), sia approvata dalle Camere con una maggioranza inferiore ai due terzi (art. 138 Cost.). 33
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IL SISTEMA ELETTORALE Il sistema elettorale è l'Insieme delle norme giuridiche che disciplinano il modo in cui avvengono le elezioni e gli effetti che ne derivano, I modelli di sistema elettorale esistenti sono diversi, ma possono essere ricondotti principalmente a due grandi tipologie: il sistema maggioritario e il sistema proporzionale. IL SISTEMA MAGGIORITARIO. Il territorio viene suddiviso in tante aree geografiche dette collegi, quanti sono i candidati da eleggere. All'interno dei collegi, ciascun partito (o coalizione. di partiti) presenta un solo candidato; risulta eletto, fra tutti i candidati, solo colui che ottiene il maggior numero di voti (per questa ragione si parla collegio uninominale: in ogni collegio viene eletto un solo candidato, gli altri “vanno a casa”). 34
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IL SISTEMA ELETTORALE IL SISTEMA PROPORZIONALE. I partiti presentano alle elezioni una lista di candidati. Gli elettori esprimono la loro preferenza per una lista (cioè per un partito). L’elettore indica la propria preferenza per il partito e non per il singolo candidato. Ogni partito conquisterà un numero di seggi proporzionale ai voti ricevuti (se il partito X ottiene il 15 % dei voti, otterrà il 15 % dei seggi da attribuire). 35
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In Italia dal 1946, anno delle prime elezioni a suffragio universale, è stato adottato il sistema elettorale proporzionale per tutti i tipi di elezioni. Dal 1993 per l'elezione del Senato e della Camera, è stato introdotto un sistema maggioritario con correzione proporzionale. Con la legge n. 270 del 21 dicembre 2005 si è passati ad un sistema proporzionale con sbarramento e premio di maggioranza (sistema denominato «Porcellum»). 36
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La ripartizione dei seggi avviene in proporzione alle percentuali ottenute dai partiti: su base nazionale alla Camera e su base regionale al Senato. Sono previste delle soglie di sbarramento (cioè il partito non ottiene seggi se non si raggiunge la percentuale indicata). Per la Camera le soglie di sbarramento sono: il 10 % per le coalizioni di partiti, il 4% per i partiti non coalizzati, il 2% per i partiti coalizzati; per il Senato le soglie di sbarramento sono regionali: il 20 % per le coalizioni; l’8% per i partiti non coalizzati; il 3% per quelli coalizzati. 37
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E’ previsto un premio di maggioranza (alla coalizione vincente vengono attribuiti più seggi di quelli che spetterebbero in base ai voti ottenuti): per la Camera vengono attribuiti automaticamente 340 seggi alla coalizione vincente, nel caso non li ottenga; per il Senato alla coalizione vincente sarà attribuito il 55 % dei seggi assegnati alla Regione. Rispetto al sistema precedente scompare la possibilità di scelta del candidato da parte dell’elettore: l’elettore vota il partito i cui candidati sono disposti in lista secondo l’ordine prestabilito dal partito stesso («lista bloccata»). Permane invece il sistema elettorale di tipo proporzionale per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo. Per gli enti locali si rinvia al capitolo dedicato. 38
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LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE E IL “CONSULTELLUM”
Il 4 dicembre 2013 la Corte Costituzionale con un giudizio di illegittimità costituzionale dichiarò incostituzionali il premio di maggioranza e le “liste bloccate” della legge elettorale. 39 39
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LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE E IL “CONSULTELLUM”
Il sistema elettorale (soprannominato Consultellum), come risultato della sentenza della Consulta, è un proporzionale puro con voto di preferenza. 40 40
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La legge 6 maggio 2015, n. 52 “ITALICUM”
La Legge ordinaria 6 maggio 2015, n.52 "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati" (“Italicum”) disciplina l'elezione della sola Camera dei Deputati a decorrere dal 1° luglio 2016 (in quanto si prevede, con la riforma costituzionale in discussione, di avere un Senato non più eletto dai cittadini).
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La legge 6 maggio 2015, n. 52 - “ITALICUM”
E’ prevista una clausola di salvaguardia che posticipa l'applicazione del nuovo sistema elettorale a decorrere dal 1° luglio 2016, data per la quale il Governo prevede che la riforma della Costituzione abbia terminato il suo iter e il Senato non sia più direttamente elettivo. Fino al 1° luglio 2016 continueranno ad applicarsi all'elezione di Camera e Senato le disposizioni del “Consultellum”; dal 1° luglio 2016, qualora il Senato continui ad essere direttamente elettivo (se la riforma non verrà approvata), si applicheranno le disposizioni dell'Italicum per l'elezione della Camera e le disposizioni del Consultellum per l'elezione del Senato. 42 42
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SISTEMA PROPORZIONALE A DOPPIO TURNO
La legge 6 maggio 2015, n “ITALICUM” SISTEMA PROPORZIONALE A DOPPIO TURNO PREMIO DI MAGGIORANZA SOGLIA DI SBARRAMENTO 100 COLLEGI PLURINOMINALI CON CAPOLISTA "BLOCCATI" IN SINTESI 43 43
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IL PREMIO DI MAGGIORANZA
E’ previsto un premio di maggioranza di 340 seggi (54%) alla lista (non alla coalizione) in grado di raggiungere il 40% dei voti al primo turno. 44
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IL BALLOTTAGGIO Se nessuna lista dovesse raggiungere al primo turno la soglia del 40%, si tiene un secondo turno di votazione (ballottaggio) tra le due liste più votate al primo turno, senza possibilità di apparentamento tra liste. 45
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LA SOGLIA DI SBARRAMENTO
E’ prevista una soglia di sbarramento unica al 3% su base nazionale per tutti i partiti, non essendo più previste le coalizioni; accedono alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono, su base nazionale, almeno il 3 per cento dei voti validi. 46
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I COLLEGI E I CAPOLISTA Il territorio è suddiviso in 100 collegi plurinominali e in ogni collegio è designato un capolista "bloccato" da parte di ciascun partito. E’ possibile per i capolista candidarsi in massimo 10 collegi. 47
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LE PREFERENZE In ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine alternato per sesso uomo-donna; i capolista dello stesso sesso non eccedono il 60 per cento del totale in ogni circoscrizione. E’ possibile per gli elettori esprimere due preferenze "di genere" (obbligatoriamente l'una di sesso diverso dall'altra, pena la nullità della seconda preferenza) da scegliere tra le liste di candidati presentate. Sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei seggi che spettano a ciascuna lista in ogni circoscrizione, dapprima, i capolista nei collegi, quindi i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. 48 48
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Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un’unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista e il nominativo del candidato capolista. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l’elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. 49 49
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la difesa della patria («sacro dovere del cittadino»).
I DOVERI DEI CITTADINI Otre ai doveri inderogabili di solidarietà (art. 2), al dovere di lavorare, ai doveri dei genitori nei confronti dei figli, al dovere di votare, la Costituzione prevede i seguenti doveri: il dovere di fedeltà alla Repubblica e il dovere di osservare la Costituzione e le leggi (art. 54); la difesa della patria («sacro dovere del cittadino»). A partire dal 1972 è stato riconosciuto agli obiettori di coscienza il diritto di effettuare un servizio civile in sostituzione del servizio militare. Infine è stato abolito il servizio militare obbligatorio ed è stata prevista la costituzione di un esercito professionale. i comuni cittadini potranno essere chiamati alla difesa della patria solo di fronte a eventi del tutto eccezionali; il dovere di pagare i tributi «in ragione della capacità contributiva» (art. 53). 50
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